(Accordo medici specialisti ambulatoriali-art. 5)
             Art. 5 - Riduzione dell'orario di attivita' 
 
1. L'Azienda, sentito obbligatoriamente il Comitato di  cui  all'art.
11, puo' disporre  la  riduzione  dell'orario  di  attivita'  di  uno
specialista  in  caso  di  persistente  contrazione   dell'attivita',
documentata attraverso le richieste di prenotazione e le  statistiche
rilevate nell'arco di un anno. 
 
2. L'Azienda non adotta il  provvedimento  di  riduzione  dell'orario
previsto dal comma  1,  qualora  la  contrazione  dell'attivita'  sia
dipendente da specifiche carenze tecnico-organizzative  dell'Azienda,
e sempreche' lo specialista le abbia evidenziate per iscritto  ed  in
tempo utile ai responsabili del presidio, in particolare  per  quanto
riguarda l'insufficienza e l'inadeguatezza delle attrezzature  e  del
personale tecnico ed infermieristico  e  la  mancanza  dei  requisiti
minimi richiesti dalle norme vigenti. 
 
3. Prima di adottare i provvedimenti di riduzione di orario di cui al
comma precedente l'Azienda da' corso alle misure di cui all'art. 4. 
 
4. L'eventuale provvedimento di riduzione, di  cui  al  comma  1,  da
adottarsi da parte della Azienda su obbligatorio parere del  Comitato
di cui all'art. 11 e sentito l'interessato, ha comunque  effetto  non
prima di 45 giorni dalla comunicazione. 
 
5. Contro i provvedimenti di riduzione dell'orario  di  attivita'  e'
ammessa da parte dell'interessato opposizione al  Direttore  Generale
dell'Azienda entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento
della comunicazione scritta. 
 
6. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento. 
 
7.  Il  Direttore  Generale  della  Azienda  decide  sull'opposizione
sentito l'interessato e previo parere del Comitato di cui all'art. 11
da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta. 
 
8. Lo specialista puo' chiedere la riduzione dell'orario di attivita'
con un preavviso non inferiore a 60 giorni.