(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

                              Art. 23.
           (Titoli di studio rilasciati dall'Universita')
    L'Universita'  rilascia  i  seguenti  titoli  di  studio previsti
dall'art. 3 del decreto ministeriale n. 509/1999:
      a) Laurea (L);
      b) Laurea specialistica (LS);
      c) Diploma di specializzazione (DS);
      d) Dottorato di ricerca (DR);
      e) Ogni altro titolo previsto dalle leggi.
    Sulla  base  di  apposite  convenzioni,  l'Universita'  di  Pavia
rilascia  i  titoli  di studio di cui sopra, anche congiuntamente con
altri atenei italiani o stranieri.
    Ai  sensi  dell'art.  13,  comma  2,  del decreto ministeriale n.
509/1999,  l'Universita' rilascia i titoli di diploma universitario e
di diploma di laurea agli studenti gia' iscritti alla data di entrata
in  vigore degli ordinamenti didattici emanati sulla base del decreto
ministeriale stesso.
    Nel  regolamento  didattico  di  Ateneo sono elencati i titoli di
studio  rilasciati  e  le  facolta'  e  scuole  presso  le quali sono
attivati i relativi corsi di studio.
    I  corsi per il conseguimento dei titoli di studio possono essere
organizzati  anche  mediante  accordi con altre universita', istituti
universitari italiani e stranieri e con collegi universitari pavesi.
                              Art. 32.
                              Comma 3.
                         (Facolta' e scuole)
    Le  facolta'  sono  responsabili  della  programmazione  e  della
destinazione  delle  risorse  per  la didattica assicurandone la piu'
efficiente  utilizzazione nell'ambito dei corsi di laurea e di laurea
specialistica  loro  afferenti  e  nel  quadro  delle decisioni degli
organi   di  governo  dell'Universita'.  Le  facolta'  organizzano  e
gestiscono  le  attivita' didattiche con il concorso dei dipartimenti
e' delle altre strutture previste nello statuto e nei regolamenti.
                              Art. 33.
                       (Organi della facolta')
    Sono  organi  della  facolta'  il  preside  ed  il  consiglio  di
facolta'.
    Per  il  migliore svolgimento dei compiti assegnati, il consiglio
di  facolta'  pua'  deliberare  la  costituzione  di  un consiglio di
presidenza e di commissioni permanenti.
    Presso ogni facolta' e' istituita una commissione per l'esame dei
problemi  relativi allo svolgimento delle attivita' didattiche presso
le  competenti strutture e composta pariteticamente da rappresentanti
dei  docenti  e degli studenti. Le commissioni esprimono parere circa
la  compatibilita' tra i crediti assegnati alle attivita' formative e
gli  obiettivi  formativi  programmati  dalle strutture didattiche ai
sensi dei decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della
legge   15 maggio  1997,  n.  127,  e  successive  modificazioni.  La
composizione  ed il funzionamento delle commissioni sono disciplinate
dal regolamento di facolta'.
                              Art. 36.
                  Comma 1, lettere b), e), h), n).
               (Consiglio di facolta' - Attribuzioni)
    Sono di competenza del consiglio di facolta':
      b) l'istituzione  e  la  soppressione  dei  consigli didattici,
nonche'  l'assunzione  delle relative funzioni qualora i consigli non
siano istituiti o vengano soppressi;
      f)  il  coordinamento delle attivita' didattiche tra i corsi di
laurea  e  di laurea specialistica afferenti alla facolta', anche per
quanto   riguarda   l'impiego   dei  personale,  dei  mezzi  e  delle
attrezzature comunque resi disponibili;
      h) la    destinazione   dei   posti   di   ruolo   ai   settori
scientifico-disciplinari  e  le  modalita'  per  la  loro  copertura,
sentiti i consigli didattici;
      n) l'eventuale  nomina di comitati di consultazione composti da
esponenti   del   mondo   del  lavoro  esterni  all'Universita',  che
forniscano  pareri  sull'istituzione di nuovi corsi di studio e sulle
modifiche degli ordinamenti didattici.
                              Art. 36.
                              Comma 3.
               (Consiglio di facolta' - Attribuzioni)
    Sono  attribuiti  al consiglio di facolta' i compiti spettanti al
consiglio  didattico,  qualora  nella  facolta'  sia attivato un solo
corso di laurea.
                              Art. 38.
                              Comma 2.
                      (Consiglio di presidenza)
    Del  consiglio  di  presidenza fanno parte comunque il Preside di
facolta',  che  lo  presiede,  il preside vicario, ove nominato, ed i
presidenti di consiglio didattico.
                              Art. 39.
                        (Consigli didattici)
    Per  ogni corso di studio viene costituito un consiglio didattico
e viene designato un presidente.
    Nel  caso di piu' corsi di studio afferenti alla stessa classe ed
alla  stessa  facolta' viene costituito un unico consiglio didattico,
che  sostituisce i consigli didattici dei singoli corsi di studio, di
cui assume tutte le competenze.
    Le   facolta'   possono   costituire   consigli   didattici,  cui
afferiscono piu' classi.
    Ogni  consiglio  didattico assicura il coordinamento didattico ed
organizzativo delle attivita' del corso o dei corsi che ad esso fanno
capo, nel rispetto delle competenze e delle indicazioni del consiglio
di facolta' di afferenza e dei criteri dei regolamenti di pertinenza.
Sono altresi' compiti del consiglio didattico:
      esaminare ed approvare i piani di studio seguiti dagli studenti
per il conseguimento della laurea o della laurea specialistica;
      coordinare  le  attivita'  di insegnamento per il conseguimento
della laurea o della laurea specialistica;
      formulare le proposte al consiglio di facolta' per la richiesta
di professori a contratto;
      presentare al consiglio di facolta' le richieste di attivazione
di insegnamenti;
      predisporre  la valutazione periodica dell'organizzazione e dei
risultati  della  didattica  e  proporre  alla  facolta' le azioni di
miglioramento suggerite dall'attivita' di valutazione;
      proporre o esprimere pareri al consiglio di facolta' in merito:
        a) alle  modifiche regolamentari attinenti il corso di laurea
o di laurea specialistica;
        b) alla programmazione ed alla destinazione di nuovi posti in
organico di professori di ruolo e di ricercatori;
      esercitare  tutte  le  attribuzioni  ad  esso  demandate  dallo
statuto  e  dai  regolamenti. La composizione ed il funzionamento dei
singoli   consigli  didattici  sono  disciplinati  da  uno  specifico
regolamento,   che   tiene   anche  conto  del  relativo  livello  di
aggregazione  e  comunque  nel  rispetto  dei principi generali dello
statuto e del regolamento generale di Ateneo.
    Nel  caso  di  corsi interfacolta', i relativi consigli didattici
rispondono  direttamente  al  senato  accademico,  nel rispetto degli
obblighi   di  informazione  delle  facolta'  partecipanti,  previsti
dall'apposito regolamento.
    Nel  caso  di  corsi  interateneo,  il  relativo funzionamento e'
regolato da specifica convenzione tra gli atenei partecipanti.
                              Art. 40.
                              Soppresso
                              Art. 41.
                              Soppresso
                              Art. 43.
                              Comma 4.
                    (Scuole di specializzazione)
    Per  quanto riguarda le funzioni del consiglio e del direttore si
applicano,  in  via  analogica  ed  in  quanto  compatibili, le norme
relative ai consigli didattici.
                              Art. 44.
                        Comma 1, punto n. 3.
                          (Il dipartimento)
    ... il dipartimento:
      concorre allo svolgimento delle attivita' didattiche alle quali
fornisce  risorse  umane,  logistiche  e strumentali, d'intesa con le
facolta' ed i corsi di laurea e di laurea specialistida, le scuole di
specializzazione e le altre strutture didattiche attivate.
                              Art. 45.
                              Comma 1.
                            (L'istituto)
    L'Istituto   e'   una  struttura  nella  quale  sono  svolte,  in
collaborazione  con  la  Facolta'  e  le  altre strutture didattiche,
attivita'  di  insegnamento richieste per il conseguimento dei titoli
di studio rilasciati dall'Universita', secondo quanto stabilito dallo
statuto e, anche in collaborazione con altri istituti e dipartimenti,
le   attivita'   di   ricerca  concernenti  le  discipline  afferenti
all'istituto stesso.
                              Art. 76.
                      (Facolta' di musicologia)
    La   scuola   di  paleografia  e  filologia  musicale  assume  la
denominazione di facolta' di musicologia.
                              Art. 82.
                              Comma 2.
                      (Modifiche allo statuto)
    Le  modifiche dello statuto sono emanate con decreto rettorale ed
entrano  in  vigore  il  quindicesimo  giorno  successivo  alla  loro
pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale,   salvo   che  non  sia
diversamente disposto nel decreto di emanazione.