(Accordo medici specialisti ambulatoriali-art. 17)
              Art 17. Programmi e progetti finalizzati 
 
1. Qualora  la  programmazione  regionale  ed  aziendale  preveda  lo
svolgimento di progetti e programmi  finalizzati,  concernenti  anche
l'attivita' specialistica distrettuale - fermo restando l'obbligo  di
eseguire le prestazioni di  cui  all'art.  15,  commi  3  e  4  -  lo
specialista e' tenuto a effettuare, sulla base di  accordi  stipulati
tra le Regioni e le Organizzazioni sindacali di cui all'art. 20 comma
11, a richiesta  delle  Aziende  e  secondo  modalita'  organizzative
preventivamente concordate con il  dirigente  sanitario  responsabile
specifiche attivita' di diagnosi, cura e riabilitazione. 
 
2. L'Accordo  regionale  individua  le  prestazioni  e  le  attivita'
individuali o di gruppo per  raggiungere  specifici  obiettivi  e  le
modalita' di esecuzione e di remunerazione aggiuntiva  delle  stesse.
La partecipazione alla realizzazione di  progetti  obiettivo,  azioni
programmate,  programmi  di  preospedalizzazione  e   di   dimissione
protetta,  comporta  la  remunerazione  aggiuntiva   delle   relative
attivita' secondo quanto stabilito dall'Accordo regionale. 
 
3. Le Aziende recepiscono l'Accordo regionale e lo applicano  per  le
parti di specifico interesse. 
 
4. L'attivita' svolta dagli specialisti ambulatoriali nell'ambito  di
progetti  e  di  programmi  finalizzati  concernenti   il   personale
dipendente e'  disciplinata  all'interno  dei  progetti  e  programmi
stessi  ed  e'  valutata  agli  effetti  economici   in   proporzione
all'apporto dato dallo specialista convenzionato che vi partecipa per
il raggiungimento dei risultati.