(Accordo medici specialisti ambulatoriali-art. 22)
                 Art. 22 - Diritto all'informazione 
 
 
1. La Azienda garantisce ai sindacati di cui all'art. 20 comma 12 una
costante e preventiva informazione sugli atti ed i provvedimenti  che
riguardano: 
 
 
a) la programmazione dell'area specialistica extra-degenza specie per
   quanto -  riguarda  la  funzionalita'  dei  servizi  specialistici
   funzionanti   presso   le   strutture   pubbliche   specialistiche
   extra-degenza; 
b) il personale  dipendente  e  quello  convenzionato  ai  sensi  del
   presente Accordo, l'organizzazione del  lavoro,  il  funzionamento
   dei servizi nonche' i programmi, i bilanci, gli investimenti e  lo
   stanziamento relativo agli oneri per  l'effettuazione  del  numero
   complessivo di ore di attivita'.