(all. 1 - art. 1)
CODICE  DI  DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI
                     PERSONALI PER SCOPI STORICI

                              Preambolo

    I  sottoindicati  soggetti  pubblici  e  privati sottoscrivono il
presente codice sulla base delle seguenti premesse:
      1)  Chiunque  accede  ad  informazioni  e  documenti  per scopi
storici  utilizza  frequentemente  dati  di carattere personale per i
quali la legge prevede alcune garanzie a tutela degli interessati. In
considerazione  dell'interesse  pubblico  allo  svolgimento  di  tali
trattamenti,  il  legislatore  -  con specifico riguardo agli archivi
pubblici  e a quelli privati dichiarati di notevole interesse storico
ai  sensi  dell'art.  36  del decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre  1963  n.  1409  - ha esentato i soggetti che utilizzano
dati  personali  per le suddette finalita' dall'obbligo di richiedere
il  consenso  degli  interessati  ai sensi degli articoli 12, 20 e 28
della  legge  (legge  31 dicembre 1996, n. 675, in particolare l'art.
27;  decreti  legislativi 11 maggio 1999, n. 135 e 30 luglio 1999, n.
281,  in  particolare  art.  7, comma 4; decreto del Presidente della
Repubblica  30 settembre  1963, n. 1409, e successive modificazioni e
integrazioni).
    2)  L'utilizzazione di tali dati da parte di utenti ed archivisti
deve pertanto rispettare le previsioni di legge e quelle del presente
codice  di  deontologia  e di buona condotta, l'osservanza del quale,
oltre a rappresentare un obbligo deontologico, costituisce condizione
essenziale  per  la liceita' del trattamento dei dati (art. 31, comma
1,  lettera  h),  legge  31 dicembre  1996,  n.  675; art. 6, decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 281).
    3)  L'osservanza di tali regole non deve pregiudicare l'indagine,
la  ricerca,  la  documentazione  e  lo  studio  ovunque  svolti,  in
relazione a figure, fatti e circostanze del passato.
    4)  I trattamenti di dati personali concernenti la conservazione,
l'ordinamento  e  la  comunicazione  dei  documenti  conservati negli
archivi  di  Stato  e  negli archivi storici degli enti pubblici sono
considerati   di   rilevante  interesse  pubblico  (art.  23  decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 135).
    5)  La  sottoscrizione  del presente codice e' promossa per legge
dal  Garante,  nel  rispetto  del principio di rappresentativita' dei
soggetti  pubblici  e  privati  interessati. Il codice e' espressione
delle  associazioni  professionali e delle categorie interessate, ivi
comprese   le  societa'  scientifiche,  ed  e'  volto  ad  assicurare
l'equilibrio  delle  diverse  esigenze  connesse  alla ricerca e alla
rappresentazione  di  fatti  storici  con  i  diritti  e  le liberta'
fondamentali  delle  persone  interessate  (art. 1, legge 31 dicembre
1996, n. 675).
    6)  Il  presente  codice, sulla base delle prescrizioni di legge,
individua  in  particolare:  a) alcune regole di correttezza e di non
discriminazione  nei  confronti degli utenti da osservare anche nella
comunicazione  e  diffusione  dei  dati,  armonizzate  con quelle che
riguardano il diritto di cronaca e la manifestazione del pensiero; b)
particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione
di  documenti  concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute,
la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare; c) modalita'
di  applicazione  agli  archivi  privati  della disciplina dettata in
materia  di  trattamento dei dati per scopi storici (art. 7, comma 5,
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281).
    7)   La   sottoscrizione   del   presente  codice  e'  effettuata
ispirandosi,  oltre  agli  articoli 21  e 33 della Costituzione della
Repubblica italiana, alle pertinenti fonti e documenti internazionali
in materia di ricerca storica e di archivi e in particolare:
      a) agli  articoli 8  e  10  della  Convenzione  europea  per la
salvaguardia  dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali del
1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848;
      b) alla  raccomandazione  N. R (2000) 13 del 13 luglio 2000 del
Consiglio d'Europa;
      c) agli  articoli 1,  7,  8,  11  e  13 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea;
      d) ai  principi direttivi per una legge sugli archivi storici e
gli  archivi correnti, individuati dal Consiglio internazionale degli
archivi  al  congresso di Ottawa nel 1996, e al codice internazionale
di    deontologia    degli   archivisti   approvato   nel   congresso
internazionale degli archivi, svoltosi a Pechino nel 1996.
                               Capo I
                          PRINCIPI GENERALI
                               Art. 1.
                 Finalita' e ambito di applicazione
    1.  Le  presenti norme sono volte a garantire che l'utilizzazione
di  dati di carattere personale acquisiti nell'esercizio della libera
ricerca storica e del diritto allo studio e all'informazione, nonche'
nell'accesso ad atti e documenti, si svolga nel rispetto dei diritti,
delle   liberta'   fondamentali   e   della  dignita'  delle  persone
interessate,  in  particolare  del  diritto  alla  riservatezza e del
diritto all'identita' personale.
    2.  Il  presente  codice  detta disposizioni per i trattamenti di
dati personali effettuati per scopi storici in relazione ai documenti
conservati  presso  archivi  delle  pubbliche  amministrazioni,  enti
pubblici ed archivi privati dichiarati di notevole interesse storico.
Il codice si applica, senza necessita' di sottoscrizione, all'insieme
dei  trattamenti  di  dati personali comunque effettuati dagli utenti
per scopi storici.
    3.   Il   presente   codice  reca,  altresi',  principi-guida  di
comportamento  dei  soggetti  che  trattano  per  scopi  storici dati
personali  conservati  presso  archivi  pubblici  e  archivi  privati
dichiarati di notevole interesse storico, e in particolare:
      a) nei   riguardi   degli   archivisti,   individua  regole  di
correttezza  e  di  non  discriminazione  nei confronti degli utenti,
indipendentemente dalla loro nazionalita', categoria di appartenenza,
livello di istruzione;
      b) nei   confronti  degli  utenti,  individua  cautele  per  la
raccolta,  l'utilizzazione  e  la  diffusione  dei dati contenuti nei
documenti.
    4. La competente sovrintendenza archivistica riceve comunicazione
da  parte  di  proprietari, possessori e detentori di archivi privati
non  dichiarati  di notevole interesse storico o di singoli documenti
di  interesse  storico, i quali manifestano l'intenzione di applicare
il presente codice nella misura per essi compatibile.
                               Art. 2.
                             Definizioni
    1.  Nell'applicazione  del  presente  codice si tiene conto delle
definizioni e delle indicazioni contenute nella disciplina in materia
di   trattamento   dei   dati  personali  e,  in  particolare,  delle
disposizioni  citate  nel  preambolo.  Ai  medesimi  fini si intende,
altresi':
      a) per "archivista", chiunque, persona fisica o giuridica, ente
o  associazione,  abbia  responsabilita'  di  controllare, acquisire,
trattare,  conservare, restaurare e gestire archivi storici, correnti
o   di  deposito  della  pubblica  amministrazione,  archivi  privati
dichiarati di notevole interesse storico, nonche' gli archivi privati
di cui al precedente art. 1, comma 4;
      b) per "utente", chiunque chieda di accedere o acceda per scopi
storici  a  documenti  contenenti dati personali, anche per finalita'
giornalistiche  o  di  pubblicazione occasionale di articoli, saggi e
altre manifestazioni del pensiero;
      c) per  "documento",  qualunque  testimonianza scritta, orale o
conservata su qualsiasi supporto che contenga dati personali.
                               Capo II
                REGOLE DI CONDOTTA PER GLI ARCHIVISTI
                 E LICEITA' DEI RELATIVI TRATTAMENTI
                               Art. 3.
                     Regole generali di condotta
    1.  Nel  trattare i dati di carattere personale e i documenti che
li  contengono,  gli archivisti adottano, in armonia con la legge e i
regolamenti, le modalita' piu' opportune per favorire il rispetto dei
diritti,  delle  liberta' fondamentali e della dignita' delle persone
alle quali si riferiscono i dati trattati.
    2.  Gli  archivisti  di enti o istituzioni pubbliche si adoperano
per  il  pieno  rispetto, anche da parte dei terzi con cui entrano in
contatto   per   ragioni   del  proprio  ufficio  o  servizio,  delle
disposizioni  di legge e di regolamento in materia archivistica e, in
particolare,  di  quanto  previsto  negli  articoli 21  e  21-bis del
decreto  del  Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
come  modificati  dal  decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 281,
dall'art.  7  del  medesimo  decreto legislativo n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni.
    3. I soggetti che operano presso enti pubblici svolgendo funzioni
archivistiche,  nel trattare dati di carattere personale si attengono
ai doveri di lealta', correttezza, imparzialita', onesta' e diligenza
propri  dell'esercizio  della professione e della qualifica o livello
ricoperti.  Essi  conformano  il  proprio  operato  al  principio  di
trasparenza della attivita' amministrativa.
    4.  I  dati  personali  trattati per scopi storici possono essere
ulteriormente  utilizzati per tali scopi, e sono soggetti in linea di
principio alla medesima disciplina indipendentemente dal documento in
cui  sono  contenuti  e dal luogo di conservazione, ferme restando le
cautele e le garanzie previste per particolari categorie di dati o di
trattamenti.
                               Art. 4.
                       Conservazione e tutela
    1. Gli archivisti si impegnano a:
      a) favorire   il  recupero,  l'acquisizione  e  la  tutela  dei
documenti.  A  tal  fine,  operano  in  conformita' con i principi, i
criteri  metodologici  e  le  pratiche della professione generalmente
condivisi  ed  accettati, curando anche l'aggiornamento sistematico e
continuo   delle   proprie   conoscenze  storiche,  amministrative  e
tecnologiche;
      b) tutelare  l'integrita'  degli  archivi  e l'autenticita' dei
documenti,  anche  elettronici  e  multimediali, di cui promuovono la
conservazione  permanente,  in particolare di quelli esposti a rischi
di cancellazione, dispersione ed alterazione dei dati;
      c) salvaguardare   la   conformita'   delle   riproduzioni  dei
documenti agli originali ed evitare ogni azione diretta a manipolare,
dissimulare o deformare fatti, testimonianze, documenti e dati;
      d) assicurare  il  rispetto  delle misure di sicurezza previste
dall'art.  15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  28 luglio  1999,  n. 318, e successive
integrazioni  e  modificazioni, sviluppando misure idonee a prevenire
l'eventuale  distruzione,  dispersione  o  accesso non autorizzato ai
documenti,  e adottando, in presenza di specifici rischi, particolari
cautele  quali  la  consultazione  in  copia di alcuni documenti e la
conservazione degli originali in cassaforte o armadi blindati.
                               Art. 5.
                      Comunicazione e fruizione
    1.   Gli   archivi  sono  organizzati  secondo  criteri  tali  da
assicurare il principio della libera fruibilita' delle fonti.
    2.  L'archivista  promuove  il piu' largo accesso agli archivi e,
attenendosi  al quadro della normativa vigente, favorisce l'attivita'
di ricerca e di informazione nonche' il reperimento delle fonti.
    3.  L'archivista  informa  il  ricercatore sui documenti estratti
temporaneamente da un fascicolo perche' esclusi dalla consultazione.
    4.  In  caso di rilevazione sistematica dei dati realizzata da un
archivio in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, per
costituire  banche  dati  di intere serie archivistiche, la struttura
interessata  sottoscrive  una  apposita convenzione per concordare le
modalita' di fruizione e le forme di tutela dei soggetti interessati,
attenendosi  alle disposizioni della legge, in particolare per quanto
riguarda   il  rapporto  tra  il  titolare,  il  responsabile  e  gli
incaricati del trattamento, nonche' i rapporti con i soggetti esterni
interessati ad accedere ai dati.
                               Art. 6.
                       Impegno di riservatezza
    1. Gli archivisti si impegnano a:
      a) non  fare  alcun uso delle informazioni non disponibili agli
utenti  o  non  rese  pubbliche,  ottenute  in  ragione della propria
attivita'  anche  in  via  confidenziale,  per proprie ricerche o per
realizzare profitti e interessi privati. Nel caso in cui l'archivista
svolga  ricerche  per fini personali o comunque estranei alla propria
attivita' professionale, e' soggetto alle stesse regole e ai medesimi
limiti previsti per gli utenti;
      b) mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti
i dati personali apprese nell'esercizio delle proprie attivita'.
    2.  L'archivista  osserva  tali  doveri  di riserbo anche dopo la
cessazione dalla propria attivita'.
                               Art. 7.
                       Aggiornamento dei dati
    1.   L'archivista   favorisce   l'esercizio   del  diritto  degli
interessati  all'aggiornamento, alla rettifica o all'integrazione dei
dati,  garantendone la conservazione secondo modalita' che assicurino
la   distinzione   delle   fonti   originarie   dalla  documentazione
successivamente acquisita.
    2.   Ai  fini  dell'applicazione  dell'art.  13  della  legge  n.
675/1996, in presenza di eventuali richieste generalizzate di accesso
ad   un'ampia   serie  di  dati  o  documenti,  l'archivista  pone  a
disposizione  gli strumenti di ricerca e le fonti pertinenti fornendo
al richiedente idonee indicazioni per una loro agevole consultazione.
    3.  In  caso  di  esercizio di un diritto, ai sensi dell'art. 13,
comma  3, della legge n. 675/1996, da parte di chi vi abbia interesse
in  relazione  a  dati  personali  che  riguardano persone decedute e
documenti assai risalenti nel tempo, la sussistenza dell'interesse e'
valutata anche in riferimento al tempo trascorso.
                               Art. 8.
                             Fonti orali
    1.  In  caso di trattamento di fonti orali, e' necessario che gli
intervistati  abbiano espresso il proprio consenso in modo esplicito,
eventualmente  in  forma verbale, anche sulla base di una informativa
semplificata  che  renda nota almeno l'identita' e l'attivita' svolta
dall'intervistatore nonche' le finalita' della raccolta dei dati.
    2. Gli archivi che acquisiscono fonti orali richiedono all'autore
dell'intervista una dichiarazione scritta dell'avvenuta comunicazione
degli scopi perseguiti nell'intervista stessa e del relativo consenso
manifestato dagli intervistati.
                              Capo III
           REGOLE DI CONDOTTA PER GLI UTENTI E CONDIZIONI
              PER LA LICEITA' DEI RELATIVI TRATTAMENTI
                               Art. 9.
                     Regole generali di condotta
    1.  Nell'accedere  alle  fonti  e  nell'esercitare l'attivita' di
studio,  ricerca  e  manifestazione  del pensiero, gli utenti, quando
trattino i dati di carattere personale, secondo quanto previsto dalla
legge  e  dai  regolamenti,  adottano le modalita' piu' opportune per
favorire il rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali e della
dignita' delle persone interessate.
    2.  In  applicazione  del principio di cui al comma 1, gli utenti
utilizzano   i   documenti   sotto   la   propria  responsabilita'  e
conformandosi  agli  scopi  perseguiti  e  delineati  nel progetto di
ricerca, nel rispetto dei principi di pertinenza ed indispensabilita'
di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281.
                              Art. 10.
                    Accesso agli archivi pubblici
    1.  L'accesso  agli  archivi pubblici e' libero. Tutti gli utenti
hanno diritto ad accedere agli archivi con eguali diritti e doveri.
    2.  Fanno eccezione, ai sensi delle leggi vigenti, i documenti di
carattere  riservato  relativi  alla politica interna ed estera dello
Stato  che  divengono consultabili cinquanta anni dopo la loro data e
quelli  contenenti i dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge n.
675/1996,  che  divengono liberamente consultabili quaranta anni dopo
la  loro data. Il termine e' di settanta anni se i dati sono idonei a
rivelare  lo  stato  di  salute  o  la  vita sessuale oppure rapporti
riservati di tipo familiare.
    3.  L'autorizzazione  alla  consultazione dei documenti di cui al
comma  2  puo' essere rilasciata prima della scadenza dei termini dal
Ministro  dell'interno,  previo parere del direttore dell'Archivio di
Stato  o  del  sovrintendente  archivistico  competenti  e  udita  la
commissione per le questioni inerenti alla consultabilita' degli atti
di  archivio  riservati  istituita  presso il Ministero dell'interno,
secondo  la  procedura  dettata  dagli  articoli 8  e  9  del decreto
legislativo n. 281/1999.
    4.  In  caso  di  richiesta  di  autorizzazione  a  consultare  i
documenti  di  cui  al  comma  2  prima  della  scadenza dei termini,
l'utente  presenta  all'ente  che  li conserva un progetto di ricerca
che,   in   relazione  alle  fonti  riservate  per  le  quali  chiede
l'autorizzazione,  illustri le finalita' della ricerca e le modalita'
di diffusione dei dati. Il richiedente ha facolta' di presentare ogni
altra documentazione utile.
    5.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  3 alla consultazione e'
rilasciata  a  parita'  di  condizioni  ad ogni altro richiedente. La
valutazione  della  parita'  di  condizioni  avviene  sulla  base del
progetto di ricerca di cui al comma 4.
    6.  L'autorizzazione  alla consultazione dei documenti, di cui al
comma  3,  prima  dello  scadere  dei termini, puo' contenere cautele
volte  a consentire la comunicazione dei dati senza ledere i diritti,
le liberta' e la dignita' delle persone interessate.
    7. Le cautele possono consistere anche, a seconda degli obiettivi
della ricerca desumibili dal progetto, nell'obbligo di non diffondere
i  nomi  delle  persone,  nell'uso delle sole iniziali dei nominativi
degli interessati, nell'oscuramento dei nomi in una banca dati, nella
sottrazione  temporanea  di  singoli  documenti  dai  fascicoli o nel
divieto  di  riproduzione  dei  documenti.  Particolare attenzione e'
prestata  al  principio della pertinenza e all'indicazione di fatti o
circostanze   che   possono   rendere  facilmente  individuabili  gli
interessati.
    8.  L'autorizzazione di cui al comma 3 e' personale e il titolare
dell'autorizzazione   non   puo'   delegare   altri   al  conseguente
trattamento  dei  dati.  I  documenti  mantengono  il  loro carattere
riservato  e  non  possono  essere  ulteriormente utilizzati da altri
soggetti senza la relativa autorizzazione.
                              Art. 11.
                             Diffusione
    1.  L'interpretazione  dell'utente, nel rispetto del diritto alla
riservatezza,  del  diritto  all'identita' personale e della dignita'
degli  interessati, rientra nella sfera della liberta' di parola e di
manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite.
    2.  Nel  far  riferimento  allo  stato  di  salute  delle persone
l'utente  si  astiene  dal  pubblicare  dati  analitici  di interesse
strettamente  clinico e dal descrivere abitudini sessuali riferite ad
una determinata persona identificata o identificabile.
    3.  La  sfera privata delle persone note o che abbiano esercitato
funzioni  pubbliche deve essere rispettata nel caso in cui le notizie
o  i  dati non abbiano alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita
pubblica.
    4.  In  applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del
decreto legislativo n. 281/1999, al momento della diffusione dei dati
il principio della pertinenza e' valutato dall'utente con particolare
riguardo  ai singoli dati personali contenuti nei documenti, anziche'
ai  documenti  nel  loro  complesso.  L'utente puo' diffondere i dati
personali se pertinenti e indispensabili alla ricerca e se gli stessi
non ledono la dignita' e la riservatezza delle persone.
    5. L'utente non e' tenuto a fornire l'informativa di cui all'art.
10,  comma  3,  della  legge  n.  675/1996,  nei  casi  in  cui  tale
adempimento    comporti    l'impiego    di    mezzi    manifestamente
sproporzionati.
    6.  L'utente  puo'  utilizzare  i  dati  elaborati o le copie dei
documenti  contenenti  dati personali, accessibili su autorizzazione,
solo  ai  fini della propria ricerca, e ne cura la riservatezza anche
rispetto ai terzi.
                              Art. 12.
                       Applicazione del codice
    1.   I   soggetti   pubblici  e  privati,  comprese  le  societa'
scientifiche  e  le  associazioni  professionali, che siano tenuti ad
applicare  il  presente codice si impegnano, con i modi e nelle forme
previste  dai propri ordinamenti, a promuoverne la massima diffusione
e la conoscenza, nonche' ad assicurarne il rispetto.
    2.  Nel  caso  degli  archivi degli enti pubblici e degli archivi
privati  dichiarati  di notevole interesse storico, le sovrintendenze
archivistiche promuovono la diffusione e l'applicazione del codice.
                              Art. 13.
                 Violazione delle regole di condotta
    1.   Nell'ambito   degli   archivi  pubblici  le  amministrazioni
competenti applicano le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti.
    2.  Le societa' e le associazioni tenute ad applicare il presente
codice  adottano, sulla base dei propri ordinamenti e regolamenti, le
opportune  misure  in  caso  di  violazione  del codice stesso, ferme
restando le sanzioni di legge.
    3.  La violazione delle prescrizioni del presente codice da parte
degli  utenti  e'  comunicata  agli organi competenti per il rilascio
delle  autorizzazioni  a  consultare  documenti  riservati  prima del
decorso  dei termini di legge, ed e' considerata ai fini del rilascio
dell'autorizzazione  medesima.  L'amministrazione competente, secondo
il proprio ordinamento, puo' altresi' escludere temporaneamente dalle
sale  di studio i soggetti responsabili della violazione delle regole
del  presente  codice. Gli stessi possono essere esclusi da ulteriori
autorizzazioni alla consultazione di documenti riservati.
    4.  Oltre  a quanto previsto dalla legge per la denuncia di reato
cui  sono tenuti i pubblici ufficiali, i soggetti di cui ai commi 1 e
2 possono segnalare al Garante le violazioni delle regole di condotta
per  l'eventuale  adozione  dei  provvedimenti  e  delle  sanzioni di
competenza.
                              Art. 14.
                          Entrata in vigore
    1.  Il  presente  codice  si applica a decorrere dal quindicesimo
giorno  successivo  alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.