Art. 5.
                     Incaricati del trattamento
    Il direttore generale, nonche' i responsabili del trattamento, in
relazione  alle  strutture  e  alle  attivita' di propria competenza,
nominano  incaricati  del  trattamento  i  soggetti  che  svolgono le
singole  operazioni,  di  cui  all'art. 1, comma 2, lettera b), della
legge,  impartendo  loro  istruzioni  scritte,  ai sensi dell'art. 8,
comma  5,  della  legge  e  secondo  le  modalita'  e  i  modelli  di
riferimento  allegati  al  manuale,  di  cui  all'art. 7 del presente
regolamento.
  Possono  essere nominati incaricati, nelle forme di cui all'art. 4,
comma   6,   anche   soggetti  esterni,  che  svolgano  attivita'  di
trattamento dei dati personali in nome e per conto e sotto la diretta
autorita' dell'INFM.