(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-Dichiarazione)
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA  DEI  RAPPORTI  CON  I
MEDICI DI MEDICINA GENERALE, AI SENSI  DELL'ART.  1  DELLA  LEGGE  N.
421/92  E  DELL'ART.  8  DEL  DECRETO  LEGISLATIVO  N.  502/92,  COME
MODIFICATO  DAI  DECRETI  LEGISLATIVI  N.   517/93   E   N.   229/99,
SOTTOSCRITTO IL 9 marzo 2000. 

 
                     Dichiarazione Preliminare. 

 
Il riordino del Servizio Sanitario  nazionale,  avviato  dai  decreti
legislativi 30 dicembre 1993, n.  517  e  29  giugno  1999,  n.  229,
comporta una riorganizzazione complessiva  dell'area  dalla  medicina
generale ed accentua il ruolo delle Regioni, delle  Aziende  e  delle
organizzazioni   sindacali   nelle   loro    diverse    articolazioni
territoriali per stimolare la crescita di una dinamica innovativa che
migliori la qualita' dell'assistenza e che contribuisca allo sviluppo
di una cultura e di un  modo  di  operare  teso  all'uso  appropriato
dell'offerta di prestazioni sanitarie. 

 
Il medico di medicina generale  e'  parte  integrante  ed  essenziale
dell'organizzazione  sanitaria  complessiva   e   opera   a   livello
distrettuale per  l'erogazione  delle  prestazioni  demandategli  dal
Piano sanitario nazionale, come livelli di assistenza  da  assicurare
in modo uniforme a tutti i  cittadini,  nell'ambito  dei  principi  e
secondo le modalita' scaturite dalla  programmazione  regionale,  dal
presente accordo e dagli accordi  regionali  da  stipulare  ai  sensi
dell'art  8.  comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  502/92,  come
successivamente modificalo ed integrato. 

 
La sua valorizzazione e il  suo  responsabile  impegno  costituiscono
strumenti  fondamentali  da  utilizzare  per  la   realizzazione   di
obbiettivi tesi a coniugare qualita' e compatibilita' economica. 

 
Il  presente  accordo  regola  oltre  che  l'assistenza  di  medicina
generale un contesto  di  continuita'  e  globalita',  anche  aspetti
relativi  al   coinvolgimento   del   medico   nella   organizzazione
distrettuale ed alla sua partecipazione alle attivita' delle aziende,
mirate ad una piu' appropriata definizione dell'intervento sanitario,
sensibile alle sollecitazioni che provengono  da  ampi  strati  della
popolazione coinvolti in problematiche  che  afferiscono  ai  diversi
settori della pubblica amministrazione. 

 
E'  quindi  necessario   uno   strumento   che   abbia   una   doppia
caratterizzazione nel senso che da una parte garantisca  certezza  di
tutela  sanitaria  dall'altra  sia  flessibile  ed  adattabile   alle
esigenze mutevoli della collettivita'. 

 
In  questo  scenario  in  divenire  l'accordo  tenta  di  consolidare
ulteriormente la struttura della medicina generale e di aprire  nuove
strade alla  creativita'  organizzativa  delle  istituzioni  e  delle
rappresentanze sociali che operano nell'area,  affrancandole  da  uno
schematismo convenzionale tradizionalmente rigido. 

 
Da tale contesto e' esaltato e sollecitato il ruolo innovativo  delle
Regioni,  cui  vengono  affidati,  attraverso  la   possibilita'   di
promuovere e stipulare appositi accordi, ampi ed esclusivi  spazi  di
contrattazione in merito a: 

 
- forme e modalita' di organizzazione di lavoro e di erogazione delle
prestazioni, quali l'associazionismo medico, i processi assistenziali
per protocolli  correlati  alle  patologie  sociali,  gli  interventi
specifici per la popolazione  anziana  al  proprio  domicilio,  nelle
residenze sanitarie assistite  e  nelle  collettivita',  l'assistenza
sanitaria aggiuntiva e strutturata  a  tossicodipendenti,  malati  di
AIDS, malati mentali. A queste possibilita' si aggiungono quelle  per
le procedure  di  verifica  della  qualita'  dell'assistenza  per  lo
svolgimento  dell'attivita'  di  ricerca   epidemiologica,   per   la
didattica, per l'acquisizione di dati sanitari, per l'attivazione  di
un sistema informativo integrato tra medici di  medicina  generale  e
presidi delle Aziende sanitarie anche attraverso il collegamento  tra
studi professionali e centri unificati di prenotazione; 

 
- economicita' della spesa. Nell'ambito dei principi ispiratori della
piu'  recente  e  fondamentale  produzione   giuridica   in   materia
sanitaria, a partire dal riordino del Servizio  Sanitario  Nazionale,
una particolare attenzione e' dedicata alla previsione  di  modalita'
per concordare livelli di spesa programmati e  per  responsabilizzare
il medico al loro rispetto. L'accordo segna il punto di passaggio  da
una sperimentazione lasciata alla spontaneita' degli interessati alla
indicazione  di  una  serie  di  criteri  guida  come   principi   di
riferimento nella stipulazione delle intese. 

 
L'accordo tende a superare la frammentazione della medicina  generale
in    comparti    categoriali    separati    da    fonti    normative
diverse,unificando  l'area  e   consentendo,   di   conseguenza,   di
disciplinarla in una visione unitaria,  obiettivo  necessitato  anche
dalla entrata in vigore dal 1 gennaio  1995  della  nuova  disciplina
sull'accesso  alla  medicina  generale  esercitata  nell'ambito   del
Servizio Sanitario Nazionale, per  la  quale  e'  stato  compiuto  lo
sforzo di superare l'attuale difficile  fase  di  transizione  da  un
libero sistema d'accesso ad un  sistema  nazionalizzato  dai  decreti
legislativi n. 256/91 e n. 368/99 fondato su  un  processo  formativo
professionalmente specifico. 

 
Nell'accordo ai principi ed istituti che  riguardano  la  generalita'
dei medici di medicina generale si affiancano le parti dedicate  alla
medicina primaria da mettere a disposizione  di  tutti  i  cittadini,
alla garanzia della assistenza continuativa nelle 24 ore giornaliere,
ad una risposta  professionale  qualificata  al  verificarsi  di  una
situazione di emergenza, alla predisposizione di uno strumento snello
per eventuali attivita' di medicina generale da espletare nei servizi
distrettuali ed, infine,  agli  ambiti  rimessi  alla  contrattazione
regionale. 

 
E' da sottolineare che viene ribadita ed ulteriormente  disciplinata,
nella  parte  relativa  all'impegno  nelle  attivita'  di   emergenza
sanitaria  territoriale,  la  precedente  disciplina  gia'   prevista
all'interno  del  D.P.R  n.  484/96,   prevedendo   un   sistema   di
programmazione  aziendale  dei  corsi  di   formazione   dei   medici
strettamente legato al fabbisogno dell'azienda  stessa,  in  modo  da
creare risorse di personale qualificato effettivamente utilizzabili. 

 
In questo senso l'accordo puo', anche, costituire un utile strumento,
per  realizzare   le   "Linee   guida   per   l'emergenza   sanitaria
territoriale", d'iniziativa del Ministro della Sanita',  nella  parte
riguardante  la  rete  territoriale  di   servizi   per   l'emergenza
sanitaria. 

 
L'esigenza di realizzare il monitoraggio delle iniziative e  la  loro
valutazione, su tutto il territorio nazionale, e'  stata  soddisfatta
con la previsione di un "Osservatorio nazionale" presso il  Ministero
della Sanita' nel quale tutti i soggetti coinvolti  possano  trovare,
oltreche' un riferimento chiarificatore di problematiche applicative,
che saranno certamente presenti per la  novita'  di  tanti  istituti,
anche una sede ove possa svilupparsi il confronto tra i vari soggetti
interessati e l'osservazione  degli  accordi  regionali  e  dei  loro
risultati  e  promuovere   e   supportare   con   il   coinvolgimento
dell'Agenzia  per  i  Servizi  Sanitari  Regionali,   l'avvio   delle
trattative e la relativa conclusione degli Accordi regionali. 

 
L'Accordo, inoltre, attua i principi affermati sotto vari profili dal
Decreto Legislativo n. 229/99 che prevede specifiche norme per: 

 
a) riaffermare la globalita' dell'intervento sul territorio a livello
   distrettuale, attraverso la predisposizione da parte delle Aziende
   del "Programma delle attivita' distrettuali" e l'inserimento nello
   stesso di tutte le attivita' concernenti la medicina generale; 

 
b) la partecipazione in via sperimentale fino a che  le  Regioni  non
   avranno approvato le nuove leggi di organizzazione  delle  Aziende
   sulla base dei  principi  del  Decreto  Legislativo  229/99,  alle
   equipes    territoriali    multidisciplinari    per    valutazioni
   multidimensionali delle necessita' assistenziali  e  la  selezione
   del trattamento piu' idoneo; 

 
c) il  coinvolgimento  del  medico   di   medicina   generale   nelle
   problematiche  distrettuali  concernenti  la  sua   partecipazione
   attiva  al  monitoraggio   delle   relative   attivita'   e   alla
   osservazione  degli  aspetti  gestionali  relativi  all'uso  delle
   risorse assegnate al distretto; 

 
d) lo  sviluppo  della  funzione  di   verifica   dell'appropriatezza
   nell'uso   delle   risorse   assegnate   al   distretto    e    la
   regolamentazione dell'intervento nei casi  di  inosservanza  delle
   indicazioni della Commissione Unica del Farmaco; 

 
e) la disciplina della libera professione prevedendo i  casi  in  cui
   essa e' consentita, le sue limitazioni ed i connessi obblighi  del
   medico; 

 
f) la nuova  piscina  della  formazione  professionale  basata  sulla
   previsione di crediti formativi obbligatori  e  degli  effetti  in
   caso di mancato conseguimento; 

 
g) l'adeguamento della struttura del  compenso  alla  previsione  del
   decreto legislativo 229/99,  prevedendo  una  quota  fissa  per  i
   compiti tradizionali del medico di medicina  generale,  una  quota
   variabile, corrisposta come investimento  per  lo  sviluppo  della
   medicina  territoriale,  destinata   a   promuovere   la   pratica
   dell'associazionismo, l'uso del  collaboratore  ed  infermiere  di
   studio, l'informatizzazione dello studio professionale con obbligo
   di gestione della scheda sanitaria e stampa delle prescrizioni, ed
   una ulteriore quota variabile per lo svolgimento di  attivita'  ed
   erogazione di prestazioni finalizzate a  realizzare  compiutamente
   gli  obbiettivi  della  programmazione  nazionale,  regionale   ed
   aziendale. 

 
Nell'ambito della tutela costituzionale della  salute  del  cittadino
intesa quale fondamentale diritto dell'individuo  e  interesse  della
collettivita', il S.S.N., demanda  al  medico  convenzionato  per  la
medicina  generale  compiti  di  medicina  preventiva  individuale  e
familiare, diagnosi, cura, riabilitazione  ed  educazione  sanitaria,
intesi come un insieme unitario qualificante l'atto professionale. 

 
A Tal fine, al medico della medicina generale - che e' parte  attiva,
qualificante e integrante del  S.S.N.,  nel  rispetto  del  principio
della libera scelta e del rapporto di fiducia - sono affidati in  una
visione promozionale nei confronti della salute, compiti di: 

 
A. Assistenza   primaria,   anche    nell'ambito    familiare,    con
   l'mpostazione  di  un  programma  diagnostico  e  terapeutico   ed
   eventualmente riabilitativo facendo ricorso a tutti i supporti che
   la tecnologia offre. 

 
B. Assistenza programmata a domicilio,  nelle  residenze  protette  e
   nelle  collettivita',  che  permette  di  affrontare  oltre   alle
   malattie acute i problemi sanitari di anziani, invalidi o ammalati
   cronici, di pazienti dimessi dagli ambulatori  di  ricovero  e  di
   pazienti in fase terminale, coordinando l'assistenza domiciliare. 

 
C. Continuita'   assistenziale,   compresa   l'emergenza    sanitaria
   territoriale, onde garantire in maniera permanente  la  globalita'
   dell'assistenza  primaria.  Tale  continuita'  si  realizza  anche
   attraverso l'integrazione con altri sevizi e presidi  distrettuali
   ed ospedalieri e con l'utilizzazione di sistemi informativi per la
   fornitura di dati necessari per il buon andamento del servizio  in
   termini di efficacia ed afficienza. 

 
D. Educazione sanitaria e assistenza preventiva individuale,  che  ha
   come  obbiettivi  la  diagnosi  precoce  e  l'identificazione  dei
   fattori di rischio modificabili che permettano l'attuazione  della
   prevenzione secondaria. Al medico  di  medicina  generale  possono
   essere affidati anche compiti di profilassi  primaria  individuale
   da  espletare  nel  proprio  ambulatorio  ovvero   secondo   orari
   predeterminati nell'ambito  dei  servizi  e  presidi  direttamente
   gestiti dalla Azienda. 

 
E. Ricerca, sia in campo clinico che epidemiologico, e didattica, sia
   nei  confronti  del  personale  che  dei  colleghi  in   fase   di
   formazione. 

 
Il medico di medicina generale partecipa alle procedure  di  verifica
della  qualita'  delle  prestazioni,   alla   individuazione   e   al
perseguimento degli obiettivi del distretto e  alla  elaborazione  di
linee guida volte anche all'ottimizzazione dell'uso delle risorse.