IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
    Visto  l'art.  5  del  decreto-legge  1o ottobre  1996,  n.  510,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
come  modificato  dall'art.  23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e
dall'art.  75  della  legge  23 dicembre  1998,  n.  448, che prevede
disposizioni  in  materia di contratti di riallineamento retributivo,
al  fine  di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la
regolarizzazione  retributiva  e contributiva per le imprese operanti
nei  territori  di  cui  alle  zone  di cui all'art. 92, paragrafo 3,
lettera  a),  del  Trattato  istitutivo  della  Comunita' europea, ad
eccezione di quelle appartenenti ai settori disciplinati dal Trattato
CECA,    delle    costruzioni   navali,   delle   fibre   sintetiche,
automobilistico e dell'edilizia;
    Visto  l'art.  82  della  legge  n.  448 del 1998 con il quale si
stabilisce che le disposizioni della medesima legge si applicano alle
regioni a statuto speciale nel rispetto e nei limiti degli statuti di
autonomia e delle relative norme di attuazione;
    Visto  il  comma 4, dell'art. 75, della legge n. 448 del 1998 che
prevede  che  l'efficacia  delle misure di cui allo stesso art. 75 e'
subordinata  all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle
Comunita'  europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato
istitutivo della Comunita' europea;
    Vista  l'autorizzazione prevista dal menzionato art. 75, comma 4,
resa  dalla Commissione delle Comunita' europee con decisione N545/98
n. 36212 del 3 marzo 1998;
    Visto  in  particolare  il  comma  3-bis  del  citato  art. 5 che
prevede:
      al primo periodo, che le predette imprese che abbiano stipulato
gli  accordi  aziendali  di  recepimento degli accordi provinciali di
riallineamento  retributivo  di  cui al comma 2 del medesimo articolo
sono  ammesse  a versare, senza applicazione di sanzioni e interessi,
le  ritenute  o  le  maggiori  ritenute fiscali, non effettuate per i
periodi  interessati  sino  alla  data  della  stipula  degli accordi
provinciali,  relative  ai  compensi risultanti convenzionalmente dai
suddetti   accordi,   calcolate   sulla   medesima   base  imponibile
contributiva  prevista  dal comma 4 del richiamato art. 5, risultante
dagli accordi medesimi;
      al  secondo  periodo, che le somme dovute devono essere versate
negli  stessi  termini  e  con  le  stesse  modalita'  stabilite  dal
successivo  comma  3-sexies  per  i  versamenti da effettuare ai fini
contributivi,  mediante  opzione  tra  pagamento  in  unica soluzione
ovvero  in  quaranta  rate  trimestrali,  di pari importo, decorrenti
dalla  scadenza  del secondo trimestre solare successivo al contratto
di recepimento, con maggiorazione degli interessi di cui all'art. 20,
comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
      al   terzo   periodo,   che   i   soggetti   interessati   sono
conseguentemente ammessi a presentare, in relazione a ciascun periodo
di  imposta  cui  si riferisce il versamento delle ritenute, apposite
dichiarazioni integrative;
    Visto  il  decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, del 27 settembre
1999, n. 338, con il quale e' stato adottato, secondo quanto previsto
dal  comma 3-bis  del  precitato art. 5, il regolamento recante norme
relative  all'individuazione  del  contenuto,  dei  termini  e  delle
modalita'    di   presentazione   delle   dichiarazioni   integrative
concernenti le ritenute non effettuate dovute dalle imprese fino alla
stipulazione degli accordi provinciali di riallineamento retributivo,
nonche' le modalita' di pagamento delle somme dovute;
    Considerato che l'art. 1 del predetto decreto ministeriale n. 338
del  1999  prevede  che  le  dichiarazioni integrative di cui al piu'
volte  citato  art.  5,  comma  3-bis,  sono redatte conformemente al
modello da approvare con decreto del compente direttore generale;
    Considerato   che   l'art.  2,  comma  1,  del  medesimo  decreto
ministeriale  n. 338 del 1999 prevede che con il decreto direttoriale
previsto  dall'art.  1  dello  stesso decreto n. 338 sono istituiti i
codici-tributo per i versamenti delle somme dovute;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  Le  dichiarazioni integrative di cui all'art. 5, comma 3-bis,
del   decreto-legge   1o ottobre   1996,   n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28 novembre  1996, n. 608, sono redatte
conformemente   all'allegato  modello  di  dichiarazione,  approvato,
assieme alle relative note esplicative, con il presente decreto.
 
              (1)  Da presentare con lettera raccomandata all'ufficio
          distrettuale  delle  imposte  dirette  o  all'ufficio delle
          entrate,   ove  istituito,  in  base  all'ultimo  domicilio
          fiscale  dell'impresa  dichiarante,  entro  il  termine  di
          scadenza  del  primo  o unico versamento; usare una normale
          busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenere il
          modello  senza  piegarlo, con indicazione sulla busta della
          dicitura   "Dichiarazione   integrativa   -   Contratti  di
          riallineamento retributivo".
              (2)  Indicare  la  provincia  in  base  alla ubicazione
          dell'azienda.
              (3)  Indicare  l'importo  dei compensi in base a quanto
          risultante  dagli  accordi  provinciali di riallineamento e
          dai   verbali   aziendali   di  recepimento  degli  accordi
          medesimi.
              (4)  Indicare  l'importo  totale delle ritenute o delle
          maggiori  ritenute  applicate  sui  compensi, tenendo conto
          delle  detrazioni  spettanti  per  lavoro  dipendente e per
          carichi di famiglia.
              (5)  Indicare  gli  estremi  del  versamento  in  unica
          soluzione ovvero della prima rata.
            I  termini  per  effettuare  il primo od unico versamento
          sono quelli indicati nel seguente prospetto:

Data stipula contratti          Termini di pagamento
1° trimestre: dall'1-1-1999 al 31-3-1999
                                    dall'1-7-1999 al 30-9-1999
2° trimestre: dall'1-4-1999 al 30-6-1999
                                    dall'1-10-1999 al 31-12-1999
3° trimestre: dall'1-7-1999 al 30-9-1999
                                    dal 1-1-2000 al 31-3-2000
4° trimestre: dall'1-10-1999 al 31-12-1999
                                    dall'1-4-2000 al 30-6-2000
              Per  i contratti stipulati nel 1o trimestre, le imprese
          interessate  sono ammesse a presentare la dichiarazione e a
          effettuare  il  primo  od unico versamento entro il termine
          stabilito per il 2o trimestre (31 dicembre 1999).