Art. 8 - Graduatorie - Domande - Requisiti 1. Lo specialista, qualora aspiri a svolgere la propria attivita' professionale nell'ambito delle strutture del Servizio Sanitario come sostituto o incaricato a tempo determinato ai sensi del "Protocollo aggiuntivo" di cui all'"Allegato n. 1", deve inoltrare, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno - a mezzo raccomandata A.R, o mediante consegna diretta al competente ufficio del Comitato Zonale nel cui territorio di competenza aspiri ad ottenere l'incarico - apposita domanda redatta su modello conforme all'allegato B. 2. Qualora la Azienda comprenda Comuni di piu' Province la domanda deve essere inoltrata al Comitato Zonale della Provincia in cui insiste la sede legale dell'Azienda. 3. La domanda deve contenere le dichiarazioni, rese ai sensi della legge 04.01.1968 n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, atte a provare il possesso dei titoli accademici e professionali elencati nella dichiarazione stessa (Allegato B). 4. La domanda deve essere in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo. 5. Alla scadenza del termine di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria, pena la nullita' della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente, l'aspirante deve possedere i seguenti requisiti: a) non aver superato il 50 anno di eta'. Tale limite di eta' non opera per coloro che siano gia' titolari di incarico ai sensi del presente Accordo; b) essere iscritto all'Albo professionale; c) possedere il titolo per l'inclusione nelle graduatorie delle branche specialistiche previste nell'allegato "A"; il titolo e' rappresentato dal diploma di specializzazione o dall'attestato di conseguita libera docenza in una delle Branche principali della specialita', come indicato nell'allegato "A"; per la branca di odontostomatologia e' titolo valido per l'inclusione in graduatoria anche l'iscrizione all'Albo professionale degli Odontoiatri di cui alla legge n. 409/85. 6. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e deve contenere le dichiarazioni concernenti i titoli accademici o professionali che comportino modificazioni nel precedente punteggio a norma dell'allegato "A". 7. Il Comitato di cui all'art. 11, ricevute le domande entro il 31 gennaio di ciascun anno, provvede entro il 15 giugno alla formazione per ciascuna branca specialistica e con validita' annuale di una graduatoria per titoli, da valutare secondo i criteri di cui all'allegato "A", parte seconda. 8. Il Direttore Generale dell'Azienda ove ha sede il Comitato ne cura la pubblicazione mediante affissione in apposito Albo per la durata di 15 giorni, e contemporaneamente la inoltra all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri. 9. Entro 15 giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione gli interessati possono inoltrare mediante raccomandata A.R. istanza motivata di riesame al Direttore Generale di cui al comma 8, il quale procede al riesame delle graduatorie, su conforme parere del Comitato medesimo e le approva con apposita delibera provvedendo alla loro pubblicazione entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine predetto. 10. Le graduatorie definitive, approvate, sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 15 dicembre di ciascun anno. 11. La pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli interessati e alle Aziende. 12. L'Assessorato regionale alla sanita' cura l'immediato invio del Bollettino Ufficiale agli Ordini provinciali dei Medici e degli Odontoiatri e alle Aziende sedi dei Comitati di cui all'art. 11. 13. Le graduatorie hanno effetto dal 1^ gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda.