(Accordo medici specialisti ambulatoriali-art. 8)
             Art. 8 - Graduatorie - Domande - Requisiti 
 
1. Lo specialista, qualora aspiri a  svolgere  la  propria  attivita'
professionale nell'ambito delle strutture del Servizio Sanitario come
sostituto o incaricato a tempo determinato ai sensi  del  "Protocollo
aggiuntivo" di cui all'"Allegato n. 1", deve inoltrare, entro  e  non
oltre il 31 gennaio di ciascun anno - a  mezzo  raccomandata  A.R,  o
mediante consegna diretta al competente ufficio del  Comitato  Zonale
nel cui territorio di competenza  aspiri  ad  ottenere  l'incarico  -
apposita domanda redatta su modello conforme all'allegato B. 
 
2. Qualora la Azienda comprenda Comuni di piu'  Province  la  domanda
deve essere inoltrata al  Comitato  Zonale  della  Provincia  in  cui
insiste la sede legale dell'Azienda. 
 
3. La domanda deve contenere le dichiarazioni, rese  ai  sensi  della
legge 04.01.1968 n. 15 e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
atte a provare il possesso  dei  titoli  accademici  e  professionali
elencati nella dichiarazione stessa (Allegato B). 
 
4. La domanda deve essere in regola con le norme vigenti  in  materia
di imposta di bollo. 
 
5. Alla scadenza  del  termine  di  presentazione  della  domanda  di
inserimento nella graduatoria, pena la nullita' della domanda  stessa
e di ogni altro provvedimento conseguente, l'aspirante deve possedere
i seguenti requisiti: 
 
a) non aver superato il 50 anno di eta'.  Tale  limite  di  eta'  non
   opera per coloro che siano gia' titolari di incarico ai sensi  del
   presente Accordo; 
b) essere iscritto all'Albo professionale; 
c) possedere il  titolo  per  l'inclusione  nelle  graduatorie  delle
   branche specialistiche previste nell'allegato "A";  il  titolo  e'
   rappresentato dal diploma di specializzazione o dall'attestato  di
   conseguita libera docenza in una delle  Branche  principali  della
   specialita', come indicato nell'allegato "A";  per  la  branca  di
   odontostomatologia  e'   titolo   valido   per   l'inclusione   in
   graduatoria  anche  l'iscrizione  all'Albo   professionale   degli
   Odontoiatri di cui alla legge n. 409/85. 
 
6. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere  rinnovata  di
anno in anno e deve contenere le dichiarazioni concernenti  i  titoli
accademici  o  professionali   che   comportino   modificazioni   nel
precedente punteggio a norma dell'allegato "A". 
 
7. Il Comitato di cui all'art. 11, ricevute le domande  entro  il  31
gennaio di ciascun anno, provvede entro il 15 giugno alla  formazione
per ciascuna branca specialistica e  con  validita'  annuale  di  una
graduatoria  per  titoli,  da  valutare  secondo  i  criteri  di  cui
all'allegato "A", parte seconda. 
 
8. Il Direttore Generale dell'Azienda ove ha sede il Comitato ne cura
la pubblicazione mediante affissione in apposito Albo per  la  durata
di 15 giorni, e contemporaneamente la inoltra all'Ordine dei Medici e
degli Odontoiatri. 
 
9. Entro 15 giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione  gli
interessati possono  inoltrare  mediante  raccomandata  A.R.  istanza
motivata di riesame al Direttore Generale di cui al comma 8, il quale
procede al riesame delle graduatorie, su conforme parere del Comitato
medesimo e le approva con apposita  delibera  provvedendo  alla  loro
pubblicazione entro 30 giorni successivi alla  scadenza  del  termine
predetto. 
 
10.  Le  graduatorie  definitive,  approvate,  sono  pubblicate   sul
Bollettino Ufficiale della Regione entro il 15  dicembre  di  ciascun
anno. 
 
11.  La  pubblicazione  costituisce  notificazione   ufficiale   agli
interessati e alle Aziende. 
 
12. L'Assessorato regionale alla sanita' cura l'immediato  invio  del
Bollettino Ufficiale agli  Ordini  provinciali  dei  Medici  e  degli
Odontoiatri e alle Aziende sedi dei Comitati di cui all'art. 11. 
 
13. Le graduatorie hanno  effetto  dal  1^  gennaio  al  31  dicembre
dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda.