Art. 4.
               Titolare e responsabili del trattamento
    Titolare  del  trattamento,  ai sensi dell'art. 1 della legge, e'
l'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM).
    Il  presidente,  con  specifico  atto,  nomina  responsabile  del
trattamento  il direttore generale, impartendogli direttive, ai sensi
dell'art. 8 della legge.
    Il  direttore,  preposto  all'organizzazione  gestionale,  svolge
compiti di coordinamento e di controllo; in particolare:
      a) assicura   l'unita'  operativa  e  di  indirizzo  impartendo
istruzioni  per  la  corretta  gestione  e tutela dei dati personali,
nonche' per la salvaguardia della loro integrita' e sicurezza;
      b) verifica   la   rispondenza   delle   attivita'  svolte  dai
responsabili di cui al comma 4 rispetto alle istruzioni impartite;
      c) riferisce  annualmente  al  presidente  sulle  attivita'  di
trattamento  svolte  in seno all'istituto, provvedendo a segnalare le
eventuali modifiche al presente regolamento.
    Il  presidente nomina altresi' responsabili, per i trattamenti di
dati  di  loro  competenza, le unita' di ricerca (UDR), preposte allo
svolgimento  e  al  coordinamento  dell'attivita'  dell'INFM  in sede
decentrata, e i laboratori, che hanno il fine di realizzare e gestire
strutture   di  ricerca  accessibili  a  tutti  i  partecipanti  alle
attivita' dell'Istituto e di fornire supporto a progetti di ricerca.
    I  responsabili  svolgono le operazioni di trattamento di propria
competenza  in linea con le direttive contenute nell'atto di nomina e
secondo le istruzioni impartite dal direttore generale.
    Possono altresi' essere nominati responsabili, secondo le forme e
le   modalita'   descritte   nel   manuale,   anche  soggetti,  enti,
organizzazioni  che svolgano a vario titolo operazioni di trattamento
di dati personali in nome e per conto dell'Istituto. La nomina dovra'
avvenire  in  sede  di stipulazione di convenzioni, accordi, intese o
contratti.