(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
           DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA "VAL DI MAZARA"

                               Art. 1
                            Denominazione
    La  denominazione  di  origine  controllata  "Val  di  Mazara" e'
riservata  all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
                          Varieta' di olivo
    La  denominazione  di  origine  controllata  "Val di Mazara" deve
essere  ottenuta dalle seguenti varieta' di olivo presenti, da sole o
congiuntamente   negli  oliveti,  per  almeno  il  90%:  Biancolilla,
Nocellara  del  Belice,  Cerasuola.  Possono, altresi', concorrere in
misura  non  superiore al 10% altre varieta' presenti nella zona come
"Ogliarola  Messinese",  "Giaraffa"  e  "Santagatese" o eventualmente
piccole percentuali di altre cultivar tipiche locali.
                               Art. 3.
                         Zona di produzione
    Le   olive   destinate   alla   produzione   dell'olio  di  oliva
extravergine  della  denominazione  di  origine  controllata  "Val di
Mazara" devono essere prodotte, nell'ambito delle province di Palermo
ed  Agrigento,  nei  territori olivati idonei alla produzione di olio
con  le  caratteristiche  e livello qualitativo previsti dal presente
disciplinare    di   produzione,   che   comprende,   il   territorio
amministrativo dei seguenti comuni:
      provincia di Palermo: tutti i comuni;
      provincia  di Agrigento: l'intero territorio amministrativo dei
seguenti comuni: Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci,
Caltabellotta,  Cattolica  Eraclea,  Cianciana,  Lucca Sicula, Menfi,
Montallegro,  Montevago, Ribera, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita
del Belice, Sciacca, Villafranca Sicula.
    La zona predetta e' delimitata in cartografia 1:25.000.
                               Art. 4.
                   Caratteristiche di coltivazione
    1.  Le  condizioni  ambientali  e di coltura degli oliveti devono
essere  quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque,
atte  a  conferire  alle  olive  ed  all'olio  derivato le specifiche
caratteristiche.  Pertanto,  sono  da considerarsi idonei gli oliveti
situati  fino  a 700 m.s.l. i cui terreni risultino di medio impasto,
profondi, permeabili, asciutti ma non aridi e siano caratterizzati da
un clima mediterraneo sub-tropicale, semiasciutto, con una piovosita'
media  che  supera i 500 mm anno e concentrata per il 90% nel periodo
autunno-vernino.
    2.  I  sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.
    3.  La  produzione  massima di olive/Ha non puo' superare kg 8000
per ettaro negli oliveti specializzati.
    4.  Per  la  coltura consociata o promiscua la produzione massima
non puo' superare i kg 6000 per ettaro.
    5.  Anche  in  annate  eccezionalmente  favorevoli la resa dovra'
essere  riportata  attraverso  accurata cernita purche' la produzione
globale non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato.
    6. La raccolta delle olive viene effettuata a partire dall'inizio
dell'invaiatura  e  non  deve  protrarsi oltre il 30 dicembre di ogni
campagna oleicola.
                               Art. 5.
                     Modalita' di oleificazione
    1.  Le  operazioni  di  estrazione dell'olio e di confezionamento
devono   essere   effettuate   nell'ambito   dell'area   territoriale
delimitata nel precedente art. 3.
    2.  La  raccolta  delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine  di oliva a denominazione di origine controllata "Val di
Mazara" puo' avvenire con mezzi meccanici o per brucatura.
    3. La resa massima di olive in olio non puo' superare il 22%.
    4.  Per  l'estrazione  dell'olio  sono  ammessi soltanto processi
meccanici  e  fisici  atti  a  produrre  oli  che  presentino il piu'
fedelmente  possibile  le  caratteristiche  peculiari  originarie del
frutto.
    5.  Le  olive  raccolte  devono  essere  conservate in recipienti
rigidi  ed  aerati,  fino  alla  fase di molitura, disposti in strati
sottili  ed  in  locali che garantiscono condizioni di bassa umidita'
relativa (50 - 60%) e temperature massime di 15o.
    6.  Le  olive  devono essere molite entro i due giorni successivi
alla raccolta.
                               Art. 6.
                     Caratteristiche al consumo
    1.  L'olio  di  oliva  extravergine  a  denominazione  di origine
controllata "Val di Mazara" all'atto dell'immissione al consumo, deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
      colore: giallo oro con sfumature di verde intenso;
      odore: di fruttato e a volte anche di mandorla;
      sapore: fruttato, vellutato con retrogusto dolce;
      punteggio minimo al panel test > = 6,5;
      acidita'  massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
      numero perossidi < = 11;
      K232 < = 2,10;
      K270 < = 0,15;
      Delta K < = 0,005;
      acido linolenico < = 0,9%;
      acido linoleico < = 10%.
    2. Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono
essere conformi alla attuale normativa U.E.
    3.  In  ogni campagna oleicola il consorzio di tutela individua e
conserva   in   condizioni  ideali  un  congruo  numero  di  campioni
rappresentativi dell'olio a denominazione di origine controllata "Val
di   Mazara"   da   utilizzare   come  standard  di  riferimento  per
l'esecuzione dell'esame organolettico.
                               Art. 7.
                    Designazione e presentazione
    1.  Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi  qualificazione  non  espressamente  prevista  dal presente
disciplinare  di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto,
selezionato, superiore, genuino.
    2.   E'   vietato   l'uso  di  menzioni  geografiche  aggiuntive,
indicazioni  geografiche  o toponomastiche che facciano riferimento a
comuni,  frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione
di cui all'art. 3.
    3.  E' tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi
privati,  purche'  non abbiano significato laudativo e non siano tali
da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particolar
modo  su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione
di origine controllata.
    4.  L'uso  di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento
al  confezionamento  nell'azienda  olivicola  o  nell'associazione di
aziende  olivicole  o  nell'impresa  oleicola  situate  nell'area  di
produzione  e'  consentito  solo  se  il  prodotto  e' stato ottenuto
esclusivamente   con  olive  raccolte  negli  oliveti  facenti  parte
dell'azienda  e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti
nell'azienda medesima.
    5.  Il  nome  della  denominazione di origine controllata "Val di
Mazara"  deve  figurare  in etichetta in caratteri chiari, indelebili
con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta
e  tale  da  poter  essere  nettamente  distinto  dal complesso delle
indicazioni che compaiono in etichetta.
    6.   I   recipienti  in  cui  e'  confezionato  l'olio  di  oliva
extravergine  "Val  di Mazara" ai fini dell'immissione al consumo non
devono  essere  di  capacita' superiore a litri 5 in vetro o in banda
stagnata.
    7.  E'  obbligatoria  l'indicazione  in etichetta dell'anno della
campagna  oleicola  di  produzione  delle  olive  da  cui  l'olio  e'
ottenuto.

REGOLAMENTO  (CEE)  N. 2081/92 DEL CONSIGLIO DOMANDA DI REGISTRAZIONE
                       ART. 5 - DOP(x) IGP.( )

                 Numero nazionale del fascicolo: 80
    1. Servizio competente dello Stato membro:
      nome: Ministero delle politiche agricole e forestali;
      indirizzo: via XX Settembre n. 20, I-00187 Roma;
      tel.: (39-06) 4819968;
      fax: (39-06) 42013126.
    2. Associazione richiedente:
      2.1.  Nome:  Assolivo  [(Associazioni produttori olivicoli (PA)
und (TR)];
      2.2. Indirizzo: via Generale Arimonti, 48, I-90143 Palermo;
      2.3. Composizione: produttori - trasformatori.
    3. Tipo di prodotto: Classe 1.5 - Olio extra vergine di oliva.
    4.  Descrizione  del disciplinare: (riepilogo delle condizioni di
cui all'art. 4, paragrafo 2):
      4.1. Nome: "Val di Mazara";
      4.2.  Descrizione:  olio extra vergine di oliva con le seguenti
caratteristiche chimiche ed organolettiche;
      acidita' max 0,5%;

      numero perossidi < o = 11,00 < o = Meg O  /kg;
                                              2

      colore giallo oro con sfumature di verde intenso;
      odore fruttato e a volte anche di mandorla;
      sapore fruttato vellutato con retrogusto dolce.
    4.3. Zona geografica: la zona geografica comprende tutti i comuni
della  provincia  di  Palermo  e i seguenti comuni della provincia di
Agrigento:  Alessandria  della  Rocca,  Bivona,  Burgio,  Calamonaci,
Caltabellotta,  Cattolica  Eraclea,  Cianciana,  Lucca Sicula, Menfi,
Montallegro,  Montevago, Ribera, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita
del Belice, Sciacca, Villafranca Sicula.
    4.4.  Prova  dell'origine:  le  prime  notizie  fanno risalire la
diffusione   dell'olivo   come   pianta   domestica  al  tempo  della
colonizzazione  greca  quando  - stante alle testimonianze di Diodoro
Siculo,  che  ricorda  gli  Uliveti  di  Agrigento  - il suo prodotto
acquisto' una notevole importanza economica e comincio' ad alimentare
una discreta esportazione soprattutto da Agrigento.
    Attorno al XII secolo - secondo lo storico francese Henry Bresc -
vennero  impiantati  oliveti  nelle  colline di Cefalu', Conca d'Oro,
piana  di  Carini  e  di  Partinico.  Sempre  nel  palermitano per il
Trecento  si  ricordano  l'uliveto del Chiaramonte a Passo di Rigano,
capace  di  una  produzione  di  300  quintali di olive, l'uliveto di
Giovanni  de  Frisello in contrada Sabucia e ancora l'Olivetum Magnum
del Monastero di Santa Caterina.
    Fra  il  Quattro  e  il  Cinquecento esistevano parecchi trappeti
(frantoi)   a   Palermo,   mentre  a  Monreale,  nelle  cui  campagne
l'olivicoltura  appare  abbastanza  diffusa, gli abitanti lamentavano
nel   1516   di   dover   molire   le   olive   nell'unico   frantoio
dell'Arcivescovo,  dove avvenivano, "e' fama notoria, li arrobbari et
vexaccioni".
    Proprio  a  Monreale,  nel  1538-1539, i Benedettini cedettero in
affitto   un   loro  uliveto  in  contrada  Costiera,  impiantato  da
pochissimi decenni per un canone di 3 cantari d'olio, che equivalgono
a quintali 29,35.
    "Val  di  Mazara" e' l'antico nome con cui era denominato il piu'
vasto  dei  compartimenti  in  cui  era  divisa  la Sicilia nell'alto
medioevo  e  nell'eta'  moderna. La zona delimitata dalla DOP "Val di
Mazara"   comprende   la  parte  piu'  significativa  del  territorio
coincidente   con  quella  parte  della  suddivisione  amministrativa
dell'isola denominato appunto Val di Mazara.
    Le olive provengono da uliveti situati nella zona di produzione e
a  tal  fine  i  produttori  iscrivono  i  propri  oliveti in un albo
debitamente attivato ed aggiornato.
    Le  operazioni  di estrazione dell'olio e di confezionamento sono
effettuate   nell'ambito   dello  stesso  territorio  delimitato,  da
impianti ritenuti idonei ed iscritti in un albo apposito. L'organismo
di  controllo  verifica  che  siano  soddisfatti  i requisiti tecnici
richiamati  dal disciplinare di produzione per l'iscrizione agli albi
e siano espletati gli adempimenti a carico dei diversi soggetti della
filiera  con  lo  scopo  di  identificare in modo adeguato i lotti di
prodotto.
    4.5.  Metodo  dell'ottenimento: l'olio extra vergine di oliva Val
di  Mazara  e'  prodotto  da  olive sane, staccate direttamente dalle
piante  a mano ovvero meccanicamente e provenienti per almeno il 90%,
dalle   varieta'   Biancolilla,   Nocellara   del  Belice,  Cerasuola
congiuntamente  o  disgiuntamente.  Possono,  altresi', concorrere in
misura  non superiore al 10% le altre varieta' presenti nella zona ed
in  particolare "Ogliarola Messinese", "Giaraffa" e "Santagatese". La
produzione  di  olive  per ettaro non puo' essere superiore a 8000 kg
negli oliveti specializzati, con una resa in olio massima del 22%. La
raccolta  delle  olive  inizia  all'invaiatura  e  termina  entro  il
30 dicembre  di ogni anno. Le olive raccolte devono essere conservate
in recipienti rigidi ed aereati, fino alla fase di molitura, disposti
in  strati  sottili ed in locali che garantiscono condizioni di bassa
umidita'  relativa  e  temperature massime di 15oC. La molitura delle
olive avviene entro due giorni dalla raccolta.
    4.6  Legame: la produzione dell'olio di oliva nella zona in esame
ha  contribuito  in  modo  notevole  allo  sviluppo  economico e alle
attivita' commerciali che hanno distinto nei secoli il territorio del
Val  di  Mazara.  L'affermazione  dell'olivicoltura in questa zona e'
dovuta  in  gran  parte  all'ambiente  pedoclimatico  particolarmente
vocato  alla  coltivazione  dell'olivo. Inoltre le varieta' presenti,
che   si   adattano   perfettamente   all'ambiente  di  coltivazione;
permettono   di   ottenere   una   produzione   dotata  di  peculiari
caratteristiche qualitative.
    Per  quanto riguarda le peculiari caratteristiche qualitative del
prodotto, le stesse sono determinate da:
      a) cultivar presenti esclusivamente nell'area interessata;
      b) specifiche   tecniche   di   coltivazione   con  particolare
riferimento alle forme di allevamento (vaso cespugliato o cespuglio),
alla concimazione (prevalentemente organica), alla raccolta manuale o
con l'ausilio di agevolatrici di raccolta su reti di plastica, ecc.;
      c) caratteristici  aromi  dell'olio  ottenuto,  che gli vengono
conferiti   dalla   presenza,   ampiamente   diffusa  sul  territorio
delimitato, di carciofeti, agrumenti e mandorleti;
      d) caratteristiche  di  microclima e di morfologia dei terreni:
sono  da considerarsi idonei gli oliveti situati fino a 700 m.s.l., i
cui   terreni  risultino  di  medio  impasto,  profondi,  permeabili,
asciutti ma non aridi e siano caratterizzati da un clima mediterraneo
subtropicale, semiasciutto, con una piovosita' media che supera i 500
mm/anno e concentrata per il 90% nel periodo autunno-inverno.
    4.7. Struttura di controllo:
      Nome:  Cermet - Certificazione e ricerca per la qualita' - Soc.
cons. ar. 1.
      Indirizzo:   via  Aldo  Moro,  22  -  I-S.  Lazzaro  di  Savena
(Bologna).
    4.8. Etichettatura:
      Olio extra vergine di oliva "Val di Mazara";
      denominazione di origine controllata.
    4.9. Condizioni nazionali: N.CE:IT/00061/97.12.22.
    Data di ricevimento del fascicolo integrale: 25 novembre 1999.