ARTICOLO 4 Competenza 1. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per istituire la propria competenza giurisdizionale sugli illeciti penali da esso costituiti a norma dell'articolo 1 e dell'articolo 2, paragrafo 1, qualora: - la frode, la partecipazione ad una frode o il tentativo di frode che leda gli interessi finanziari delle Comunita' europee e' commesso in tutto o in parte sul suo territorio, ivi compreso il caso di frode i cui proventi sono stati ottenuti in tale territorio; - una persona che si trova sul suo territorio concorre intenzionalmente ovvero istiga una siffatta frode sul territorio di qualsiasi altro Stato; - l'autore dell'illecito e' un cittadino dello Stato membro in questione, e, al tempo stesso, la legislazione dello Stato membro puo' prevedere che la condotta sia altresi' punibile nel paese in cui ha avuto luogo. 2. All'atto della notificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, ciascuno Stato membro puo' dichiarare che esso non applica la regola enunciata al paragrafo 1, terzo trattino del presente articolo.