(Accordo medici specialisti ambulatoriali-art. 9)
 Art. 9 - Assegnazione di turni disponibili e obblighi contrattuali 
 
1. I provvedimenti adottati dalle Aziende per gli aumenti  di  orario
collegati  alla  copertura  dei  turni  resisi  disponibili   vengono
pubblicati da ciascuna Azienda sull'albo del Comitato Zonale nei mesi
di febbraio, aprile , giugno , agosto, ottobre e dicembre, dal giorno
15 alla fine dello stesso mese. 
 
2. La pubblicazione dei turni disponibili  puo'  contenere  eventuali
specificazioni   circa   il   possesso   di   particolari   capacita'
professionali che si  richiedono  allo  specialista,  al  quale  deve
essere attribuito il turno stesso.  In  tali  casi  la  scelta  dello
specialista, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 10, avviene
sulla base della preventiva verifica del  possesso  delle  specifiche
capacita' richieste da parte di apposita commissione di  esperti  del
settore composta di due specialisti  delegati  dalla  Azienda  e  due
specialisti  designati  da  membri  di  parte  medica  del   Comitato
consultivo zonale di cui all'art. 11. 
 
3. I Sindacati firmatari del presente Accordo tengono in visione  per
gli  interessati  presso  le  proprie  sedi  i   turni   disponibili,
comunicati dalla Azienda. 
 
4. Gli specialisti aspiranti al turno disponibile, entro il 10 giorno
del mese successivo a quello della pubblicazione,  devono  comunicare
con lettera raccomandata, la propria disponibilita'  al  Comitato  di
cui all'art. 11, il quale individua, entro 15 giorni successivi  alla
scadenza del termine, l'avente diritto secondo l'ordine di  priorita'
di cui all'art. 10. 
 
5. Lo specialista che presta la propria attivita' per l'Azienda deve 
 
a) attenersi alle  disposizioni  che  l'Azienda  emana  per  il  buon
   funzionamento  dei   presidi   e   il   perseguimento   dei   fini
   istituzionali; 
b) attenersi alle disposizioni contenute nel presente Accordo; 
c) redigere e trasmettere al Comitato di cui all'art. 11 entro il  15
febbraio di ciascun anno il foglio notizie di cui all'allegato B; 
d)  osservare  l'orario  di  attivita'  indicato  nella  lettera   di
incarico. 
 
6. Le Aziende provvedono al controllo dell'osservanza dell'orario con
gli stessi sistemi di rilevazione della presenza in servizio adottati
per i medici dipendenti. 
 
7.  A  seguito  dell'inosservanza  dell'orario  sono  in  ogni   caso
effettuate trattenute  mensili  sulle  competenze  dello  specialista
inadempiente, previa rilevazione contabile, sulla  documentazione  in
possesso della Azienda delle ore di lavoro non effettuate. 
 
8.  Poiche'  l'inosservanza  dell'orario  e'  fonte  di  disservizio,
ripetute e  non  occasionali  infrazioni  in  materia  devono  essere
contestate per iscritto allo specialista da parte della Azienda ;  in
caso di recidiva o persistenza la Azienda  deferisce  lo  specialista
alla  Commissione  di  cui  all'art.  14  per  i   provvedimenti   di
competenza. 
 
9. Gli specialisti gia' in servizio nel prendere  visione  presso  il
luogo  di  lavoro  del   presente   Accordo,   rilasciano   esplicita
dichiarazione di accettazione dell'Accordo stesso. 
 
10.  Il  rifiuto  di  lasciare  la  suddetta  dichiarazione  comporta
l'automatica decadenza dall'incarico.