(Convenzione - art. 4)
                             ARTICOLO 4 
                             Competenza 
 
1. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per istituire la
propria competenza giurisdizionale  sugli  illeciti  penali  da  esso
costituiti a norma dell'articolo 1 e dell'articolo  2,  paragrafo  1,
qualora: 
 
- la frode, la partecipazione ad una frode o il  tentativo  di  frode
che leda gli interessi finanziari delle Comunita' europee e' commesso
in tutto o in parte sul suo territorio, ivi compreso il caso di frode
i cui proventi sono stati ottenuti in tale territorio; 
 
-  una  persona  che   si   trova   sul   suo   territorio   concorre
intenzionalmente ovvero istiga una siffatta frode sul  territorio  di
qualsiasi altro Stato; 
 
- l'autore dell'illecito  e'  un  cittadino  dello  Stato  membro  in
questione, e, al tempo stesso, la  legislazione  dello  Stato  membro
puo' prevedere che la condotta sia altresi' punibile nel paese in cui
ha avuto luogo. 
 
2. All'atto della notificazione di cui all'articolo 11, paragrafo  2,
ciascuno Stato membro puo' dichiarare che esso non applica la  regola
enunciata al paragrafo 1, terzo trattino del presente articolo.