Art. 6.
                      Gruppo di lavoro privacy
    E'  istituito  il  Gruppo  di  lavoro  privacy (di seguito gruppo
privacy), organo di staff del direttore generale, operante sulla base
delle  direttive  e istruzioni dallo stesso impartite, secondo quanto
specificato nel manuale.
    E'  composto  da un numero variabile di soggetti (da un minimo di
cinque  a  un  massimo di dieci) nominati dal direttore tra personale
adeguatamente   formato   e   che   per   esperienza,   capacita'  ed
affidabilita'   fornisca   idonea   garanzia   del   rispetto   delle
disposizioni vigenti in materia di trattamento di dati personali.
    Si riunisce con cadenza almeno quadrimestrale e provvede:
      a) alla  verifica  delle  attivita'  connesse  al  trattamento,
riferendo  al  direttore  generale  sulle  necessita'  di  interventi
organizzativi e/o di ordine tecnico;
      b) alla   promozione   di   iniziative  di  informazione  e  di
formazione del personale in base alle novita' occorse;
      c) alla   cura  e  all'aggiornamento  del  manuale,  proponendo
modifiche  al  direttore  generale,  che  procedera'  alla verifica e
approvazione   delle  stesse,  secondo  gli  indirizzi  ricevuti  dal
titolare.