Art. 5 - Riduzione dell'orario di attivita' 1. L'Azienda, sentito obbligatoriamente il Comitato di cui all'art. 11, puo' disporre la riduzione dell'orario di attivita' di uno specialista in caso di persistente contrazione dell'attivita', documentata attraverso le richieste di prenotazione e le statistiche rilevate nell'arco di un anno. 2. L'Azienda non adotta il provvedimento di riduzione dell'orario previsto dal comma 1, qualora la contrazione dell'attivita' sia dipendente da specifiche carenze tecnico-organizzative dell'Azienda, e sempreche' lo specialista le abbia evidenziate per iscritto ed in tempo utile ai responsabili del presidio, in particolare per quanto riguarda l'insufficienza e l'inadeguatezza delle attrezzature e del personale tecnico ed infermieristico e la mancanza dei requisiti minimi richiesti dalle norme vigenti. 3. Prima di adottare i provvedimenti di riduzione di orario di cui al comma precedente l'Azienda da' corso alle misure di cui all'art. 4. 4. L'eventuale provvedimento di riduzione, di cui al comma 1, da adottarsi da parte della Azienda su obbligatorio parere del Comitato di cui all'art. 11 e sentito l'interessato, ha comunque effetto non prima di 45 giorni dalla comunicazione. 5. Contro i provvedimenti di riduzione dell'orario di attivita' e' ammessa da parte dell'interessato opposizione al Direttore Generale dell'Azienda entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della comunicazione scritta. 6. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento. 7. Il Direttore Generale della Azienda decide sull'opposizione sentito l'interessato e previo parere del Comitato di cui all'art. 11 da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta. 8. Lo specialista puo' chiedere la riduzione dell'orario di attivita' con un preavviso non inferiore a 60 giorni.