Art 17. Programmi e progetti finalizzati 1. Qualora la programmazione regionale ed aziendale preveda lo svolgimento di progetti e programmi finalizzati, concernenti anche l'attivita' specialistica distrettuale - fermo restando l'obbligo di eseguire le prestazioni di cui all'art. 15, commi 3 e 4 - lo specialista e' tenuto a effettuare, sulla base di accordi stipulati tra le Regioni e le Organizzazioni sindacali di cui all'art. 20 comma 11, a richiesta delle Aziende e secondo modalita' organizzative preventivamente concordate con il dirigente sanitario responsabile specifiche attivita' di diagnosi, cura e riabilitazione. 2. L'Accordo regionale individua le prestazioni e le attivita' individuali o di gruppo per raggiungere specifici obiettivi e le modalita' di esecuzione e di remunerazione aggiuntiva delle stesse. La partecipazione alla realizzazione di progetti obiettivo, azioni programmate, programmi di preospedalizzazione e di dimissione protetta, comporta la remunerazione aggiuntiva delle relative attivita' secondo quanto stabilito dall'Accordo regionale. 3. Le Aziende recepiscono l'Accordo regionale e lo applicano per le parti di specifico interesse. 4. L'attivita' svolta dagli specialisti ambulatoriali nell'ambito di progetti e di programmi finalizzati concernenti il personale dipendente e' disciplinata all'interno dei progetti e programmi stessi ed e' valutata agli effetti economici in proporzione all'apporto dato dallo specialista convenzionato che vi partecipa per il raggiungimento dei risultati.