(Accordo medici specialisti ambulatoriali-art. 24)
        Art. 24 - Assenze non retribuite - Mandati elettorati 
 
 
1. Per giustificati e documentati motivi di studio  o  di  comprovata
necessita', l'Azienda conserva l'incarico  allo  specialista  per  la
durata massima di 24 mesi nell'arco del quinquennio sempreche' esista
la possibilita' di assicurare idonea sostituzione. 
 
 
2. Nessun compenso e' dovuto allo specialista per l'intero periodo di
assenza. 
 
 
3.  In  caso  di  mandato  elettorale  allo  specialista  compete,  a
richiesta, il trattamento previsto per le singole  fattispecie  dalle
leggi vigenti in materia per il personale dipendente. 
 
 
4. I periodi di  assenza  per  i  casi  previsti  dal  comma  3  sono
conteggiati come anzianita' di incarico ai soli effetti dell'art. 10. 
 
 
5. Salvo il caso di inderogabile urgenza,  il  medico  deve  avanzare
richiesta per l'ottenimento dei permessi di cui al presente  articolo
con un preavviso di almeno sette giorni. 
 
 
6.  Ricorrenti  assenze  non  retribuite  verranno  valutate  per   i
provvedimenti opportuni. 
 
 
7. Per tutti gli incarichi svolti ai sensi del  presente  Accordo  in
piu' posti di lavoro e/o piu'  Aziende  il  periodo  di  assenza  non
retribuito deve essere fruito contemporaneamente.