(Allegato I)
                             Allegato I 
 
DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI  APPLICAZIONE  DELLE  DISPOSIZIONI
DEL PRESENTE DECRETO PER LE MATERIE RADIOATTIVE  E  PER  LE  MACCHINE
                             RADIOGENE. 
 
0. Criteri di non rilevanza radiologica delle pratiche 
0.1. In conformita' ai criteri di base  di  cui  all'articolo  2  del
presente  decreto,  una  pratica  puo'  essere   considerata,   senza
ulteriori motivazioni, priva di rilevanza radiologica, in particolare
per gli effetti di cui agli articoli 30 e  154,  purche'  i  seguenti
criteri  siano  congiuntamente  soddisfatti  in  tutte  le  possibili
situazioni: 
a) la dose efficace cui si prevede sia esposto un qualsiasi individuo
della popolazione a causa della pratica esente e' pari o inferiore  a
10 µSv all'anno; 
b) la dose collettiva efficace impegnata  nell'arco  di  un  anno  di
esecuzione della pratica non  e'  superiore  a  circa  1  Sv•persona,
oppure una valutazione relativa all'ottimizzazione  della  protezione
mostra che l'esenzione e' l'opzione ottimale. 
 
                              SEZIONE I 
                  PRATICHE CON MATERIE RADIOATTIVE 
 
1. Materie radioattive 
1.1. Sono soggette alle disposizioni del presente decreto le pratiche
con  materie  radioattive  artificiali  o  con  materie   radioattive
naturali che siano, o siano state, trattate per  le  loro  proprieta'
radioattive, fissili o fertili,  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),
dell'articolo 1, allorche' di dette materie non si  possa  trascurare
la radioattivita' o la concentrazione. 
1.2. Al fine di assicurare comunque il rispetto dei criteri di cui al
paragrafo 0, fatto salvo quanto diversamente  disposto  ai  paragrafi
4.4, 5 e 6, la radioattivita' e la concentrazione non possono  essere
trascurate   allorche'   si   verifichino   congiuntamente,   per   i
radionuciddi costituenti le materie radioattive  che  dette  pratiche
hanno per oggetto, le condizioni seguenti: 
a) la quantita' totale di radioattivita' del radionuclide e' uguale o
superiore ai valori riportati nella Tabella I-1; 
b) la concentrazione media del radionuclide, intesa come rapporto tra
la quantita' di radioattivita' del  radionuclide  e  la  massa  della
matrice in cui essa e' contenuta, e' uguale o superiore a 1 Bq/g. 
1.3. I valori indicati nella Tabella I-1 si applicano al totale delle
materie radioattive che sia  detenuto  nell'installazione  ove  viene
svolta la pratica. 
1.4 La quantita' totale di radioattivita' dei principali radionuclidi
e' riportata nella Tabella I-1 ed e' aggiornata  nelle  forme  e  nei
modi di cui all'articolo 1, comma 2.  In  attesa  dell'aggiornamento,
per i radionuclidi non riportati nella Tabella la quantita' totale di
radioattivita' di cui al  paragrafo  1.2,  lettera  a),  deve  essere
considerata pari a: 
a) 1•10(elevato)3 Bq per  i  radionuclidi  emettitori  di  radiazioni
alfa; 
b) 1•10(elevato)4 Bq per i radionuclidi diversi da quelli di cui alla
lettera a); 
a meno che la quantita'  totale  di  radioattivita'  stessa  non  sia
altrimenti nota sulla base delle indicazioni dell'Unione Europea o di
competenti organismi internazionali. 
 
2. Radionuclidi in equilibrio 
2.1. Nel caso di radionuclidi in equilibrio con i  loro  prodotti  di
decadimento, le quantita' di radioattivita' di cui al paragrafo  1.2,
lettera a), e le  concentrazioni  medie  di  cui  al  paragrafo  1.2,
lettera b) sono quelle del radionuclide capostipite. 
2.2. Sono riportati in Tabella I-2 alcuni radionuclidi in equilibrio,
indicati con il suffisso '+' oppure 'sec', ai  quali  si  applica  la
presente disposizione; sono  fatte  salve  eventuali  indicazioni  al
riguardo da parte  dell'Unione  Europea  o  di  competenti  organismi
internazionali. 
 
3. Materie radioattive costituite da miscele di radionuclidi 
3.1. Fuori dei casi di cui al paragrafo 2, ove la pratica  abbia  per
oggetto materie radioattive costituite da miscele di radionuclidi, le
condizioni  di  applicazione  previste  nel  paragrafo  1.2  per   la
quantita' di' radioattivita' e per  la  concentrazione  si  intendono
verificate allorche' sia uguale o superiore a  1  sia  la  somma  dei
rapporti tra la quantita' di radioattivita' di ciascun radionuclide e
quella prevista nella Tabella I-1 che la somma  delle  concentrazioni
di ciascun radionuclide. 
 
4. Materie radioattive naturali 
4.1 Ai fini dell'applicazione del presente decreto  sono  considerate
materie radioattive naturali l'Uranio naturale (U nat)  ed  il  Torio
naturale  (Th  nat),  con  i  loro  prodotti  di  decadimento,  e  il
(elevato)40 K. 
4.2 L'Uranio naturale e' formato da una miscela di U(elevato)235, con
concentrazione ponderale come si trova in natura  (0,72%  circa),  di
U(elevato)238 e dei prodotti di decadimento di tali radioisotopi.  Il
Torio naturale e' formato da Th(elevato)232 e dai  relativi  prodotti
di decadimento. Le miscele  di  Uranio  contenenti  U(elevato)235  in
percentuale ponderale minore di quella sopra definita sono denominate
Uranio impoverito. 
4.3 Ai fini dell'applicazione del presente decreto,  per  capostipiti
dell'U  nat  e  del  Th   nat   devono   intendersi   rispettivamente
l'U(elevato)238 ed il Th(elevato)232. 
4.4. Le condizioni di applicazione per le attivita' lavorative aventi
per oggetto  materie  radioattive  naturali  in  cui  i  radionuclidi
naturali  non  siano,  o  non  siano  stati,  trattati  per  le  loro
proprieta' radioattive, fissili o fertili sono fissate nel  Capo  III
bis  del  presente  decreto   e   nei   relativi   provvedimenti   di
applicazione. 
 
5. Coltivazioni minerarie 
5.1  Sono  soggette  alle  disposizioni  del  presente   decreto   le
lavorazioni minerarie di cui all'articolo  11,  in  cui  il  minerale
grezzo coltivato, nella sua composizione media,  abbia  un  tasso  di
uranio naturale e/o torio naturale uguale o superiore all'1 per cento
in peso. 
 
6. Condizioni di applicazione per particolari pratiche 
6.1 Sono soggette alle disposizioni del presente decreto,  anche  per
quantita' di radioattivita'  o  concentrazioni  inferiori  ai  valori
stabiliti ai sensi del paragrafo 1, le pratiche comportanti: 
a) somministrazione intenzionale di materie radioattive a persone  e,
per quanto riguarda la radioprotezione di persone, ad animali a  fini
di diagnosi, terapia o ricerca medica o veterinaria; 
b) aggiunta intenzionale, sia direttamente che mediante  attivazione,
nella produzione, manifattura ed immissione sul  mercato  di  materie
radioattive nei beni di consumo e nelle attivita' di cui all'articolo
98, comma 1, nonche' l'importazione o l'esportazione di tali beni; 
c) smaltimento nell'ambiente di rifiuti  radioattivi  provenienti  da
installazioni di cui all'articolo 22 o di cui ai Capi IV, VI  e  VII,
fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 154, commi 2 e 3; 
d)  riciclo  o  riutilizzazione  di  materiali  contenenti   sostanze
radioattive dalle installazioni di cui all'articolo 22 o  di  cui  ai
Capi IV, VI e VII, fatte salve le disposizioni  di  cui  all'articolo
154, commi 2 e 3. 
 
                             SEZIONE II 
                   PRATICHE CON MACCHINE RADIOGENE 
 
8. Sono soggette alle disposizioni del presente decreto  le  macchine
radiogene che abbiano una delle seguenti caratteristiche: 
a)  tubi,  valvole  e  apparecchiature  in  genere,  che   accelerino
particelle elementari cariche con energie: 
1) superiori a 30 KeV; 
2) superiori a  5  KeV  ed  inferiori  o  eguali  a  30  KeV,  quando
l'intensita' dell'equivalente  di  dose,  in  condizioni  normali  di
funzionamento, sia eguale o superiore a 1 µSv/h a una distanza di 0,1
m da qualsiasi punto della superficie esterna dell'apparecchiatura; 
b) tubi catodici in apparecchiature che forniscono  immagini  visive,
quando l'intensita' dell'equivalente di dose, in  condizioni  normali
di funzionamento, sia eguale o superiore a 5 µSv/h a una distanza  di
0,05   m   da    qualsiasi    punto    della    superficie    esterna
dell'apparecchiatura. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico