(Accordo medici specialisti ambulatoriali-art. 27)
    Art. 27 - Permesso annuale retribuito - Congedo matrimoniale 
 
 
1.  Per  ogni  anno  di  effettivo  servizio  prestato,   al   medico
specialista spetta un periodo di permesso  retribuito  irrinunciabile
di 30 giorni non festivi  purche'  l'assenza  dal  servizio  non  sia
superiore ad  un  totale  di  ore  lavorative  pari  a  cinque  volte
l'impegno orario settimanale. 
 
 
2. A richiesta dell'interessato e con un preavviso di 30  giorni,  il
permesso, autorizzato dalla Azienda, e' fruito in uno o piu'  periodi
programmati tra gli specialisti convenzionati per la  stessa  branca,
tenendo  conto  anche  delle  complessive  esigenze  operative  della
Azienda. 
 
 
3. Se il permesso e' chiesto fuori dei termini  del  preavviso,  esso
sara'  concesso  a  condizione  che  l'Azienda  possa  provvedere  al
servizio o che la sostituzione sia garantita dal richiedente. 
 
 
4. Il periodo di permesso viene goduto durante l'anno solare al quale
si  riferisce  e  comunque  non  oltre  il  1^   semestre   dell'anno
successivo. 
 
 
5. Detto  periodo  e'  elevato  a  45  giorni  non  festivi,  purche'
l'assenza dal  servizio  non  sia  superiore  ad  un  totale  di  ore
lavorative pari a sette volte e mezzo l'impegno  orario  settimanale,
per gli specialisti che usufruiscono dell'indennita'  di  rischio  da
radiazione di cui all'art. 33. 
 
 
6. Per periodi di  servizio  inferiori  ad  un  anno  spettano  tanti
dodicesimi del permesso retribuito di cui al primo o al quinto  comma
del presente articolo, quanti sono i mesi di servizio prestati. 
 
 
7. Ai fini del computo del permesso retribuito non  sono  considerati
attivita' di servizio i periodi di assenza non retribuiti di  cui  ai
precedenti articoli 24 e 25. 
 
 
8. Allo specialista titolare di incarico a tempo indeterminato spetta
un congedo matrimoniale retribuito di 15 giorni non festivi,  purche'
l'assenza dal  servizio  non  sia  superiore  ad  un  totale  di  ore
lavorative pari a due volte e mezzo l'impegno orario settimanale, con
inizio non anteriore a tre giorni prima della data del matrimonio. 
 
 
9. Durante il permesso retribuito e il congedo  matrimoniale  saranno
corrisposti i compensi previsti dagli articoli 30  e  32  e,  qualora
dovuti, dagli articoli 31 e 33.