Art. 2.
    1.  I  versamenti delle ritenute o delle maggiori ritenute dovute
ai sensi dell'art. 5, comma 3-bis, del decreto-legge 1o ottobre 1996,
n.  510,  convertito  dalla  legge  28 novembre  1996,  n.  608, sono
effettuati presso gli sportelli del concessionario della riscossione,
le  banche o le agenzie postali, utilizzando il modello di versamento
unitario F.24 e i seguenti codici-tributo:
      1685  ritenute  su  retribuzioni  -  Riallineamento - pagamento
rateale;
      1686   ritenute   su  retribuzioni  -  Riallineamento  -  unica
soluzione;
      1687  ritenute  su  retribuzioni  di  competenza  della regione
Sicilia - Riallineamento - pagamento rateale;
      1688  ritenute  su  retribuzioni  di  competenza  della regione
Sicilia - Riallineamento - unica soluzione;
      1689  ritenute  su  retribuzioni  di  competenza  della regione
Sardegna - Riallineamento - pagamento rateale;
      1690  ritenute  su  retribuzioni  di  competenza  della regione
Sardegna - Riallineamento - unica soluzione;
      1691 ritenute su retribuzioni di competenza della regione Valle
d'Aosta - Riallineamento - pagamento rateale;
      1692 ritenute su retribuzioni di competenza della regione Valle
d'Aosta - Riallineamento - unica soluzione;
      1693  ritenute  su  retribuzioni  corrisposte  da  sostituti di
imposta  con  domicilio fiscale in Sicilia, Sardegna o Valle d'Aosta,
ma  di  competenza esclusiva dell'erario - Riallineamento - pagamento
rateale;
      1694  ritenute  su  retribuzioni  corrisposte  da  sostituti di
imposta  con  domicilio fiscale in Sicilia, Sardegna o Valle d'Aosta,
ma  di  competenza  esclusiva  dell'erario  -  Riallineamento - unica
soluzione.
    2.  L'importo  del  versamento e' determinato dalla sommatoria di
quanto   dovuto  per  ciascuna  annualita',  cumulando,  in  caso  di
pagamento   rateale,  l'importo  di  ciascuna  rata  dovuta  con  gli
interessi  di  cui  all'art.  20,  comma  2,  del decreto legislativo
9 luglio  1997,  n.  241.  Il  periodo di riferimento da indicare sul
modello,  e' l'anno nel quale si effettua il versamento. Il pagamento
del  debito  residuo  puo'  essere  effettuato  in qualsiasi momento,
utilizzando i codici tributo in un'unica soluzione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 24 dicembre 1999
                                        Il direttore generale: Romano