Art. 9.
                    Diffusione di dati personali
    Per diffusione, ai sensi dell'art. 1, lettera h), della legge, si
intende   il   dare   conoscenza   dei   dati  personali  a  soggetti
indeterminati, in qualunque forma.
    In  applicazione  dei  principi  di cui all'art. 1 della legge n.
241/1990  e  successive  modificazioni, nonche' dell'art. 6, comma 4,
del  decreto  legislativo  n.  204/1998  e  successive modificazioni,
l'INFM  promuove iniziative idonee alla diffusione delle attivita' di
ricerca programmate e realizzate, nonche' dei relativi risultati, nel
rispetto  dei  segreti industriali e degli eventuali diritti connessi
alle creazioni intellettuali.
    Per  favorire  i  rapporti  istituzionali  con  le  UdR  e con la
comunita'  scientifica  vengono  diffusi in Internet e con ogni altra
forma  considerata  idonea  nominativi,  indirizzo  e-mail, numero di
telefono  e  fax,  nonche'  qualifica  del  personale  di sede, degli
afferenti, collaboratori e simili.
    I dati raccolti e registrati nella banca dati JOST e i progetti e
i  dati  relativi  agli spin-off possono essere consultati in rete da
chiunque  con  le  modalita'  e  i  limiti previsti nel manuale. Sono
comunque  garantiti  l'aggiornamento  programmato  dei  dati da parte
dell'interessato e l'accesso controllato degli utenti.