Art. 22 - Diritto all'informazione 1. La Azienda garantisce ai sindacati di cui all'art. 20 comma 12 una costante e preventiva informazione sugli atti ed i provvedimenti che riguardano: a) la programmazione dell'area specialistica extra-degenza specie per quanto - riguarda la funzionalita' dei servizi specialistici funzionanti presso le strutture pubbliche specialistiche extra-degenza; b) il personale dipendente e quello convenzionato ai sensi del presente Accordo, l'organizzazione del lavoro, il funzionamento dei servizi nonche' i programmi, i bilanci, gli investimenti e lo stanziamento relativo agli oneri per l'effettuazione del numero complessivo di ore di attivita'.