L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), ed in particolare l'art. 4, comma 4, che sostituisce l'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385; disponendo, tra l'altro, che all'ISVAP sono trasferite le funzioni e le competenze gia' attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia assicurativa; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, recante attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, ed in particolare l'art. 25, comma 14, che attribuisce all'ISVAP il potere di imporre alle imprese l'integrazione delle riserve o la costituzione di riserve aggiuntive qualora sussistano ragioni per tale rafforzamento derivanti dal raffronto di cui all'art. 24, comma 4, od altri elementi di giudizio; Visto l'art. 119, comma 1, del decreto legislativo n. 174/1995 che stabilisce che per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto, le imprese di cui ai titoli II e IV continuano ad utilizzare i principi di calcolo vigenti a tale data in deroga a quanto disposto dagli articoli 24 e 25; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante attuazione della direttive 79/267/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita ed in particolare l'art. 31, comma 6, che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la facolta' di imporre l'adozione di basi tecniche piu' adeguate per il calcolo delle riserve tecniche; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 luglio 1987 recante disposizioni sulla determinazione del livello minimo delle riserve tecniche che debbono essere costituite dalle imprese che esercitano le assicurazioni private sulla vita; Considerato che con circolare n. 343/D del 30 settembre 1998, questo Istituto ha segnalato l'inadeguatezza all'attualita' delle tavole demografiche adottate in passato per le assicurazioni di rendita ed ha nel contempo richiamato l'attenzione delle imprese e degli attuari incaricati sull'esigenza di tener conto dell'evoluzione dei parametri assunti per la costituzione delle riserve tecniche al fine della corretta quantificazione delle passivita' a fronte degli impegni; Considerata la sussistenza delle circostanze di eccezionalita' che hanno originato l'esigenza di integrare gli accantonamenti a fronte degli impegni tecnici dei contratti con prestazione in rendita; Ritenuta la necessita' di emanare disposizioni che introducano elementi di prudenza nella determinazione delle riserve tecniche dei contratti che prevedono una prestazione in rendita - come garanzia principale o di opzione - le cui riserve siano calcolate mediante l'impiego di basi demografiche non aggiornate alle previsioni della circolare n. 343/D di questo Istituto; Dispone: Art. 1. Per i contratti di assicurazione di rendita e per i contratti di capitale con coefficiente di conversione in rendita contrattualmente garantito, emessi in data anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, le riserve tecniche, cosi come calcolate in base ai disposti dell'art. 31 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, devono essere integrate mediante la costituzione di una riserva aggiuntiva. Analoga riserva deve essere costituita per i contratti del medesimo tipo emessi in data successiva all'entrata in vigore del citato decreto le cui riserve siano calcolate mediante l'impiego di basi demografiche non aggiornate. La riserva aggiuntiva dovra' derivare dal confronto delle basi demografiche utilizzate per il calcolo delle riserve con quelle impiegate per la determinazione delle corrispondenti prestazioni in rendita dei nuovi prodotti predisposti in conformita' alla circolare n. 343/D del 30 settembre 1998 di questo Istituto.