(Convenzione - art. 13)
                             ARTICOLO 13 
                             Depositario 
 
1. Il  Segretario  Generale  del  Consiglio  dell'Unione  europea  e'
depositario della presente convenzione. 
 
2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale  delle  Comunita'
europee lo stato delle adozioni, e delle adesioni, le dichiarazioni e
le  riserve  nonche'  qualsiasi  altra  notificazione  relativa  alla
presente convenzione. 
 
FATTO a Bruxelles, addi' ventisei luglio millenovecentonovantacinque,
in unico esemplare in lingua  danese,  finlandese,  francese,  greca,
inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese
e tedesca, i testi di ciascuna di queste  lingue  facenti  ugualmente
fede, esemplare depositato negli archivi  del  Segretariato  generale
dell'Unione europea.