Art. 2. 1. Il Ministro della sanita' adotta entro il 1o aprile 2000 i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti Azimsulfuron. 2. Il termine di cui al comma 1 e' prorogato al 1o aprile 2001 per l'adeguamento delle autorizzazioni provvisorie in corso di validita' contenenti Azimsulfuron.