Art. 24 - Assenze non retribuite - Mandati elettorati 1. Per giustificati e documentati motivi di studio o di comprovata necessita', l'Azienda conserva l'incarico allo specialista per la durata massima di 24 mesi nell'arco del quinquennio sempreche' esista la possibilita' di assicurare idonea sostituzione. 2. Nessun compenso e' dovuto allo specialista per l'intero periodo di assenza. 3. In caso di mandato elettorale allo specialista compete, a richiesta, il trattamento previsto per le singole fattispecie dalle leggi vigenti in materia per il personale dipendente. 4. I periodi di assenza per i casi previsti dal comma 3 sono conteggiati come anzianita' di incarico ai soli effetti dell'art. 10. 5. Salvo il caso di inderogabile urgenza, il medico deve avanzare richiesta per l'ottenimento dei permessi di cui al presente articolo con un preavviso di almeno sette giorni. 6. Ricorrenti assenze non retribuite verranno valutate per i provvedimenti opportuni. 7. Per tutti gli incarichi svolti ai sensi del presente Accordo in piu' posti di lavoro e/o piu' Aziende il periodo di assenza non retribuito deve essere fruito contemporaneamente.