(Accordo medici specialisti ambulatoriali-art. 6)
                  Art. 6 - Cessazione dall'incarico 
 
1. L'incarico puo' cessare  per  rinuncia  dello  specialista  o  per
revoca della Azienda da comunicare a mezzo di raccomandata A.R.. 
 
2. La rinuncia e la revoca hanno effetto dal  30^  giorno  successivo
alla data di ricezione della lettera di comunicazione. 
 
3. Su specifica  richiesta  dello  specialista,  l'Azienda,  valutate
insindacabilmente  le  esigenze  di  servizio,  puo'  autorizzare  la
cessazione  del  rapporto  con  decorrenza  anticipata  a  tutti  gli
effetti. 
 
4. La revoca dell'incarico ha effetto immediato nei seguenti casi: 
 
a) cancellazione o radiazione dall'Albo professionale; 
b) sopravvenuta, accertata e notificata incompatibilita' ai sensi del
precedente art. 2; 
c) condanna passata in giudicato per qualsiasi  delitto  non  colposo
punito con la reclusione; 
d) aver compiuto  il  periodo  massimo  di  conservazione  del  posto
previsto dal successivo art. 26 in caso di malattia; 
e) aver compiuto il sessantacinquesimo anno di eta', fermo  restando,
   ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e  3  dell'art.  15  -
   nonies del decreto legislativo n. 229/99, che  e'  facolta'  dello
   specialista convenzionato di mantenere l'incarico per  il  periodo
   massimo di un biennio, oltre il sessantacinquesimo anno di eta' in
   applicazione dell'art. 16  del  decreto  legislativo  30  dicembre
   1992, n. 503; 
f) incapacita' psico-fisica  a  svolgere  l'attivita'  convenzionale,
   accertata  da  apposita  commissione  costituita  da   un   medico
   designato dall'interessato, da un medico designato dalla  Azienda,
   che la presiede, e da un terzo  medico  designato  dal  Presidente
   dell'ordine dei Medici competente per territorio; 
g) provvedimento disciplinare adottato ai sensi dell'art.  14,  comma
9, lett. d).