Art. 2. 1. I versamenti delle ritenute o delle maggiori ritenute dovute ai sensi dell'art. 5, comma 3-bis, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono effettuati presso gli sportelli del concessionario della riscossione, le banche o le agenzie postali, utilizzando il modello di versamento unitario F.24 e i seguenti codici-tributo: 1685 ritenute su retribuzioni - Riallineamento - pagamento rateale; 1686 ritenute su retribuzioni - Riallineamento - unica soluzione; 1687 ritenute su retribuzioni di competenza della regione Sicilia - Riallineamento - pagamento rateale; 1688 ritenute su retribuzioni di competenza della regione Sicilia - Riallineamento - unica soluzione; 1689 ritenute su retribuzioni di competenza della regione Sardegna - Riallineamento - pagamento rateale; 1690 ritenute su retribuzioni di competenza della regione Sardegna - Riallineamento - unica soluzione; 1691 ritenute su retribuzioni di competenza della regione Valle d'Aosta - Riallineamento - pagamento rateale; 1692 ritenute su retribuzioni di competenza della regione Valle d'Aosta - Riallineamento - unica soluzione; 1693 ritenute su retribuzioni corrisposte da sostituti di imposta con domicilio fiscale in Sicilia, Sardegna o Valle d'Aosta, ma di competenza esclusiva dell'erario - Riallineamento - pagamento rateale; 1694 ritenute su retribuzioni corrisposte da sostituti di imposta con domicilio fiscale in Sicilia, Sardegna o Valle d'Aosta, ma di competenza esclusiva dell'erario - Riallineamento - unica soluzione. 2. L'importo del versamento e' determinato dalla sommatoria di quanto dovuto per ciascuna annualita', cumulando, in caso di pagamento rateale, l'importo di ciascuna rata dovuta con gli interessi di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il periodo di riferimento da indicare sul modello, e' l'anno nel quale si effettua il versamento. Il pagamento del debito residuo puo' essere effettuato in qualsiasi momento, utilizzando i codici tributo in un'unica soluzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 dicembre 1999 Il direttore generale: Romano