(Accordo medici specialisti ambulatoriali-art. 39)
             Art. 39 - Riscossione delle quote sindacali 
 
 
1. Le quote sindacali a  carico  dell'iscritto  sono  trattenute  nel
rispetto delle vigenti norme, su richiesta del  sindacato,  corredata
di delega dell'iscritto e per l'ammontare  deliberato  dal  sindacato
stesso, dalle Aziende presso le quali il  medico  presta  la  propria
opera professionale e sono versate, mensilmente, sul  conto  corrente
bancario intestato alla sezione  provinciale  del  sindacato  stesso,
contestualmente all'invio dell'elenco dei medici  a  cui  sono  state
applicate le ritenute sindacali e l'importo delle relative quote. 
 
 
2. Restano  in  vigore  le  deleghe  gia'  rilasciate  a  favore  dei
Sindacati firmatari del presente Accordo nel rispetto della normativa
vigente. 
 
 
3. Eventuali variazioni delle quote e delle modalita' di  riscossione
vengono comunicate alle Aziende da parte degli organi competenti  del
sindacato.