Art. 5. Incaricati del trattamento Il direttore generale, nonche' i responsabili del trattamento, in relazione alle strutture e alle attivita' di propria competenza, nominano incaricati del trattamento i soggetti che svolgono le singole operazioni, di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge, impartendo loro istruzioni scritte, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge e secondo le modalita' e i modelli di riferimento allegati al manuale, di cui all'art. 7 del presente regolamento. Possono essere nominati incaricati, nelle forme di cui all'art. 4, comma 6, anche soggetti esterni, che svolgano attivita' di trattamento dei dati personali in nome e per conto e sotto la diretta autorita' dell'INFM.