Art. 3. Trattamento dei dati Il trattamento dei dati, la formazione e la comunicazione di documenti e atti avvengono di norma con strumenti informatici e telematici, secondo criteri e principi definiti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 513/1997 e relative norme tecniche di attuazione, al fine di garantire la trasparenza e pubblicita' dell'azione, nonche' l'efficienza e l'efficacia della stessa. Nelle ipotesi in cui la legge o i regolamenti prevedano pubblicazioni obbligatorie, e comunque in tutti i casi di diffusione di dati, occorre adottare le misure eventualmente necessarie per garantire la riservatezza dei dati sensibili, ai sensi dell'art. 22 della legge, e valutare la pertinenza e non eccedenza dei dati stessi, nonche' la necessita' rispetto alle finalita' di cui all'art. 2 del presente regolamento.