(Accordo medici specialisti ambulatoriali-art. 25)
               Art. 25 - Assenza per servizio militare 
 
 
1. Lo specialista che ha sospeso la propria attivita' per il servizio
di leva o richiamo alle armi e' reintegrato nel precedente  incarico,
sempreche' ne faccia domanda entro 30 giorni dalla data del congedo. 
 
 
2. Durante il periodo di assenza per servizio di leva o richiamo alle
armi, allo specialista non compete alcuna corresponsione economica. 
 
 
3. Il periodo di assenza per servizio di leva o richiamo alle armi e'
conteggiato come anzianita' di incarico ai soli effetti dell'art. 10.