Art. 3.
  1.  I provvedimenti amministrativi di cui all'art. 2 concernenti le
autorizzazioni  all'immissione  in commercio di prodotti fitosanitari
contenenti  Spiroxamina  insieme ad altra sostanza attiva iscritta in
allegato  I  del  decreto  legislativo  17  marzo  1995, n. 194, sono
adottati  nei  termini  previsti  dalla direttiva che includera' tale
sostanza attiva nel predetto decreto legislativo n. 194 del 1995.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  ed entrera in vigore il giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 1o ottobre 1999
                                                   Il Ministro: Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1999
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 135