(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

                          ATTO DISCIPLINARE

contenente   norme   regolatrici   dell'attivita'  dell'organismo  di
intervento previsto dal regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio del
                          22 dicembre 1995

                               Art. 1.
    L'Ente  nazionale  risi,  incaricato  di  agire  quale  organismo
pagatore  e  di  intervento  per  conto,  nell'interesse  e  sotto il
controllo  dello  Stato,  nella esecuzione degli adempimenti previsti
dal  regolamento  (CE) n. 3072/95 del Consiglio del 22 dicembre 1995,
si  atterra',  per la campagna di commercializzazione 2000/2001, alle
norme  dei regolamenti (CEE) n. 3492/90 del Consiglio del 27 novembre
1990  e  n. 3597/90 della Commissione del 12 dicembre 1990, nonche' a
quelle del presente atto disciplinare.
                               Art. 2.
    A   norma  dei  citati  regolamenti,  l'Ente  nazionale  risi  ha
l'obbligo:
      a) di  riportare alla campagna di commercializzazione 2000/2001
tutto  il  risone  giacente  presso  l'Ente  al  31 agosto  2000, per
conferimenti effettuati durante le campagne precedenti;
      b) di acquistare tutto il risone che, prodotto nella Comunita',
gli   verra'   offerto   in  vendita  nel  corso  della  campagna  di
commercializzazione   2000/2001,  purche'  rispondente  ai  requisiti
stabiliti negli articoli che seguono.
    Ogni  offerta  di  vendita all'intervento deve formare oggetto di
domanda  scritta,  da presentare all'Ente nazionale risi, per partite
minime di 20 tonnellate di risone della stessa varieta'; nell'offerta
dovra'  espressamente  essere  dichiarata  l'origine  comunitaria del
prodotto.
    L'Ente  stesso,  inoltre,  dovra'  dare  attuazione  a  tutte  le
particolari  misure  di intervento che saranno eventualmente adottate
dal  Consiglio  dell'Unione  europea, in applicazione dell'art. 5 del
regolamento (CE) n. 3072/95.
                               Art. 3.
    Gli  acquisti  di  intervento  possono  essere  effettuati solo a
partire  dal  1o aprile  2001  e sino al 31 luglio 2001. Il prezzo da
pagare al venditore e' il prezzo di intervento valido il primo giorno
di  consegna  se  trattasi  di  conferimenti  a magazzino o il giorno
dell'accettazione  dell'offerta  se  trattasi  di  prodotto  preso in
carico   nel   luogo   in   cui   si  trova,  tenuto  comunque  conto
delle maggiorazioni   o  detrazioni  applicabili  in  funzione  della
qualita'.
    Il  prodotto  deve  essere consegnato a magazzino, a cura e spese
del  venditore,  non  scaricato,  nel  centro di intervento designato
dall'Ente nazionale risi e corrispondere alla seguente qualita' tipo:
"riso sano, leale, mercantile, privo di odore, privo di insetti vivi,
tenore  di  umidita'  13,00%,  resa alla lavorazione a fondo in grani
interi  (con una tolleranza del 3% di grani spuntati) 63% in peso, di
cui  percentuali  in  peso dei grani lavorati a fondo che non sono di
qualita' perfetta:
      grani gessati 1,5% (per il risone di cui ai codici 1006 10 27 e
1006 10 98), 2% (per il risone di cui ai codici diversi da 1006 10 27
e 1006 10 98);
      grani striati rossi 1,00%;
      grani vaiolati 0,50%;
      grani macchiati 0,25%;
      grani ambrati 0,05%;
      grani gialli 0,02%".
    Per  le  varieta'  indicate  nella tabella n. 1, la qualita' tipo
deve  corrispondere  alle  caratteristiche  gia'  descritte  al comma
precedente,  fatta  eccezione  per  le percentuali della resa a grana
intera  e  della  resa  globale,  che  devono  corrispondere a quelle
indicate nella stessa tabella n. 1.
                               Art. 4.
    L'organismo  di  intervento  puo'  accettare  partite  di  risone
diverse  dai  tipi indicati al precedente art. 3, sempreche' prive di
odore e di insetti vivi, purche':
      il tasso di umidita' non superi il 14,5%;
      la  resa  alla lavorazione non sia inferiore rispetto alla resa
base di cui all'art. 3, di punti 14;
      la  percentuale  di grani difettosi non superi i valori massimi
seguenti:
        grani gessati: il 6% per i risi a grana tonda e il 4% per gli
altri risi;
        grani  striati rossi: il 10% per i risi a grana tonda e il 5%
per gli altri risi;
        grani  macchiati e vaiolati: il 4% per i risi a grana tonda e
il 2,75% per gli altri risi;
        grani  ambrati:  l'1% per i risi a grana tonda e lo 0,50% per
gli altri risi;
        grani  gialli:  lo 0,175% per tutti i tipi di riso; impurita'
diverse: l'1% per tutti i tipi di riso;
        grani  di  riso  di altre varieta': il 5% per tutti i tipi di
riso;
      il  livello  di  radioattivita'  non  superi  i livelli massimi
ammissibili   prescritti   dalla   regolamentazione  comunitaria.  Il
controllo  del  livello  di  contaminazione verra' effettuato solo in
caso  di  necessita'  e  per  il  tempo  strettamente  necessario. Le
eventuali relative modalita' saranno stabilite dalla regolamentazione
comunitaria.
    Il risone con percentuali di impurita' diverse, superiori a 0,1%,
puo'  essere  acquistato  all'intervento  previa  applicazione di una
riduzione  del  prezzo  di  intervento  di  0,02%  per  ogni  divario
supplementare di 0,01%.
    Il  risone  con  percentuali  di grani di riso di altre varieta',
superiori   al  3%,  puo'  essere  acquistato  all'intervento  previa
applicazione di una riduzione del prezzo di intervento dello 0,1% per
ogni divario supplementare di 0,1%.
                               Art. 5.
    La  data  e il centro di intervento in cui effettuare la consegna
sono  fissati  dall'Ente  nazionale  risi  e  saranno  comunicati  al
conferente   che   potra'  contestarli  nel  termine  di  due  giorni
lavorativi   decorrenti   dal  ricevimento  della  comunicazione.  La
consegna  dovra' avvenire entro la fine del secondo mese successivo a
quello  del  ricevimento  dell'offerta  senza pero' poter superare la
data del 31 agosto 2001.
    All'atto  del  ricevimento  del  prodotto,  l'Ente nazionale risi
procedera'  al campionamento mediante campioni prelevati in misura di
un  prelievo per ogni 10 tonnellate. Tale campionamento dovra' essere
eseguito  alla  presenza  del  venditore  o,  in  sua assenza, da chi
effettua materialmente la consegna e che si intende senz'altro a cio'
delegato.  L'Ente  nazionale  risi,  prima di far entrare la merce in
magazzino  dovra'  accertare  che  ogni  singola consegna rispetti la
qualita'  minima.  In  caso  contrario,  l'Ente nazionale risi dovra'
rifiutare  la  presa  in  carico della consegna che non rispetti tale
qualita'.
    Nel  caso  in  cui  l'Ente  nazionale  risi proceda alla presa in
carico  del  prodotto  nel  luogo  in  cui  si trova, la verifica del
rispetto  della  qualita'  dovra'  avvenire  sulla  base  di campioni
rappresentativi  della  partita  offerta.  Il  numero dei campioni da
costituire  e'  ottenuto  dividendo per 20 la quantita' della partita
offerta.  La  verifica  deve  stabilire che il prodotto risponda alla
qualita'  minima  richiesta  per  essere accettato all'intervento. In
caso contrario, la presa in carico della partita e' rifiutata.
    La  valutazione  del  prodotto  sara' fatta in applicazione delle
tabelle allegate al presente atto disciplinare sulla base della media
ponderale dei risultati analitici.
    Effettuata la consegna e la valutazione del prodotto, fatti salvi
i  casi  di  contestazione  della  valutazione stessa e della mancata
presentazione  della  fattura,  l'Ente  nazionale  risi  provvede  al
pagamento   del   prodotto   stesso   tra   il   trentaduesimo  e  il
trentasettesimo giorno successivo a quello della presa in consegna.
                               Art. 6.
    Ai  prezzi  stabiliti  ai  sensi  delle  disposizioni comunitarie
vigenti  in  materia,  deve essere applicata, a partire dal 1o aprile
2001  e  per  quattro mesi consecutivi, una maggiorazione mensile, di
Euro 2 alla tonnellata di risone fino ad un massimo di Euro 8.
                               Art. 7.
    Il  finanziamento occorrente per l'acquisto del prodotto e per la
conservazione  delle eventuali giacenze di fine campagna al 31 agosto
2000,  nonche' quello per le spese di gestione deve essere assicurato
dall'Ente  nazionale  risi,  anche  mediante  operazioni  di  credito
garantite dal privilegio legale sul prodotto acquistato e sulle somme
ricavate dalla sua vendita mediante apposite convenzioni con istituti
di credito.
    Lo  schema  di  tali  convenzioni  dovra'  essere  approvato  dal
Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, di concerto con il
Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentita la Banca d'Italia.
                               Art. 8.
    L'Ente  nazionale  risi  deve provvedere alla buona conservazione
del  risone  acquistato,  adottando  tutte  le  misure necessarie per
evitare scondizionamenti del prodotto.
    Le  quantita'  acquistate  devono essere tenute ben sistemate per
consentire  in  ogni  momento  l'accertamento,  anche a cubatura, dei
monti,   nonche'   il  costante  controllo  del  condizionamento  del
prodotto; esse devono essere tenute separate formando monti unici per
varieta'.
    Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico
e  scarico  nel  quale  devono  essere riportati tutti i movimenti di
entrata   e   di  uscita  del  prodotto  per  quantita',  qualita'  e
caratteristiche.
    L'Ente nazionale risi dovra' tenere permanentemente aggiornato un
elenco di titolari di magazzino con i quali ha stipulato un contratto
nel  quadro  del  regime  di  intervento.  Detto  elenco contiene gli
elementi  tecnici che consentono la determinazione precisa di tutti i
punti  di  magazzinaggio, la capacita', il numero dei capannoni e dei
sili, le piante e gli schemi.
                               Art. 9.
    L'Ente  nazionale  risi  e'  responsabile  di  eventuali  perdite
derivanti   da  furti,  incendi,  ammanchi,  nonche'  da  avarie  non
dipendenti  da causa di forza maggiore e non rientranti nei limiti di
tolleranza  dello 0,4% previsti dal regolamento (CEE) n. 147/1991 del
22 gennaio 1991.
                              Art. 10.
    Il  prezzo di vendita sul mercato comunitario, ai sensi dell'art.
5,  titolo  I,  del  regolamento  (CEE)  n. 75/1991 della Commissione
dell'11 gennaio  1991, deve corrispondere al prezzo rilevato, per una
qualita' equivalente e per una quantita' rappresentativa, sul mercato
del  luogo  di  magazzinaggio  o,  in  mancanza  di tale mercato, sul
mercato piu' vicino, tenendo conto delle spese di trasporto. Esso non
puo'  mai essere inferiore al prezzo di intervento di cui all'art. 3,
paragrafo  1  del regolamento (CE) 3072/1995, vigente l'ultimo giorno
utile  per  la presentazione delle offerte, eventualmente adattato in
funzione delle maggiorazioni e detrazioni previste dalle tabelle da 1
a 4 del presente atto disciplinare.
    Il  prezzo di intervento da prendere in considerazione in caso di
rivendita   nel   corso   del   dodicesimo  mese  della  campagna  di
commercializzazione   e'   quello   applicabile   l'undicesimo  mese,
aumentato dell'importo di una maggiorazione mensile.
    Tuttavia,  se  nel corso della campagna di commercializzazione si
manifestano turbative nel funzionamento dell'organizzazione comune di
mercato,  in particolare a causa delle difficolta' di vendere il riso
a prezzi conformi al prezzo di mercato, in base alla procedura di cui
all'art. 22 del regolamento (CE) n. 3072/1995, possono essere fissate
condizioni particolari di prezzo.
    Il  prezzo  di  vendita  per  l'esportazione  in base all'art. 9,
titolo Il, e all'art. 11, titolo III del regolamento (CEE) n. 75/1991
e'  fissato  secondo  la procedura di cui all'art. 22 del regolamento
(CE) n. 3072/1995.
    Tale prezzo e' stabilito ad un livello che non provochi turbative
di  mercato  per  le  altre  esportazioni.  Il prezzo minimo non puo'
essere ritoccato per motivi connessi alla qualita'.
    Il  prezzo  di  vendita  per il prodotto destinato a forniture di
aiuto  alimentare  e'  il  prezzo  di intervento, in vigore il giorno
della  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  offerte
nell'ambito  della  procedura  di  gara  per  l'aggiudicazione  della
fornitura  di  aiuto alimentare, senza adeguarnenti in relazione alla
qualita'  del prodotto. Tale prezzo non e' adeguato in relazione alla
data  effettiva  del ritiro presso l'organismo di intervento. Esso si
riferisce  ad  una  merce  caricata  alla  rinfusa  su  un  mezzo  di
trasporto, franco partenza magazzino.
    L'Ente   nazionale  risi  e'  tenuto  ad  assicurare  la  massima
pubblicita'  dei  bandi di gara, ove prescritti, il cui schema dovra'
essere quello gia' approvato dal Ministero delle politiche agricole e
forestali.
                              Art. 11.
    Le  eventuali  giacenze  che  dovessero  risultare  invendute  al
31 agosto  2001,  saranno  conservate a cura dell'Ente nazionale risi
nei  magazzini  di deposito e dovranno essere comunicate al Ministero
delle politiche agricole e forestali entro il 15 settembre 2001.
                              Art. 12.
    E'  fatto  obbligo all'Ente nazionale risi di tenere una gestione
separata  per  tutto  quanto  concerne  l'espletamento  dell'incarico
affidatogli.
    Tutta  la  documentazione  della gestione e le relative scritture
contabili  devono essere tenute scrupolosamente aggiornate e sempre a
disposizione  per  tutti  quei controlli che si riterra' opportuno di
disporre.
                              Art. 13.
    La gestione contabile, che ha inizio il 1o gennaio 2001 e termina
il  31 dicembre  2001  deve  essere  condotta  con criteri della piu'
rigida economia.
    Sono  a  carico  della  gestione  tutte  le  spese  sostenute per
l'espletamento dell'incarico affidato e precisamente:
      a) spese generali;
      b) spese tecniche;
      c) oneri di finanziamento.
                              Art. 14.
    Il  rendiconto  della  gestione  deve essere allegato al bilancio
dell'Ente  nazionale  risi  dell'esercizio  2001,  di  cui  e'  parte
integrante  e  deve  essere  trasmesso,  entro  il 31 maggio 2002, al
Ministero  delle  politiche agricole e forestali - Direzione generale
dei servizi generali e del personale, ed al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ai fini dell'approvazione.
                              Art. 15.
    E'  facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali e
di  quello  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto
adempimento dell'incarico affidato all'Ente nazionale risi.
                              Art. 16.
    Il  Ministero  delle politiche agricole e forestali si riserva di
impartire  le  necessarie  ed  opportune  disposizioni affinche', nel
corso  della  campagna  di commercializzazione, l'attivita' dell'Ente
nazionale  risi  sia  svolta  nel  pieno  rispetto  delle  norme  dei
regolamenti  comunitari  per  il  conseguimento dei fini che l'Unione
europea  intende assicurare con l'attuazione di una politica agricola
comune nel settore risiero.
      Roma, 31 gennaio 2001


                                 Il Ministro delle politiche
                                     agricole e forestali
                                        Pecoraro Scanio

p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
   e della programmazione economica
                Pagano
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