(Accordo medici specialisti ambulatoriali-art. 35)
                 Art. 35 - Rimborso spese di accesso 
 
 
1. Per incarichi svolti in Comune diverso  da  quello  di  residenza,
purche' entrambi siano compresi nello  stesso  ambito  zonale,  viene
corrisposto, per ogni accesso, un rimborso spese nella misura  di  L.
533 per chilometro a decorrere dal 1 gennaio 2000. 
 
 
2. Dalla data di sottoscrizione del presente accordo,  la  misura  di
tale rimborso, limitatamente al 50%, viene rideterminata con  cadenza
semestrale al 1^ gennaio  e  al  1^  luglio  sulla  base  del  prezzo
"ufficiale" della benzina "verde"  (AGIP)  a  tali  date  per  uguale
importo in percentuale. 
 
 
3. Il rimborso non compete nell'ipotesi che lo specialista  abbia  un
recapito professionale nel Comune sede del presidio presso  il  quale
svolge l'incarico. Nel caso di  soppressione  di  tale  recapito,  il
rimborso  e'  ripristinato  dopo   tre   mesi   dalla   comunicazione
dell'intervenuta soppressione al Direttore Generale dell'Azienda. 
 
 
4. La misura del rimborso spese e' proporzionalmente ridotta nel caso
in cui l'interessato trasferisca la residenza in Comune piu' vicino a
quello del presidio. Rimane invece invariata qualora  lo  specialista
trasferisca la propria residenza in Comune sito a uguale  o  maggiore
distanza da quello sede del posto di lavoro.