Art. 6 - Cessazione dall'incarico 1. L'incarico puo' cessare per rinuncia dello specialista o per revoca della Azienda da comunicare a mezzo di raccomandata A.R.. 2. La rinuncia e la revoca hanno effetto dal 30^ giorno successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione. 3. Su specifica richiesta dello specialista, l'Azienda, valutate insindacabilmente le esigenze di servizio, puo' autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti. 4. La revoca dell'incarico ha effetto immediato nei seguenti casi: a) cancellazione o radiazione dall'Albo professionale; b) sopravvenuta, accertata e notificata incompatibilita' ai sensi del precedente art. 2; c) condanna passata in giudicato per qualsiasi delitto non colposo punito con la reclusione; d) aver compiuto il periodo massimo di conservazione del posto previsto dal successivo art. 26 in caso di malattia; e) aver compiuto il sessantacinquesimo anno di eta', fermo restando, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 15 - nonies del decreto legislativo n. 229/99, che e' facolta' dello specialista convenzionato di mantenere l'incarico per il periodo massimo di un biennio, oltre il sessantacinquesimo anno di eta' in applicazione dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; f) incapacita' psico-fisica a svolgere l'attivita' convenzionale, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato, da un medico designato dalla Azienda, che la presiede, e da un terzo medico designato dal Presidente dell'ordine dei Medici competente per territorio; g) provvedimento disciplinare adottato ai sensi dell'art. 14, comma 9, lett. d).