(Convenzione - art. 12)
                             ARTICOLO 12 
                              Adesione 
 
1. La presente convenzione e' aperta all'adesione di ogni  Stato  che
diventi membro dell'Unione europea. 
 
2. Fa fede il testo della convenzione nella lingua dello Stato membro
aderente stabilito dal Consiglio dell'Unione europea. 
 
3. Gli strumenti d'adesione sono depositati presso il depositario. 
 
4. La presente convenzione entra in  vigore  nei  confronti  di  ogni
Stato che vi  aderisca  novanta  giorni  dopo  il  deposito  del  suo
strumento d'adesione ovvero alla data dell'entrata  in  vigore  della
presente convenzione, se questa non e' ancora entrata  in  vigore  al
momento dello scadere di detto periodo di novanta giorni.