(Accordo medici specialisti ambulatoriali-art. 38)
                   Art. 38 - Premio di operosita' 
 
 
1. A tutti i medici ambulatoriali che svolgono la loro attivita'  per
conto delle Aziende, ai  sensi  del  presente  Accordo  con  regolare
incarico  a  tempo  indeterminato,  alla  cessazione   del   rapporto
professionale spetta dopo un anno di servizio un premio di operosita'
nella misura di una mensilita' per ogni anno di servizio prestato  in
base all'anzianita' determinata ai sensi del precedente  articolo  30
esclusi i periodi per i quali sia gia' intervenuta liquidazione. 
 
 
2.  Per  le  frazioni  di  anno,  la  mensilita'  di   premio   sara'
ragguagliata al numero dei mesi di servizio svolto, computando a  tal
fine per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni e  non
calcolando quella pari o inferiore a 15 giorni. 
 
 
3. Ciascuna mensilita', calcolata in base alla tabella in  vigore  al
momento della cessazione  del  rapporto,  e'  ragguagliata  alle  ore
effettive di attivita' ambulatoriale svolta dal medico in  ogni  anno
di servizio. 
 
 
4. Conseguentemente  ciascuna  mensilita'  di  premio  potra'  essere
frazionata in dodicesimi; la frazione di mese superiore a  15  giorni
e' computata per mese intero, quella pari o inferiore a 15 giorni non
e' computata. 
 
 
5. Pertanto, nel caso in cui nel corso del rapporto di lavoro fossero
intervenute delle variazioni nell'orario settimanale di attivita', il
"premio" per ogni anno di servizio dovra' essere  calcolato  in  base
agli orari di attivita' effettivamente osservati nei diversi  periodi
dell'anno solare. 
 
 
6. Il premio di operosita' e' calcolato sul  compenso  orario,  sugli
incrementi di anzianita' di cui all'art. 30 comma 2,  sul  premio  di
collaborazione e sull'indennita' di disponibilita'. 
 
 
7. Il premio e' corrisposto  entro  sei  mesi  dalla  cessazione  del
rapporto. 
 
 
8. La corresponsione del premio di operosita' e' dovuta dalle Aziende
in base ai criteri previsti dall'Allegato E annesso  al  Decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  884/1984,  che  qui  si  intendono
integralmente richiamati.