(Accordo medici specialisti ambulatoriali-art. 20)
                     Art. 20 - Tutela sindacale 
 
1. Ai fini  dell'esercizio  del  diritto  alla  tutela  sindacale  e'
riconosciuto a ciascun sindacato di categoria dei medici  specialisti
ambulatoriali la fruizione  di  tre  (3)  ore  annue  retribuite  per
iscritto. 
 
2. Il numero degli specialisti ambulatoriali iscritti e'  rilevato  a
livello provinciale sulla base dei medici a carico dei  quali  -  per
ciascun Sindacato nazionale - viene effettuata a cura  della  Azienda
la trattenuta della quota sindacale di cui ai successivo art. 39. 
 
3. Il diritto di cui al comma 1 del presente articolo e' riconosciuto
ai soli sindacati nazionali di  categoria  dei  medici  ambulatoriali
strutturati ed organizzati  a  livello  regionale  e  provinciale,  e
firmatari del presente Accordo. 
 
4. Il distacco sindacale di cui ai punti  1  e  2  che  precedono  e'
calcolato, per gli specialisti che ne usufruiscono, come attivita' di
servizio ed ha piena validita' per tutti gli  aspetti  sia  normativi
che economici del presente Accordo. 
 
5. Tutti gli emolumenti e contributi relativi all'orario di  servizio
ambulatoriale saranno corrisposti a tutti i rappresentanti  sindacali
facenti parte dei Comitati e delle Commissioni previsti dal  presente
Accordo, o per  la  partecipazione  a  organismi  previsti  da  norme
nazionali e regionali, ove l'orario in cui si svolgono le riunioni  o
i lavori di detti organismi coincida con l'orario di servizio. 
 
6. Agli effetti della gestione dei precedenti punti 1) e 2) del comma
1 del presente articolo,  il  responsabile  nazionale  del  sindacato
comunica, entro il 30 settembre di ogni anno,  con  un'unica  lettera
indirizzata a  tutti  gli  Assessori  regionali  alla  Sanita'  e  al
Ministero della Sanita', i nominativi degli specialisti per  i  quali
chiede  il  distacco  sindacale,  la  sede  di   servizio,   l'orario
settimanale del medico ed il numero di ore annuali per  il  quale  e'
richiesto il distacco. 
 
7.  Gli  Assessori  regionali  alla  Sanita'   provvedono   a   darne
comunicazione alle Aziende interessate entro il 31 ottobre di ciascun
anno. 
 
8. Trascorso inutilmente il termine di cui al  comma  7  i  sindacati
firmatari comunicano entro il 31 dicembre alle Aziende interessate, e
per conoscenza al Ministero della Sanita'  e  agli  Assessorati  alla
Sanita', i nominativi degli specialisti per i quali e'  richiesto  il
distacco sindacale, la sede di servizio e  l'orario  settimanale  del
medico. 
 
9. Le assenze dal servizio per permesso sindacale sono comunicate con
congruo preavviso dallo specialista interessato alla  Azienda  presso
cui opera e non producono effetto ai fini delle statistiche annuali. 
 
10. Sono considerate  maggiormente  rappresentative,  ai  fini  della
contrattazione sul piano nazionale, le Organizzazioni sindacali  che,
relativamente alla consistenza  associativa,  abbiano  un  numero  di
iscritti, risultanti dalle deleghe per  la  ritenuta  del  contributo
sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive. 
 
11. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente  Accordo,  in
possesso dei requisiti di rappresentativita' di cui  al  comma  10  a
livello nazionale, sono legittimate alla trattativa ed  alla  stipula
degli accordi regionali. 
 
12.  Gli   accordi   aziendali   possono   essere   stipulati   dalle
organizzazioni   sindacali   in    possesso    dei    requisiti    di
rappresentativita' di cui al comma 10 a livello  regionale.  Da  tale
requisito si prescinde per le organizzazione sindacali firmatarie del
presente   accordo,   purche'   in   possesso   del   requisito    di
rappresentativita' di cui al comma 10 a livello aziendale. 
 
13. Nel caso in cui il  requisito  di  cui  al  comma  10  sia  stato
conseguito mediante l'aggregazione di piu' organizzazioni  sindacali,
il soggetto contrattuale e' unico e partecipa alle trattative ed alla
stipula degli accordi come unica organizzazione sindacale.