(Allegato I)
                             ALLEGATO I 
 
 
                  REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA 
                      OSSERVAZIONI PRELIMINARI 
 
1. Gli obblighi definiti dai requisiti essenziali per le attrezzature
a pressione indicati nel presente allegato si  applicano  anche  agli
insiemi qualora esista un rischio corrispondente. 
2. I requisiti essenziali fissati dalla  direttiva  sono  vincolanti.
Gli  obblighi  definiti  dai  requisiti  essenziali  in  oggetto   si
applicano soltanto quando sussistono i rischi corrispondenti  per  le
attrezzature a pressione considerate, se utilizzate  alle  condizioni
ragionevolmente prevedibili dal fabbricante. 
3. Il fabbricante ha l'obbligo di analizzare i rischi per individuare
quelli connessi con la sua attrezzatura a  causa  della  pressione  e
deve quindi progettarla e costruirla tenendo conto della sua analisi. 
4. I requisiti essenziali vanno interpretati e applicati in  modo  da
tenere conto dello stato della tecnica  e  della  prassi  al  momento
della  progettazione  e  della  fabbricazione,  nonche'  dei  fattori
tecnici ed economici, che vanno conciliati con un elevato livello  di
protezione della salute e della sicurezza. 
1. NORME DI CARATTERE GENERALE 
1.1. Le  attrezzature  a  pressione  sono  progettate,  fabbricate  e
controllate  e,  ove  occorra,  dotate  dei  necessari  accessori  ed
installate in modo da garantirne la sicurezza se messe in funzione in
base alle istruzioni del fabbricante o in condizioni  ragionevolmente
prevedibili. 
1.2. Nella scelta delle soluzioni  piu'  appropriate  il  fabbricante
applica i principi fissati in appresso nell'ordine qui indicato: 
- eliminazione o riduzione dei rischi nella misura in  cui  cio'  sia
ragionevolmente fattibile; 
- applicazione delle opportune misure di protezione contro  i  rischi
che non possono essere eliminati; 
- informazione degli utilizzatori circa rischi residui, se del  caso,
e indicazione  della  necessita'  di  opportune  misure  speciali  di
attenuazione dei rischi per l'installazione e/o l'utilizzazione. 
1.3. Ove siano note o chiaramente prevedibili le possibilita'  di  un
uso scorretto, l'attrezzatura a pressione deve essere  progettata  in
modo da eliminare pericoli derivanti da tale uso o, se cio' non fosse
possibile, deve  essere  munita  di  un'avvertenza  adeguata  che  ne
sconsigli l'uso scorretto. 
2. PROGETTAZIONE 
2.1. Norme di carattere generale 
Le attrezzature a pressione devono essere  opportunamente  progettate
tenendo conto  di  tutti  i  fattori  pertinenti  che  consentono  di
garantirne la sicurezza per tutta la durata di vita prevista. 
La progettazione deve includere coefficienti di sicurezza appropriati
basati su metodi generali che utilizzano margini di sicurezza  adatti
a prevenire in modo coerente qualsiasi tipo di cedimento. 
2.2. Progettazione ai fini di una resistenza adeguata 
2.2.1. Le attrezzature  a  pressione  devono  essere  progettate  per
carichi appropriati all'uso per esse previsto e per altre  condizioni
di esercizio ragionevolmente prevedibili. In  particolare  si  terra'
conto dei fattori seguenti: 
- pressione interna/esterna, 
- temperatura ambiente e di esercizio, 
- pressione statica e massa della sostanza contenuta alle  condizioni
di esercizio e durante le prove, 
- sollecitazioni dovute a traffico, vento, terremoti, 
- forze di reazione e momenti di  reazione  risultanti  da  sostegni,
attacchi, tubazioni di collegamento, ecc., 
- corrosione ed erosione, fatica, ecc., 
- decomposizione dei fluidi instabili. 
E' necessario tenere in considerazione le diverse sollecitazioni  che
possono verificarsi contemporaneamente, valutando le probabilita' che
esse avvengano allo stesso tempo. 
2.2.2. La progettazione, ai fini  di  una  resistenza  adeguata  deve
essere basata: 
- in generale, su un metodo di calcolo,  riportato  al  punto  2.2.3,
integrato, se necessario, da un metodo di progettazione sperimentale 
riportato al punto 2.2.4, oppure 
- su un metodo di progettazione sperimentale senza calcoli, riportato
al punto 2.2.4, ove il prodotto della pressione  massima  ammissibile
PS per il volume sia inferiore a 6 000 bar L e il prodotto PS DN  sia
inferiore a 3 000 bar. 
2.2.3. Metodo di calcolo 
a) Contenimento della pressione ed altri aspetti legati ai carichi 
Occorre limitare le sollecitazioni ammissibili delle  attrezzature  a
pressione tenuto conto dei cedimenti ragionevolmente  prevedibili  in
relazione alle condizioni di esercizio. A  tal  fine,  e'  necessario
applicare coefficienti di sicurezza  che  consentano  di  fugare  del
tutto le incertezze derivanti dalla fabbricazione,  dalle  condizioni
concrete di  uso,  dalle  sollecitazioni,  dai  modelli  di  calcolo,
nonche' dalle proprieta' e dal comportamento dei materiali. 
I metodi di calcolo devono fornire sufficienti margini di sicurezza -
coerenti, ove opportuno, con le prescrizioni del punto 7. 
Tali disposizioni  possono  essere  soddisfatte  applicando  uno  dei
seguenti metodi,  secondo  l'opportunita',  se  necessario  a  titolo
complementare o in combinazione: 
- progettazione mediante formule, 
- progettazione mediante analisi, 
- progettazione mediante meccanica della rottura. 
b) Resistenza 
Al fine di determinare la resistenza dell'attrezzatura a pressione si
deve fare uso di idonei calcoli di progetto. 
In particolare: 
- le pressioni di calcolo non devono essere inferiori alle  pressioni
massime ammissibili e devono tener conto della  pressione  statica  e
della pressione dinamica del fluido nonche' della decomposizione  dei
fluidi instabili. Quando  un  recipiente  e'  separato  in  scomparti
distinti e singoli soggetti a pressione, la parete  di  divisione  va
progettata tenendo conto della pressione piu' elevata  che  si  possa
raggiungere in uno scomparto e della pressione minima possibile nello
scomparto limitrofo; 
-  le  temperature  di  calcolo  devono  offrire  idonei  margini  di
sicurezza; 
- la progettazione deve tenere nel dovuto conto  tutte  le  eventuali
combinazioni di temperatura e di  pressione  che  possono  coincidere
durante  condizioni  di  esercizio  ragionevolmente  prevedibili  per
l'attrezzatura; 
- le sollecitazioni massime e le concentrazioni delle  sollecitazioni
di punta devono essere mantenute entro limiti di sicurezza; 
- nei calcoli per il contenimento della pressione si  deve  fare  uso
dei valori appropriati relativi alle proprieta' dei materiali, basati
su dati verificati tenendo conto  delle  norme  di  cui  al  punto  4
nonche' di coefficienti di sicurezza adeguati. A  seconda  dei  casi,
fra le caratteristiche dei materiali da considerare devono figurare: 
- limite di  elasticita',  0,2%  o  1%,  a  seconda  dei  casi,  alla
temperatura di calcolo, 
- resistenza alla trazione, 
- resistenza riferita al tempo,  cioe'  resistenza  allo  scorrimento
viscoso, 
- dati relativi alla fatica, 
- modulo di Young (modulo di elasticita'), 
- appropriato livello di deformazione plastica, 
- resistenza alla flessione dovuta agli urti (resilienza), 
- resistenza alla frattura; 
- idonei coefficienti di giunzione, da applicare alle caratteristiche
dei materiali e in funzione,  ad  esempio,  del  tipo  di  prove  non
distruttive,  delle  proprieta'  dei  materiali  assemblati  e  delle
condizioni di esercizio previste; 
- la progettazione  deve  tenere  opportunamente  conto  di  tutti  i
meccanismi ragionevolmente prevedibili  di  deterioramento  (per  es.
corrosione, scorrimento viscoso, fatica)  relativi  all'uso  previsto
dell'attrezzatura. Nelle istruzioni di  cui  al  punto  3.4  si  deve
richiamare l'attenzione sulle caratteristiche della progettazione che
influiscono in modo determinante  sulla  vita  dell'attrezzatura  per
esempio: 
- per quanto riguarda lo scorrimento viscoso: numero previsto di  ore
di esercizio alle temperature specificate; 
- per quanto riguarda la fatica: numero previsto di cicli ai  livelli
di sollecitazione specificati; 
- per quanto riguarda la corrosione: sovraspessore di  corrosione  di
progetto. 
c) Stabilita' 
Ove lo spessore determinato per via di calcolo desse  una  stabilita'
strutturale insufficiente, andranno prese misure idonee per eliminare
l'inconveniente, tenendo conto dei rischi legati al trasporto e  alla
movimentazione. 
2.2.4. Metodo sperimentale di progettazione 
La  progettazione  dell'attrezzatura  puo'  essere  completamente   o
parzialmente convalidata da un programma di prove da effettuare su un
campione  rappresentativo  dell'attrezzatura  o  della  famiglia   di
attrezzature. 
Prima dell'esecuzione delle prove  occorre  definire  chiaramente  il
suddetto programma e aver ricevuto la relativa approvazione da  parte
dell'organismo notificato incaricato del modulo di valutazione  della
progettazione, laddove esso esista. 
Il suddetto programma deve stabilire le condizioni in cui  effettuare
le prove e i criteri di approvazione e di rifiuto.  I  valori  esatti
delle principali dimensioni e delle caratteristiche dei materiali  di
costruzione  delle   attrezzature   da   collaudare   devono   essere
determinati prima dell'esecuzione della prova. 
Se del caso, durante le prove deve essere possibile osservare le aree
critiche  dell'attrezzatura  a  pressione  per  mezzo  di   strumenti
adeguati  che  consentano  di   misurare   le   deformazioni   e   le
sollecitazioni con sufficiente precisione. 
Il programma di prove deve comprendere: 
a) una prova di resistenza alla pressione intesa a verificare che, ad
una pressione che garantisca  un  margine  di  sicurezza  fissato  in
relazione alla  pressione  massima  ammissibile,  l'attrezzatura  non
presenti fuoriuscite significative ne' deformazioni superiori  ad  un
certo limite. 
Per l'esecuzione della prova la pressione va stabilita tenendo  conto
delle differenze tra i valori delle caratteristiche geometriche e dei
materiali rilevati alle condizioni di  esecuzione  della  prova  e  i
valori ammessi per la progettazione,  e  deve  altresi'  tener  conto
della differenza fra la temperatura di prova e quella di progetto; 
b) in caso di rischio di scorrimento plastico o di fatica, prove  ap-
propriate  stabilite  in  funzione  delle  condizioni  di   esercizio
previste per l'attrezzatura  in  questione,  ad  esempio:  durata  di
funzionamento  a  determinate  temperature,   numero   di   cicli   a
determinati livelli di sollecitazione, ecc. 
c) se necessario,  prove  complementari  relative  ad  altri  fattori
ambientali  specifici  di  cui  al  punto  2.2.1  quali   corrosione,
aggressioni esterne, ecc. 
2.3. Disposizioni a garanzia delle manovre e dell'esercizio in 
condizioni di sicurezza 
I sistemi di funzionamento  delle  attrezzature  a  pressione  devono
essere  tali   da   escludere   qualsiasi   rischio   ragionevolmente
prevedibile derivante dal funzionamento. Se necessario, occorre  pre-
stare una particolare attenzione, a seconda del caso: 
- ai dispositivi di chiusura e di apertura, 
- agli scarichi pericolosi delle valvole di sicurezza, 
- ai dispositivi che impediscono  l'accesso  fisico  in  presenza  di
pressione o di vuoto, 
- alla temperatura superficiale, in considerazione dell'uso previsto,
- alla decomposizione dei fluidi instabili. 
In particolare le attrezzature a pressione dotate di porte di accesso
devono essere munite di  un  dispositivo  automatico  o  manuale  che
permetta all'utilizzatore di accertarsi facilmente che l'apertura non
presenti alcun pericolo. Inoltre, quando questa apertura puo'  essere
azionata rapidamente, l'attrezzatura a pressione deve  essere  munita
di  un  dispositivo  che  ne  impedisca  l'apertura  fintantoche'  la
pressione o la temperatura del fluido costituiscono un pericolo. 
2.4. Mezzi di ispezione 
a) L'attrezzatura a pressione deve essere progettata in modo tale che
sia possibile effettuare tutte le ispezioni necessarie per garantirne
la sicurezza. 
b) Ove cio' sia necessario a garantirne la  sicurezza  permanente  si
devono   predisporre   mezzi    per    verificare    le    condizioni
dell'attrezzatura a pressione  al  suo  interno,  quali  aperture  di
accesso che consentano l'accesso fisico all'interno dell'attrezzatura
in modo tale che si  possa  procedere  alle  opportune  ispezioni  in
condizioni ergonomiche e di sicurezza. 
c) Si possono predisporre altri mezzi che permettano di garantire  lo
stato di sicurezza dell'attrezzatura per il caso che: 
- essa sia troppo piccola per consentire l'accesso fisico al suo 
interno, ovvero 
- la sua apertura possa avere effetti negativi sull'interno, ovvero 
- sia dimostrato che la sostanza destinata ad esservi  contenuta  non
e' dannosa  per  il  materiale  di  costruzione  dell'attrezzatura  a
pressione e  che  non  e'  ragionevolmente  prevedibile  alcun  altro
meccanismo di deterioramento. 
2.5. Mezzi di scarico e di sfiato 
Ove occorra, vanno previsti mezzi adeguati per lo scarico e lo sfiato
delle attrezzature a pressione al fine di: 
- evitare fenomeni dannosi  come  il  colpo  d'ariete,  il  cedimento
strutturale  sottovuoto,  la  corrosione  e  le   reazioni   chimiche
incontrollate. Vanno tenute presenti tutte le fasi di funzionamento e
di prova, in particolare le prove a pressione; 
- consentire le operazioni di pulizia, ispezione  e  manutenzione  in
condizioni di assoluta sicurezza. 
2.6. Corrosione e altre aggressioni chimiche 
Ove occorra, va  previsto  un  maggiore  spessore  o  una  protezione
adeguata contro la corrosione o altre  aggressioni  chimiche  tenendo
conto del tipo di utilizzo previsto e ragionevolmente prevedibile. 
2.7. Usura 
Ove sussista la possibilita' di erosioni o di abrasioni  di  notevole
entita', vanno prese misure adeguate per: 
- ridurre al minimo l'effetto  con  una  progettazione  adeguata,  ad
esempio aumentando lo spessore del materiale o  prevedendo  l'uso  di
incamiciature o di materiali di rivestimento; 
- consentire la sostituzione delle parti maggiormente colpite; 
- attirare l'attenzione, nelle istruzioni di cui al punto 3.4,  sulle
misure necessarie per un uso in condizioni permanenti di sicurezza. 
2.8. Insiemi 
Gli insiemi di attrezzature devono essere progettati in modo che: 
-  gli  elementi  da  assemblare  siano  adatti  ed  affidabili   per
l'applicazione prevista; 
- tutti i componenti siano correttamente  integrati  e  adeguatamente
collegati. 
2.9. Disposizioni per il caricamento e lo scarico 
All'occorrenza, le attrezzature a  pressione  e  l'installazione  dei
relativi accessori, ovvero le misure necessarie previste per la  loro
installazione, devono essere  tali  da  garantire  che  esse  vengano
caricate  e  scaricate  in  condizioni  di  sicurezza,   tenendo   in
particolare conto i seguenti rischi: 
a) per il caricamento: 
-  l'eccessivo  riempimento  o  l'eccessiva   pressurizzazione,   con
particolare riguardo al grado di  riempimento  e  alla  pressione  di
vapore alla temperatura di riferimento; 
- l'instabilita' delle attrezzature a pressione; 
b)  per  lo  scarico:  la  fuoriuscita   incontrollata   del   fluido
pressurizzato; 
c) per il caricamento e  lo  scarico:  collegamento  e  scollegamento
insicuri. 
2.10. Protezione contro il superamento dei limiti ammissibili 
dell'attrezzatura a pressione 
Ove, in condizioni  ragionevolmente  prevedibili,  e'  possibile  che
vengano superati i limiti  ammissibili,  l'attrezzatura  a  pressione
viene dotata  ovvero  si  provvede  a  che  sia  dotata  di  adeguati
dispositivi di protezione, a meno che l'attrezzatura sia destinata ad
essere  protetta  da  altri  dispositivi  di   protezione   integrati
nell'insieme. 
Il dispositivo adeguato o la combinazione  dei  dispositivi  adeguati
sono determinati in funzione delle peculiarita'  dell'attrezzatura  o
dell'insieme di attrezzature e delle sue condizioni di funzionamento. 
I dispositivi di protezione e le relative combinazioni comprendono: 
a) gli accessori di sicurezza di cui all'articolo 1, punto 2.1.3, 
b) a seconda  dei  casi,  adeguati  dispositivi  di  controllo  quali
indicatori o allarmi che consentano di mantenere l'attrezzatura sotto
pressione entro i limiti ammissibili in modo automatico o manuale. 
2.11. Accessori di sicurezza 
2.11.1. Gli accessori di sicurezza devono: 
- essere progettati e costruiti in modo da essere affidabili e adatti
all'uso previsto e da tener conto, se delle esigenze  in  materia  di
manutenzione e di prova dei dispositivi stessi; 
- essere indipendenti da altre funzioni, a meno che la loro  funzione
di sicurezza possa essere intaccata dalle altre funzioni; 
- essere  conformi  ai  principi  di  progettazione  appropriati  per
ottenere  una  protezione  adeguata  ed  affidabile.  Detti  principi
comprendono  segnatamente  un  sistema  "fail-safe",  un  sistema   a
ridondanza, la diversita' e un sistema di autocontrollo. 
2.11.2. Dispositivi di limitazione della pressione 
Tali dispositivi devono essere progettati in modo  che  la  pressione
non superi in permanenza la  pressione  massima  ammissibile  PS;  e'
tuttavia di regola ammesso un picco di pressione di breve  durata  in
base, ove opportuno alle prescrizioni di cui al punto 7.3. 
2.11.3. Dispositivi di controllo della temperatura 
Questi dispositivi devono avere un tempo di risposta  adeguato  sotto
il profilo della sicurezza e coerente con le funzioni di misurazione. 
2.12. Incendio all'esterno 
Ove necessario, le attrezzature a pressione devono essere  progettate
e, ove occorra,  dotate  di  accessori  adeguati,  ovvero  si  devono
prendere misure adeguate  per  la  loro  installazione,  al  fine  di
rispondere ai requisiti in materia di limitazione dei danni  in  caso
d'incendio  di  origine  esterna  con  particolare  riguardo  all'uso
previsto dell'attrezzatura. 
3. FABBRICAZIONE 
3.1. Procedure di fabbricazione 
Mediante  applicazione  delle  tecniche  idonee  e  delle   procedure
opportune, il fabbricante deve garantire la corretta esecuzione delle
istruzioni previste per le fasi  di  progettazione,  con  particolare
riguardo alle operazioni indicate di seguito. 
3.1.1. Preparazione dei componenti 
La preparazione dei componenti (ad esempio  formatura  e  smussatura)
non  deve  provocare  difetti  o  incrinature,  ne'   modificare   le
proprieta' meccaniche che potrebbero avere effetti  negativi  per  la
sicurezza delle attrezzature a pressione. 
3.1.2. Giunzioni 
La giunzione dei materiali e delle zone adiacenti deve essere  esente
da difetti di superficie o interni tali  da  nuocere  alla  sicurezza
delle attrezzature. 
Le  proprieta'  delle  giunzioni  permanenti  devono  soddisfare   le
caratteristiche minime indicate per i  materiali  che  devono  essere
collegati   a   meno   che   altri   valori   delle   caratteristiche
corrispondenti siano stati specificamente presi in considerazione nei
calcoli di progettazione. 
Per le attrezzature a pressione, le giunzioni permanenti delle  parti
che contribuiscono alla resistenza alla pressione dell'attrezzatura e
le parti ad essa direttamente annesse  devono  essere  realizzate  da
personale adeguatamente qualificato e secondo procedure adeguate. 
L'approvazione  delle  modalita'  operative  e  del  personale   sono
affidate per le attrezzature a pressione delle categorie II, III e IV
ad una terza parte competente che e', a scelta del fabbricante: 
- un organismo notificato, 
- un'entita' terza riconosciuta da uno  Stato  membro  come  previsto
all'articolo 13. 
Al fine  di  procedere  a  tali  approvazioni,  detta  entita'  terza
effettua o fa effettuare gli esami e le prove  previsti  nelle  norme
armonizzate appropriate o esami e prove equivalenti. 
3.1.3. Prove non distruttive 
Per le attrezzature a  pressione,  le  prove  non  distruttive  delle
giunzioni  permanenti   devono   essere   effettuate   da   personale
adeguatamente qualificato. Per  le  attrezzature  a  pressione  delle
categorie III e IV, il  personale  deve  essere  stato  approvato  da
un'entita' terza competente, riconosciuta da  uno  Stato  membro,  ai
sensi dell'articolo 13. 
3.1.4. Trattamento termico 
Se vi e' rischio  che  il  processo  di  fabbricazione  modifichi  le
proprieta' dei materiali tanto da  pregiudicare  la  sicurezza  delle
attrezzature a pressione, si deve applicare  un  trattamento  termico
adeguato nella opportuna fase di fabbricazione. 
3.1.5. Rintracciabilita' 
Devono  essere  stabilite  e  mantenute   opportune   procedure   per
identificare  i   materiali   delle   parti   dell'attrezzature   che
contribuiscono alla resistenza alla pressione con mezzi adeguati  dal
momento della ricezione, passando per la produzione, fino alla  prova
definitiva dell'attrezzatura a pressione costruita. 
3.2. Verifica finale 
Le attrezzature a pressione devono essere  sottoposte  alla  verifica
finale descritta qui di seguito. 
3.2.1. Esame finale 
Le attrezzature a pressione devono essere sottoposte ad un esame  fi-
nale volto a verificare, de visu e tramite controllo  della  relativa
documentazione, il rispetto dei requisiti della  direttiva.  In  tale
ambito si possono prendere in considerazione le prove effettuate  nel
corso  della  fabbricazione.  Nella  misura  necessaria  a  fini   di
sicurezza, l'esame finale viene effettuato all'interno ed all'esterno
di  tutte  le  parti  dell'attrezzatura,  eventualmente  durante   il
processo di fabbricazione (ad esempio qualora l'attrezzatura non  sia
piu' ispezionabile all'atto dell'esame finale). 
3.2.2. Prova a pressione 
La verifica finale delle attrezzature a  pressione  deve  comprendere
una prova di resistenza alla pressione di  norma  costituita  da  una
prova a pressione idrostatica  ad  una  pressione  almeno  pari,  ove
opportuno al valore fissato al punto 7.4. 
Per le attrezzature della categoria  I  fabbricate  in  serie,  detta
prova puo' essere eseguita su base statistica. 
Nei casi in cui la prova a pressione idraulica risulti dannosa o  non
possa essere effettuata, si possano effettuare anche altre  prove  di
comprovata validita'. Prima di  effettuare  le  prove  diverse  dalla
prova idraulica, si applicano  misure  integrative  quali  prove  non
distruttive o altri metodi di efficacia equivalente. 
3.2.3. Esame dei dispositivi di sicurezza 
Per gli insiemi, la verifica finale  prevede  anche  un  esame  degli
accessori di sicurezza per verificare che siano pienamente rispettati
i requisiti di cui al punto 2.10. 
3.3. Marcatura e/o etichettatura 
Oltre alla marcatura CE di cui all'articolo 15, sono fornite anche le
informazioni indicate in appresso. 
a) Per tutte le attrezzature a pressione: 
- nome e indirizzo o altre indicazioni distintive del fabbricante  e,
se del caso, del suo mandatario stabilito nella Comunita'; 
- anno di fabbricazione; 
-  identificazione  dell'attrezzatura  a  pressione  secondo  la  sua
natura: tipo, serie o numero di identificazione della partita, numero
di fabbricazione; 
- limiti essenziali massimi e minimi ammissibili. 
b) A seconda del  tipo  di  attrezzatura  a  pressione,  informazioni
supplementari atte a garantire condizioni  sicure  di  installazione,
funzionamento o impiego e, ove occorra, di manutenzione ed  ispezione
periodica, quali: 
- volume V dell'attrezzatura a pressione espressa in L, 
- dimensione nominale della tubazione DN, 
- pressione di prova PT applicata, espressa in bar, e data, 
- pressione a cui e' tarato il dipositivo di  sicurezza  espressa  in
bar, 
- potenza dell'attrezzatura in kW, 
- tensione d'alimentazione in V (volts), 
- utilizzo previsto, 
- rapporto di riempimento in kg/L, 
- massa di riempimento massima in kg, 
- tara espressa in kg, 
- gruppo di prodotti. 
c)  Ove  occorra,  mediante  avvertenze  fissate  all'attrezzatura  a
pressione si dovra' attirare l'attenzione sugli impieghi non corretti
posti in risalto dall'esperienza. 
La   marcatura   CE   e   le    informazioni    richieste    figurano
sull'attrezzatura a pressione o su una targhetta  saldamente  fissata
ad essa, ad eccezione dei seguenti casi: 
- se del caso, si puo' usare una opportuna documentazione per evitare
la marcatura ripetuta di singoli elementi, come ad esempio componenti
di tubazioni, destinati allo stesso insieme:  cio'  si  applica  alla
marcatura CE e ad altre marcature ed etichette  di  cui  al  presente
allegato; 
- nel caso di attrezzature a pressione  troppo  piccole,  ad  esempio
accessori, le informazioni di cui  alla  lettera  b)  possono  essere
riportate su un'etichetta apposta sull'attrezzatura in questione; 
- per indicare la massa contenibile e per le avvertenze di  cui  alla
lettera c) si possono utilizzare etichette od altri  mezzi  adeguati,
purche' essi  rimangano  leggibili  per  tutto  il  periodo  di  vita
previsto. 
3.4. Istruzioni operative 
a) Al momento della commercializzazione, le attrezzature a  pressione
devono  essere  accompagnate,  per  quanto  occorra,  da  un   foglio
illustrativo   destinato   all'utilizzatore   contenente   tutte   le
informazioni utili ai fini della sicurezza per quanto riguarda: 
- il montaggio, compreso l'assemblaggio, delle varie  attrezzature  a
pressione; 
- la messa in servizio; 
- l'impiego; 
- la manutenzione e i controlli da parte dell'utilizzatore. 
b) Il foglio illustrativo deve riprendere  le  informazioni  presenti
nel contrassegno dell'attrezzatura a pressione a norma del punto 3.3,
tranne  l'identificazione  della  serie,  e  deve  essere  corredato,
all'occorrenza, della documentazione tecnica nonche'  dai  disegni  e
dagli schemi necessari ad una piena comprensione di tali istruzioni. 
c) Ove  occorra,  il  foglio  illustrativo  deve  inoltre  richiamare
l'attenzione sui pericoli di un uso scorretto, in base al punto  1.3,
e sulle caratteristiche particolari della progettazione, in  base  al
punto 2.2.3. 
4. MATERIALI 
I materiali utilizzati per la costruzione di attrezzature a pressione
devono essere adatti per tale applicazione durante la durata di  vita
prevista, a meno che non si preveda una sostituzione. 
I materiali di saldatura e gli altri materiali di assemblaggio devono
soddisfare in modo adeguato soltanto i corrispondenti  requisiti  dei
punti 4.1, 4.2 lettera a) e 4.3, primo comma, sia  singolarmente  che
dopo la messa in opera. 
4.1. I materiali delle parti pressurizzate: 
a) devono avere caratteristiche adeguate a  tutte  le  condizioni  di
prova e  di  esercizio  ragionevolmente  prevedibili,  e  soprattutto
possedere  duttilita'  e  tenacita'  sufficienti;  se  del  caso,  le
caratteristiche di questi materiali dovranno rispettare  i  requisiti
del punto  7.5;  inoltre,  si  dovra'  procedere  in  particolare  ad
un'appropriata selezione dei  materiali  in  modo  da  prevenire,  se
necessario, rottura fragile; ove per motivi specifici  si  debba  far
ricorso ad  un  materiale  fragile,  devono  essere  previste  idonee
misure; 
b) devono possedere una resistenza chimica sufficiente al fluido  che
sara' contenuto nell'attrezzatura a pressione; le proprieta' chimiche
e fisiche necessarie per la sicurezza  operativa  non  devono  essere
influenzate in modo rilevante nel corso della durata di vita prevista
dell'attrezzatura; 
c) non devono subire in modo rilevante l'influenza dell'usura; 
d) devono essere adatti ai processi di trattamento previsti; 
e) devono essere selezionati in  modo  da  evitare  effetti  negativi
rilevanti in caso di assemblaggio di materiali diversi. 
4.2. a) Il fabbricante dell'attrezzatura a  pressione  deve  definire
adeguatamente i valori necessari per i calcoli  di  progettazione  di
cui  al  punto  2.2.3  nonche'  le  caratteristiche  essenziali   dei
materiali e della loro utilizzazione, di cui al punto 4.1; 
b) il fabbricante allega alla documentazione tecnica gli elementi che
attestano il rispetto delle prescrizioni della direttiva riguardo  ai
materiali in una delle seguenti forme: 
-  mediante  l'utilizzazione  di  materiali  in   base   alle   norme
armonizzate; 
- mediante l'utilizzazione dei materiali che hanno formato oggetto di
un'approvazione europea di materiali per attrezzature a pressione  in
base all'articolo 11; 
- mediante una valutazione particolare dei materiali. 
c) Per le attrezzature a pressione  delle  categorie  III  e  IV,  la
valutazione particolare di cui al terzo trattino della lettera b)  e'
effettuata dall'organismo notificato incaricato  delle  procedure  di
valutazione della conformita' dell'attrezzatura a pressione. 
4.3. Il fabbricante  dell'attrezzatura  deve  prendere  le  opportune
misure per accertarsi che il  materiale  impiegato  sia  conforme  ai
requisiti  richiesti.  In  particolare,  per  tutti  i  materiali  il
fabbricante deve fornire documenti che ne attestino la conformita' ad
una determinata specifica. 
Per  quanto  riguarda  le  parti   pressurizzate   principali   delle
attrezzature delle categorie II, III e IV, tale documento deve essere
costituito da un certificato che prevede un controllo  specifico  sul
prodotto. 
Allorche' un fabbricante di  materiali  ha  un  sistema  di  garanzia
qualita' appropriato certificato da un organismo competente stabilito
nella Comunita' e che e' stato oggetto di una  valutazione  specifica
per i materiali, si presume che  gli  attestati  da  esso  rilasciati
assicurino la conformita' ai corrispondenti  requisiti  del  presente
punto. 
    REQUISITI PARTICOLARI PER ATTREZZATURE A PRESSIONE SPECIFICHE 
In aggiunta ai requisiti contemplati nelle sezioni da 1 a 4, per  per
Le attrezzature di cui alle sezioni 5 e 6 valgono i requisiti qui di 
seguito specificati 
5. ATTREZZATURE A PRESSIONE ESPOSTE  ALLA  FIAMMA  O  ALTRO  TIPO  DI
RISCALDAMENTO, CHE PRESENTANO UN RISCHIO DI SURRISCALDAMENTO, DI CUI 
ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1 
Tra le suddette attrezzature figurano: 
- i generatori di vapore e di acqua surriscaldata di cui all'articolo
3, punto 1.2, come le caldaie per  vapore  e  acqua  surriscaldata  a
focolare, i surriscaldatori ed  i  risurriscaldatori,  le  caldaie  a
recupero, le caldaie  per  l'incenerimento  di  rifiuti,  le  caldaie
elettriche ad elettrodi o  a  immersione,  le  pentole  a  pressione,
nonche' i relativi accessori e, ove occorra, i relativi  sistemi  per
il trattamento dell'acqua di alimentazione, i sistemi di 
alimentazione di combustibile, e 
-  le  attrezzature  di  riscaldamento  a  scopo   industriale,   che
utilizzano fluidi diversi dal vapore e  dall'acqua  surriscaldata  di
cui all'articolo 3, punto 1.1, quali forni per le industrie  chimiche
e altre industrie  affini  e  le  attrezzature  a  pressione  per  la
lavorazione dei prodotti alimentari. 
Le  suddette  attrezzature  a  pressione  devono  essere   calcolate,
progettate e costruite in modo da evitare o ridurre i rischi  di  una
perdita significativa di contenimento derivante da  surriscaldamento.
In particolare, a seconda dei casi si deve garantire che: 
a) siano forniti adeguati  dispositivi  di  protezione  per  limitare
parametri di funzionamento quali l'immissione e  lo  smaltimento  del
calore e, se del caso, il livello del fluido onde  evitare  qualsiasi
rischio di surriscaldamento localizzato o generale; 
b) se necessario, siano previsti punti di prelevamento onde  valutare
le proprieta' del fluido per evitare rischi connessi con i depositi o
la corrosione; 
c) si prendano provvedimenti adeguati per eliminare i rischi di danni
causati dai depositi; 
d) si provveda a dissipare, in condizioni  di  sicurezza,  il  calore
residuo dopo il disinserimento dell'attrezzatura; 
e) si prevedano disposizioni per evitare un  accumulo  pericoloso  di
miscele infiammabili di sostanze combustibili e aria o un ritorno  di
fiamma. 
6. TUBAZIONI DESCRITTE ALL'ARTICOLO 3, PUNTO 1.3 
Il progetto e la costruzione delle tubazioni devono garantire che: 
a) il rischio di sovrasollecitazioni causate da un gioco eccessivo  o
dalla formazione di forze  eccessive  a  carico,  ad  esempio,  delle
flange, giunzioni, soffietti o tubazioni flessibili, sia  controllato
mediante idonei mezzi di sostegno, vincolo, ancoraggio,  allineamento
e pretensione; 
b) ove vi sia la possibilita' che si formi  condensa  all'interno  di
tubi per fluidi gassosi, siano  previsti  sistemi  di  scarico  e  di
rimozione dei depositi dalle  zone  piu'  basse  onde  evitare  colpi
d'ariete o corrosione; 
c)  si  presti  debita  attenzione  ai  possibili  danni  causati  da
turbolenze e vortici;  in  tal  caso  si  applicano  le  disposizioni
pertinenti del punto 2.7; 
d) si presti adeguata attenzione al rischio di  fatica  derivante  da
vibrazioni nei tubi; 
e) se le sostanze contenute nelle tubazioni sono fluidi  appartenenti
al gruppo 1, siano previsti mezzi adeguati  per  isolare  i  tubi  di
derivazione  che  presentano  rischi  notevoli  a  causa  delle  loro
dimensioni; 
f) venga ridotto  al  minimo  il  rischio  di  scarico  involontario,
marcando chiaramente sul lato fisso dei punti di prelievo  il  fluido
contenuto; 
g) la posizione e  il  percorso  delle  tubazioni  e  delle  condotte
sotterranee siano indicati almeno nella documentazione  tecnica  onde
facilitare le operazioni di manutenzione, ispezione o riparazione  in
condizioni di completa sicurezza. 
7. REQUISITI PARTICOLARI ESPRESSI IN CIFRE, PER ATTREZZATURE A 
PRESSIONE SPECIFICHE 
Sono di norma applicabili  le  disposizioni  che  seguono.  Tuttavia,
allorche' non sono applicate, compresi i casi in cui il materiale non
sia indicato specificamente e non siano applicate norme  armonizzate,
il  fabbricante  deve  comprovare  l'applicazione   di   disposizioni
adeguate che consentano di ottenere un livello di  sicurezza  globale
equivalente. 
La presente sezione costituisce parte integrante dell'allegato I.  Le
disposizioni previste dalla presente sezione  integrano  i  requisiti
essenziali di cui ai punti da 1 a 6 per le attrezzature  a  pressione
alle quali sono applicati. 
7.1. Sollecitazioni ammissibili 
7.1.1. Simboli 
R e/t, limite di elasticita', indica il valore  alla  temperatura  di
calcolo, a seconda dei casi: 
- del carico di snervamento per un materiale che presenti  un  limite
di snervamento minimo e uno massimo, 
-  del  limite  di  elasticita'  convenzionale,  pari  all'1,0%,  per
l'acciaio austenitico e l'alluminio non legato, 
- del limite di elasticita' convenzionale  pari,  negli  altri  casi,
allo 0,2%. 
R m/20 indica il valore minimo della resistenza alla  trazione  a  20
gradi Centigradi. 
R m/t indica la resistenza alla trazione alla temperatura di calcolo. 
7.1.2. A seconda del materiale impiegato, la sollecitazione  generale
ammissibile della membrana per carichi prevalentemente statici e  per
temperature situate fuori dal campo in cui i fenomeni di  scorrimento
sono significativi, non deve  essere  superiore  al  piu'  basso  dei
valori elencati in appresso: 
- per l'acciaio ferritico, compreso l'acciaio  normalizzato  (acciaio
laminato normalizzato), ed esclusi gli acciai  a  grani  fini  e  gli
acciai che hanno subito un trattamento termico speciale, 2/3 di R e/t
e 5/12 di R m/20; 
- per l'acciaio austenitico: 
- se l'allungamento dopo la rottura e' superiore al  30%,  2/3  di  R
e/t; 
- in via alternativa e se l'allungamento dopo la rottura e' superiore
al 35%, 5/6 di R e/t e 1/3 di R m/t; 
- per l'acciaio fuso non legato o scarsamente legato, 10/19 di R  e/t
e 1/3 di R m/20; 
- per l'alluminio, 2/3 di R e/t; 
- per le leghe di alluminio che non possono essere temprate, 2/3 di 
Re/t e 5/12 di R m/20 
7.2. Coefficienti di giunzione 
Per i giunti saldati il coefficiente  di  giunzione  deve  essere  al
massimo pari al seguente valore: 
-  per  le  attrezzature  sottoposte  a  prove  distruttive   e   non
distruttive che consentono di  verificare  l'inesistenza  di  difetti
rilevanti: 1; 
- per le attrezzature sottoposte a  prove  non  distruttive  mediante
sondaggio: 0,85; 
- per le attrezzature non sottoposte a prove non distruttive  diverse
da un'ispezione visiva: 0,7. 
Ove occorra, si devono prendere in considerazione anche  il  tipo  di
sollecitazione e le proprieta' meccaniche e tecnologiche del giunto. 
7.3. Dispositivi di limitazione della pressione, specie per i 
recipienti a pressione 
Il picco temporaneo di pressione di cui al punto 2.11.2, deve  essere
limitato al 10% della pressione massima ammissibile. 
7.4. Pressione di prova idrostatica 
Per i recipienti a pressione, la pressione di  prova  idrostatica  di
cui al punto 3.2.2 dev'essere pari al piu'  elevato  dei  due  valori
seguenti: 
- la pressione corrispondente al carico massimo che  puo'  sopportare
l'attrezzatura in esercizio, tenuto  conto  della  pressione  massima
ammissibile e della temperatura massima ammissibile, moltiplicata per 
il coefficiente 1,25, ovvero 
- la pressione massima ammissibile, moltiplicata per il  coefficiente
1,43. 
7.5. Caratteristiche dei materiali 
Qualora non siano richiesti altri valori in base ad altri criteri  da
prendere in considerazione, per essere conforme al punto 4.1, lettera
a)  un   acciaio   e'   considerato   sufficientemente   duttile   se
l'allungamento dopo la rottura, in una prova di  trazione  effettuata
secondo un procedimento standard e' pari almeno al 14% e se l'energia
di rottura a flessione per urto (resilienza),  misurata  in  provetta
ISO V, e' pari almeno a 27 J ad una temperatura al massimo pari a  20
gradi oC, ma non  superiore  alla  temperatura  minima  di  esercizio
prevista.