Art. 20 - Tutela sindacale 1. Ai fini dell'esercizio del diritto alla tutela sindacale e' riconosciuto a ciascun sindacato di categoria dei medici specialisti ambulatoriali la fruizione di tre (3) ore annue retribuite per iscritto. 2. Il numero degli specialisti ambulatoriali iscritti e' rilevato a livello provinciale sulla base dei medici a carico dei quali - per ciascun Sindacato nazionale - viene effettuata a cura della Azienda la trattenuta della quota sindacale di cui ai successivo art. 39. 3. Il diritto di cui al comma 1 del presente articolo e' riconosciuto ai soli sindacati nazionali di categoria dei medici ambulatoriali strutturati ed organizzati a livello regionale e provinciale, e firmatari del presente Accordo. 4. Il distacco sindacale di cui ai punti 1 e 2 che precedono e' calcolato, per gli specialisti che ne usufruiscono, come attivita' di servizio ed ha piena validita' per tutti gli aspetti sia normativi che economici del presente Accordo. 5. Tutti gli emolumenti e contributi relativi all'orario di servizio ambulatoriale saranno corrisposti a tutti i rappresentanti sindacali facenti parte dei Comitati e delle Commissioni previsti dal presente Accordo, o per la partecipazione a organismi previsti da norme nazionali e regionali, ove l'orario in cui si svolgono le riunioni o i lavori di detti organismi coincida con l'orario di servizio. 6. Agli effetti della gestione dei precedenti punti 1) e 2) del comma 1 del presente articolo, il responsabile nazionale del sindacato comunica, entro il 30 settembre di ogni anno, con un'unica lettera indirizzata a tutti gli Assessori regionali alla Sanita' e al Ministero della Sanita', i nominativi degli specialisti per i quali chiede il distacco sindacale, la sede di servizio, l'orario settimanale del medico ed il numero di ore annuali per il quale e' richiesto il distacco. 7. Gli Assessori regionali alla Sanita' provvedono a darne comunicazione alle Aziende interessate entro il 31 ottobre di ciascun anno. 8. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 7 i sindacati firmatari comunicano entro il 31 dicembre alle Aziende interessate, e per conoscenza al Ministero della Sanita' e agli Assessorati alla Sanita', i nominativi degli specialisti per i quali e' richiesto il distacco sindacale, la sede di servizio e l'orario settimanale del medico. 9. Le assenze dal servizio per permesso sindacale sono comunicate con congruo preavviso dallo specialista interessato alla Azienda presso cui opera e non producono effetto ai fini delle statistiche annuali. 10. Sono considerate maggiormente rappresentative, ai fini della contrattazione sul piano nazionale, le Organizzazioni sindacali che, relativamente alla consistenza associativa, abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive. 11. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, in possesso dei requisiti di rappresentativita' di cui al comma 10 a livello nazionale, sono legittimate alla trattativa ed alla stipula degli accordi regionali. 12. Gli accordi aziendali possono essere stipulati dalle organizzazioni sindacali in possesso dei requisiti di rappresentativita' di cui al comma 10 a livello regionale. Da tale requisito si prescinde per le organizzazione sindacali firmatarie del presente accordo, purche' in possesso del requisito di rappresentativita' di cui al comma 10 a livello aziendale. 13. Nel caso in cui il requisito di cui al comma 10 sia stato conseguito mediante l'aggregazione di piu' organizzazioni sindacali, il soggetto contrattuale e' unico e partecipa alle trattative ed alla stipula degli accordi come unica organizzazione sindacale.