Art. 3.
                  Corsi di laurea e diplomi affini
  Ai   fini  del  proseguimento  degli  studi  il  corso  di  diploma
universitario,  di cui all'art. 1, e' riconosciuto affine al corso di
laurea  in  lettere,  corso  di  laurea  in  conservazione  dei  beni
culturali  e  al corso di laurea in economia del turismo. Nell'ambito
dei corsi affini, il consiglio di corso riconoscera' gli insegnamenti
seguiti   con   esito  positivo  con  riguardo  alla  loro  validita'
culturale,  propedeutica  o professionale per la formazione richiesta
dal corso al quale si faccia domanda di trasferimento o iscrizione.