Art. 3. 1. Il commissario straordinario e' componente del gruppo di coordinamento per l'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59. 2. Il commissario straordinario si avvale di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' definito il contingente di personale assegnato a tale struttura, utilizzando personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, personale comandato da altre amministrazioni dello Stato ed esperti ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400.