Art. 3. Corsi di laurea e diplomi affini Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario, di cui all'art. 1, e' riconosciuto affine al corso di laurea in lettere, corso di laurea in conservazione dei beni culturali e al corso di laurea in economia del turismo. Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio di corso riconoscera' gli insegnamenti seguiti con esito positivo con riguardo alla loro validita' culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale si faccia domanda di trasferimento o iscrizione.