(Accordo medici specialisti ambulatoriali-art. 34)
Art.  34  -  Indennita'  di  disagiatissima  sede  e  indennita'   di
                             bilinguismo 
 
 
1. Per lo svolgimento di attivita' in zone identificate dalle Regioni
come disagiatissime, comprese le piccole isole, spetta ai  medici  un
compenso accessorio orario nella misura e con le modalita' concordate
a livello regionale con i Sindacati di cui all'art. 20 comma 11. 
 
 
2. E' riconosciuta l'indennita' di bilinguismo in rapporto  alle  ore
di incarico ai medici specialisti operanti nelle Aziende di Provincie
e Regioni che ne prevedano l'erogazione a norma di legge.