(Allegato)
                                                             Allegato 
 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI  CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  7
                         APRILE 2000, n. 82. 
 
  All'articolo 2, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Al comma  2  dell'articolo  305  del  codice  di  procedura
penale, dopo le parole: "in rapporto ad accertamenti  particolarmente
complessi sono inserite le seguenti: "o a nuove indagini disposte  ai
sensi dell'articolo 415-bis, comma 4 ". 
  Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti: 
  "Art. 2-bis. - 1. Al comma 2 dell'articolo  33-bis  del  codice  di
procedura penale, dopo le parole: "i delitti puniti con la pena della
reclusione superiore nel massimo a dieci  anni  ,  sono  inserite  le
seguenti: ", anche nell'ipotesi del tentativo . 
  Art. 2-ter. - 1. Al comma 1  dell'articolo  33-ter  del  codice  di
procedura penale, le parole: "commi 1, 3 e 4 sono soppresse. 
  Art. 2-quater. - 1. All'articolo 34 del codice di procedura  penale
dopo il comma 2-ter e' aggiunto il seguente: 
  "2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano inoltre
al  giudice  che  abbia  provveduto   all'assunzione   dell'incidente
probatorio o comunque adottato uno  dei  provvedimenti  previsti  dal
titolo VII del libro quinto . 
  Art. 2-quinquies. - 1. Al comma 1 dell'articolo 419 del  codice  di
procedura penale, dopo le parole: "pubblico ministero  sono  aggiunte
le seguenti: "e con l'avvertimento all'imputato  che  non  comparendo
sara' giudicato in contumacia . 
  Art. 2-sexies. - 1. Al comma 4  dell'articolo  425  del  codice  di
procedura penale, dopo le parole: "l'applicazione di  una  misura  di
sicurezza sono aggiunte le seguenti: "diversa dalla confisca . 
  Art. 2-septies. - 1. Il comma 4 dell'articolo  429  del  codice  di
procedura penale e' sostituito dal seguente: 
  "4.  Il  decreto  e'  notificato  all'imputato  contumace   nonche'
all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura
del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo  424  almeno  venti
giorni prima della data fissata per il giudizio . 
  Art. 2-octies. - 1. Dopo l'articolo 441  del  codice  di  procedura
penale e' inserito il seguente: 
  "Art.  441-bis  (Provvedimenti  del  giudice  a  seguito  di  nuove
contestazioni  sul  giudizio  abbreviato).  -   1.   Se,   nei   casi
disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, il pubblico
ministero procede  alle  contestazioni  previste  dall'articolo  423,
comma 1, l'imputato puo' chiedere che il procedimento prosegua  nelle
forme ordinarie. 
  2. La volonta'  dell'imputato  e'  espressa  nelle  forme  previste
dall'articolo 438, comma 3. 
  3. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un
termine non superiore a  dieci  giorni,  per  la  formulazione  della
richiesta di cui ai commi 1  e  2  ovvero  per  l'integrazione  della
difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente. 
  4. Se l'imputato chiede che il procedimento  prosegua  nelle  forme
ordinarie, il giudice revoca l'ordinanza con cui era  stato  disposto
il giudizio  abbreviato  e  fissa  l'udienza  preliminare  o  la  sua
eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti  ai  sensi  degli  articoli
438, comma 5, e 441, comma 5, hanno la stessa  efficacia  degli  atti
compiuti  ai  sensi  dell'articolo  422.  La  richiesta  di  giudizio
abbreviato non puo' essere riproposta. 
  5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato,
l'imputato puo' chiedere l'ammissione di nuove  prove,  in  relazione
alle contestazioni ai sensi dell'articolo 423, anche oltre  i  limiti
previsti dall'articolo 438, comma 5, ed il  pubblico  ministero  puo'
chiedere l'ammissione di prova contraria . 
  Art. 2-nonies. - 1.  All'articolo  452,  comma  2,  del  codice  di
procedura penale, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  "Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438,
commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso  di  cui  all'articolo
441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era  stato
disposto il giudizio abbreviato,  fissa  l'udienza  per  il  giudizio
direttissimo . 
  2. All'articolo 458, comma  2,  del  codice  di  procedura  penale,
l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Nel  giudizio  si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438,
commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso  di  cui  all'articolo
441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era  stato
disposto il giudizio abbreviato,  fissa  l'udienza  per  il  giudizio
immediato . 
  3. All'articolo 464, comma 1, del codice di  procedura  penale,  al
secondo periodo, le parole  da:  "al  giudizio  fino  alla  fine  del
periodo, sono sostituite dalle seguenti: "nel giudizio si  osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3  e
5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso  di  cui  all'articolo  441-bis,
comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato  disposto
il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il  giudizio  conseguente
all'opposizione . 
  4. All'articolo 556, comma 2, del codice di  procedura  penale,  e'
aggiunto  il  seguente  periodo:  "Si  osserva  altresi',  in  quanto
applicabile, la disposizione dell'articolo 441-bis; nel caso  di  cui
al comma 4 di detto articolo, il giudice,  revocata  l'ordinanza  con
cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il
giudizio . 
  Art. 2-decies. - 1. Al comma 2  dell'articolo  460  del  codice  di
procedura penale, le parole: "e la non menzione  della  condanna  nel
certificato penale spedito a richiesta di privati sono soppresse. 
  Art. 2-undecies. - 1. Al comma 1 dell'articolo 521  del  codice  di
procedura penale, le parole: "ovvero non risulti  tra  quelli  per  i
quali e' prevista l'udienza preliminare e questa non  si  sia  tenuta
sono soppresse. 
  Art. 2-duodecies. - 1. Al comma 1 dell'articolo 550 del  codice  di
procedura penale, le parole: ", anche  congiunta  a  pena  pecuniaria
sono sostituite dalle seguenti: "o con la  multa,  sola  o  congiunta
alla predetta pena detentiva . 
  Art. 2-terdecies. - 1. Al comma 1 dell'articolo 7  della  legge  16
dicembre 1999, n. 479, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    "b)  negli  affari  penali,  alle  cause  per  i  reati  previsti
dall'articolo 550 del codice di procedura penale . 
  Art. 2-quattuordecies. - 1. Il settimo comma dell'articolo  162-bis
del codice penale, introdotto dall'articolo 9 della legge 16 dicembre
1999, n. 479, e' abrogato". 
  Dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente: 
  "Art.  3-bis.  -   1.   Al   terzo   comma   dell'articolo   43-bis
dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto  30  gennaio
1941, n. 12, e successive modificazioni, la lettera b) e'  sostituita
dalla seguente: 
    "b) nella materia penale, le funzioni di giudice per le  indagini
preliminari  e  di  giudice  dell'udienza  preliminare,  nonche'   la
trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti  dall'articolo
550 del codice di procedura penale ". 
  Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti: 
  "Art. 4-bis. - 1. La disposizione dell'articolo 328,  comma  1-bis,
del codice di procedura penale deve essere interpretata nel senso che
quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo
51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, anche le funzioni di
giudice per l'udienza preliminare sono esercitate  da  un  magistrato
del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha  sede  il
giudice competente. 
  Art. 4-ter. - 1. Salvo  quanto  previsto  dai  commi  seguenti,  le
disposizioni di cui agli  articoli  438  e  seguenti  del  codice  di
procedura penale come modificate o sostituite dalla legge 16 dicembre
1999, n. 479, si applicano  ai  processi  nei  quali,  ancorche'  sia
scaduto il termine per la proposizione della  richiesta  di  giudizio
abbreviato, non sia ancora iniziata l'istruzione dibattimentale  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. 
  2. Nei processi penali per reati puniti con la pena dell'ergastolo,
in corso alla data di entrata in vigore della  legge  di  conversione
del presente decreto e nei quali  prima  della  data  di  entrata  in
vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, era scaduto  il  termine
per  la  proposizione  della  richiesta   di   giudizio   abbreviato,
l'imputato, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  puo'
chiedere che il processo, ai fini di cui all'articolo 442,  comma  2,
del codice di procedura penale, sia  immediatamente  definito,  anche
sulla base degli atti contenuti nel  fascicolo  di  cui  all'articolo
416, comma 2, del medesimo codice. 
  3. La richiesta di cui al comma 2 e' ammessa se e' presentata: 
    a)  nel  giudizio  di  primo  grado   prima   della   conclusione
dell'istruzione dibattimentale; 
    b) nel  giudizio  di  appello,  qualora  sia  stata  disposta  la
rinnovazione dell'istruzione ai sensi dell'articolo 603 del codice di
procedura penale, prima della conclusione della istruzione stessa; 
    c) nel giudizio di rinvio, se ricorrono le condizioni di cui alle
lettere a) e b). 
  4. La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o per  mezzo
di procuratore speciale e  la  sottoscrizione  e'  autenticata  nelle
forme previste dall'articolo 583, comma 3, del  codice  di  procedura
penale. 
  5. Sulla richiesta il giudice provvede  con  ordinanza,  disponendo
l'acquisizione del fascicolo di cui all'articolo 416,  comma  2,  del
codice di procedura penale. 
  6. Ai fini della deliberazione, il  giudice  utilizza,  oltre  agli
atti contenuti nel fascicolo di cui al comma 5, le prove  assunte  in
precedenza. 
  7. Per quanto non previsto nel presente articolo, si  applicano  le
disposizioni di cui agli articoli 441, escluso il comma 3, e 442  del
codice di procedura  penale,  nonche'  l'articolo  443  del  medesimo
codice se la sentenza e' pronunciata nel giudizio di primo grado".