Art. 3.
                        Trattamento dei dati
    Il  trattamento  dei  dati,  la  formazione e la comunicazione di
documenti  e  atti  avvengono  di  norma  con strumenti informatici e
telematici,  secondo  criteri  e  principi  definiti  nel decreto del
Presidente  della Repubblica n. 513/1997 e relative norme tecniche di
attuazione,  al  fine  di  garantire  la  trasparenza  e  pubblicita'
dell'azione, nonche' l'efficienza e l'efficacia della stessa.
    Nelle   ipotesi  in  cui  la  legge  o  i  regolamenti  prevedano
pubblicazioni  obbligatorie, e comunque in tutti i casi di diffusione
di  dati,  occorre  adottare  le  misure eventualmente necessarie per
garantire  la  riservatezza dei dati sensibili, ai sensi dell'art. 22
della  legge,  e  valutare  la  pertinenza  e  non eccedenza dei dati
stessi, nonche' la necessita' rispetto alle finalita' di cui all'art.
2 del presente regolamento.