IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
per i beni e le attivita' culturali
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle
bellezze naturali;
Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione
della legge predetta;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, art. 82;
Vista la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale
ha riconosciuto a questo Ministero la potesta' concorrenziale di
imporre vincoli secondo la procedura prevista dall'art. 82 del
sopradetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998 e recante
"Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali",
Ministero al quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al
Ministero per i beni culturali e ambientali;
Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1998 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1999, con il quale sono state
delegate all'on. Sottosegretario di Stato Giampaolo D'Andrea le
funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n.
1497;
Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1953, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1953, recante "Dichiarazione
di notevole interesse pubblico della zona della collina di Posillipo,
sita nell'ambito del comune di Napoli";
Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1957, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 6 novembre 1957, recante "Dichiarazione
di notevole interesse pubblico della zona della collina di Posillipo,
versante sui Campi Flegrei a Fuorigrotta, sita nell'ambito del comune
di Napoli";
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1960, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 250 del 12 ottobre 1960, recante "Dichiarazione
di notevole interesse pubblico della zona compresa tra via Alessandro
Manzoni e la strada comunale di porta Posillipo, sita nell'ambito del
comune di Napoli";
Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1966, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 108 del 4 maggio 1966, recante "Dichiarazione
di notevole interesse pubblico della localita' Scogliere di
Mergellina, tra il Molosiglio e l'isola di Nisida, in comune di
Napoli";
Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1985, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 26 aprile
1985, recante "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di tre
zone site nel comune di Napoli. Integrazione delle dichiarazioni di
notevole interesse pubblico";
Considerato che il Comitato di settore per i beni ambientali e
architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali con voto n. 47 del 24/25 giugno 1996, avente per oggetto
la proposta di vincolo ex lege n. 1089/1939 avanzata dalla
Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli e
provincia relativa ai manufatti e al terreno dell'ex fabbrica
interconsorziale di concimi e prodotti chimici della Campania, sita
nella zona occidentale del comune di Napoli in localita'
Bagnoli-Coroglio ha ritenuto di dover "esaminare con urgenza la
questione, tenuto conto dei rilevanti aspetti di natura paesistica e
territoriale che essa presenta";
Considerato che a seguito del parere n. 47 del 24/25 giugno 1996
del predetto Comitato di settore, e previo accordo, per le vie brevi,
con il comune di Napoli, la Soprintendenza predetta con nota n. 16695
del 14 maggio 1997 trasmetteva all'Ufficio centrale per i beni
ambientali e paesaggistici la proposta di vincolo ex lege n.
1497/1939, corredata della relativa documentazione, per l'area di
Bagnoli-Coroglio sita nel comune di Napoli;
Considerato che il predetto Comitato di settore per i beni
ambientali e architettonici con parere n. 49 del 23/24 luglio 1996 ha
ritenuto indispensabile mettere a confronto la proposta di vincolo
avanzata dalla stessa Soprintendenza ex lege n. 1089/1939 con la
variante al P.R.G. adottata dal consiglio comunale di Napoli con
delibera n. 14 del 13 gennaio 1996 riguardante l'area di Coroglio e
Bagnoli, per esaminare congiuntamente i problemi relativi alla tutela
ex lege n. 1089/1939, della riqualificaziorie dell'intera zona
litoranea e della bonifica dell'area industriale ex ILVA da destinare
a verde urbano;
Considerato che nella medesima seduta del 23/24 luglio 1996 il
Comitato di settore, non concordando con la proposta di vincolo ex
lege n. 1089/1939 avanzata dalla Soprintendenza competente, ha invece
proposto per la zona litoranea l'adozione del vincolo ai sensi della
legge n. 1497/1939, poiche' "detto sito possiede nella sua totalita'
cospicui caratteri di bellezza naturale e di bellezza panoramica,
considerato sia come quadro naturale che come organizzazione
paesaggistica di punti di vista di belvedere accessibili e fruibili
da parte del pubblico, cosi come per la zona a monte di via
Coroglio";
Considerato che con nota n. 8285 del 10 marzo 1998 la
Soprintendenza trasmetteva all'Ufficio centrale ulteriore relazione e
documentazione iconografica in ordine alla proposta di vincolo ex
lege n. 1497/1939 per l'area in questione;
Considerato che l'area in questione risulta cosi' perimetrata: 1a
localita': zona compresa tra via Nisida (limite della zona vincolata
con decreto ministeriale 26 aprile 1966, via Coroglio, via Pasquale
Leonardi Cattolica dal confine della zona vincolata con decreto
ministeriale 28 marzo 1985, prolungamento di via E. Cocchia, limite
del foglio catastale n. 27 della sez. Chiaia, limite del Parco
pubblico come delimitato nella delibera di adozione della variante n.
14 del 13 gennaio 1996, via Coroglio, piazza Bagnoli, via Pozzuoli
fino al confine comunale con Pozzuoli, linea di battigia dal confine
comunale con Pozzuoli al limite della zona vincolata con decreto
ministeriale 26 aprile 1966; 2a localita': fascia di mare per una
profondita' di metri cinquecento dalla linea di battigia compresa tra
il confine della zona vincolata con decreto ministeriale 26 aprile
1966 ed il limite del territorio comunale al confine con Pozzuoli; 3a
localita': zona compresa tra il viale della Liberazione, via
Beccadelli, via S. Gennaro (s.s. 7 Domitiana), confine comune di
Pozzuoli, strada ferrata Ferrovie dello Stato, viale della
Liberazione;
Considerato che l'area attigua al confine dell'area gia' vincolata
con decreto ministeriale 11 gennaio 1955, compresa tra il viale della
Liberazione, via Beccadelli, via S. Gennaro (s.s. 7 Domitiana),
confine comune di Pozzuoli, strada ferrata Ferrovie dello Stato e
viale della Liberazione, non risulta sottoposta a tutela ai sensi
della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
Considerato che la fascia di mare per una profondita' di metri
cinquecento dalla linea di battigia compresa tra il confine della
zona vincolata con decreto ministeriale 26 aprile 1966 e il limite
del territorio comunale al confine con Pozzuoli non risulta
sottoposta a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
Considerato che la zona compresa fra via Nisida, via Coroglio, via
Pasquale Leonardi Cattolica, prolungamento di via Enrico Cocchia,
limite del foglio catastale n. 27 della sezione Chiaia, limite del
Parco pubblico come delimitato nella delibera di adozione della
variante n. 14 del 13 gennaio 1996, via Coroglio, piazza Bagnoli, via
Pozzuoli fino al limite con il confine con Pozzuoli, linea di
battigia dal confine comunale con Pozzuoli al limite della zona
vincolata con decreto ministeriale 26 aprile 1966, nonostante
costituisca parte integrante del tipico territorio dei Campi Flegrei
e presenti notevole valore paesistico e ambientale, non risulta
sottoposta a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
Considerato che l'attivita' industriale e' da tempo definitivamente
cessata e che il consiglio comunale di Napoli, nell'approvazione
della variante per la zona occidentale avente ad oggetto "un segmento
dei Campi Flegrei", al fine del recupero e salvaguardia di tale zona
degradata dalla speculazione e dagli abusi edilizi, ha stabilito la
realizzazione di un programma di riqualificazione dell'area in
questione mediante la predisposizione di un grande parco urbano, una
rete di attivita' produttive connesse alla ricerca e un'attrezzatura
integrata per la ripresa del turismo;
Considerato che con nota n. 5019 del 16 febbraio 1999 il predetto
ufficio periferico comunicava all'ufficio centrale di aver affrontato
la problematica della tutela dei valori del "paesaggio industriale"
nel progetto generale di risanamento e bonifica dell'area industriale
di Bagnoli, in virtu' della legge n. 582 del 18 novembre 1996 recante
"Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle
aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni", specificando inoltre di
aver individuato nell'area dell'ex ILVA, in considerazione della
storia dei luoghi e del "Paesaggio industriale", gli elementi piu'
significativi meritevoli di conservazione e tutela;
Considerato che l'azione di riqualificazione delle aree di Bagnoli
e Coroglio e la bonifica e il recupero dell'area industriale ex ILVA,
con destinazione della medesima a parco urbano, non possa attuarsi se
non dopo un'efficace azione di tutela da realizzarsi con
l'apposizione del vincolo ex lege n. 1497/1939;
Considerato che la piana di Bagnoli, delimitata dai rilievi
collinari di Posillipo, Monte S. Angelo, Monte Spina e Monte Olibano,
e' la parte che ricade nel comune di Napoli del caratteristico
territorio dei Campi Flegrei, la cui caratteristica morfologica e'
legata alla sua origine vulcanica e il cui fascino straordinario dal
punto di vista paesaggistico deriva anche dalla ricchezza delle
testimonianze della cultura e della civilta' greca e romana presenti
in ogni parte del territorio;
Riconosciuto che la predetta zona riveste notevole interesse
pubblico poiche', oltre a formare un quadro naturale di non comune
bellezza panoramica avente un caratteristico aspetto di valore
estetico e tradizionale, offre dagli innumerevoli punti di vista
panoramici lungo la spiaggia di Coroglio e di Bagnoli e lungo le
strade esistenti, via Coroglio, via Pozzuoli, via Leonardi Cattolica,
uno straordinario spettacolo di bellezze panoramiche o quadri
naturali che si susseguono senza soluzione di continuita' quali la
collina di Posillipo ricoperta di lussureggiante vegetazione, l'isola
vulcanica di Nisida, l'intero arco del Golfo di Pozzuoli che si
estende dall'acropoli greco-romana di Pozzuoli, ora denominata Rione
Terra, a Baia, da Bacoli al promontorio di Capo Miseno e al Monte di
Procida, e ancora sullo sfondo, le isole di Procida, Vivara ed Ischia
e, verso l'entroterra, i rilevi del Monte Spina, Monte S. Angelo e
Monte Olibano;
Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da
parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo
dell'immobile ricadente nella localita' vincolata di presentare alla
regione o all'ente dalla stessa subdelegato la richiesta di
autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 1497/1939
per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo
la procedura prevista dal nono comma dell'art. 82 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 616/1977 cosi' come introdotto
dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 di conversione in legge
con modificazioni del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 e che
questo Ministero puo' in ogni caso annullare tale autorizzazione
entro i sessanta giorni successivi alla ricezione di detto
provvedimento, corredato della documentazione idonea a consentire la
dovuta valutazione ministeriale;
Considerato che il predetto Comitato di settore nella seduta del
12 aprile 1999 ha espresso parere favorevole alla proposta di
apposizione di vincolo ex lege n. 1497/1939 sull'area di
Bagnoli-Coroglio, formulata dalla Soprintendenza competente, "in
quanto il vincolo potra' salvaguardare la coesistenza degli edifici
dell'insediamento industriale ormai storicizzati con la bellezza
panoramica e paesaggistica dei luoghi: tutto cio' allo scopo di
permettere e favorire la riqualificazione della zona litoranea e il
recupero attraverso la bonifica dell'area industriale ex ILVA";
Decreta:
Le aree site nel comune di Napoli, cosi' come sopra delimitate,
sono dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi della legge
29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e sono
pertanto soggette a tutte le disposizioni contenute nella legge
stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della
Repubblica. La Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici
di Napoli e provincia provvedera' a che copia della Gazzetta
Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per
gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e
dell'art. 12 del relativo regolamento d'esecuzione 3 giugno 1940, n.
1357, all'albo del comune interessato e che copia della Gazzetta
Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare, venga
depositata presso i competenti uffici del comune suddetto. Avverso il
presente atto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale
avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per
territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di cui alla
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero e' ammesso ricorso
straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199,
rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di
avvenuta notificazione del presente atto.
Roma, 6 agosto 1999
Il Sottosegretario di Stato: D'Andrea