Art. 7. Crediti e debiti 1. Il consiglio della Scuola approva i criteri generali per la valutazione dei crediti e dei debiti. 2. La Scuola prevede un sistema di valutazione di crediti culturali e formativi acquisiti dal singolo candidato fuori dalla Scuola. La valutazione di tali crediti, di competenza della giunta della Scuola, puo' comportare una riduzione delle attivita' di formazione fino ad un massimo di 60 crediti; la valutazione di crediti per le attivita' di tirocinio non puo' comunque essere superiore a 10 crediti. 3. L'eventuale completamento delle competenze culturali ritenute essenziali dalla giunta della Scuola puo' ottenersi o mediante frequenza di corsi di insegnamento universitari o comunque secondo le indicazioni stabilite per ogni singolo iscritto nel suo piano di studi. La verifica dell'avvenuto completamento, ove non sia stato sostenuto regolare esame, avra' luogo secondo le modalita' indicate caso per caso. L'impegno relativo al completamento di tali competenze e' aggiuntivo rispetto al curricolo di formazione previsto e non entra percio' nel computo dei crediti della Scuola.