IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
                 per i beni e le attivita' culturali
  Vista  la  legge  29 giugno  1939,  n. 1497, sulla protezione delle
bellezze naturali;
  Visto  il  regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione
della legge predetta;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, art. 82;
  Vista  la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale
ha  riconosciuto  a  questo  Ministero  la potesta' concorrenziale di
imporre  vincoli  secondo  la  procedura  prevista  dall'art.  82 del
sopradetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;
  Visto  il  decreto  legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  250  del  26 ottobre  1998  e recante
"Istituzione  del  Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali",
Ministero  al  quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al
Ministero per i beni culturali e ambientali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  10 novembre 1998 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1999, con il quale sono state
delegate  all'on.  Sottosegretario  di  Stato  Giampaolo  D'Andrea le
funzioni  ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n.
1497;
  Visto  il  decreto  ministeriale  24 gennaio 1953, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1953, recante "Dichiarazione
di notevole interesse pubblico della zona della collina di Posillipo,
sita nell'ambito del comune di Napoli";
  Visto  il  decreto  ministeriale  24 ottobre 1957, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 6 novembre 1957, recante "Dichiarazione
di notevole interesse pubblico della zona della collina di Posillipo,
versante sui Campi Flegrei a Fuorigrotta, sita nell'ambito del comune
di Napoli";
  Visto  il  decreto  ministeriale  18 luglio  1960, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 250 del 12 ottobre 1960, recante "Dichiarazione
di notevole interesse pubblico della zona compresa tra via Alessandro
Manzoni e la strada comunale di porta Posillipo, sita nell'ambito del
comune di Napoli";
  Visto  il  decreto  ministeriale  26 aprile  1966, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 108 del 4 maggio 1966, recante "Dichiarazione
di   notevole   interesse   pubblico  della  localita'  Scogliere  di
Mergellina,  tra  il  Molosiglio  e  l'isola  di Nisida, in comune di
Napoli";
  Visto   il  decreto  ministeriale  28 marzo  1985,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 98 del 26 aprile
1985,  recante  "Dichiarazione  di notevole interesse pubblico di tre
zone  site  nel comune di Napoli. Integrazione delle dichiarazioni di
notevole interesse pubblico";
  Considerato  che  il  Comitato  di  settore per i beni ambientali e
architettonici  del  Consiglio  nazionale  per  i  beni  culturali  e
ambientali  con  voto n. 47 del 24/25 giugno 1996, avente per oggetto
la   proposta   di  vincolo  ex  lege  n.  1089/1939  avanzata  dalla
Soprintendenza  per  i  beni  ambientali e architettonici di Napoli e
provincia  relativa  ai  manufatti  e  al  terreno  dell'ex  fabbrica
interconsorziale  di  concimi e prodotti chimici della Campania, sita
nella   zona   occidentale   del   comune   di  Napoli  in  localita'
Bagnoli-Coroglio  ha  ritenuto  di  dover  "esaminare  con urgenza la
questione,  tenuto conto dei rilevanti aspetti di natura paesistica e
territoriale che essa presenta";
  Considerato  che  a  seguito del parere n. 47 del 24/25 giugno 1996
del predetto Comitato di settore, e previo accordo, per le vie brevi,
con il comune di Napoli, la Soprintendenza predetta con nota n. 16695
del  14 maggio  1997  trasmetteva  all'Ufficio  centrale  per  i beni
ambientali  e  paesaggistici  la  proposta  di  vincolo  ex  lege  n.
1497/1939,  corredata  della  relativa  documentazione, per l'area di
Bagnoli-Coroglio sita nel comune di Napoli;
  Considerato  che  il  predetto  Comitato  di  settore  per  i  beni
ambientali e architettonici con parere n. 49 del 23/24 luglio 1996 ha
ritenuto  indispensabile  mettere  a confronto la proposta di vincolo
avanzata  dalla  stessa  Soprintendenza  ex  lege n. 1089/1939 con la
variante  al  P.R.G.  adottata  dal  consiglio comunale di Napoli con
delibera  n.  14 del 13 gennaio 1996 riguardante l'area di Coroglio e
Bagnoli, per esaminare congiuntamente i problemi relativi alla tutela
ex  lege  n.  1089/1939,  della  riqualificaziorie  dell'intera  zona
litoranea e della bonifica dell'area industriale ex ILVA da destinare
a verde urbano;
  Considerato  che  nella  medesima  seduta  del 23/24 luglio 1996 il
Comitato  di  settore,  non concordando con la proposta di vincolo ex
lege n. 1089/1939 avanzata dalla Soprintendenza competente, ha invece
proposto  per la zona litoranea l'adozione del vincolo ai sensi della
legge  n. 1497/1939, poiche' "detto sito possiede nella sua totalita'
cospicui  caratteri  di  bellezza  naturale e di bellezza panoramica,
considerato   sia   come  quadro  naturale  che  come  organizzazione
paesaggistica  di  punti di vista di belvedere accessibili e fruibili
da  parte  del  pubblico,  cosi  come  per  la  zona  a  monte di via
Coroglio";
  Considerato   che   con   nota   n.   8285  del  10 marzo  1998  la
Soprintendenza trasmetteva all'Ufficio centrale ulteriore relazione e
documentazione  iconografica  in  ordine  alla proposta di vincolo ex
lege n. 1497/1939 per l'area in questione;
  Considerato  che  l'area in questione risulta cosi' perimetrata: 1a
localita':  zona compresa tra via Nisida (limite della zona vincolata
con  decreto  ministeriale 26 aprile 1966, via Coroglio, via Pasquale
Leonardi  Cattolica  dal  confine  della  zona  vincolata con decreto
ministeriale  28 marzo  1985, prolungamento di via E. Cocchia, limite
del  foglio  catastale  n.  27  della  sez.  Chiaia, limite del Parco
pubblico come delimitato nella delibera di adozione della variante n.
14  del  13 gennaio  1996, via Coroglio, piazza Bagnoli, via Pozzuoli
fino  al confine comunale con Pozzuoli, linea di battigia dal confine
comunale  con  Pozzuoli  al  limite  della zona vincolata con decreto
ministeriale  26 aprile  1966;  2a  localita': fascia di mare per una
profondita' di metri cinquecento dalla linea di battigia compresa tra
il  confine  della  zona vincolata con decreto ministeriale 26 aprile
1966 ed il limite del territorio comunale al confine con Pozzuoli; 3a
localita':   zona  compresa  tra  il  viale  della  Liberazione,  via
Beccadelli,  via  S.  Gennaro  (s.s.  7 Domitiana), confine comune di
Pozzuoli,   strada   ferrata   Ferrovie   dello  Stato,  viale  della
Liberazione;
  Considerato  che l'area attigua al confine dell'area gia' vincolata
con decreto ministeriale 11 gennaio 1955, compresa tra il viale della
Liberazione,  via  Beccadelli,  via  S.  Gennaro  (s.s. 7 Domitiana),
confine  comune  di  Pozzuoli,  strada ferrata Ferrovie dello Stato e
viale  della  Liberazione,  non  risulta sottoposta a tutela ai sensi
della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
  Considerato  che  la  fascia  di  mare per una profondita' di metri
cinquecento  dalla  linea  di  battigia compresa tra il confine della
zona  vincolata  con  decreto ministeriale 26 aprile 1966 e il limite
del   territorio   comunale  al  confine  con  Pozzuoli  non  risulta
sottoposta a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
  Considerato  che la zona compresa fra via Nisida, via Coroglio, via
Pasquale  Leonardi  Cattolica,  prolungamento  di via Enrico Cocchia,
limite  del  foglio  catastale n. 27 della sezione Chiaia, limite del
Parco  pubblico  come  delimitato  nella  delibera  di adozione della
variante n. 14 del 13 gennaio 1996, via Coroglio, piazza Bagnoli, via
Pozzuoli  fino  al  limite  con  il  confine  con  Pozzuoli, linea di
battigia  dal  confine  comunale  con  Pozzuoli  al limite della zona
vincolata   con   decreto  ministeriale  26 aprile  1966,  nonostante
costituisca  parte integrante del tipico territorio dei Campi Flegrei
e  presenti  notevole  valore  paesistico  e  ambientale, non risulta
sottoposta a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
  Considerato che l'attivita' industriale e' da tempo definitivamente
cessata  e  che  il  consiglio  comunale di Napoli, nell'approvazione
della variante per la zona occidentale avente ad oggetto "un segmento
dei  Campi Flegrei", al fine del recupero e salvaguardia di tale zona
degradata  dalla  speculazione e dagli abusi edilizi, ha stabilito la
realizzazione  di  un  programma  di  riqualificazione  dell'area  in
questione  mediante la predisposizione di un grande parco urbano, una
rete  di attivita' produttive connesse alla ricerca e un'attrezzatura
integrata per la ripresa del turismo;
  Considerato  che  con nota n. 5019 del 16 febbraio 1999 il predetto
ufficio periferico comunicava all'ufficio centrale di aver affrontato
la  problematica  della tutela dei valori del "paesaggio industriale"
nel progetto generale di risanamento e bonifica dell'area industriale
di Bagnoli, in virtu' della legge n. 582 del 18 novembre 1996 recante
"Disposizioni  urgenti  per il risanamento dei siti industriali delle
aree  di  Bagnoli  e  di Sesto San Giovanni", specificando inoltre di
aver  individuato  nell'area  dell'ex  ILVA,  in considerazione della
storia  dei  luoghi  e del "Paesaggio industriale", gli elementi piu'
significativi meritevoli di conservazione e tutela;
  Considerato  che l'azione di riqualificazione delle aree di Bagnoli
e Coroglio e la bonifica e il recupero dell'area industriale ex ILVA,
con destinazione della medesima a parco urbano, non possa attuarsi se
non   dopo   un'efficace   azione   di   tutela  da  realizzarsi  con
l'apposizione del vincolo ex lege n. 1497/1939;
  Considerato  che  la  piana  di  Bagnoli,  delimitata  dai  rilievi
collinari di Posillipo, Monte S. Angelo, Monte Spina e Monte Olibano,
e'  la  parte  che  ricade  nel  comune  di Napoli del caratteristico
territorio  dei  Campi  Flegrei, la cui caratteristica morfologica e'
legata  alla sua origine vulcanica e il cui fascino straordinario dal
punto  di  vista  paesaggistico  deriva  anche  dalla ricchezza delle
testimonianze  della cultura e della civilta' greca e romana presenti
in ogni parte del territorio;
  Riconosciuto  che  la  predetta  zona  riveste  notevole  interesse
pubblico  poiche',  oltre  a formare un quadro naturale di non comune
bellezza  panoramica  avente  un  caratteristico  aspetto  di  valore
estetico  e  tradizionale,  offre  dagli  innumerevoli punti di vista
panoramici  lungo  la  spiaggia  di  Coroglio e di Bagnoli e lungo le
strade esistenti, via Coroglio, via Pozzuoli, via Leonardi Cattolica,
uno   straordinario  spettacolo  di  bellezze  panoramiche  o  quadri
naturali  che  si  susseguono senza soluzione di continuita' quali la
collina di Posillipo ricoperta di lussureggiante vegetazione, l'isola
vulcanica  di  Nisida,  l'intero  arco  del  Golfo di Pozzuoli che si
estende  dall'acropoli greco-romana di Pozzuoli, ora denominata Rione
Terra,  a Baia, da Bacoli al promontorio di Capo Miseno e al Monte di
Procida, e ancora sullo sfondo, le isole di Procida, Vivara ed Ischia
e,  verso  l'entroterra,  i rilevi del Monte Spina, Monte S. Angelo e
Monte Olibano;
  Considerato  che  il  vincolo  comporta in particolare l'obbligo da
parte  del  proprietario,  possessore  o detentore a qualsiasi titolo
dell'immobile  ricadente nella localita' vincolata di presentare alla
regione   o   all'ente  dalla  stessa  subdelegato  la  richiesta  di
autorizzazione  ai  sensi dell'art. 7 della citata legge n. 1497/1939
per  qualsiasi  intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo
la  procedura  prevista  dal  nono comma dell'art. 82 del decreto del
Presidente   della  Repubblica  n.  616/1977  cosi'  come  introdotto
dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 di conversione in legge
con  modificazioni  del  decreto-legge  27 giugno  1985, n. 312 e che
questo  Ministero  puo'  in  ogni  caso annullare tale autorizzazione
entro   i   sessanta   giorni  successivi  alla  ricezione  di  detto
provvedimento,  corredato della documentazione idonea a consentire la
dovuta valutazione ministeriale;
  Considerato  che  il  predetto Comitato di settore nella seduta del
12 aprile  1999  ha  espresso  parere  favorevole  alla  proposta  di
apposizione   di   vincolo   ex   lege   n.  1497/1939  sull'area  di
Bagnoli-Coroglio,  formulata  dalla  Soprintendenza  competente,  "in
quanto  il  vincolo potra' salvaguardare la coesistenza degli edifici
dell'insediamento  industriale  ormai  storicizzati  con  la bellezza
panoramica  e  paesaggistica  dei  luoghi:  tutto  cio' allo scopo di
permettere  e  favorire la riqualificazione della zona litoranea e il
recupero attraverso la bonifica dell'area industriale ex ILVA";
                              Decreta:
  Le  aree  site  nel  comune di Napoli, cosi' come sopra delimitate,
sono  dichiarate  di notevole interesse pubblico ai sensi della legge
29 giugno  1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616, e sono
pertanto  soggette  a  tutte  le  disposizioni  contenute nella legge
stessa  ed  a quelle previste nel citato decreto del Presidente della
Repubblica.  La Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici
di  Napoli  e  provincia  provvedera'  a  che  copia  della  Gazzetta
Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per
gli  effetti  dell'art.  4  della  legge  29 giugno  1939, n. 1497, e
dell'art.  12 del relativo regolamento d'esecuzione 3 giugno 1940, n.
1357,  all'albo  del  comune  interessato  e che copia della Gazzetta
Ufficiale   stessa,  con  relativa  planimetria  da  allegare,  venga
depositata presso i competenti uffici del comune suddetto. Avverso il
presente  atto  e'  ammessa  proposizione  di ricorso giurisdizionale
avanti   al   Tribunale   amministrativo   regionale  competente  per
territorio   o,   a  scelta  dell'interessato,  avanti  al  Tribunale
amministrativo  regionale del Lazio, secondo le modalita' di cui alla
legge   6   dicembre   1971,  n.  1034,  ovvero  e'  ammesso  ricorso
straordinario   al  Capo  dello  Stato,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente    della   Repubblica   24   novembre   1971,   n.   1199,
rispettivamente  entro  sessanta  e  centoventi  giorni dalla data di
avvenuta notificazione del presente atto.
    Roma, 6 agosto 1999
               Il Sottosegretario di Stato: D'Andrea