Art. 2.
  1.  Il  Ministro  della  sanita'  adotta  entro il 1o aprile 2000 i
provvedimenti  amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni
del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di
prodotti fitosanitari contenenti Azimsulfuron.
  2.  Il termine di cui al comma 1 e' prorogato al 1o aprile 2001 per
l'adeguamento  delle autorizzazioni provvisorie in corso di validita'
contenenti Azimsulfuron.