(all. 1 - art. 1)
                               STATUTO

                              Titolo I
                          Principi generali

                               Art. 1.
               Finalita' ed autonomia dell'Universita'
  1)  L'Universita'  degli  studi  di Napoli "Parthenope", di seguito
denominata "Universita'", e' istituzione pubblica dotata di capacita'
di  diritto pubblico e di diritto privato ed ha per fine lo sviluppo,
l'elaborazione   e   la   trasmissione   critica   delle   conoscenze
scientifiche e tecnologiche.
  2) L'Universita', nella consapevolezza della sua funzione culturale
su  scala regionale, nazionale e comunitaria partecipa al processo di
riequilibrio   dell'offerta  formativa  con  l'istituzione  di  nuove
facolta'  e nuovi corsi di studi ritenuti utili ai fini del progresso
scientifico, sociale, economico e della diffusione del sapere.
  3)   L'Universita',  in  piena  autonomia  didattica,  scientifica,
organizzativa,  finanziaria  e  contabile,  realizza  i  propri  fini
attraverso  l'attivita'  di ricerca e di insegnamento, promuovendo lo
sviluppo  delle competenze didattiche e scientifiche dei docenti e la
formazione culturale e professionale degli studenti.
  4) L'Universita' realizza la propria autonomia secondo le modalita'
previste  dal  presente  Statuto,  nel  rispetto  dei  principi della
Costituzione  e  specificati  dalla  legge  9 maggio  1989, n. 168, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  delle  leggi  che fanno
espressamente  riferimento  alle  universita'  nonche'  dei  principi
generali dell'ordinamento.
  5)  L'Universita'  favorisce  la  discussione  ed  il confronto sui
problemi  connessi  con  l'attuazione  dei propri fini istituzionali,
anche  a  mezzo  di  assemblee  di ateneo, garantendo la circolazione
delle  informazioni  all'interno  dell'Universita'  stessa nonche' la
loro diffusione all'esterno.
                               Art. 2.
        Principi generali di programmazione ed organizzazione
  1)  L'Universita'  realizza le sue finalita' tramite l'applicazione
rigorosa di criteri di programmazione, coordinamento e verifica degli
obiettivi  generali  della propria politica culturale e didattica. In
coerenza  con  tali  obiettivi  e in conformita' ai criteri stabiliti
provvede   alla  definizione  e  attuazione  di  specifici  piani  di
sviluppo.
  2)  L'Universita'  conforma  l'organizzazione  e  l'attivita' delle
proprie  strutture  alle esigenze generali di efficienza, efficacia e
di  individuazione  delle  competenze  e  responsabilita' di tutto il
personale.
  3)  Per  la  realizzazione  dei  fini  specificati  nell'art. 1 del
presente   statuto,  l'Universita'  provvede  all'organizzazione,  al
potenziamento  e  al  coordinamento  delle  strutture  didattiche, di
ricerca  e  di  servizio  nel rispetto dei diritti fondamentali della
persona,  della  liberta'  di  ricerca  e di insegnamento dei singoli
docenti  e  ricercatori e dell'autonomia delle strutture. Allo stesso
fineessa  promuove  la collaborazione con altre universita', con enti
pubblici  e  privati,  con  associazioni  e cooperative studentesche,
attraverso  l'istituzione  di  centri  e  consorzi  e  la  stipula di
convenzioni e contratti.
                               Art. 3.
                         Ricerca e didattica
  1)  L'Universita',  riconoscendo  il ruolo essenziale della ricerca
per   lo   sviluppo   della   conoscenza,   favorisce  le  iniziative
autonomamente  proposte  dalle  strutture  dell'ateneo  e dai singoli
docenti e ricercatori.
  2)   L'Universita',   riconoscendo   il  ruolo  fondamentale  della
didattica  nell'elaborazione  e  nel  trasferimento della conoscenza,
opera  per  assicurare  la  completezza  del processo formativo degli
studenti,   garantisce   l'efficienza  delle  infrastrutture  per  la
didattica e favorisce l'innovazione delle forme di insegnamento.
  3) Nel rispetto della liberta' di insegnamento dei singoli docenti,
le strutture universitarie didattiche e di ricerca, nell'ambito delle
rispettive  competenze,  organizzano  in  piena autonomia l'attivita'
d'insegnamento  al  fine di garantire la coerenza con gli ordinamenti
curriculari.
                               Art. 4.
                         Diritto allo studio
  1)  L'Universita'  promuove  le condizioni che rendono effettivo il
diritto  allo  studio  in  attuazione  degli  articoli 3  e  34 della
Costituzione  e  delle vigenti leggi in materia di diritto agli studi
universitari;  in tale ambito organizza le attivita' di tutorato e di
orientamento  degli studenti allo scopo di contribuire ad ampliare la
platea  di  quanti  accedono  agli studi universitari, agevolando una
corretta scelta del percorso formativo, e di rendere piu' proficuo lo
studio,  nonche' di promuovere il rapporto con il mondo professionale
gia'  nel  corso  degli  studi  per  facilitare  i successivi accessi
professionali.
  2)  L'Universita' attua le iniziative necessarie ad assicurare agli
studenti una preparazione culturale e scientifica idonea a soddisfare
le  domande  di  formazione, anche in relazione alle diverse esigenze
della societa'.
  3)   L'Universita'   rende   effettivo   il   diritto  allo  studio
predisponendo  spazi ed attrezzature adeguati che consentano l'attiva
e  completa  partecipazione  all'attivita'  formativa  di  quanti  si
trovino  in condizioni di disagio o d'impedimento, ricorrendo anche a
strutture  decentrate,  e favorendo anche corsi speciali per studenti
lavoratori.
  4) Nel rispetto della promozione allo studio, al fine di consentire
un   piu'  proficuo  rapporto  tra  docenti  e  studenti,  il  senato
accademico,  sulla  base  di  una relazione tecnica predisposta dalle
strutture   didattiche   interessate,   sentito   il   consiglio   di
amministrazione  e il consiglio degli studenti, puo' determinare, con
provvedimento  motivato,  nel rispetto della legislazione vigente, il
numero massimo delle immatricolazioni ai corsi di studi.
  5)  Gli  studenti  contribuiscono al finanziamento dell'Universita'
attraverso  il  pagamento  di tasse e contributi determinati anche in
relazione a standard di costi dei servizi didattici.
                               Art. 5.
                       Rapporti con l'esterno
  1)  L'Universita',  nell'ambito  delle  proprie finalita', sviluppa
rapporti  con  altre  istituzioni  ed organismi nazionali, stranieri,
comunitari  e  internazionali  operanti  nel  campo della didattica e
della ricerca e con enti pubblici e privati.
  2)  L'Universita' realizza intese programmatiche con le istituzioni
del sistema educativo e della formazione professionale.
  3) Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie
finalita'  pubbliche,  didattiche  e  di  ricerca, l'Universita' puo'
sviluppare  attivita' di consulenza, di formazione professionale e di
servizio  per  utenti  pubblici  e  privati, disciplinate da appositi
regolamenti.  In particolare l'Universita' puo' partecipare, ai sensi
dell'art.  6  della  legge 19 novembre 1990, n. 341, alla promozione,
all'organizzazione  e  alla  realizzazione  di  servizi  culturali  e
formativi sul territorio.
                              Titolo II
                       Organi dell'Universita'
                               Art. 6.
                       Organi dell'Universita'
  1)  Sono  organi dell'Universita' il rettore, il senato accademico,
il  consiglio  di  amministrazione,  il  consiglio degli studenti, il
collegio dei revisori dei conti ed il nucleo di valutazione.
  2)   Il   rettore,   il   senato   accademico  e  il  consiglio  di
amministrazione sono organi di governo.
  3)  Il  consiglio degli studenti e' organo consultivo con poteri di
proposta.
  4)  Il  collegio  dei  revisori  dei conti e' organo di vigilanza e
controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Universita'.
  5) Il nucleo di valutazione e' organo di valutazione della gestione
e delle attivita' istituzionali.
                               Art. 7.
                               Rettore
  1) Il rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge.
  2) Spetta in particolare al rettore:
    a) convocare e presiedere il senato accademico ed il consiglio di
amministrazione,     coordinandone    l'attivita'    e    provvedendo
all'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
    b) predisporre,  coadiuvato  dal  direttore  amministrativo e dai
competenti uffici amministrativi, il bilancio di previsione corredato
della  specifica  relazione, tenuto conto degli orientamenti generali
espressi dalsenato accademico, dell'andamento della gestione in corso
e    degli    orientamenti    ufficiali   pervenuti   dal   Ministero
dell'universita'   e   della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  e
presentarlo al consiglio di amministrazione per l'approvazione;
    c) presentare  al consiglio di amministrazione il rendiconto, con
apposita  relazione,  predisposto  dal direttore amministrativo e dai
competenti uffici amministrativi;
    d) vigilare,  nell'ambito  delle competenze previste dalla legge,
sul  funzionamento  e  sull'efficienza  delle strutture e dei servizi
dell'Universita',  dettando in particolare criteri organizzativi atti
a garantire l'individuazione delle relative responsabilita';
    e) garantire l'autonomia didattica e di ricerca del personale nel
rispetto   del   suo   stato   giuridico   e   delle  norme  relative
all'ordinamento  universitario  e  dei  principi generali di cui agli
articoli 2 e 3 del presente statuto;
    f) esercitare    l'autorita'   disciplinare   nell'ambito   delle
competenze previste dalla legge;
    g) stipulare accordi di cooperazione scientifica e didattica;
    h) stipulare  contratti e convenzioni, ad eccezione di quelli che
rientrano   nella   competenza   del  direttore  amministrativo,  dei
direttori   dei   dipartimenti  ai  sensi  di  quanto  stabilito  dal
regolamento  dell'Universita'  per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita';
    i) presentare   al  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  ed  eventualmente  ad altri Ministri, in
applicazione  di  accordi  interministeriali, le relazioni periodiche
previste dalla legge;
    l) emanare  lo  statuto  ed i regolamenti e curarne l'inserimento
nella raccolta ufficiale dei regolamenti;
    m) promuovere  e curare le attivita' previste agli articoli 4 e 5
del  presente statuto nonche', i rapporti con gli enti per il diritto
allo  studio  universitario,  anche per il tramite di propri delegati
per  le specifiche materie; per lo svolgimento delle attivita' di cui
alla  presente  lettera  il rettore puo' avvalersi - in via diretta o
mediante  propri  delegati  -  di  apposite  strutture amministrative
istituibili e/o disattivabili con proprio decreto;
    n) esercitare  ogni  altra  funzione che gli sia attribuita dalle
leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
  3)  In  caso  di  necessita'  ed urgenza il rettore puo' assumere i
necessari  provvedimenti  di  competenza  del senato accademico e del
consiglio  di  amministrazione  riferendone,  per  la ratifica, nella
seduta immediatamente successiva.
  Il  rettore  puo'  avocare  a  se' atti di competenza del direttore
amministrativo  in  caso  di inerzia da parte di quest'ultimo, previa
diffida,  o  nei  casi  di  palese  violazione di legge o nei casi di
particolare   gravita'   in  relazione  agli  interessi  fondamentali
dell'Universita', indicati nel provvedimento di avocazione.
  4) Il rettore nomina un prorettore scelto tra i professori di ruolo
di  prima  fascia.  Il  prorettore sostituisce il rettore in ogni sua
funzione in caso di assenza o impedimento.
  Il rettore puo' delegare a professori di ruolo proprie funzioni.
  5) Il rettore e' eletto fra i professori di ruolo di prima fascia e
dura  in  carica  quattro  anni  accademici; la compatibilita' con la
carica di rettore del regime d'impegno prescelto dal candidato eletto
viene stabilita in riferimento alle disposizioni legislative vigenti.
  6)  Il  rettore  e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle
prime  tre  votazioni. Ciascuna votazione e' valida se vi partecipano
la  meta'  piu'  uno  degli  aventi  diritto  al  voto.  Nella quarta
votazione  viene effettuato il ballottaggio tra i candidati che hanno
ottenuto il maggior numero di voti nella terza votazione.
  L'elettorato attivo spetta:
    a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;
    b) ai  rappresentanti  dei ricercatori nei consigli di facolta' e
nel consiglio di amministrazione;
    c) ai    rappresentanti   degli   studenti   nel   consiglio   di
amministrazione e nel senato accademico;
    d) ai  rappresentanti  del  personale  tecnico-amministrativo nel
consiglio di amministrazione.
  7)  In  caso  di  cessazione anticipata dal mandato del rettore, le
relative funzioni sono esercitate dal decano del corpo accademico.
  Le  elezioni  devono  essere  indette  entro  trenta  giorni  dalla
cessazione  del  precedente  rettore e le prime tre votazioni indette
nei  successivi trenta giorni, la quarta votazione entro i successivi
quindici giorni.
                               Art. 8.
                          Senato accademico
  1)   Il  senato  accademico  indica  le  linee  di  sviluppo  e  di
programmazione  dell'Universita'.  A tal fine esercita tutti i poteri
di   programmazione,   coordinamento   e   controllo   sull'esercizio
dell'autonomia  dell'Universita',  fatte  salve le attribuzioni delle
singole strutture didattiche e scientifiche.
  2) Spetta in particolare al senato accademico:
    a) elaborare    e    approvare,    sentito    il   consiglio   di
amministrazione,  i  piani  pluriennali di sviluppo dell'Universita',
tenendo  conto  delle indicazioni avanzate dai consigli di facolta' e
dai consigli di dipartimento;
    b) fornire  orientamenti  generali  per  la  predisposizione  del
bilancio di previsione e l'utilizzazione delle risorse di personale e
finanziarie;
    c) coordinare   le   iniziative   delle  strutture  didattiche  e
scientifiche   secondo  le  linee  d'indirizzo  e  di  programmazione
generale  e  nel  rispetto dell'autonomia didattica e scientifica dei
singoli docenti e ricercatori;
    d) definire  i criteri per la ripartizione tra i dipartimenti dei
finanziamenti destinati alla ricerca;
    e) deliberare,  dopo  aver acquisito il parere delle facolta', le
piante  organiche  del  personale docente ericercatore in conformita'
agli  ordinamenti  didattici ed alle connesse esigenze didattiche, di
ricerca e eventuali variazioni;
    f) determinare i criteri per la distribuzione e attribuzione alle
facolta',  coerentemente  con le linee di sviluppo dell'Universita' e
con   le   piante   organiche,  dei  posti  di  personale  docente  e
ricercatore,  fermo  restando  le assegnazioni operate con i piani di
sviluppo;
    g) stabilire   annualmente,   con   provvedimento  motivato,  nel
rispetto  delle  leggi vigenti, il numero massimo delle iscrizioni ai
corsi di studi dopo aver sentito il consiglio di amministrazione e il
consiglio  degli  studenti  ed  aver  acquisito  la relazione tecnica
predisposta dalle strutture didattiche interessate;
    h) esprimere parere sulle contribuzioni a carico degli studenti;
    i) stabilire  i  criteri  generali  e  le  modalita'  di verifica
dell'attivita' del personale docente e ricercatore;
    l) approvare,   sentito   il  consiglio  di  amministrazione,  il
regolamento dell'Universita' recante norme generali sul funzionamento
e  sull'organizzazione  delle  strutture  didattiche,  di ricerca, di
servizio;
    m) approvare,   su   proposta   delle  strutture  didattiche,  il
regolamento didattico di ateneo;
    n) approvare  il  regolamento  degli  studenti tenuto conto delle
indicazioni  avanzate  dal consiglio degli studenti e deliberare, per
la  parte  di sua competenza, sui regolamenti interni approvati dalle
strutture didattiche, di ricerca e di servizio;
    o) esprimere   parere   sul   regolamento   dell'Universita'  per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
    p) deliberare  sulla  costituzione,  modifica o disattivazione di
strutture  didattiche  e  scientifiche,  previo parere vincolante del
consiglio  di  amministrazione  sulla fattibilita' dell'iniziativa in
ordine agli aspetti finanziari, organizzativi e di personale;
    q) esprimere   parere   sulle  relazioni  relative  all'attivita'
didattica e scientifica dell'Universita';
    r) determinare i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali
e internazionali di cooperazione;
    s) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle
leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
  3) Il senato accademico e' costituito con decreto del rettore ed e'
composto da:
    a) il rettore;
    b) il prorettore;
    c) i presidi delle facolta';
    d) tre direttori di dipartimento eletti tra questi ultimi;
    e) gli  studenti,  in  numero  pari al 15% del numero complessivo
delle  componenti  di  cui  alle  precedenti  lettere a), b), c) e d)
arrotondato all'unita' superiore.
  L'elettorato  attivo  per  l'elezione  dei  tre  rappresentanti dei
direttori dei dipartimenti spetta:
    a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;
    b) ai rappresentanti dei ricercatori nei consigli di facolta';
    c) ai rappresentanti degli studenti nel senato accademico.
  I rappresentanti dei direttori di dipartimento durano in carica tre
anni; nell'ipotesi di decadenza dalla carica di direttore subentra il
primo dei non eletti.
  Gli  studenti  partecipano  alle adunanze del senato accademico con
voto  deliberativo  sulle materie di competenza del senato accademico
concernenti la didattica e con voto consultivo sulle altre materie di
competenza del senato stesso.
  4)   Alle   adunanze  del  senato  accademico  partecipa  con  voto
consultivo  il  direttore amministrativo o in caso di sua assenza e/o
impedimento  il  funzionario  piu'  alto  in grado, il quale esercita
anche funzioni di segretario.
                               Art. 9.
                    Consiglio di amministrazione
  1)  Il  consiglio  di  amministrazione  sovrintende  alla  gestione
amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Universita',
nonche'  a quella del personale tecnico e amministrativo, fatte salve
le  attribuzioni  affidate  espressamente ad altri organi e strutture
dalle  leggi  e  dal  presente statuto. Le deliberazioni di carattere
amministrativo,  patrimoniale,  economico  e finanziario in ordine ad
iniziative  didattiche  e  di  ricerca potenzialmente incidenti sulle
linee  di  sviluppo  dell'Universita' non possono essere adottate dal
consiglio  di amministrazione senza la previa acquisizione del parere
del  senato  accademico,  nonche'  del  parere  del  consiglio  degli
studenti per quanto di sua competenza.
  2) Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:
    a) approvare il bilancio di previsione;
    b) approvare il rendiconto;
    c) deliberare   in  ordine  alle  risorse  destinate  ai  servizi
generali e ai dipartimenti;
    d) deliberare  la  dotazione  organica  di  personale  tecnico ed
amministrativo  dell'amministrazione centrale e delle altre strutture
dell'Universita';
    e) attribuire  e  revocare  le  funzioni dirigenziali di cui agli
articoli 35 e 36;
    f) deliberare  in  ordine  alle opere ed alle forniture quando la
relativa competenza non sia attribuita ad altri;
    g) deliberare su convenzioni con soggetti pubblici o privati;
    h) approvare,   sentito  il  senato  accademico,  il  regolamento
dell'Universita'  per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'
ed i regolamenti per il personale tecnico-amministrativo;
    i) approvare,  sentiti il senato accademico ed il consiglio degli
studenti,  i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli
studenti;
    l) approvare,  sentito il senato accademico, il regolamento sulle
attivita'    di    ricerca,    consulenza    e   didattica   eseguite
dall'Universita' per conto terzi;
    m) deliberare,  in  conformita'  ai criteri previsti dall'art. 8,
punto  2,  lettera  d),  la  ripartizione  dei  finanziamenti  per la
ricerca;
    n) predisporre,  in  conformita'  ai  criteri formulati dal piano
pluriennale    di   sviluppo,   il   piano   di   sviluppo   edilizio
dell'Universita' ed approvare i relativi interventi attuativi;
    o) deliberare  sui  regolamenti interni approvati dalle strutture
didattiche, di ricerca e di servizio;
    p) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalla
legge, dallo statuto e dai regolamenti.
  3)  Il  consiglio  di amministrazione e' costituito con decreto del
rettore ed e' composto da:
    a) il rettore;
    b) il prorettore;
    c) il   direttore   amministrativo  o  in  caso  di  assenza  e/o
impedimento dal funzionario piu' alto in grado;
    d) quattro professori di ruolo di prima fascia;
    e) quattro professori di ruolo di seconda fascia;
    f) due ricercatori;
    g) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
    h) quattro rappresentanti degli studenti;
    i) il presidente della regione Campania;
    l) il presidente della provincia di Napoli;
    m) il sindaco del comune di Napoli;
    n) il   presidente   della   Camera   di   commercio,  industria,
artigianato e agricoltura di Napoli;
    o) un  membro  designato  dal  Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica;
    p) un numero massimo di tre rappresentanti di soggetti pubblici o
privati che contribuiscono al bilancio universitario con l'erogazione
di  fondi, non finalizzati, per un importo annuo non inferiore a lire
100 milioni, per tutta la durata in carica del consiglio.
  4)  I  membri  di  cui  alle lettere i), l) e m) possono delegare a
rappresentarli nelle sedute del consiglio un assessore.
  5)  I  membri  di  cui  alle  lettere  i),  l),  m),  n) ed o), non
concorrono  alla  determinazione  del  quorum  per la sussistenza del
numero   legale   per   la  validita'  delle  adunanze  e,  pertanto,
l'eventuale  mancata  designazione  o partecipazione di uno o piu' di
loro   ai   lavori   dell'organo   non  inficia  la  validita'  della
costituzione ne' dell'attivita' del medesimo.
  6)  Il  consiglio  di  amministrazione  e'  rinnovato ogni tre anni
accademici. I membri elettivi del consiglio non possono svolgere piu'
di due mandati consecutivi.
  7) La compatibilita' con la carica di consigliere d'amministrazione
del  regime  prescelto dai candidati di cui alle lettere d), e) ed f)
del precedente comma 3 e' stabilito con riferimento alle disposizioni
legislative vigenti.
  8)  Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono
esercitate dal direttore amministrativo.
  9)  Le  modalita' di funzionamento del consiglio di amministrazione
sono   stabilite  da  apposito  regolamento  approvato  a maggioranza
assoluta dei componenti.
                              Art. 10.
                     Il consiglio degli studenti
  1)  Il  consiglio  degli studenti e' l'organo garante dell'autonoma
partecipazione degli studenti all'organizzazione dell'Universita'.
  2) Spetta in particolare al consiglio degli studenti:
    a) esprimere  pareri  sui  programmi  triennali  di  sviluppo per
quanto  riguarda  l'organizzazione  didattica  ed  i  servizi per gli
studenti;
    b) esprimere pareri in merito al regolamento didattico di ateneo;
    c) esprimere  pareri  sulle  proposte  degli organi di governo in
materia  di  determinazione  di  contributi  e  tasse  a carico degli
studenti;
    d) esprimere  pareri  e  formulare  proposte al senato accademico
relativamente   all'organizzazione  didattica,  compresa  l'eventuale
attivazione   di   indagini  di  verifica,  e  all'organizzazione  di
attivita' integrative e tutorie;
    e) esprimere   pareri   e   formulare   proposte   su  interventi
riguardanti l'attuazione del diritto allo studio;
    f) proporre  regole  ed  approvare  i  programmi esecutivi per lo
svolgimento  di  attivita' autogestite dagli studenti di cui all'art.
51 del presente statuto;
    g) esprimere il proprio parere su ogni altra proposta riguardante
in modo preminente l'interesse degli studenti;
    h) avanzare  proposte  per  la formulazione del regolamento degli
studenti;
    i) designare  il  rappresentante  degli  studenti  in  seno  alla
commissione di disciplina di cui all'art. 48;
    l) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle
leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.
  3)  I  pareri  di  cui  alle  lettere  a), b), c), d), e) ed f) del
precedente  comma  sono obbligatori e si considerano acquisiti se non
adottati  entro  venti  giorni  dalla trasmissione al consiglio degli
studenti del testo della proposta.
  4)  Il  consiglio degli studenti e' nominato con decreto rettorale,
dura in carica due anni ed e' composto da quindici membri.
  I  rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione e
nel  senato  accademico sono membri di diritto; il restante numero di
componenti  viene  eletto  proporzionalmente al numero degli studenti
iscritti assicurando, comunque, almeno un rappresentante per ciascuna
facolta'.
  Le  elezioni  dei  componenti  elettivi si svolgono, sulla base del
regolamento elettorale, separatamente per ciascuna facolta'.
  5)  Il consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo
svolgimento  delle funzioni del consiglio degli studenti, nelle forme
stabilite da apposito regolamento.
                              Art. 11.
                 Il collegio dei revisori dei conti
  1)  Il  collegio  dei  revisori  dei conti si compone di tre membri
effettivi e due supplenti scelti dal consiglio di amministrazione tra
magistrati  amministrativi  o  contabili, funzionari della Ragioneria
generale  dello  Stato  e funzionari del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, nonche' tra esperti e liberi
professionisti iscritti nel registro dei revisori contabili.
  2) I membri effettivi e quelli supplenti sono nominati dal rettore,
che designa anche il presidente del collegio.
  Essi restano in carica per un triennio.
  In  caso  di  rinunzia  o  di  cessazione di un membro effettivo il
rettore provvede senza ritardo all'integrazione del collegio. I nuovi
nominati scadono con quelli in carica.
  3)  I  membri  supplenti partecipano alle riunioni del collegio dei
revisori dei conti in sostituzione dei componenti effettivi assenti o
temporaneamente impediti.
                              Art. 12.
                    Regolamenti dell'Universita'
  1)  L'Universita'  persegue  le sue finalita', nell'esercizio della
sua  autonomia  attraverso  l'emanazione  del  presente statuto e dei
regolamenti ad esso strettamente connessi.
  2)  I  regolamenti  dell'Universita'  sono deliberati a maggioranza
assoluta  dal  senato  accademico e dal consiglio di amministrazione,
secondo le rispettive competenze, ai sensi del presente statuto.
  3)  Il  regolamento  generale d'Ateneo, che contiene tutte le norme
relative   all'organizzazione  dell'Universita'  e  le  modalita'  di
elezione  degli  organi, e' deliberato dal senato accademico, sentito
il consiglio di amministrazione.
  4)  Il regolamento didattico di ateneo che disciplina l'ordinamento
degli  studi  di  tutti  i  corsi  attivati  e' deliberato dal senato
accademico, sentito il consiglio degli studenti.
  5)   Il  regolamento  dell'Universita'  per  l'amministrazione,  la
finanza  e  la  contabilita', che disciplina i criteri della gestione
finanziaria e contabile dell'Universita', e' deliberato dal consiglio
di  amministrazione,  sentito  il  senato  accademico, il regolamento
individua  anche  i  centri  autonomi di gestione e ne fissa le norme
relative.
  6)   Il   regolamento  degli  studenti  e'  deliberato  dal  senato
accademico sentito il consiglio degli studenti.
    7)  Il  regolamento  sulle  attivita'  di  ricerca,  consulenza e
didattica eseguite dall'Universita' per conto terzi e' deliberato dal
consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.
    8) Sia il senato accademico, sia il consiglio di amministrazione,
per  gli  argomenti  di  loro  competenza, possono proporre ulteriori
regolamenti e richiedere parere all'altro organo.
    9) I regolamenti d'Ateneo sono emanati con decreto del rettore ed
entrano  in  vigore  il  quindicesimo  giorno  successivo  alla  loro
pubblicazione   nell'albo   dell'Universita',   salvo   che  non  sia
diversamente disposto.
                              Art. 13.
                     Regolamenti delle strutture
  1)  I  regolamenti  delle  strutture  didattiche,  di  ricerca e di
servizio,  individuate  nel  titolo  successivo,  sono  approvati dai
rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti.
  2)  I  regolamenti  sono emanati dal rettore, previo esame da parte
del  senato accademico e del consiglio di amministrazione, secondo le
rispettive  competenze; essi entrano in vigore il quindicesimo giorno
successivo  alla  loro pubblicazione all'albo dell'universita', salvo
che non sia diversamente disposto.
  3)  Entro  trenta  giorni dalla comunicazione, il rettore, con atto
motivato e su conforme delibera del senato accademico e del consiglio
di  amministrazione,  secondo le rispettive competenze, puo' chiedere
alla struttura che lo abbia adottato il riesame del regolamento.
  4)  Il  regolamento,  se  riapprovato  dalla  struttura interessata
a maggioranza  assoluta  dei  componenti,  deve  essere emanato entro
dieci  giorni  dalla  nuova  comunicazione,  salvo  i  casi in cui le
disposizioni  adottate contrastino con norme di legge o dello Statuto
o   comportino   nuove   e maggiori   spese  a  carico  del  bilancio
universitario senza indicazione della relativa copertura finanziaria.
                             Titolo III
                     Strutture dell'Universita'
                              Art. 14.
                  Strutture didattiche e di ricerca
  1) L'Universita' si articola in strutture didattiche e di ricerca e
in strutture di servizio.
  2)  Le strutture didattiche sono le facolta' che possono variamente
articolarsi in relazione alle vigenti norme.
  L'elenco   delle   facolta',   dei   corsi  di  laurea,  di  laurea
specialistica,  delle  scuole  di  specializzazione  e  dei  corsi di
perfezionamento  scientifico e di alta formazione, e' riportato nella
tabella  A)  allegata al presente statuto e nel regolamento didattico
di ateneo.
  3)  Le strutture di ricerca sono i dipartimenti e nell'ambito delle
facolta',     in    via    transitoria    fino    alla    definizione
dell'organizzazione  dipartimentale  dell'Universita' di cui all'art.
24,  gli istituti. L'elenco degli istituti e' riportato nella tabella
B) allegata al presente statuto e nel regolamento generale d'ateneo.
  4)  L'istituzione  di  nuovi  dipartimenti  e  la disattivazione di
dipartimenti   e  istituti  avviene  con  decreto  rettorale,  previa
delibera del senato accademico e del consiglio di amministrazione per
le parti di rispettiva competenza.
  5)  Il numero minimo di docenti e ricercatori per la costituzione e
il  mantenimento dei dipartimenti e' di nove unita' di cui almeno due
terzi   professori  di  ruolo  di  prima  e  seconda  fascia.  Per  i
dipartimenti  di  facolta' di nuova istituzione e' possibile derogare
dal numero minimo sopraindicato.
  6) E' vietata la costituzione di nuovi istituti.
  7)  La tabella di cui alla lettera A) viene aggiornata in relazione
ai corsi di studi attivati.
                              Art. 15.
                              Facolta'
  1)  Le  facolta' sono istituite secondo le disposizioni vigenti; il
regolamento  didattico di Ateneo ne riporta l'elenco con i rispettivi
regolamenti.
  2)  Le  facolta'  si  articolano  in corsi di studio secondo quanto
previsto   dal   regolamento   didattico   di   ateneo.  Il  medesimo
regolamento,  oltre a prevedere la possibilita' di delega ai consigli
dei  corsi  di  studio,  stabilisce  quali  funzioni  debbano  essere
necessariamente esercitate dai consigli di facolta'.
  3) Spetta in particolare alle facolta':
    a) organizzare  e  coordinare  l'attivita' didattica dei corsi di
studio e le attivita' culturali che ad esse afferiscono;
    b) programmare   e   definire   l'utilizzazione   delle   risorse
didattiche  sentiti i consigli dei corsi di studio e, per la parte di
loro competenza, dei dipartimenti interessati;
    c) formulare  i piani pluriennali di sviluppo, sentiti i consigli
dei  corsi  di  studio e dei dipartimenti interessati, ed avanzare le
relative richieste di posti;
    d) provvedere  all'utilizzazione  dei  posti  di  professore e di
ricercatore  di ruolo loro assegnati, sentiti i consigli dei corsi di
studio e dei dipartimenti interessati;
    e) assicurare  la  copertura di tutti gli insegnamenti attivati e
sovraintendere al buon andamento delle attivita' didattiche, d'intesa
con  i  consigli  dei  corsi  di  studio  allo scopo, tra l'altro, di
attuare un'equa ripartizione dei carichi didattici;
    f) approvare   la   relazione  annuale  sull'attivita'  didattica
presentata dal preside di facolta', ai sensi del comma 2, lettera b),
del successivo art. 16;
    g) verificare il buon andamento delle attivita' didattiche;
    h) coordinare  le  attivita'  di  tutorato  volte ad orientare ed
assistere  gli  studenti  secondo  le  norme previste dal regolamento
didattico  di  ateneo; le attivita' di cui al presente punto dovranno
essere svolte in armonia con quelle poste in essere dal rettore o suo
delegato in materia di orientamento e tutorato;
    i) deliberare,   a maggioranza   assoluta   dei   componenti  del
consiglio,  il  regolamento  di  facolta'  secondo  le  procedure del
presente statuto;
    l) avanzare  proposte  ed  esprimere  parere  obbligatorio  sulle
modifiche del presente Statuto ad esse relative;
    m) avanzare   proposte   ed  esprimere  parere  obbligatorio  sui
regolamenti previsti dal presente statuto ad esse relative;
    n) avanzare  proposte  ed esprimere parere obbligatorio su quanto
previsto  alle lettere a), e), m), ed n) dell'art. 8, comma 2, e alla
lettera i) dell'art. 22, comma 2;
    o) approvare  la  relazione tecnica predisposta dal consiglio del
corso  di  laurea e di laurea specialistica in merito alla ipotesi di
determinazione del numero massimo di iscrizioni ad un corso di laurea
e di laurea specialistica;
    p) esercitare  ogni  altra attribuzione che sia ad esse demandata
dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
  4)  Le  facolta'  potranno adottare, su deliberazione approvata dal
senato accademico, propria denominazione.
                              Art. 16.
                         Preside di facolta'
  1)  Il  preside  rappresenta  la  facolta',  convoca  e presiede il
consiglio di facolta', ove costituito, e ne attua le deliberazioni.
    2) Spetta in particolare al preside:
    a) sovraintendere  al  regolare svolgimento di tutte le attivita'
didattiche  e organizzative che fanno capo alla facolta', esercitando
ogni forma di controllo e vigilanza;
    b) presentare  al  consiglio  di facolta' la relazione annuale di
cui  all'art.  15, comma 3, sull'andamento delle attivita' didattiche
sulla base di quanto predisposto dai consigli dei corsi di studio;
    c) partecipare  alle  sedute  del senato accademico ed esercitare
ogni  altra attribuzione demandatagli dall'ordinamento universitario,
dello statuto e dai regolamenti.
  3) Il preside viene eletto, a maggioranza assoluta dei votanti, tra
i  professori  di  prima  fascia,  dal  consiglio  di  facolta' ed e'
nominato  con  decreto  rettorale; la compatibilita' con la carica di
preside  del  regime  d'impegno  prescelto dal candidato eletto viene
stabilita in riferimento alle disposizioni legislative vigenti.
  4)   Il   preside   dura  in  carica  tre  anni  accademici  ed  e'
rieleggibile.  La  carica  di  preside e' incompatibile con quella di
rettore.
  5)  Il  preside  puo'  nominare  tra i professori di ruolo di prima
fascia  un  vice-preside, che, in caso di assenza e/o impedimento, lo
sostituisce  in tutte le funzioni previste dalla legge, dallo statuto
e dai regolamenti.
  Il preside nomina le commissioni di esami di profitto e di laurea.
                              Art. 17.
                        Consiglio di facolta'
  1)  Il  consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo e
fuori  ruolo  della  facolta',  da una rappresentanza dei ricercatori
universitari  e  assistenti di ruolo della facolta' in numero pari ad
un  quinto  dei  professori  di  ruolo,  da  una rappresentanza degli
studenti  iscritti  in  numero  non inferiore a due e non superiore a
cinque.
  2)  Il  numero  dei  rappresentanti  di cui sopra e le modalita' di
elezione  e  di  partecipazione  sono  definiti  dai  regolamenti  di
facolta', sulla base dei principi indicati dallo statuto.
  3)  I  professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero
legale solo se intervengono alle riunioni.
  4)  Le  chiamate,  le  destinazioni e le modalita' di copertura dei
posti  di  ruolo  e  le  altre  questioni  attinenti alle persone dei
docenti  di  prima e seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate
dal  consiglio  di  facolta'  nella composizione limitata alla fascia
corrispondente e a quelle superiori.
                              Art. 18.
        Consigli di corso di laurea e di laurea specialistica
  1)  I  consigli  di  corso di laurea e di laurea specialistica sono
costituiti   dai  professori  di  ruolo  e  da  coloro  che  svolgono
insegnamenti  ufficiali afferenti al corso, da una rappresentanza dei
ricercatori  afferenti  al  corso pari ad un quinto dei professori di
ruolo,  da una rappresentanza degli studenti iscritti e del personale
tecnicoamministrativo,  secondo modalita' definite dal regolamento di
facolta'.
  I   titolari   esterni  d'insegnamenti  ufficiali  concorrono  alla
formazione del numero legale solo se intervengono alla riunione.
  2)  Il  presidente  del  consiglio  di  corso di laurea e di laurea
specialistica  viene eletto fra i professori di ruolo di prima fascia
che  ne  fanno  parte  a maggioranza  assoluta  dei  votanti in prima
convocazione  e a maggioranza relativa nelle convocazioni successive.
Il   presidente  del  consiglio  di  corso  di  laurea  e  di  laurea
specialistica e' nominato con decreto del rettore, dura in carica tre
anni accademici.
  3)  I  consigli dei corsi di laurea e di laurea specialistica hanno
il  compito  di  provvedere  all'organizzazione  della  didattica  ed
all'approvazione dei piani di studio.
  4)  I  consigli  dei  corsi  di  laurea  e  di laurea specialistica
formulano  proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per
l'espletamento  delle  altre  attivita'  didattiche.  Essi  svolgono,
altresi',  tutti  gli  altri  compiti  previsti  dal  regolamento  di
facolta'.
  5) I consigli dei corsi di laurea e di laurea specialistica possono
formulare  al  consiglio  di  facolta' proposte in ordine ai piani di
sviluppo  dell'universita',  anche  con  riguardo  alle  richieste di
personale docente e ricercatore.
  I  professori  di  ruolo  ed  i  ricercatori,  nel  caso che i loro
insegnamenti   afferiscano  a  piu'  corsi  di  laurea  e  di  laurea
specialistica,  devono  optare  per  il consiglio al quale desiderano
partecipare quale membro effettivo. Possono, in ogni caso intervenire
ad altro consiglio con voto consultivo.
                              Art. 19.
                     Scuole di specializzazione
  1) L'attivita' di specializzazione e' compito primario ed esclusivo
delle facolta'.
  2) Le modalita' per l'istruzione e il funzionamento delle scuole di
specializzazione  sono  contenute,  per  quanto  non  stabilito dalla
legge, nel regolamento didattico di Ateneo.
  3)  Le  scuole  di  specializzazione sono istituite, in conformita'
alle  disposizioni  legislative  e  comunitarie  vigenti, su proposta
delle  facolta'  o  dei  dipartimenti  interessati  con  decreto  del
rettore,   in   conformita'   al   piano   pluriennale   di  sviluppo
dell'universita',  su  delibera  del  senato  accademico,  sentito il
consiglio  di  amministrazione  e  svolgono  la  loro  attivita'  con
autonomia  didattica,  nei  limiti della legislazione vigente e delle
disposizioni di cui al presente statuto.
  4) La programmazione annuale viene approvata dal senato accademico,
per  quanto  concerne  gli  aspetti  didattici,  mentre  spetta  alle
facolta'  cui  afferiscono  le  scuole di specializzazione regolare i
restanti aspetti organizzativi e contabili.
  5) Organo della scuola di specializzazione e' il direttore.
  6)  Il  direttore  ha  la  responsabilita'  del funzionamento della
scuola, e' eletto dal consiglio di facolta' fra i professori di ruolo
che ne fanno parte, dura in carica tre anni accademici.
  7)  Il  direttore  della scuola propone al consiglio di facolta' il
conferimento degli incarichi di insegnamento.
                              Art. 20.
      Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione
  1)  Le  modalita' per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di
perfezionamento  scientifico e di alta formazione sono contenute, per
quanto  non  stabilito  dalla  legge,  nel  regolamento  didattico di
Ateneo.
  2) I corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione sono
istituiti,  in  conformita'  alle disposizioni legislative italiane e
comunitarie  vigenti,  su proposta della facolta', dei dipartimenti o
di  un  docente,  con  decreto  del  rettore,  su delibera del senato
accademico,  sentito  il  consiglio di amministrazione, e svolgono la
loro  attivita' con autonomia didattica nei limiti della legislazione
vigente e delle disposizioni di cui al presente statuto.
  3)  Il direttore del corso di perfezionamento scientifico e di alta
formazione  ha  la  responsabilita' del funzionamento del corso ed e'
designato dal senato accademico fra i professori di ruolo.
                              Art. 21.
                        Dottorati di ricerca
  L'universita'  istituisce  ed  organizza  i  corsi  di dottorato di
ricerca  e  provvede  a  disciplinarne il funzionamento, nel rispetto
della normativa vigente, con il regolamento didattico di Ateneo.
                              Art. 22.
                            Dipartimenti
  1)  I dipartimenti sono strutture organizzate di uno o piu' settori
di  ricerca  omogenei  per  fini o per metodi, ad essi afferiscono, a
domanda,   i   professori  di  ruolo  e  i  ricercatori  dei  settori
interessati.  Fanno  parte  del  dipartimento  le unita' di personale
tecnico   ed  amministrativo  ad  esso  assegnate  dal  consiglio  di
amministrazione.
  2) Spetta in particolare al dipartimento:
    a) promuovere  e  coordinare le attivita' di ricerca nel rispetto
dell'autonomia  di  ogni  singolo  docente  e  ricercatore  e del suo
diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, ove
non partecipi a programmi di ricerca comuni;
    b) collaborare  con le facolta' e i corsi di studio all'attivita'
didattica   mettendo  a  disposizione  le  proprie  risorse  umane  e
strumentali;
    c) promuovere  e  coordinare direttamente le attivita' didattiche
relative ai dottorati di ricerca;
    d) formulare   le   richieste   dei  posti  di  ruolo  docente  e
ricercatore  sulla  base  di  circostanziato  piano di sviluppo della
ricerca   affinche'   le  facolta'  le  coordinino  con  le  esigenze
didattiche;
    e) proporre  alle  facolta' la destinazione dei posti di ruolo ai
settori  disciplinari  e  redigere  un parere articolato su candidati
alla copertura di posti di ruolo presso le facolta';
    f) esprimere,    nei   settori   di   loro   competenza,   pareri
sull'assegnazione dei compiti didattici da parte delle facolta';
    g) esprimere  parere obbligatorio su quanto previsto alla lettera
l) dell'art. 9, comma 2;
    h) svolgere  attivita'  di  ricerca  e  di  consulenza  in base a
contratti o convenzioni;
    i) deliberare,   a maggioranza   assoluta   dei   componenti  del
consiglio,  il  regolamento  di dipartimento secondo le procedure del
presente statuto;
    l) avanzare  richieste  di  spazi,  di  personale  e  di  risorse
finanziarie  al consiglio di amministrazione che le valutera' tenendo
conto dell'attivita' di ricerca svolta e programmata e dei servizi di
supporto   alla   didattica,   nonche'   delle   risorse  disponibili
coerentemente con le linee di sviluppo approvate;
    m) esercitare ogni altra attribuzione demandatagli dalla legge.
                              Art. 23.
                       Organi del dipartimento
  1) Sono organi del dipartimento:
    a) il consiglio;
    b) il direttore;
    c) la giunta.
  2)  Il  consiglio  e'  composto  da  tutti  i docenti e ricercatori
afferenti al dipartimento, da almeno due rappresentanti del personale
tecnico-amministrativo  e  da  un  rappresentante  degli  iscritti  a
ciascun  dottorato  di  ricerca  afferente  al  dipartimento nonche',
limitatamente     all'organizzazione     dell'attivita'    didattica,
all'impiego  dei  fondi  assegnati  dal  consiglio di amministrazione
appositamente  per la didattica, da una rappresentanza degli studenti
dei  corsi  di  laurea  e  di  laurea  specialistica  individuata dal
regolamento di dipartimento. Il segretario amministrativo ne fa parte
di diritto, con voto consultivo e con le funzioni di segretario.
  3)  Le  modalita'  di funzionamento del consiglio e di designazione
delle rappresentanze sono contenute nel regolamento di dipartimento.
  4)  Il  direttore e' eletto dal consiglio tra i professori di prima
fascia ed e' nominato con decreto rettorale; la compatibilita' con la
carica  di  direttore  del  regime  d'impegno prescelto dal candidato
eletto  viene  stabilita in riferimento alle disposizioni legislative
vigenti,  cosi'  come  la  compatibilita'  con  altre  cariche  e  la
rieleggibilita'. Il direttore dura in carica tre anni accademici.
  Le  modalita'  di  elezione sono stabilite dal regolamento generale
d'Ateneo.
  5)  Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il
consiglio  e la giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati.
Con   la  collaborazione  della  giunta  promuove  le  attivita'  del
dipartimento,  vigila  sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti;
tiene  i  rapporti  con  gli  organi  accademici, esercita ogni altra
attribuzione  che  gli sia demandata dalle leggi, dallo statuto e dai
regolamenti.
  6) Il direttore designa tra i professori di ruolo un vice-direttore
che  lo  sostituisce  in tutte le sue funzioni in caso di impedimento
e/o assenza. Il vice-direttore e' nominato con decreto rettorale.
  7)  La  giunta,  oltre a coadiuvare il direttore, puo' esercitare a
titolo  di  delega  funzioni deliberative secondo quanto disposto dal
consiglio  di  dipartimento  in  conformita'  alle  norme del proprio
regolamento.
  8)  La  giunta  e' composta di norma da due professori ordinari, un
professore   associato,   un  ricercatore  e  un  rappresentante  del
personale   tecnico-amministrativo,   eletti   come   stabilito   dal
regolamento.  Ne  fanno  parte  il  direttore, che la presiede, ed il
segretario  amministrativo,  con  voto  consultivo  e con funzioni di
segretario.
  9)  La  composizione  della  giunta,  la durata del suo mandato, le
modalita'   di   elezione   e  di  funzionamento  sono  definite  dal
regolamento di dipartimento.
                              Art. 24.
           Organizzazione dipartimentale dell'Universita'
  1) Per garantire le possibilita' di sviluppo culturale di specifici
settori disciplinari presenti nell'universita' e non riconducibili ad
altri  per  affinita'  di  metodi  e  tini di ricerca, potra' esserne
prevista  l'aggregazione,  come specifica sezione, ad un dipartimento
gia'  esistente  che ne curera' l'amministrazione. In altri casi, ove
il  numero  dei  docenti  coinvolti  sia  pari  o  superiore a quello
previsto all'art. 14, comma 5, potranno essere istituiti dipartimenti
sulla  base  di  aggregazioni  non  omogenee  ed  articolate  in piu'
sezioni.
  2)  All'atto di disattivazione degli istituti, il senato accademico
ed  il  consiglio  di  amministrazione,  su  richiesta  del  rettore,
procedono  a destinare le relative dotazioni di mezzi e personale non
docente  alle  strutture di ricerca istituite nelle aree disciplinari
corrispondenti e/o connesse.
                              Art. 25.
                Centri interdipartimentali di ricerca
  1) Per attivita' di ricerca di rilevante impegno, che si esplichino
su  progetti  di durata pluriennale e che coinvolgano le attivita' di
piu' dipartimenti, il senato accademico, su proposta dei dipartimenti
interessati, sentito il consiglio di amministrazione, puo' deliberare
la costituzione di centri interdipartimentali di ricerca.
  2)  I  dipartimenti  che  propongono  la  costituzione di un centro
interdipartimentale di ricerca debbono garantire le risorse minime di
personale, finanziarie e di spazio per l'avvio dell'attivita'.
  3)   Le   modalita'   per   l'istituzione,  l'organizzazione  e  il
funzionamento dei centri interdipartimentali di ricerca sono definite
nel regolamento generale d'Ateneo.
  4)  Le  norme  del  presente  statuto  relative  ai dipartimenti si
applicano, in quanto compatibili, anche ai centri interdipartimentali
di ricerca.
                              Art. 26.
                         Centri di servizio
  1)  Per  fornire servizi di particolare complessita' e di interesse
generale   e   per   razionalizzare   l'organizzazione   del  sistema
bibliotecario,  ovvero  per l'attuazione delle competenze del rettore
di  cui  all'art. 7, lettera m) del presente statuto, anche se svolti
per   il   tramite   di   delegati   rettorali,   il   consiglio   di
amministrazione,  su proposta delle strutture interessate, sentito il
senato  accademico,  puo'  istituire  centri di servizio d'Ateneo e/o
interdipartimentali.
  2)   Le   modalita'   per   l'istituzione,  l'organizzazione  e  il
funzionamento  dei  centri  sono  definite  dal  regolamento generale
d'Ateneo.
  3)  L'elenco  dei  centri di servizio e' riportato nella tabella C)
allegata al presente statuto e nel regolamento generale d'Ateneo.
                              Titolo IV
                       Rapporti con l'esterno
                              Art. 27.
                          Criteri generali
  1)  L'Universita', in conformita' ai principi generali del presente
statuto,  considera  come proprio compito lo sviluppo delle relazioni
con  le  altre  universita'  ed  istituzioni  di cultura e di ricerca
nazionali   ed   internazionali,   e  favorisce  i  rapporti  con  le
istituzioni  pubbliche  e  private,  con  le imprese e le altre forze
produttive,  in  quanto  strumenti  di  diffusione,  valorizzazione e
verifica dei risultati della ricerca scientifica.
  2)  L'Universita'  partecipa, con il proprio personale e le proprie
strutture, ad iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con
enti  ed imprese locali, nazionali ed internazionali; a tal fine puo'
stipulare convenzioni che possono prevedere tra l'altro l'istituzione
di  borse  di studio. Le modalita' di partecipazione a collaborazioni
di ricerca sono disciplinate da apposito regolamento.
  3) L'Universita' puo' utilizzare come docenti esterni specialisti e
professionisti   di   alta  qualificazione,  ai  quali  affidare  per
contratto   annuale   attivita'   didattiche   integrative   per  gli
insegnamenti   nei   corsi   di  studi  a  contenuto  prevalentemente
applicativo  tecnologico  previsti  negli  ordinamenti  didattici dei
corsi  di  studio e delle scuole di specializzazione. Le modalita' di
utilizzo   ed  i  criteri  di  selezione  dei  docenti  esterni  sono
disciplinati dal regolamento didattico di ateneo.
  4)  I  rapporti  esterni  dell'universita'  sono  disciplinati  dal
regolamento   generale   d'ateneo   il  quale,  tenendo  conto  della
necessita' che ogni iniziativa sia compatibile con le attivita' delle
strutture   coinvolte   e   con  la  peculiarita'  della  prestazione
universitaria,  fissa  anche  i  criteri  sulla  cui  base i predetti
rapporti  possano  essere  posti  in  essere, al fine di garantire la
massima trasparenza e conoscibilita'.
  5)  L'Universita'  puo'  svolgere,  con  il  proprio personale e le
proprie  attrezzature  e  strutture,  all'interno  ed  all'esterno di
queste  ultime,  direttamente  o  in  compartecipazione  con soggetti
pubblici  e  privati  attivita'  a  favore  di  terzi; in particolare
l'universita',    compatibilmente    con    la    propria    funzione
scientifico-didattica,  puo'  eseguire  analisi, controlli, tarature,
prove  ed  esperienze, rendere attivita' di consulenza, trasferimento
tecnologico, formazione professionale, nonche' svolgere, da sola o in
compartecipazione,  incarichi  professionali ad essa affidati anche a
seguito di partecipazione a procedure concorsuali.
  6)  L'Universita'  puo' concedere l'utilizzazione di propri locali,
attrezzature,  strumentazioni,  laboratori,  a  titolo oneroso, sulla
base di tariffario approvato dal consiglio di amministrazione.
  L'Universita'  puo',  altresi',  concedere l'utilizzazione a titolo
oneroso di strutture congressuali e seminariali da essa allestita.
                              Art. 28.
                    Collaborazioni internazionali
  L'Universita' favorisce l'attuazione di programmi di collaborazione
con  organismi internazionali, in particolare con l'unione europea, e
la  partecipazione  ai  programmi di cooperazione del Ministero degli
affari esteri.
                              Art. 29.
            Collaborazioni con amministrazioni pubbliche
  1)   L'Universita'   puo'   concludere   accordi   con   le   altre
amministrazioni  pubbliche per lo svolgimento in collaborazione delle
attivita'  istituzionali  di  interesse comune, fermo restando quanto
specificatamente disposto in ordine alle attivita' di ricerca.
  2) L'Universita' si impegna a collaborare con altre amministrazioni
pubbliche,  in  particolare  con  la  regione,  al  fine  di  rendere
effettiva l'attuazione delle leggi vigenti in materia di diritto allo
studio, anche mediante la costituzione di apposite strutture.
  3)  Gli  accordi amministrativi, conclusi in conformita' ai criteri
generali  precedentemente enunciati e disciplinati dall'art. 15 della
legge  7 agosto  1990,  n.  241,  sono  deliberati  dal  consiglio di
amministrazione.
                              Art. 30.
                 Partecipazione ad organismi privati
  1)  L'Universita', a mezzo dei centri di cui al successivo art. 31,
puo'  partecipare  a societa' o ad altre forme associative di diritto
privato  per lo svolgimento di attivita' strumentali alla didattica e
alla  ricerca  o  comunque utili per il conseguimento dei propri fini
istituzionali.
  2)  La partecipazione di cui al comma precedente, in conformita' ai
criteri  generali  di cui all'art. 31, e' deliberata dal consiglio di
amministrazione.
  3)  La partecipazione dell'Universita' deve comunque conformarsi ai
seguenti principi:
    a) livello  universitario  dell'attivita'  svolta attestato da un
comitato scientifico;
    b) disponibilita'  delle  risorse  finanziarie  ed  organizzative
sufficienti;
    c) destinazione  della  quota degli eventuali utili da attribuire
all'Universita'    per    finalita'    istituzionali   didattiche   e
scientifiche,  riservandone  non  meno del 10% al finanziamento della
ricerca di base;
    d) espressa   previsione  di  patti  parasociali  a  salvaguardia
dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale;
    e) limitazione  del  concorso  dell'universita',  nel  ripiano di
eventuali perdite, alla quota di partecipazione;
    f) la  quota parte delle risorse annualmente disponibili in conto
capitale   deve   essere  contenuta  nei  limiti  predeterminati  dal
consiglio di amministrazione;
    g) la  quota  di  partecipazione  nelle singole societa' non puo'
superare il 50% del capitale.
  4)  La  partecipazione  dell'Universita' puo' essere costituita dal
comodato  di  beni,  mezzi  o  strutture,  nel  rispetto dei principi
enunciati ai commi 2 e 3 del presente articolato e con oneri a carico
del comodatario.
  5) La licenza a qualsiasi titolo del marchio, ferma in ogni caso la
salvaguardia  del  prestigio dell'Universita', deve essere oggetto di
apposita autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, da
pubblicarsi  per  estratto nel bollettino ufficiale dell'universita'.
Il  corrispettivo  della licenza onerosa del marchio, che puo' essere
senz'altro  consentita  in  occasioni  di manifestazioni celebrative,
costituisce  forma  autonoma  di autofinanziamento di cui all'art. 7,
comma 1, lettera c), della legge 9 maggio 1989, n. 168.
  6)  Degli organismi pubblici o privati cui l'universita' partecipa,
cosi'  come  dei  rappresentanti  nominati,  e'  tenuto  completo  ed
aggiornato  elenco  a  cura del direttore amministrativo che ne rende
possibile la consultazione a chiunque vi abbia interesse.
                              Art. 31.
   Altri centri per le collaborazioni con enti pubblici e privati
  1)  Su  proposta  di una o piu' strutture didattiche o scientifiche
con  interessi  culturali  complementari  possono  essere costituiti,
anche  nelle  forme associative di diritto privato e con le modalita'
di  cui al precedente articolo, centri per la collaborazione con enti
pubblici  e  privati  -  che potranno anche entrare a far parte di un
parco  scientifico  e  tecnologico  -  con  il  compito di promuovere
l'utilizzazione delle conoscenze generate dall'attivita' scientifica,
al  fine di migliorare le informazioni e le tecnologie a disposizione
degli  operatori  pubblici  e privati e di utilizzare attrezzature in
dotazione di questi ultimi a fini didattici e di ricerca.
  2) I centri di cui al precedente comma assicurano la collaborazione
con l'esterno nelle seguenti forme:
    a) progettazione  e coordinamento di programmi di formazione e di
aggiornamento;
    b) ricerca  applicata  e  diffusione  di  tecnologie e scambio di
conoscenze tecniche;
    c) prestazioni  professionali  agli  enti associati e a terzi nel
rispetto  dei  doveri  istituzionali,  della  legge  e  del  presente
statuto.
  3) Il bilancio dei centri deve documentare l'equilibrio tra costi e
ricavi.
                              Art. 32.
         Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Universita'
  1)  L'attribuzione  del  diritto  di  conseguire  il copyright e il
brevetto  per  le  invenzioni  realizzate  a  seguito di attivita' di
ricerca  scientifica,  svolta  utilizzando comunque strutture e mezzi
finanziari  forniti  dall'Universita',  e'  regolata  in via generale
dalle norme di legge vigenti.
  2)  In  particolare  il  diritto  a  conseguire  il  copyright e il
brevetto  spetta all'Universita' salvo riconoscimento agli autori del
diritto   morale   di  inventore.  All'autore  spetta,  tuttavia,  se
richiesto,   un   compenso   commisurato   all'importanza   economica
dell'invenzione.
  3)  I  contratti  e  le  convenzioni  per  attivita'  di  ricerca o
consulenza  svolte  per  terzi  devono  prevedere  l'attribuzione dei
diritti  di  contitolarita' o di titolarita' degli eventuali brevetti
ovvero  di  sfruttamento  dei  diritti  esclusivi che ne scaturissero
(licenze di brevetto).
                              Titolo V
               Uffici ed organizzazione amministrativa

                              Art. 33.
                    Formazione e professionalita'
  L'Universita'  promuove  la  crescita  professionale  del personale
tecnico-amministrativo.  A  tal  fine  definisce  piani pluriennali e
programmi annuali per la formazione, l'aggiornamento professionale di
tutto  il  personale  tecnico-amministrativo, in attuazione dei quali
organizza, direttamente o in collaborazione con altri enti, incontri,
corsi di preparazione, perfezionamento, conferenze e seminari.
                              Art. 34.
                      Direttore amministrativo
  1)   L'incarico  di  direttore  amministrativo  e'  attribuito,  su
proposta  del  rettore,  dal  consiglio  di  amministrazione,  ad  un
dirigente  della  stessa  universita'  o di altra sede universitaria,
ovvero   di   altra   amministrazione  pubblica,  previo  nulla  osta
dell'amministrazione   di   appartenenza;   l'incarico  puo'  essere,
altresi',  conferito  a  docenti  universitari ed a dirigenti di enti
pubblici  o  privati  nel  rispetto delle norme generali in materia e
degli specifici regimi autorizzativi e di compatibilita'.
  2) La revoca dell'incarico di direttore amministrativo e' disposta,
per gravi irregolarita' nell'azione amministrativa, con atto motivato
del    consiglio    di    amministrazione,    previa    contestazione
all'interessato.
  3)  Il  direttore amministrativo e' capo degli uffici e dei servizi
centrali  dell'universita'  ed esplica, anche in relazione agli esiti
del  controllo  di  gestione, una generale attivita' di indirizzo, di
direzione     e     controllo    nei    confronti    del    personale
tecnico-amministrativo.   Gli  altri  dirigenti  collaborano  con  il
direttore  amministrativo  con compiti di integrazione funzionali per
le strutture operanti su ambiti connessi.
  4) Il direttore amministrativo presenta annualmente al consiglio di
amministrazione una relazione sull'attivita' prevista.
  5)   Il   direttore   amministrativo  esercita  tutte  le  funzioni
attribuitegli  dalla  legge,  dallo  statuto  e  dai  regolamenti, in
particolare:
    a) cura l'attuazione dei programmi e delle direttive degli organi
di  governo  dell'Universita',  secondo  le specifiche linee indicate
dagli  stessi,  individuando, se del caso, attivita' ed interventi da
affidare  ai  dirigenti  con  le  relative  risorse  e  le  opportune
indicazioni;
    b) cura l'acquisizione delle entrate di bilancio;
    c) esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli organi di
governo  dell'Universita',  i poteri di spesa, adottando le procedure
ed  i  provvedimenti  relativi alle fase di spesa, nel rispetto delle
norme     amministrative-contabili     previste    dal    regolamento
dell'universita' per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
    d) definisce i limiti del potere di spesa dei dirigenti, dettando
direttive sulle procedure e sui procedimenti;
    e) provvede,  secondo  le  indicazioni di massima degli organi di
governo  dell'Universita', all'istituzione e all'organizzazione degli
uffici  e dei servizi centrali amministrativi e tecnici, definendone,
tra l'altro, gli orari di servizio e di apertura al pubblico;
    f) procede,  in  base  ai  contingenti  definiti  dagli organi di
governo dell'Universita', all'assegnazione, anche mediante mobilita',
del  personale  agli  uffici  e alle strutture per la ricerca, per la
didattica  e  di  servizio;  in  particolare,  con  riferimento  alle
assegnazioni  mediante  mobilita' di personale tecnico alle strutture
per   la   ricerca,   la   didattica  e  di  servizio,  il  direttore
amministrativo assumera' i relativi provvedimenti tenendo debitamente
conto  delle  esigenze  prospettate  dai  responsabili delle predette
strutture;
    g) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti;
    h) indirizza,   verifica  e  controlla  l'attivita'  degli  altri
dirigenti,  con  poteri sostituivi nei confronti degli stessi in caso
di inerzia o ritardo e responsabilita' della propria attivita';
    i) nell'ambito della programmazione generale e nel rispetto delle
indicazioni  date  dagli organi di governo dell'Universita', procede,
nel  rispetto  della normativa vigente, al reclutamento del personale
amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario  ed adotta tutti gli atti di
gestione dello stesso;
    l) esercita  l'azione  disciplinare  nei  confronti del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario dell'universita';
    m) aggiudica gli appalti per forniture di beni, servizi e lavori,
ad   esclusione   di   quelli   di   competenza   del   consiglio  di
amministrazione e delle strutture per la ricerca e per la didattica o
per  cui  sia  prevista una scelta discrezionale di ordine tecnico od
economico riservata agli organi di governo dell'Universita';
    n) promuove    e    resiste,    su    pronuncia   del   consiglio
d'amministrazione, alle liti correlate con gli atti di gestione anche
del personale, poste in essere da lui stesso e dagli altri dirigenti.
Nomina  procuratori  e  difensori, secondo le indicazioni fornite dal
consiglio  di  amministrazione  e propone eventuali transazioni delle
liti;
    o) chiede pareri agli organi di altre amministrazioni;
    p) fornisce  chiarimenti  agli  organi di controllo sugli atti di
sua competenza;
    q) fornisce pareri agli organi di governo dell'Universita';
    r) e'  responsabile  della realizzazione di programmi, attivita',
interventi e progetti in relazione agli obiettivi di rendimento della
gestione amministrativa e finanziaria dell'Universita'.
                              Art. 35.
                              Dirigenti
  1)   Ai   singoli   settori  dell'amministrazione  individuati  dal
direttore  amministrativo sentito il consiglio di amministrazione, e'
preposto  un  dirigente  o un titolare di funzioni equiparate. Per il
conseguimento degli specifici obiettivi di volta in volta individuati
dagli  organi di governo dell'universita' sulla base delle necessita'
della  stessa, e' facolta' dell'universita', a norma dell'art. 19 del
decreto  legislativo  29/1993  e  successive modificazioni, stipulare
contratti  di diritto privato a tempo determinato per il conferimento
di    incarichi   dirigenziali   a   soggetti   interni   o   esterni
all'Universita' in possesso delle specifiche qualita' professionali.
  2)  I dirigenti hanno la responsabilita' della gestione del settore
e  del  risultato  delle attivita' degli uffici cui sono preposti, in
particolare:
    a) organizzano,  d'intesa  con  il  direttore  amministrativo, le
risorse a loro disposizione;
    b) esercitano  poteri  di  spesa nei limiti fissati dal direttore
amministrativo;
    c) verificano  i  carichi  di  lavoro  e  la  produttivita' degli
uffici;
    d) emettono  gli  atti costituenti manifestazione di conoscenza o
di giudizio quali attestazioni, certificazioni, relazioni;
    e) emettono gli atti esecutivi di deliberazioni e provvedimenti;
    f) emanano  i  provvedimenti  amministrativi  di  autorizzazione,
concessione  ed  analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e
valutazioni  da  eseguire secondo criteri predeterminati dalla legge,
dallo  statuto,  dai  regolamenti  o  da  deliberazioni  degli organi
dell'universita'.
                              Art. 36.
                        Funzioni dirigenziali
  1)  Al  direttore  amministrativo  potra'  essere  riconosciuta  la
qualifica  di  dirigente generale nel rispetto di quanto previsto dal
regolamento di esecuzione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modifiche ed integrazioni.
  2)  Al  direttore  amministrativo  ed  ai dirigenti e' riconosciuta
un'indennita'  di  funzione  a  carico del bilancio dell'universita',
annualmente  determinata  dal consiglio di amministrazione in ragione
delle  disponibilita'  finanziarie e con le modalita' di cui all'art.
24 del decreto legge 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche.
  3) In sede di partecipazione agli organi di governo dell'ateneo, il
direttore  amministrativo o chi lo sostituisce e' tenuto ad esprimere
e  ad  inserire in verbale il proprio motivato dissenso nei confronti
delle  proposte  di  deliberazione per le quali ritenga sussistere un
qualche profilo di illegittimita'.
                              Art. 37.
                           Responsabilita'
  I  dirigenti,  nell'ambito  dei compiti loro attribuiti o delegati,
operano   in   condizioni   di   autonomia  e  responsabilita'.  Sono
direttamente  responsabili  in termini di efficienza e di correttezza
amministrativa dei compiti loro affidati.
                              Art. 38.
  Pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo
  1) L'Universita', nell'ambito della sua autonomia, adotta la pianta
organica  di  Ateneo del personale dirigente e tecnico-amministrativo
necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali con decreto
del  rettore su delibera del consiglio di amministrazione, sentito il
senato accademico.
  2)  La  pianta  organica,  redatta  tenendo conto delle esigenze di
rinnovamento  delle  strutture organizzative dell'Universita' e sulla
base  degli  effettivi  carichi  di  lavoro,  e' soggetta a revisione
periodica con scadenza almeno triennale secondo le modalita' indicate
nel comma 1 del presente articolo.
  3)  Il  consiglio  di  amministrazione  detta  criteri generali per
l'attribuzione   dei   posti  all'amministrazione  centrale  ed  alle
strutture  didattiche,  di  ricerca  e  di  servizio  nelle  quali si
articola l'Universita'.
  4)  Nell'ambito  di  specifici  accordi  di  collaborazione e delle
attivita'  istituzionali  universitarie,  e' possibile consentire per
periodi   predeterminati   e   con  il  consenso  degli  interessati,
l'utilizzazione   del  proprio  personale  presso  altre  istituzioni
universitarie.   In   tal   caso   l'onere  finanziario  relativo  al
trattamento  economico,  ivi  compresi  gli  emolumenti accessori, di
spettanza  del  personale  dovra'  essere  sostenuto dall'Universita'
presso la quale il personale medesimo presta la sua opera.
                              Art. 39.
                Accesso alle qualifiche di dirigente
  1) L'accesso alle qualifiche di dirigente avviene per concorso, per
esami,  indetto dall'Universita' o da piu' atenei tra loro collegati,
a questo scopo, sulla base di appositi accordi.
  2)  Al  concorso, per esami, possono essere ammessi i dipendenti di
ruolo  delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 dell'art. 28
del decreto legge 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
provenienti dall'ex carriera direttiva, ovvero in possesso, a seguito
di  concorso,  per  esami  o  per  titoli  ed  esami,  di  qualifiche
funzionali corrispondenti, che abbiano compiuto almeno cinque anni di
servizio  effettivo  nella qualifica. In ambedue i casi e' necessario
il  possesso  del  diploma di laurea. Possono essere altresi' ammessi
soggetti  in  possesso  della  qualifica  di  dirigente  in strutture
pubbliche  o  private,  che  siano  muniti  del  prescritto titolo di
studio.  Le  modalita' di svolgimento dei concorsi per l'accesso alle
qualifiche dirigenziali saranno oggetto di specifico regolamento.
  3)  Il concorso e' indetto con decreto del rettore pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
  4)  Il  bando  indica  il termine di presentazione delle domande di
ammissione, il numero dei posti da conferire, corrispondenti a quelli
vacanti  ed a quelli di cui si prevede la vacanza, le materie oggetto
delle prove d'esame e le modalita' di partecipazione.
  5)  Le  prove di esame sono costituite da due prove scritte e da un
colloquio.
  6) La prova scritta consiste nella trattazione di un tema attinente
ai  compiti  d'istituto  nonche'  alle  attivita' istituzionali delle
universita' ed alla relativa legislazione; la seconda su argomenti di
diritto amministrativo.
  7) Il colloquio, che ha per oggetto le discipline piu' direttamente
connesse  alle  funzioni  ed  ai  compiti  d'istituto, e' finalizzato
all'accertamento   della   maturita'   professionale   nonche'   alla
valutazione  del  possesso  della necessaria attitudine a svolgere le
funzioni dirigenziali.
  8) La commissione esaminatrice del concorso e' nominata con decreto
del  rettore  ed  e'  composta  da  un  magistrato, presidente, da un
professore  universitario  di  ruolo  in  materie  giuridiche e da un
dirigente appartenente ai ruoli universitari.
                              Art. 40.
Patrocinio  legale del dipendente per fatti connessi all'espletamento
                        di compiti d'ufficio
  Nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall'art.  44  del testo unico
approvato  con  regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, l'Universita'
puo'  assumere  a  proprio carico le spese di difesa per l'assistenza
dei   dipendenti   nei  confronti  dei  quali  sia  stato  aperto  un
procedimento  di  responsabilita'  penale e/o civile per fatti o atti
compiuti  nell'espletamento dei compiti d'ufficio. In tal caso, nello
stabilire  le  condizioni, le modalita' ed i limiti di tale onere, il
regolamento    dovra'   comunque   prevedere   l'obbligo   da   parte
dell'amministrazione  di  esigere  dal  dipendente tutti gli oneri di
difesa  sostenuti  nel  caso questi sia stato condannato con sentenza
passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave.
                              Art. 41.
                  Comitato per le pari opportunita'
  Il  consiglio  di  amministrazione  nomina  un comitato per le pari
opportunita' che opera per l'attuazione nell'universita' dei principi
fissati dalla vigente legislazione in materia.
                              Art. 42.
           Attivita' culturali e ricreative del personale
  L'Universita', in relazione alle proprie disponibilita' finanziarie
e  di  mezzi,  concorre all'attivita' autogestita di tutto il proprio
personale  nei  settori  della cultura, degli scambi culturali, dello
sport   e   del   tempo  libero,  salvo  che  non  ostino  specifiche
disposizioni che abbiano per destinatarie le universita'.
                              Art. 43.
                        Nucleo di valutazione
  1)  Il  nucleo di valutazione e' composto da sette membri dei quali
almeno   due  nominati  tra  studiosi  ed  esperti  nel  campo  della
valutazione anche in ambito non accademico.
  2)  Il nucleo di valutazione e' l'organo preposto alla attivita' di
valutazione  interna  della  gestione amministrativa, delle attivita'
didattiche  e  di  ricerca,  degli  interventi di sostegno al diritto
dello  studio; al nucleo di valutazione compete anche la verifica, da
operarsi   anche   mediante  analisi  comparative  dei  costi  e  dei
rendimenti,  del corretto utilizzo delle risorse, della produttivita'
della  ricerca  e  della  didattica, nonche' dell'imparzialita' e del
buon andamento dell'azione amministrativa.
  3) A tal fine il nucleo di valutazione provvede, tra l'altro, a:
    a) formulare     proposte     in     ordine     all'articolazione
dell'universita'   in   centri   di  costo  e/o  rendimento  ed  alla
rilevazione costante dell'andamento operativo;
    b) formulare  proposte  in  ordine all'elaborazione di previsioni
economiche relative agli obiettivi che si pone l'Universita';
    c) verificare  costantemente  l'andamento delle previsioni di cui
alla precedente lettera b);
  4)  Il nucleo di valutazione risponde direttamente al rettore. Esso
e'  costituito  con  delibera  del consiglio di amministrazione ed e'
rinnovato ogni tre anni.
                              Titolo VI
                     Norme finali e transitorie

                              Art. 44.
                         Norme di attuazione
  Le  norme  di  attuazione  del  presente  statuto sono demandate al
regolamento generale d'Ateneo e agli altri regolamenti previsti dallo
statuto  che  dovranno  essere  emanati entro un anno dall'entrata in
vigore dello stesso.
                              Art. 45.
                             Indennita'
  1)  Compatibilmente  con  l'apposito  stanziamento  di  bilancio al
rettore,  al  pro-rettore,  al preside di facolta', al presidente del
consiglio   di   corso  di  laurea,  al  direttore  della  scuola  di
specializzazione, al direttore di dipartimento, ai responsabili delle
strutture  di  cui all'art. 26) spetta un'indennita' annuale a carico
del   bilancio   dell'Universita',   determinata   dal  consiglio  di
amministrazione.
  2) Ove il medesimo soggetto ricopra contemporaneamente piu' cariche
per   le   quali  a  norma  del  presente  statuto  sia  prevista  la
corresponsione  di indennita' lo stesso dovra' optare fra le suddette
indennita' non essendo queste tra di loro cumulabili.
                              Art. 46.
                          Cariche elettive
  1)  Le  cariche  di rettore, di preside di facolta', presidente del
consiglio  di  corso  di  laurea, presidente di consiglio di corso di
laurea  specialistica,  direttore  di  dipartimento  o  di  struttura
equiparata sono elettive.
  2)  Nel  caso  in  cui  la carica elettiva sia incompatibile con il
regime di impegno a tempo definito, per essere eletti i professori di
ruolo ed i ricercatori devono aver optato per il regime a tempo pieno
od  aver presentato anteriormente alla votazione una dichiarazione di
opzione in tal senso da far valere in caso di nomina.
  3)  In  caso di indisponibilita' documentata di professori di ruolo
di  prima  fascia  per  la  carica  di  direttore di dipartimento, il
rettore  potra' nominare, con proprio decreto, su parere conforme del
consiglio  di dipartimento, anche un professore di seconda fascia; la
durata dell'incarico sara' annuale.
  4)  Nel caso di indisponibilita' documentata di professori di ruolo
di  prima fascia per la carica di presidente di consiglio di corso di
laurea  e di laurea specialistica la stessa e' assunta ad interim dal
preside di facolta' per la durata di un anno.
  5)  Tutte  le  cariche  elettive  relative  ai rappresentanti degli
studenti hanno durata biennale.
                              Art. 47.
     Principi generali sul funzionamento degli organi collegiali
  1) Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di
quanti  abbiano  giustificato  la  propria  assenza, Per la validita'
delle  adunanze  degli  organi  collegiali e' comunque necessario che
intervengano    almeno    otto    componenti    per    il   consiglio
d'amministrazione ed almeno cinque per il senato accademico.
  2)  Le  deliberazioni  sono prese a maggioranza dei presenti, salvo
che  per determinati argomenti non sia diversamente disposto. In caso
di parita', prevale il voto del presidente.
  3)  Nessuno  dei  partecipanti alle adunanze puo' prendere parte al
voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino
parenti ed affini entro il quarto grado.
  4) I verbali delle adunanze degli organi sono pubblici.
                              Art. 48.
                        Funzioni disciplinari
  1)  La  funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti
ai   corsi   attivati   nell'universita'   viene  esercitata  da  una
commissione   costituita  secondo  quanto  previsto  dal  regolamento
didattico  d'Ateneo  presieduta  dal  rettore  o da un suo delegato e
della quale fa parte anche un rappresentante degli studenti designato
dal consiglio degli studenti.
  2)  La  funzione disciplinare nei confronti del personale docente e
ricercatore   viene   esercitata  in  conformita'  alla  legislazione
vigente.
                              Art. 49.
                              Allegati
  Le tabelle allegate al presente statuto, nelle quali sono riportati
gli  elenchi  delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio,
hanno  valore  di  documento  a carattere puramente ricognitivo e non
fanno parte integrante dello Statuto.
                              Art. 50.
Esenzione  dall'attivita'  didattica  del  rettore  e  dei presidi di
                              facolta'
  1)  Il  rettore,  compatibilmente con la legislazione di specie, e'
esentato,  a  sua  richiesta,  dall'attivita' didattica per la durata
della sua carica.
  2)   I   presidi   di  facolta'  e  i  direttori  di  dipartimento,
compatibilmente  con la normativa di specie, possono essere esentati,
su  motivata richiesta, dall'attivita' didattica, per la durata della
loro carica. L'esenzione e' concessa con decreto del rettore.
                              Art. 51.
           Attivita' formative autogestite dagli studenti
  L'Universita'  concorre  alle attivita' formative autogestite dagli
studenti  nei  settori  della cultura e del tempo libero, fatte salve
quelle  disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia,
in  attuazione  di  quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera c),
della  legge  19 novembre  1990,  n. 341, e nel rispetto dei principi
enunciati all'art. 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
                              Art. 52.
                     Gestione impianti sportivi
  1)  Nel  rispetto di quanto previsto dalla legge 28 giugno 1977, n.
394,  e dal relativo regolamento, la gestione degli impianti sportivi
universitari  e  lo  svolgimento  delle  relative  attivita'  vengono
affidati,  mediante  convenzione,  al  centro  universitario sportivo
sotto   il   controllo   del  comitato  per  lo  sport  universitario
dell'universita'.
  2) Il comitato e' composto da:
    a) Il  rettore,  o  un  suo  delegato,  che assume le funzioni di
presidente;
    b) due   membri   designati   dagli  enti  sportivi  universitari
legalmente  riconosciuti,  che organizzano l'attivita' sportiva degli
studenti su base nazionale;
    c) due  studenti eletti secondo le modalita' previste dall'art. 9
del   decreto-legge   10 ottobre   1973,   n.  580,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  30 novembre  1973, n. 766, e successive
modificazioni ed integrazioni;
    d) il  direttore  amministrativo,  o  un  suo  delegato, anche in
qualita' di segretario.
  3) Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante i fondi
stanziati  con  le  leggi 28 giugno 1977, n. 394, e 3 agosto 1985, n.
429, ed i contributi studenteschi.
                              Art. 53.
                      Assistenti e ricercatori
  Tutte  le  volte  in  cui  il  presente  statuto  fa riferimento ai
ricercatori,  tale riferimento deve intendersi esteso agli assistenti
ordinari del ruolo ad esaurimento.
                              Art. 54.
                       Revisione dello statuto
  1) La revisione dello statuto puo' avvenire con cadenza biennale su
proposta  del  rettore  e/o  di due terzi del senato accademico e del
consiglio di amministrazione.
  2)  Le  relative deliberazioni sono adottate dal senato accademico,
integrato  con  le  rappresentanze elettive presenti nel consiglio di
amministrazione,  a maggioranza  assoluta  dei componenti, tranne che
per  le  deliberazioni  relative a modifiche della composizione degli
organi  e  dell'elettorato  attivo e passivo di tutte le cariche, che
devono  essere  adottate con la maggioranza di almeno i due terzi dei
componenti.
                              Art. 55.
                          Norme transitorie
  1)  Il  senato  accademico  resta  in  funzione  nella composizione
antecedente   alla   modifica   del   presente   statuto   in  attesa
dell'istituzione di almeno tre dipartimenti.
  2)  Dall'entrata  in vigore del presente statuto cessano dalle loro
funzioni  i  componenti del consiglio di amministrazione designati in
rappresentanza della regione Campania, della provincia di Napoli, del
comune di Napoli, della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura  di  Napoli,  del Ministero delle finanze e del Ministero
dei trasporti e della navigazione.
  3)  Gli istituti scientifici esistenti nell'universita' svolgono la
loro  attivita'  didattica e di ricerca fino alla loro disattivazione
da avvenire entro 31 marzo 2001.
  4) Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge
o  da  decreti  rettorali  conformi  a  deliberazioni degli organi di
governo  dell'universita', sino all'entrata in vigore dei regolamenti
previsti  dal  presente  statuto,  continuano  ad  applicarsi,  nelle
materie  ad  esse demandate, le norme vigenti alla data di entrata in
vigore dello statuto, in quanto con esso compatibili.