ALLEGATO
STATUTO UNIONCAMERE
TITOLO I
NORME GENERALI
Articolo 1
NATURA GIURIDICA, ADESIONI, SEDE
1. L'unione Italiana delle Camere di Commercio Industria, Artigianato
e Agricoltura, denominata Unioncamere, ha personalita' giuridica ai
sensi del D.P.R. 30 giugno 1954 n. 709 ed esercita in regime di
autonomia funzionale le attribuzioni previste dalla legge 29 dicembre
1993 n. 580 e dalle altre leggi.
2. Fanno parte dell'Unioncamere le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e la Regione Autonoma della Valle d'Aosta,
per il tramite del competente Assessore regionale.
3. Possono essere ammesse in una sezione separata le Camere di
commercio miste, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 22 della
legge 29 dicembre 1993 n. 580.
4. L'Unioncamere ha sede legale in Roma e sede di rappresentanza e di
servizio a Bruxelles. les.
Articolo 2
SCOPI
1. L'Unioncamere cura e rappresenta gli interessi generali delle
Camere di commercio - anche in quanto autonomie funzionali a norma
dell'articolo 1 comma 4 lettera d) della legge 15 marzo 1997 n. 59 -
e delle loro forme associative e articolazioni funzionali. Cura i
rapporti del sistema con le istituzioni nazionali e internazionali e
con le categorie, elabora indirizzi comuni, promuove e realizza
iniziative coordinate, sostiene l'attivita' del sistema camerale in
tutte le sue articolazioni, anche per favorirne lo sviluppo a rete .
2. L'Unioncamere promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il
tramite di proprie aziende speciali, nonche' mediante la
partecipazione a organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a
societa' anche a prevalente capitale privato, servizi e attivita' di
interesse delle Camere di commercio e delle categorie economiche.
3. L'Unioncamere, in quanto rappresentativa delle Camere di
commercio, sviluppa inoltre ogni iniziativa utile a favorire
l'internazionalizzazione dell'economia italiana e la presenza delle
imprese italiane sui mercati mondiali, anche valorizzando l'attivita'
delle Camere di commercio Italiane all'estero e promuovendo e
partecipando alle loro forme associative. L'Unioncamere assicura il
necessario coordinamento del sistema camerale italiano con i sistemi
di camere di commercio sia in ambito comunitario che negli altri
paesi.
4. L'Unioncamere promuove e coordina l'utilizzo da parte del sistema
camerale delle linee di azione, dei programmi, dei piani e dei fondi
comunitari, anche d'intesa con le categorie economiche, operando sia
quale referente della Commissione o di altri organismi dell' Unione
europea, che quale titolare degli interventi.
5. L'Unioncamere, inoltre:
a) costituisce commissioni, comitati e consulte, istituti, centri
specializzati, osservatori;
b) promuove e realizza studi, indagini e ricerche e collabora anche
ad attivita' di studio e ricerca condotte da enti ed organismi
nazionali, esteri e internazionali;
c) organizza congressi, convegni, conferenze e missioni a carattere
nazionale e internazionale, anche in favore delle Camere di commercio
e delle categorie economiche;
d) contribuisce all'attivita' di organismi ed enti aventi finalita'
di interesse per le Camere di Commercio e le categorie;
e) assume ogni altra iniziativa per lo sviluppo del sistema camerale
ed esercita le attribuzioni ad essa assegnate dalle leggi.
6. L'Unioncamere e' legittimata ad assumere ogni iniziativa, anche
giudiziaria, per la tutela della denominazione e delle prerogative
delle Camere di commercio in Italia, anche ai sensi dell'articolo 22
comma 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, nonche' ad intervenire
nei procedimenti amministrativi riguardanti gli organismi e le
attivita' del sistema camerale, ai sensi dell'articolo 9 della legge
7 agosto 1990, n. 241.
TITOLO II
STRUTTURA DELL'UNIONCAMERE
Articolo 3
ORGANI
1. Sono organi dell'Unioncamere:
- l'Assemblea;
- il consiglio;
- il comitato di presidenza;
- il presidente;
- il collegio dei revisori.
2. Il consiglio, il comitato di presidenza, il presidente durano in
carica due anni dalla data di elezione; la durata del collegio dei
revisori e' disciplinata dall'articolo 2400 del codice civile. I
consiglieri ai quali, durante il periodo di carica, viene meno la
qualifica di presidente di camera di commercio, scadono a questa data
e decadono dalla carica.
3. 1 compensi per i componenti degli organi sono determinati ai sensi
degli articoli 2389 e 2402 del Codice Civile.
Articolo 4
ASSEMBLEA
1. L'Assemblea dell'Unioncamere e' composta dai presidenti delle
Camere di commercio e dall'Assessore competente della Regione Valle
d'Aosta che vi fanno parte al sensi dell'articolo 1, secondo comma.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente di una Camera di
commercio partecipa alle riunioni dell'Assemblea, con diritto di
voto, un componente del consiglio camerale a cio' espressamente
delegato.
3. Sono ammesse le deleghe ai rappresentanti di altra Camera; in ogni
caso, nessun delegato votante puo' rappresentare piu' di tre Camere,
compresa la propria. L'Assemblea e' presieduta dal presidente
dell'Unioncamere o, in sua assenza, dal vice presidente con maggiore
anzianita' di carica o, in caso di parita', dal piu' anziano di eta';
si riunisce di regola ogni semestre, o quando lo richiedano almeno un
terzo dei suoi componenti, ovvero lo deliberi il consiglio.
4. Spetta all'Assemblea:
a) definire su base biennale le strategie e le linee di sviluppo del
sistema camerale;
b) definire le linee generali programmatiche dell'attivita'
dell'Unioncamere;
c) approvare la relazione predisposta dal consiglio al termine di
ogni esercizio sul programma annuale di attivita';
d) approvare i bilanci di previsione e i conti consuntivi;
e) determinare la misura dell'aliquota annuale di contribuzione delle
Camere di commercio;
f) deliberare sulle modifiche statutarie in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 7, comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n.
580 e con le modalita' di cui all'articolo 11 del presente Statuto;
g) eleggere il presidente dell'Unioncamere ed i membri del consiglio
di competenza assembleare;
h) eleggere i membri del collegio dei revisori, recependo le
designazioni di competenza del Ministro dell'Industria del commercio
e dell'artigianato e del Ministro del Tesoro.
Articolo 5
CONSIGLIO
1. Il consiglio dell'Unioncamere e' composto dal presidente
dell'Unioncamere, dal presidente di ciascuna Unione regionale delle
Camere di commercio o dal relativo delegato per il biennio di carica,
salvo revoca, e da dieci membri eletti dall'Assemblea al proprio
interno.
2. Per la Regione Autonoma della Valle d'Aosta e' chiamato a far
parte il competente Assessore regionale o suo delegato.
3. Il consiglio e' presieduto dal presidente dell'Unioncamere, o in
caso di sua assenza, da un vice presidente espressamente delegato.
4. Il consiglio coopta nella prima seduta altri quattro componenti,
due dei quali, con voto a maggioranza di due terzi, possono essere
scelti anche fuori dell'ambito dei presidenti camerali. Questi ultimi
partecipano senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea.
5. Spetta al consiglio:
a) proporre all'Assemblea le strategie e le linee di sviluppo
biennale del sistema camerale;
b) convocare l'assemblea e fissarne l'ordine del giorno;
c) predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
d) approvare le variazioni di bilancio;
e) individuare i programmi, gli obiettivi e le priorita'
dell'attivita' dell'Unioncamere in base alle linee fissate
dall'Assemblea, anche con riferimento alla destinazione delle
risorse;
f) deliberare sulle*materie di cui all'articolo 2 comma 2 e sugli
atti di disposizione del patrimonio immobiliare e mobiliare, nonche'
approvare le norme sulla gestione finanziaria e patrimoniale
dell'Unioncamere con apposito Regolamento di amministrazione e
contabilita';
g) assumere le determinazioni necessarie per l'amministrazione e la
gestione del fondo di perequazione di cui all'articolo 18 comma 5
della legge 29 dicembre 1993 n. 580 ed esprimere il parere previsto
dallo stesso articolo 18, comma 3;
h) istituire la sezione separata di cui all'articolo 1 comma terzo
deliberando sulle norme generali per il suo funzionamento;
i) eleggere quattro vice presidenti tra i propri membri;
1) nominare, su proposta del presidente, il segretario generale e, su
proposta di quest'ultimo, i vice segretari generali.
6. Il consiglio puo' delegare al comitato di presidenza o al
presidente specifiche determinazioni relative a quanto previsto dal
presente articolo, nel comma 5, alle lettere h), f), h).
Articolo 6
COMITATO DI PRESIDENZA
Il comitato di presidenza e' composto dal presidente, dai vice
presidenti, nonche' da quattro membri eletti dal consiglio nel
proprio ambito. I componenti del comitato di presidenza sono
rieleggibili e restano in carica per non piu' di due mandati completi
consecutivi. A tal fine, non si tiene conto del periodo di mandato
parziale eventualmente ricoperto, purche' inferiore a dodici mesi.
2. Il comitato di presidenza:
a) individua i progetti per l'attuazione del programma e per il
raggiungimento degli obiettivi indicati dall'Assemblea e dal
Consiglio, indicando strumenti e risorse da destinare all'attivita';
b) propone al consiglio l'integrazione e l'aggiornamento dei
programmi e le variazioni di bilancio;
c) provvede alla istituzione e alla regolamentazione del
funzionamento di commissioni e comitati anche consultivi e nomina
esperti e rappresentanti;
d) approva, secondo i criteri di cui al titolo I dei decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 20 e successive modificazioni, il
Regolamento di organizzazione degli uffici che indica i principi
fondamentali di organizzazione e di composizione della pianta
organica, i procedimenti di selezione dei personale e della
dirigenza, i criteri per l'individuazione delle funzioni dirigenziali
e le modalita' di preposizione ad esse, nonche' definisce i sistemi
operativi di gestione, valutazione e controllo dell'attivita' e delle
prestazioni ;
e) verifica la rispondenza dei risultati della gestione
amministrativa agli indirizzi generali impartiti, secondo le
procedure e con gli strumenti previsti dal Regolamento di
organizzazione degli uffici;
f) nomina, su proposta del segretario generale, i dirigenti e i
quadri intermedi;
g) istituisce per esigenze organizzative e di funzionamento uffici
distaccati e delibera sui ricorsi o sulla costituzione in giudizio e
sulla risoluzione transattiva e stragiudiziale delle vertenze.
3. Il comitato di presidenza impartisce le direttive per la stipula
del contratto collettivo dei personale, a norma del decreto
legislativo n. 396/1997, tenuto conto delle specifiche esigenze
funzionali e organizzative dell'Ente, con riguardo alle qualifiche
non dirigenziali.
4. L'attivita' di valutazione strategica dell'azione dell'Unioncamere
e' esercitata dal comitato di presidenza con gli strumenti e le
modalita' contemplate dal Regolamento previsto dal precedente comma
2, lettera d).
5. Spetta al comitato di presidenza deliberare su tutte le materie
non attribuite alla competenza di altri organi e non riservate
all'ambito di autonomia della dirigenza e, in particolare, decidere
sulla partecipazione dell'Unioncamere a manifestazioni o iniziative
non programmate che coinvolgano l'immagine dell'Ente o del sistema
camerale verso l'esterno.
6. Il comitato di presidenza puo' istituire un organismo consultivo
al quale partecipano i vertici delle associazioni nazionali di
categori'a. Tale organismo si esprime su questioni che gli vengono
sottoposte dal presidente dell'Unioncamere, inerenti lo sviluppo dei
vari settori, nonche' su servizi che l'Unioncamere realizza
nell'interesse dell'economia.
7. Il comitato di presidenza puo' delegare al presidente l'assunzione
di specifiche determinazioni relative a quanto previsto dal presente
articolo, nel comma 2, alle lettere c) ed f) e nel comma 5.
Articolo 7
PRESIDENTE
1. Il presidente e' il rappresentante legale dell'Unioncamere.
Convoca e presiede l'Assemblea, il consiglio e il comitato di
presidenza ed esercita il potere di proposta per i provvedimenti di
cui all'articolo 4, comma 4 lettera b), nonche' quelli di cui
all'articolo 6 ultimo comma. Il presidente ha la rappresentanza
politica e istituzionale dell'Unioncamere, in particolare nei
confronti delle Camere di commercio, delle istituzioni pubbliche,
degli organi di Governo, delle associazioni di categoria e degli enti
e organi comunitari e internazionali.
2. Adotta in caso di urgenza, salvo ratifica nella prima riunione
successiva dell'organo competente, i provvedimenti di spettanza del
consiglio e del comitato di presidenza, previsti rispettivamente
dall'articolo 5, comma 5 lettere b), d), f) - limitatamente agli atti
di disposizione del patrimonio immobiliare e mobiliare -
dall'articolo 6, comma 2 lettere c), f) - con esclusione della
istituzione di uffici distaccati - e dal comma 5 dello stesso
articolo.
3. In caso di assenza o impedimento, il presidente e' sostituito dal
vice presidente espressamente delegato.
4. Il presidente, ove lo ritenga opportuno, puo' delegare la
trattazione di questioni di sua competenza a membri del comitato di
presidenza o del consiglio.
5. Il presidente rimane in carica fino alla fine del mandato, anche
quando ricorra la fattispecie prevista dall'articolo 3 comma 2.
Articolo 8
COLLEGIO DEI REVISORI
1. Il collegio dei revisori e' composto da cinque membri effettivi e
due supplenti, dei quali un effettivo e un supplente sono designati
dal Ministro dell'Industria e un effettivo del Ministro del Tesoro.
2. Il presidente del collegio dei revisori e' nominato
dall'Assemblea.
3. Il collegio dei revisori esercita in via esclusiva il controllo di
regolarita' amministrativa e contabile verificando la legittimita',
regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa, vigila
sull'osservanza della legge e del presente Statuto e accerta la
regolare tenuta della contabilita', controllando il servizio di cassa
e di economato dell'Unioncamere. A tal fine, i revisori hanno diritto
di accesso agli atti e ai documenti dell'Ente.
4. Il collegio dei revisori riferisce annualmente all'assemblea sul
bilancio preventivo e sul conto consuntivo.
5. I componenti del collegio dei revisori intervengono alle sedute
degli altri organi collegiali.
6. Si applicano, in quanto compatibili con la natura
dell'Unioncamere, gli articoli 2399 comma 1, 2400, 2401, 2402, 2403,
2404, 2407, del Codice Civile. I componenti designati dalle
amministrazioni statali e almeno uno dei revisori effettivi eletti
dall'Assemblea devono essere scelti tra gli iscritti all'albo dei
revisori contabili.
Articolo 9
SEGRETARIO GENERALE
1. Al segretario generale competono le funzioni di vertice
dell'amministrazione dell'Unioncamere e i poteri di coordinamento e
verifica e controllo dell'attivita' dei dirigenti.
2. Il segretario generale propone al comitato di presidenza i
provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 3, adotta tutti gli altri
atti di organizzazione riservati - dal decreto legislativo 3 febbraio
1993 n. 29 - all'ambito di autonomia della dirigenza di vertice
proponendo al comitato di presidenza la ripartizione delle competenze
tra la dirigenza e disponendo sulle procedure per la gestione
dell'attivita', sui limiti di valore delle spese che i dirigenti
possono impegnare e sull'adozione delle misure inerenti la
costituzione e la gestione del rapporto di lavoro.
Articolo 10
ORGANIZZAZIONE DELL'UNIONCAMERE
1. Nell'ambito di quanto stabilito dal comitato di presidenza ai
sensi dell'articolo 6 comma 2, alla dirigenza spetta la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di
spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, nonche'
di controllo. La dirigenza e' responsabile della gestione e dei
relativi risultati.
2. Il Regolamento di organizzazione degli uffici previsto dal
precedente articolo 6 disciplina altresi' le modalita' di
informazione degli organi sull'andamento dell'attivita' e di
esercizio del controllo direzionale e operativo di gestione, nonche'
le modalita' per la valutazione delle prestazioni da parte del
Segretario Generale sui dirigenti e del Comitato di presidenza sul
Segretario Generale.
3. Il rapporto di lavoro dei dirigentiddell'Unioncamere e'
disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei
dirigenti di imprese commerciali,, dei servizi e del terziario e dai
contratti individuali tenuto conto delle specifiche esigenze
funzionali e organizzative dell'Ente. La stipula del contratto
collettivo e' disciplinata dal decreto legislativo n. 396 del 1997.
TITOLO III
PROCEDURE
Articolo 11
CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI
1. Le sedute degli organi collegiali sono valide con la
partecipazione di almeno la meta' piu' uno dei rispettivi componenti,
salvo quelle dell'Assemblea, che sono valide con la partecipazione di
almeno un terzo dei componenti.
2. Quando e' chiamata a deliberare sullo Statuto, l'Assemblea e'
validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei
componenti e delibera validamente con il voto favorevole della
maggioranza dei componenti.
3. Le deleghe di cui all'articolo 4 devono essere conferite per
iscritto e i documenti relativi sono conservati dall'Unioncamere. La
rappresentanza puo' essere conferita solo per singole assemblee.
4. Le deliberazioni di competenza degli organi collegiali sono
adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatta salva la
maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea per l'approvazione
delle modifiche statutarie e la maggioranza qualificata prevista per
la cooptazione in consiglio del membro scelto fuori dell'ambito dei
presidenti camerali.
5. Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche via fax, recante
gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno quindici giorni
prima per le sedute dell'assemblea e del consiglio e almeno cinque
giorni prima per le sedute del comitato di presidenza. Per tali
comunicazioni il domicilio dei destinatari e' la sede della Camera di
commercio per i presidenti, quella dichiarata all'Unioncamere per gli
esterni.
6. Il consiglio puo' essere convocato, per ragioni di urgenza, con
avviso spedito almeno cinque giorni prima della seduta.
7. Le votazioni avvengono in forma palese o per alzata di mano. Per
le deliberazioni' concernenti persone, si adotta la votazione segreta
quando essa sia richiesta da almeno un decimo dei presenti.
8. Il presidente ha facolta' di invitare alle sedute degli organi
collegiali, senza diritto di voto, personalita' del mondo politico,
economico ed esperti, nonche' - per le riunioni del consiglio e per
specifici argomenti - i rappresentanti degli organismi nazionali del
sistema camerale.
9. Le riunioni degli Organi collegiali, ad eccezione dell'Assemblea,
possono svolgersi per teleconferenza o videoconferenza. Un apposito
regolamento deliberato dal Consiglio disciplina le modalita' del
collegamento, le formalita' richieste per la verifica del numero
legale, per l'adozione e verbalizzazione delle deliberazioni. In
particolare, il regolamento deve consentire che tutti i partecipanti
possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la
discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli
argomenti affrontati.
TITOLO IV
GESTIONE FINANZIARIA
Articolo 12
RISORSE FINANZIARIE
1. Le risorse finanziarie dell'Unioncamere sono:
a) la dotazione finanziaria, rappresentata da un'aliquota annualmente
fissata dall'Assemblea a carico delle Camere di commercio e del
competente Assessorato della Valle d'Aosta sul totale delle loro
entrate per contributi, trasferimenti statali, imposte e diritti
camerali;
b) le entrate derivanti da servizi resi agli associati e a terzi;
c) i finanziamenti per programmi e progetti provenienti dalla Unione
Europea o da altri soggetti;
d) entrate patrimoniali e ogni altra entrata.
2. Presso l'Unioncamere e' costituito il fondo intercamerale di
intervento a favore delle singole Camere di commercio e delle loro
forme associative e articolazioni funzionali, della Regione Autonoma
della Valle d'Aosta per il tramite del competente Assessorato e delle
Camere di commercio italiane all'estero, gestito in base a
regolamento approvato dal consiglio.
3. Il fondo puo', altresi', operare a favore delle Camere di
commercio miste ammesse alla separata sezione di cui all'articolo 1.
4. Presso l'Unioncamere e' istituito un fondo di perequazione ai
sensi dell'articolo 18, comma 5 della legge 29 dicembre 1993 n. 580.
Le modalita' di gestione e amministrazione del fondo sono definite
dal consiglio.
Articolo 13
CONTROLLI
1. La vigilanza sull'attivita' dell'Unioncamere spetta al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato nelle forme di cui
all'articolo 4, comma 1 della legge 29 dicembre 1993 n. 580.
2. La gestione finanziaria dell'Unioncamere e' assoggettata al
controllo della Corte dei Conti nella forme previste dall'articolo 12
della legge 21 marzo 1958, n. 259, come disposto dall'articolo 12,
comma 19 del decreto-legge 18 gennaio 1993 n. 8 convertito con
modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
3. L'Unioncamere comunica al Ministero dell'industria i nomi dei
consiglieri, degli eletti alle cariche di presidente e di vice
presidente e trasmette, per l'approvazione, il bilancio preventivo,
il conto consuntivo, il regolamento di amministrazione e
contabilita', il quale e' approvato di concerto con il Ministro del
Tesoro, nonche' i provvedimenti riguardanti la dotazione organica
complessiva e la istituzione di aziende speciali.
4. Il controllo del Ministero e' di sola legittimita' e le delibere
di cui al comma tre divengono esecutive se entro sessanta giorni
dalla data della loro ricezione, ridotto a trenta per le delibere di'
variazione del bilancio preventivo, il Ministero dell'Industria del
commercio e dell'artigianato non ne disponga con provvedimento
motivato l'annullamento per vizi di legittimita'. Tale termine puo'
essere sospeso una sola volta e per un periodo di pari durata.
Articolo 14
SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento dell'Unioncamere, le attivita' e le eventuali
passivita' di liquidazione vanno a beneficio o a carico delle Camere,
in proporzione dei versamenti da ciascuna di esse dovuti durante
l'ultimo triennio.
Articolo 15
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione, anche per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto
dall'articolo 7 comma 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580.
2. Le modifiche relative al periodo di durata degli organi e ai
limiti alla rielezione si applicano dal 30 giugno 1998; le modifiche
relative a gennaio 1998 o dal giorno indicato nel comma precedente,
se successivo a tale data.
3. Le modifiche apportate all'ultimo comma dell'articolo 8, relative
al requisito dell'iscrizione all'albo dei revisori contabili, si
applicano dal 30 giugno 2001.