Art. 6. Gruppo di lavoro privacy E' istituito il Gruppo di lavoro privacy (di seguito gruppo privacy), organo di staff del direttore generale, operante sulla base delle direttive e istruzioni dallo stesso impartite, secondo quanto specificato nel manuale. E' composto da un numero variabile di soggetti (da un minimo di cinque a un massimo di dieci) nominati dal direttore tra personale adeguatamente formato e che per esperienza, capacita' ed affidabilita' fornisca idonea garanzia del rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento di dati personali. Si riunisce con cadenza almeno quadrimestrale e provvede: a) alla verifica delle attivita' connesse al trattamento, riferendo al direttore generale sulle necessita' di interventi organizzativi e/o di ordine tecnico; b) alla promozione di iniziative di informazione e di formazione del personale in base alle novita' occorse; c) alla cura e all'aggiornamento del manuale, proponendo modifiche al direttore generale, che procedera' alla verifica e approvazione delle stesse, secondo gli indirizzi ricevuti dal titolare.