Art. 2. 1. Il commissario straordinario si avvale di un comitato costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il comitato e' presieduto dal commissario straordinario ed e' composto da: a) il capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato; b) un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica o da un suo delegato; c) un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali o da un suo delegato; d) un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, o da un suo delegato; e) il segretario della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; f) il segretario della conferenza Stato, citta' ed autonomie locali; g) il capo della segreteria tecnica del gruppo di coordinamento per l'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59; h) due esperti, nominati ai sensi dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 2. Alle riunioni del comitato partecipano i rappresentanti delle amministrazioni centrali dello Stato interessate al trasferimento dei beni e delle risorse, nonche' i rappresentanti delle regioni e degli enti locali designati dalle rispettive associazioni, in base alle materie trattate. 3. I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato sono scelti tra i dirigenti di prima fascia o equiparati. 4. I componenti del comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.