L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
  Nella  seduta della Commissione per le infrastrutture e le reti del
7 dicembre 1999;
  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera a), numeri 7 e 8,
della suddetta legge;
  Visto   il   decreto   ministeriale   del  6  aprile  1990  recante
"Approvazione     del     piano     regolatore     nazionale    delle
telecomunicazioni",   pubblicato   nel  supplemento  ordinario  della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 1990
e,  in  particolare,  l'art.  15,  riguardante i piani di numerazione
nazionali;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  103,  recante
"Recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei
mercati dei servizi di telecomunicazioni";
  Vista  la  legge  31 dicembre  1996,  n. 675, recante "Tutela delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali";
  Visto  il decreto ministeriale 24 aprile 1997, recante "Istituzione
della  commissione  per  la normativa tecnica sulla numerazione delle
telecomunicazioni";
  Visto  il  decreto  ministeriale  8 maggio  1997,  n.  197, recante
"Regolamento  di  servizio  concernente  le  norme e le condizioni di
abbonamento al servizio telefonico";
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre
1997,  n.  318, recante "Regolamento per l'attuazione delle direttive
comunitarie  nel  settore delle telecomunicazioni" e, in particolare,
gli articoli 1, comma 1, e 11, comma 6;
  Visto   il   decreto   ministeriale   25 novembre   1997,   recante
"Suddivisione  del  territorio nazionale per il servizio telefonico",
pubblicato  nel  supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 284 del 5 dicembre 1997;
  Visto   il   decreto   ministeriale   25 novembre   1997,   recante
"Disposizioni  per  il rilascio delle licenze individuali nel settore
delle  telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario della
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre
1997;
  Visto  il decreto ministeriale 23 aprile 1998 recante "Disposizioni
in  materia  di  interconnessione  nel  settore delle comunicazioni",
pubblicato  nel  supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 maggio  1998,  n.  171, recante
"Disposizioni  in  materia  di  tutela della vita privata nel settore
delle  telecomunicazioni,  in attuazione della direttiva 97/66/CE del
Parlamento   europeo   e  del  Consiglio  ed  in  tema  di  attivita'
giornalistica";
  Vista  la  direttiva  n.  98/61/CE  del  Consiglio e del Parlamento
europeo, del 24 settembre 1998, che modifica la direttiva n. 97/33/CE
per  quanto  concerne  la  portabilita'  del numero di operatore e la
preselezione del vettore;
  Vista  la  propria  delibera n. 85/98 del 22 dicembre 1998, recante
"Condizioni  economiche di offerta del servizio di telefonia vocale",
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 3
del 5 gennaio 1999;
  Vista  la  propria  delibera  n. 101/99 del 25 giugno 1999, recante
"Condizioni  economiche  di  offerta del servizio di telefonia vocale
alla  luce  dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali", pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  155  del
5 luglio 1999;
  Vista  la  propria delibera n. 1/CIR/99 del 29 luglio 1999, recante
"Piano   di   numerazione   nel  settore  delle  telecomunicazioni  e
disciplina  attuativa",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana n. 193 del 18 agosto 1999;
  Vista   la  relazione  del  Presidente  della  commissione  per  la
normativa tecnica sulla numerazione delle comunicazioni;
  Viste le posizioni degli operatori partecipanti alla commissione di
numerazione inviate all'Autorita' dal Presidente della commissione;
  Considerata  la  necessita'  di  promuovere  condizioni  eque,  non
discriminatorie,  trasparenti e obiettive per consentire la fornitura
del  servizio  di  Carrier Preselection dal 1° gennaio 2000, ai sensi
dell'art. 11, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n.
318 del 1997, nonche' della direttiva n. 98/61/CE del Consiglio e del
Parlamento europeo, del 24 settembre 1998;
  Considerato che l'Autorita' ha esteso, con la precitata delibera n.
101/99,  l'applicazione  della Carrier Selection a tutte le tipologie
di   chiamate   all'interno  delle  aree  locali  in  relazione  alla
trasposizione  della  direttiva  98/61/CE  e  comunque  non  oltre il
1° gennaio 2000";
  Considerata  la  necessita' di un periodo transitorio per l'avvio a
regime   del   servizio   di   Carrier   Preselection,  che  consenta
all'operatore  d'accesso  di evadere le richieste compatibilmente con
la  capacita'  dei  sistemi  gestionali  e  commerciali anche su base
locale;
  Considerato  che l'evasione delle richieste nel periodo transitorio
deve  tenere  conto  della  necessita'  prioritaria  di  garantire la
sicurezza e l'integrita' dei sistemi informativi e gestionali di rete
in  termini  di  misure  preventive  e  piani  di  contingenza per il
problema informatico dell'anno 2000 (cd. "Millennium Bug");
  Considerato  che l'Autorita' vigilera' sull'attuazione del presente
provvedimento    nel   periodo   transitorio   anche   in   relazione
all'attuazione  delle  deliberazioni  concernenti la portabilita' del
numero e l'accesso disaggregato alla rete locale;
  Rilevato che:
    a) a  partire  dal 1° gennaio 2000 sara' possibile da parte degli
operatori  offrire  la  prestazione di Carrier Selection in modalita'
easy access anche all'interno delle aree locali;
    b) la   regolamentazione   della   Carrier  Preselection  prevede
l'offerta  ai clienti di due profili di servizio: il primo, a partire
dal 1° gennaio 2000, per chiamate interdistrettuali, internazionali e
verso  reti  mobili;  il  secondo,  comprensivo  anche delle chiamate
interne al distretto, a partire da luglio 2000 su tutto il territorio
nazionale,  con  graduale  anticipazione - a partire da maggio 2000 -
per le maggiori citta';
    c) entro il 30 giugno 2000 e' prevista la determinazione da parte
dell'Autorita'  di  eventuali  ulteriori  profili intesi a consentire
agli   utenti   la   possibilita'   di   scegliere   piu'   operatori
preselezionati contemporaneamente, individuati ciascuno per tipologia
di chiamata;
    d) risultano  fissati  i  principi  essenziali per la definizione
degli accordi tra gli operatori;
    e) sono  previste  condizioni  per l'attivazione e disattivazione
del servizio che assicurano il corretto utilizzo della prestazione;
  Considerato  che  i criteri di ripartizione dei costi devono essere
ispirati    a   principi   di   equita',   proporzionalita'   e   non
discriminazione;
  Considerato   che   tali  criteri  devono  altresi'  promuovere  la
concorrenza  fra  gli  operatori,  e  stimolare  soluzioni tecniche e
gestionali   innovative   al  fine  di  garantire  un  mercato  delle
telecomunicazioni dinamicamente efficiente;
  Considerato altresi' che i criteri di ripartizione dei costi devono
dar  luogo  a meccanismi praticabili di trasparente implementazione e
di facile controllo da parte dell'Autorita' e del mercato;
  Considerato  che  l'obbligo  di fornire la possibilita' di accedere
secondo  la  modalita'  di preselezione ai servizi di qualsiasi altro
operatore commutato si applica al momento solamente agli operatori di
rete  telefonica  pubblica  notificati  come aventi notevole forza di
mercato e che di tale obbligo si deve tenere conto nella ripartizione
dei costi della prestazione di preselezione;
  Considerato  che  il  meccanismo di ripartizione dei costi e che la
determinazione   delle  tariffe  di  interconnessione  relative  alla
prestazione   di   preselezione   devono   tenere   conto  dei  costi
effettivamente sostenuti dall'operatore su cui ricade l'obbligo della
prestazione;
  Considerata la necessita' che eventuali addebiti per il consumatore
non  costituiscano  un  disincentivo  nei  confronti del ricorso alla
prestazione di preselezione;
  Considerato  che  l'operatore  notificato come avente significativa
forza  di  mercato  deve integrare e pubblicare la propria offerta di
interconnessione  di  riferimento,  in  relazione alla prestazione di
preselezione,  entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore
della  presente delibera con le stesse modalita' previste dal decreto
ministeriale 23 aprile 1998;
  Considerato   che   l'Autorita'   puo'   imporre,   ove   cio'  sia
giustificato,    modifiche   all'offerta   di   interconnessione   di
riferimento,  anche  con  efficacia  retroattiva,  in  base  a quanto
stabilito   dall'art.  7,  paragrafo  3,  della  direttiva  97/33/CE,
dall'art.  4, comma 9, del decreto Presidente della Repubblica n. 318
del  1997  e  dagli  articoli 14, comma 8, e 15, comma 2, del decreto
ministeriale 23 aprile 1998;
  Udita,  nella  riunione  della Commissione del 1° dicembre 1999, la
relazione   del   commissario   ing.   Mario   Lari   sui   risultati
dell'istruttoria,  ai  sensi dell'art. 32 del regolamento concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                           Articolo unico
  1.  E'  approvata  la  disciplina  concernente  la  fornitura della
Carrier  Selection Equal Access in modalita' di preselezione (Carrier
Preselection),  riportata  nell'allegato A alla presente delibera, il
quale  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  della delibera
stessa.
  2. Gli operatori di rete telefonica pubblica fissa, notificati come
aventi  notevole  forza  di mercato, sono tenuti ad offrire ai propri
abbonati,  compresi  quelli che si servono dell'ISDN, la possibilita'
di accedere tramite la modalita' di preselezione ai servizi commutati
di  qualsiasi fornitore interconnesso di servizi di telecomunicazioni
a   disposizione   del   pubblico,  secondo  il  regolamento  di  cui
all'allegato A.
  3.  L'Autorita' si riserva di estendere con successive delibere, in
tutto  od  in  parte, l'applicazione della disciplina di cui sopra ad
altri organismi di telecomunicazioni.
  4.  La  presente  delibera  entra  in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica   italiana  ed  e'  pubblicata  nel  bollettino  ufficiale
dell'Autorita'.
    Roma, 7 dicembre 1999
                                                 Il presidente: Cheli
                                                           Allegato A
REGOLE  PER  LA  FORNITURA  DELLA  CARRIER  SELECTION EQUAL ACCESS IN
MODALITA' DI PRESELEZIONE (CARRIER PRESELECTION).
                               Art. 1.
                             Definizioni
    1. Il presente provvedimento definisce le regole per la fornitura
della  Carrier  Selection  Equal  Access in modalita' di preselezione
(Carrier  Preselection),  disciplinata  dagli  articoli  1  e  11 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica del 19 settembre 1997, n.
318, e dall'art. 9 della delibera dell'Autorita' n. 1/CIR/99.
    2.  La  prestazione di Carrier Preselection permette la scelta di
un  solo  operatore  preselezionato da parte del cliente per ciascuno
dei due seguenti profili di servizio:
      a) chiamate  verso  altri  distretti, chiamate internazionali e
chiamate verso le reti mobili a partire dal 1° gennaio 2000;
      b) il  profilo  di  cui  alla lettera a) ampliato alle chiamate
interne al distretto a partire da maggio 2000 nella citta' di Milano,
da giugno 2000 nella citta' di Roma e da luglio 2000 nelle altre aree
locali.
    3.  Per  operatore  di  accesso si intende l'operatore che rilega
direttamente l'utente.
    4.  Per operatore preselezionato si intende l'operatore scelto su
base permanente dal cliente per la Carrier Preselection.
    5.  Entro  il  30 giugno  2000  l'Autorita'  determina  eventuali
ulteriori  profili  che  prevedono la possibilita' di scelta da parte
del cliente di piu' operatori contemporaneamente individuati ciascuno
per tipologia di chiamata.