Art. 2.
  1. Il commissario straordinario si avvale di un comitato costituito
presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri. Il comitato e'
presieduto dal commissario straordinario ed e' composto da:
    a) il   capo   del   Dipartimento  per  gli  affari  giuridici  e
legislativi  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri o da un suo
delegato;
    b) un  rappresentante  del Dipartimento della funzione pubblica o
da un suo delegato;
    c) un  rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali o
da un suo delegato;
    d) un  rappresentante  del  Ministero  del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, o da un suo delegato;
    e) il  segretario  della conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
    f) il  segretario  della  conferenza  Stato,  citta' ed autonomie
locali;
    g) il  capo  della segreteria tecnica del gruppo di coordinamento
per l'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59;
    h) due  esperti,  nominati  ai  sensi  dell'art.  31  della legge
23 agosto  1988,  n.  400, designati dal Presidente del Consiglio dei
Ministri.
  2.  Alle  riunioni  del comitato partecipano i rappresentanti delle
amministrazioni centrali dello Stato interessate al trasferimento dei
beni  e delle risorse, nonche' i rappresentanti delle regioni e degli
enti  locali  designati  dalle  rispettive associazioni, in base alle
materie trattate.
  3.  I  rappresentanti delle amministrazioni dello Stato sono scelti
tra i dirigenti di prima fascia o equiparati.
  4.  I  componenti  del  comitato  sono  nominati  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri.