Art. 3.
  1.  Il  commissario  straordinario  e'  componente  del  gruppo  di
coordinamento per l'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.
  2.  Il  commissario  straordinario si avvale di una struttura posta
alle  sue  dirette  dipendenze,  istituita  presso  la Presidenza del
Consiglio  dei Ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, del bilancio e
della   programmazione  economica,  e'  definito  il  contingente  di
personale  assegnato  a  tale  struttura, utilizzando personale della
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, personale comandato da altre
amministrazioni  dello  Stato  ed  esperti  ai  sensi dell'art. 7 del
decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, e dell'art. 31 della
legge 23 agosto 1988, n. 400.