IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto l'art. 5 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'art. 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e dall'art. 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori di cui alle zone di cui all'art. 92, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunita' europea, ad eccezione di quelle appartenenti ai settori disciplinati dal Trattato CECA, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche, automobilistico e dell'edilizia; Visto l'art. 82 della legge n. 448 del 1998 con il quale si stabilisce che le disposizioni della medesima legge si applicano alle regioni a statuto speciale nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione; Visto il comma 4, dell'art. 75, della legge n. 448 del 1998 che prevede che l'efficacia delle misure di cui allo stesso art. 75 e' subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle Comunita' europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunita' europea; Vista l'autorizzazione prevista dal menzionato art. 75, comma 4, resa dalla Commissione delle Comunita' europee con decisione N545/98 n. 36212 del 3 marzo 1998; Visto in particolare il comma 3-bis del citato art. 5 che prevede: al primo periodo, che le predette imprese che abbiano stipulato gli accordi aziendali di recepimento degli accordi provinciali di riallineamento retributivo di cui al comma 2 del medesimo articolo sono ammesse a versare, senza applicazione di sanzioni e interessi, le ritenute o le maggiori ritenute fiscali, non effettuate per i periodi interessati sino alla data della stipula degli accordi provinciali, relative ai compensi risultanti convenzionalmente dai suddetti accordi, calcolate sulla medesima base imponibile contributiva prevista dal comma 4 del richiamato art. 5, risultante dagli accordi medesimi; al secondo periodo, che le somme dovute devono essere versate negli stessi termini e con le stesse modalita' stabilite dal successivo comma 3-sexies per i versamenti da effettuare ai fini contributivi, mediante opzione tra pagamento in unica soluzione ovvero in quaranta rate trimestrali, di pari importo, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo al contratto di recepimento, con maggiorazione degli interessi di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; al terzo periodo, che i soggetti interessati sono conseguentemente ammessi a presentare, in relazione a ciascun periodo di imposta cui si riferisce il versamento delle ritenute, apposite dichiarazioni integrative; Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 27 settembre 1999, n. 338, con il quale e' stato adottato, secondo quanto previsto dal comma 3-bis del precitato art. 5, il regolamento recante norme relative all'individuazione del contenuto, dei termini e delle modalita' di presentazione delle dichiarazioni integrative concernenti le ritenute non effettuate dovute dalle imprese fino alla stipulazione degli accordi provinciali di riallineamento retributivo, nonche' le modalita' di pagamento delle somme dovute; Considerato che l'art. 1 del predetto decreto ministeriale n. 338 del 1999 prevede che le dichiarazioni integrative di cui al piu' volte citato art. 5, comma 3-bis, sono redatte conformemente al modello da approvare con decreto del compente direttore generale; Considerato che l'art. 2, comma 1, del medesimo decreto ministeriale n. 338 del 1999 prevede che con il decreto direttoriale previsto dall'art. 1 dello stesso decreto n. 338 sono istituiti i codici-tributo per i versamenti delle somme dovute; Decreta: Art. 1. 1. Le dichiarazioni integrative di cui all'art. 5, comma 3-bis, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono redatte conformemente all'allegato modello di dichiarazione, approvato, assieme alle relative note esplicative, con il presente decreto.
(1) Da presentare con lettera raccomandata all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o all'ufficio delle entrate, ove istituito, in base all'ultimo domicilio fiscale dell'impresa dichiarante, entro il termine di scadenza del primo o unico versamento; usare una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenere il modello senza piegarlo, con indicazione sulla busta della dicitura "Dichiarazione integrativa - Contratti di riallineamento retributivo". (2) Indicare la provincia in base alla ubicazione dell'azienda. (3) Indicare l'importo dei compensi in base a quanto risultante dagli accordi provinciali di riallineamento e dai verbali aziendali di recepimento degli accordi medesimi. (4) Indicare l'importo totale delle ritenute o delle maggiori ritenute applicate sui compensi, tenendo conto delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia. (5) Indicare gli estremi del versamento in unica soluzione ovvero della prima rata. I termini per effettuare il primo od unico versamento sono quelli indicati nel seguente prospetto: Data stipula contratti Termini di pagamento 1° trimestre: dall'1-1-1999 al 31-3-1999 dall'1-7-1999 al 30-9-1999 2° trimestre: dall'1-4-1999 al 30-6-1999 dall'1-10-1999 al 31-12-1999 3° trimestre: dall'1-7-1999 al 30-9-1999 dal 1-1-2000 al 31-3-2000 4° trimestre: dall'1-10-1999 al 31-12-1999 dall'1-4-2000 al 30-6-2000 Per i contratti stipulati nel 1o trimestre, le imprese interessate sono ammesse a presentare la dichiarazione e a effettuare il primo od unico versamento entro il termine stabilito per il 2o trimestre (31 dicembre 1999).