L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 22 dicembre 1999,
  Premesso che:
    l'art.  4,  comma  4.4,  della  deliberazione  dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il gas (di seguito: l'Autorita') 18 febbraio
1999,  n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  49  del  1°  marzo  1999,  recante disciplina delle condizioni
tecnico-economiche   del   servizio   di  vettoriamento  dell'energia
elettrica  e  di alcuni servizi di rete (di seguito: deliberazione n.
13/99),  prevede  che: "E' consentita, per motivate esigenze e previa
autorizzazione   dell'Autorita',   la  stipula  di  un  contratto  di
vettoriamento  in deroga alle condizioni previste dagli articoli da 5
a  12  e  dall'art.  15 della presente deliberazione o anche difforme
dallo  schema  di  contratto-tipo  di  cui al comma 4.1. L'Autorita',
qualora   il   contratto   in  deroga  o  difforme  dallo  schema  di
contratto-tipo  contrasti  con  l'esigenza  di  garantire liberta' di
accesso  alla  rete  e  suo  uso  a parita' di condizioni, la massima
imparzialita'   e   la  neutralita'  del  servizio,  puo'  rifiutarne
l'approvazione,   ovvero  subordinarla  a  modifiche  delle  clausole
contrattuali.  Se  l'Autorita'  non  si pronuncia entro trenta giorni
dalla   domanda   di   autorizzazione,  l'autorizzazione  si  intende
tacitamente accordata";
    l'art.  16,  comma 16.2, della deliberazione n. 13/99 prevede che
la  disciplina  in  essa  contenuta,  con  riferimento ai rapporti di
vettoriamento e scambio in essere alla sua data di entrata in vigore,
si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000;
    e'  ancora  in  corso  il  procedimento  per l'approvazione dello
schema  di  contratto-tipo per il vettoriamento previsto dall'art. 4,
comma  4.1,  della  deliberazione  n.  13/99,  anche  a  motivo della
complessa redazione dello stesso e dell'esigenza di tener conto delle
osservazioni   inviate  dai  soggetti  interessati  a  seguito  della
diffusione   del   documento   per   la   consultazione   "Schema  di
contatto-tipo   per   il   servizio   di  vettoriamento  dell'energia
elettrica" del 4 agosto 1999;
    fino   all'approvazione  dello  schema  di  contratto-tipo  sopra
richiamato,  tutti  i  contratti  di  vettoriamento  sono considerati
contratti in deroga alle condizioni previste dagli articoli da 5 a 12
e dall'art. 15 della deliberazione n. 13/99 e, come tali, soggetti ad
approvazione da parte dell'Autorita';
    a seguito dei provvedimenti adottati dall'Autorita' in materia di
modalita'  e  condizioni  delle importazioni di energia elettrica, ai
sensi  dell'art.  10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n.  79  (di  seguito:  decreto  legislativo  n.  79/99),  e' previsto
l'inoltro  all'Autorita' di domande di autorizzazione alla stipula di
contratti  di vettoriamento internazionale che, al fine di utilizzare
in   modo   efficiente   la  capacita'  disponibile  sulle  linee  di
interconnessione  con  l'estero  destinata al mercato libero, avranno
decorrenza a partire dal 1° gennaio 2000;
    nell'approssimarsi del termine di cui ai due precedenti alinea ed
in   mancanza   dello  schema  di  contratto-tipo  di  vettoriamento,
l'Autorita'   dovra'   esaminare   e  valutare  numerose  domande  di
autorizzazione alla stipula di contratti di vettoriamento;
  Visti:
    la  legge  14  novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'art. 2,
comma  12,  lettera  d),  che  prevede,  tra l'altro, che l'Autorita'
definisca   le   condizioni   tecnico-economiche   di  accesso  e  di
interconnessione alle reti;
    il decreto legislativo n. 79/99;
    la deliberazione n. 13/99;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  28  ottobre  1999,  n. 162/99,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 264 del 10
novembre  1999  come modificata dalla deliberazione dell'Autorita' 11
novembre 1999, n. 172/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 268 del 15 novembre 1999;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  3  dicembre  1999,  n. 180/99,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 286 del 6
dicembre 1999;
  Considerato che:
    i   contratti  di  vettoriamento  non  possono  avere  decorrenze
anteriori   alla   data   di   comunicazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  alla stipula reso dall'Autorita', ovvero dal formarsi
del silenzio-assenso sulla domanda di autorizzazione;
    con   decorrenza  dal  1°  gennaio  2000,  tutti  i  rapporti  di
vettoriamento,  in  essere  alla  data  di  entrata  in  vigore della
deliberazione  dell'Autorita'  n. 13/99, dovranno essere disciplinati
da  contratti  formulati  ai sensi delle disposizioni contenute nella
richiamata deliberazione;
  Ritenuto che:
    sia  opportuno  semplificare  la  procedura prevista dall'art. 4,
comma  4.4, della deliberazione n. 13/99 in merito alle modalita' per
l'erogazione  del  servizio  di  vettoriamento, prevedendo in capo ai
soggetti  contraenti  l'obbligo  di  comunicazione,  entro un termine
prestabilito,  dei  contratti di vettoriamento all'Autorita', al fine
della  verifica  da  parte  di  questa, del rispetto dell'esigenza di
garantire  la  liberta'  di  accesso  alla rete, l'uso della stessa a
parita'  di condizioni, la massima imparzialita' e la neutralita' del
servizio;
    sia  conseguentemente  opportuno  prevedere  che nei contratti di
vettoriamento  stipulati  in  applicazione  della procedura di cui al
precedente alinea sia inserita una clausola che preveda l'inserimento
automatico   delle   modifiche   contrattuali  eventualmente  imposte
dall'Autorita'  a  seguito  della verifica prevista nell'ambito della
medesima procedura;
                              Delibera:
                               Art. 1.
Disposizioni   urgenti   in   materia  di  stipula  di  contratti  di
                vettoriamento dell'energia elettrica
  1.   Sino   all'approvazione  dello  schema  di  contratto-tipo  di
vettoriamento  dell'energia  elettrica,  previsto  dall'art. 4, comma
4.1,  della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas  18  febbraio  1999,  n.  13/99,  e' sospesa l'applicazione della
disciplina di cui all'art. 4, comma 4.4, della medesima deliberazione
in   materia   di   autorizzazione   alla  stipula  di  contratti  di
vettoriamento.
  2.  In conseguenza di quanto disposto al precedente comma 1, e sino
alla  scadenza  ivi  prevista,  possono essere stipulati contratti di
vettoriamento  in deroga alle condizioni previste dagli articoli da 5
a  12 e dall'art. 15 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, o anche difformi dallo
schema   di  contratto-tipo  di  cui  al  comma  4.1  della  medesima
deliberazione, con l'obbligo per i soggetti contraenti di trasmettere
copia  di tali contratti entro tre giorni dalla stipula alla medesima
Autorita'.
  3.  Entro  trenta giorni dalla data di trasmissione di cui al comma
precedente, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas verifica che
il   contratto   di  vettoriamento,  trasmesso  ai  sensi  del  comma
precedente, non contrasti con le esigenze di garantire la liberta' di
accesso  alla  rete,  l'uso  della  stessa  a  parita' di condizioni,
l'imparzialita'  e la neutralita' del servizio e comunica ai soggetti
contraenti,  entro  il  medesimo  termine, l'eventuale esito negativo
della verifica e le necessarie modifiche delle clausole contrattuali.
Se  la  medesima Autorita' non si pronuncia entro trenta giorni dalla
domanda  di  autorizzazione,  l'autorizzazione si intende tacitamente
accordata.
  4.  I  contratti  di  vettoriamento,  stipulati in applicazione del
presente  provvedimento,  dovranno contenere una clausola che preveda
l'inserimento  automatico  delle  modifiche  contrattuali che saranno
eventualmente imposte dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
a seguito della verifica di cui al precedente comma 3. Tali modifiche
contrattuali  avranno effetto sin dalla data di stipula dei contratti
di vettoriamento.