Art. 3. 1. I provvedimenti amministrativi di cui all'art. 2 concernenti le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti Spiroxamina insieme ad altra sostanza attiva iscritta in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sono adottati nei termini previsti dalla direttiva che includera' tale sostanza attiva nel predetto decreto legislativo n. 194 del 1995. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1o ottobre 1999 Il Ministro: Bindi Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1999 Registro n. 2 Sanita', foglio n. 135