Art. 4. Titolare e responsabili del trattamento Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 1 della legge, e' l'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM). Il presidente, con specifico atto, nomina responsabile del trattamento il direttore generale, impartendogli direttive, ai sensi dell'art. 8 della legge. Il direttore, preposto all'organizzazione gestionale, svolge compiti di coordinamento e di controllo; in particolare: a) assicura l'unita' operativa e di indirizzo impartendo istruzioni per la corretta gestione e tutela dei dati personali, nonche' per la salvaguardia della loro integrita' e sicurezza; b) verifica la rispondenza delle attivita' svolte dai responsabili di cui al comma 4 rispetto alle istruzioni impartite; c) riferisce annualmente al presidente sulle attivita' di trattamento svolte in seno all'istituto, provvedendo a segnalare le eventuali modifiche al presente regolamento. Il presidente nomina altresi' responsabili, per i trattamenti di dati di loro competenza, le unita' di ricerca (UDR), preposte allo svolgimento e al coordinamento dell'attivita' dell'INFM in sede decentrata, e i laboratori, che hanno il fine di realizzare e gestire strutture di ricerca accessibili a tutti i partecipanti alle attivita' dell'Istituto e di fornire supporto a progetti di ricerca. I responsabili svolgono le operazioni di trattamento di propria competenza in linea con le direttive contenute nell'atto di nomina e secondo le istruzioni impartite dal direttore generale. Possono altresi' essere nominati responsabili, secondo le forme e le modalita' descritte nel manuale, anche soggetti, enti, organizzazioni che svolgano a vario titolo operazioni di trattamento di dati personali in nome e per conto dell'Istituto. La nomina dovra' avvenire in sede di stipulazione di convenzioni, accordi, intese o contratti.