Art. 3.
                       Modelli di interazione
    1.  La fornitura della Carrier Preselection presuppone l'adozione
di   accordi  bilaterali  tra  gli  operatori  poiche',  per  le  sue
caratteristiche   tecniche,   rende   necessario   il  coinvolgimento
dell'operatore di accesso anche nella fase di attivazione di ciascuno
dei clienti che conclude un contratto con l'operatore preselezionato.
    2.   Il   titolare  del  rapporto  contrattuale  con  l'operatore
preselezionato  deve necessariamente essere il titolare del contratto
di  abbonamento  telefonico  con  l'operatore di accesso per quella o
quelle  linee  d'utente  per  le quali si richiede la fornitura della
prestazione.
    3.  Ogni  qualvolta l'abbonato intenda attivare la prestazione di
Carrier  Preselection  con un operatore diverso da quello di accesso,
sulla linea o sulle linee a lui intestate, comunica per iscritto, con
raccomandata  A/R,  la  sua  decisione  all'operatore  di accesso. In
alternativa,  la  volonta'  inequivoca  dell'abbonato  di modificare,
tramite   la   prestazione   di  Carrier  Preselection,  il  rapporto
contrattuale  in  essere  con  l'operatore di accesso e di passare ad
altro  operatore,  puo'  essere  rappresentata anche da quest'ultimo,
anche  avvalendosi  di supporto informatico e in ogni caso secondo le
forme previste dalla normativa vigente.
    4. Gli accordi bilaterali tra gli operatori devono contemplare le
modalita'   operative   e   le   condizioni  economiche  inerenti  la
prestazione  di  Carrier  Preselection.  Tali accordi devono comunque
prevedere  le  modalita' con le quali regolare i seguenti aspetti, in
conformita'  alle disposizioni del regolamento di servizio di Telecom
Italia e delle carte dei servizi degli altri operatori e nel rispetto
delle norme sulla tutela dei dati personali:
      a) limiti di applicabilita' della prestazione;
      b) modalita' di comunicazione delle richieste;
      c) modalita' e tempi di attivazione della prestazione;
      d) responsabilita'  degli operatori nella fase di attivazione e
disattivazione della prestazione al cliente;
      e) responsabilita'  degli operatori nella gestione di eventuali
disservizi   o   malfunzionamenti  che  possano  verificarsi  durante
l'esercizio della prestazione stessa;
      f) prevenzione e gestione delle eventuali frodi;
      g) trasferimento dei dati personali del cliente;
      h) procedure gestionali che tengano conto delle interazioni con
la  fornitura  di  altri  servizi  quali la portabilita' del numero e
l'accesso disaggregato alla rete locale;
      i) procedure relative alle prestazioni richieste dall'Autorita'
giudiziaria.
    5.  Il  recesso dal contratto di abbonamento da parte del cliente
dell'operatore di accesso o la sospensione temporanea del servizio da
parte dell'operatore di accesso comportano, secondo le modalita' e le
tempistiche  definite nel regolamento di servizio di Telecom Italia e
nelle  carte  dei  servizi degli altri operatori e nel rispetto delle
vigenti  norme  e  direttive,  automaticamente  la  cessazione  o  la
sospensione  temporanea  di  tutti  i  servizi  ad  esso  legati,  in
particolare del servizio di Carrier Preselection.
    6.   L'operatore   di   accesso  e'  esclusivamente  responsabile
dell'espletamento  delle attivita' da svolgere sulla propria rete per
l'attivazione della prestazione di Carrier Preselection sulla linea o
sulle linee telefoniche per cui e' stata richiesta.