Art. 8.
                Procedure per il periodo transitorio
    1.  Nel periodo transitorio compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il
30 giugno  2000  si  applicano  le  procedure  definite  nel presente
articolo, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3, commi 3 e 4.
    2.  Entro  sette  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della
presente  disciplina,  l'operatore  di accesso rende nota a tutti gli
operatori  ed  all'Autorita'  la  propria capacita' di evasione delle
richieste  di  Carrier  Preselection  durante il periodo transitorio.
Tale  informazione  dovra'  essere  fornita a livello di singola area
distrettuale  ed  espressa  in numero massimo di attivazioni mensili.
Soluzioni alternative possono essere concordate tra le parti.
    3.  Entro  quattordici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  provvedimento,  gli  operatori  che  intendono  offrire  il
servizio  di  Carrier  Preselection  comunicano,  in forma riservata,
all'operatore  d'accesso ed all'Autorita' l'ammontare delle richieste
che  prevedono  di inoltrare durante il periodo transitorio. La stima
dovra' essere fornita per ogni mese del periodo transitorio e su base
distrettuale.  L'inoltro  effettivo  delle richieste avverra' poi con
cadenza  mensile,  il primo giorno di ogni mese, a partire dalla data
di introduzione del servizio.
    4.  Al  fine  di  facilitare  le  operazioni  di  evasione  degli
ordinativi,  l'inoltro  dei  dati  verra'  effettuato per mezzo di un
opportuno supporto informatico, secondo un formato concordato tra gli
operatori e proposto dall'operatore d'accesso.
    5.  Entro  ventuno  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del
presente  provvedimento,  l'operatore  d'accesso  conferma ai singoli
operatori, ciascuno per quanto di sua competenza, ed all'Autorita' il
piano  di lavorazione delle richieste ricevute elaborato nel rispetto
del  principio  di  non  discriminazione.  In caso di saturazione non
altrimenti    eliminabile   delle   proprie   capacita'   produttive,
l'operatore    d'accesso    propone   agli   operatori   e   comunica
all'Autorita',  nel  rispetto del principio di non discriminazione in
relazione   all'ammontare   delle   richieste   previste,  un'ipotesi
alternativa di lavorazione.
    6.  Al  fine  di scoraggiare sottostime o sovrastime intenzionali
nelle previsioni, l'operatore d'accesso ha facolta', per ogni singolo
periodo,  di non accettare richieste eccedenti le previsioni. In caso
di  richieste inferiori, che incidano per oltre il 2% sulla capacita'
complessiva   di  espletamento  degli  ordinativi  dell'operatore  di
accesso,  la quota di richieste effettivamente evase per un operatore
preselezionato  sara'  pari  alla quantita' effettivamente presentata
diminuita   dell'ammontare   percentuale   dello   scostamento  dalla
previsione. La capacita' produttiva residua verra' suddivisa, in modo
proporzionale, a vantaggio degli altri operatori.