Art. 7.
                           Crediti e debiti
  1.  Il consiglio  della Scuola  approva i  criteri generali  per la
valutazione dei crediti e dei debiti.
  2. La Scuola prevede un sistema di valutazione di crediti culturali
e formativi  acquisiti dal singolo  candidato fuori dalla  Scuola. La
valutazione di tali crediti, di competenza della giunta della Scuola,
puo' comportare una  riduzione delle attivita' di  formazione fino ad
un massimo di 60 crediti; la  valutazione di crediti per le attivita'
di tirocinio non puo' comunque essere superiore a 10 crediti.
  3.  L'eventuale completamento  delle competenze  culturali ritenute
essenziali  dalla  giunta  della  Scuola puo'  ottenersi  o  mediante
frequenza di corsi di insegnamento universitari o comunque secondo le
indicazioni  stabilite per  ogni singolo  iscritto nel  suo piano  di
studi.  La verifica  dell'avvenuto completamento,  ove non  sia stato
sostenuto regolare  esame, avra' luogo secondo  le modalita' indicate
caso per caso. L'impegno relativo al completamento di tali competenze
e'  aggiuntivo rispetto  al curricolo  di formazione  previsto e  non
entra percio' nel computo dei crediti della Scuola.