(all. 1 - art. 1)
                                 ICI
                   Imposta comunale sugli immobili

                    DICHIARAZIONE PER L'ANNO 2000
                   Istruzioni per la compilazione

   ISTRUZIONI GENERALI
   1. PREMESSA
   2. IN QUALI CASI OCCORRE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ICI
   3. CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE
   4. COME SI DICHIARANO LE PARTI CONDOMINIALI
   5. A CHI VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE
   6. PAGAMENTO DELL'ICI
   MODALITA' DI COMPILAZIONE
   7. GENERALITA'
   8. FRONTESPIZIO
   9. COMPILAZIONE DEI QUADRI DESCRITTIVI DEGLI IMMOBILI
   9.1. Casi di compilazione di piu' quadri per lo stesso immobile
   9.2. Come compilare i singoli campi
   9.3. Modelli aggiuntivi
   9.4. Firma
   MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
   APPENDICE

                         ISTRUZIONI GENERALI

   1
   PREMESSA
   La  dichiarazione ICI deve essere presentata, a norma dell'art.10,
comma  4,  del  D.Lgs.30  dicembre  1992,  n.504,  limitatamente agli
immobili,  siti  nel  territorio  dello Stato, per i quali, nel corso
dell'anno  2000, si sono verificate modificazioni nella soggettivita'
passiva oppure nella struttura o destinazione dell'immobile che hanno
determinato un diverso debito di imposta.

   ATTENZIONE
   Il  Comune, in applicazione dell'art.59, comma 1, lett.l) , numero
1)  del  D.Lgs.15  dicembre  1997,  n.446, puo' stabilire nel proprio
regolamento,  l'eliminazione  dell'obbligo  della presentazione della
dichiarazione  e  l'introduzione dell'obbligo della comunicazione, da
parte  del  contribuente,  degli acquisti, cessazioni o modificazioni
della  soggettivita'  passiva, con la sola individuazione dell'unita'
immobiliare interessata.
   Pertanto,   in   tal   caso,   non  e'  necessario  presentare  la
dichiarazione  e sara' cura del contribuente informarsi se nel Comune
ove   e'   ubicato   l'immobile   sia  stata  introdotta  tale  norma
regolamentare.
   Relativamente  alle  aliquote  si  precisa che in base all'art.30,
commi  12  e  13 della legge 23 dicembre 1999, n.488, come modificato
dall'art.18,  comma  2  della  legge  23 dicembre 2000, n.388, fino a
tutto il 2000, salvo che il Comune non abbia deliberato il contrario,
l'aliquota  ridotta  prevista  per  l'abitazione  principale  non  si
applica alle pertinenze.

   2
   IN QUALI CASI OCCORRE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ICI

   Vi  e'  l'obbligo di presentare la dichiarazione se nel 2000 si e'
verificata una delle seguenti circostanze:
   -gli  immobili  sono  stati  trasferiti  o  su  di  essi  e' stato
costituito   (o   estinto)   un  diritto  reale  di  usufrutto,  uso,
abitazione,  enfiteusi,  superficie,  ovvero  sono  stati  oggetto di
locazione   finanziaria.Si   ricorda  che  e'  un  diritto  reale  di
abitazione   quello   spettante   al   coniuge  superstite  ai  sensi
dell'art.540  del codice civile ed al coniuge divorziato, separando o
separato  consensualmente  o  giudizialmente  sulla casa ex residenza
coniugale,  assegnata con provvedimento del tribunale, nonche' quello
del  socio  della  cooperativa  edilizia  (non a proprieta' indivisa)
sull'alloggio  assegnatogli,  ancorche'  in via provvisoria, e quello
dell'assegnatario  dell'alloggio  di  edilizia  residenziale pubblica
concessogli  in  locazione  con patto di futura vendita e riscatto (a
quest'ultimo riguardo, vedasi in Appendice la voce "Assegnatari ") ;
   -  gli  immobili  hanno perso (oppure hanno acquistato) il diritto
all'esenzione o all'esclusione dall'ICI;
   -  gli  immobili  hanno  cambiato  caratteristiche: : es., terreno
agricolo divenuto area fabbricabile o viceversa; area fabbricabile su
cui  e'  stata  ultimata la costruzione del fabbricato; area divenuta
edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato; fabbricato la
cui rendita catastale deve essere cambiata a seguito di modificazioni
strutturali; unita' immobiliari che hanno smesso di essere adibite ad
abitazione  principale  (o  che,  viceversa,  sono state destinate ad
abitazione  principale nel corso del 2000) ; costruzione che ha perso
la caratteristica della ruralita';
   - il valore dell'area fabbricabile e' variato;
   -  e'  avvenuta  nel  corso  dell'anno  1999 la stipulazione di un
contratto  di  locazione  finanziaria,  riguardante fabbricati il cui
valore  deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili ai
sensi  del  comma  3 dell'art.5 del D.Lgs.n.504/1992, poiche', in tal
caso,   dal   1  ogennaio  2000  si  e'  avuta  la  variazione  della
soggettivita' passiva.

   NOTA

   Si precisa che non vanno dichiarati:
   -  gli  immobili  comunque  esenti o esclusi dall'ICI per l'intero
anno  2000, anche se siano stati venduti, o se su di essi siano stati
costituiti diritti reali di godimento.Si ricorda che l'ICI colpisce i
fabbricati,  le  aree fabbricabili ed i terreni agricoli (per la loro
definizione   vedasi   in   Appendice  la  voce  "Area  fabbricabile,
fabbricato  e terreno agricolo -definizione") per cui restano esclusi
dall'ambito   di  applicazione  dell'imposta  gli  immobili  che  non
possiedono  siffatte  caratteristiche (per casi particolari vedasi in
Appendice  le  voci  "Terreni  agricoli  -casi  di  esenzione ") .Per
informazioni  sulle  esenzioni  vedasi le voci "Esenzioni "; "Terreni
agricoli - casi di esenzione ";
   -  i  fabbricati  per  i quali l'unica variazione e' rappresentata
dall'attribuzione  o  dal cambiamento della rendita catastale che non
dipende da modificazioni strutturali;
   -   i   terreni   agricoli  per  i  quali  l'unica  variazione  e'
rappresentata dal cambiamento del reddito dominicale;
   -  i  fabbricati interamente posseduti da impre-se e distintamente
contabilizzati,  classificabili  nel gruppo catastale D e sforniti di
rendita catastale, per i quali l'unica variazione nel corso dell'anno
2000   e'   data   dall'attribuzione   della  rendita,  oppure  dalla
annotazione  negli  atti catastali della "rendita proposta "a seguito
dell'espletamento  della  procedura prevista nel regolamento adottato
con  il decreto del Ministro delle finanze n. 701 del 19 aprile 1994,
(DOC -FA) oppure dalla contabilizzazione di costi aggiuntivi a quello
di  acquisizione,  poiche'  tale  rendita  o  i  costi incrementativi
influiscono   sulla   determinazione  del  valore  solo  a  decorrere
dall'anno  2001  (ovviamente devono essere denunciati con la presente
dichiarazione  i  fabbricati  in  discorso  per  i  quali,  nel corso
dell'anno  1999, sia stata attribuita la rendita catastale oppure sia
stata  annotata  negli  atti catastali la "rendita proposta ", oppure
per  i  quali,  durante  l'anno  medesimo, siano stati contabilizzati
costi incrementativi) .

   ATTENZIONE

   Non costituiscono causa di variazione e quindi non determinano, di
per se', l'obbligo di presentazione della dichiarazione:
   -  l'assoggettamento  dell'immobile ad aliquota o aliquote diverse
rispetto a quella applicata per il 1999;
   -  l'applicazione,  per  l'abitazione principale, della detrazione
nella   misura  annua  superiore  alle  lire  200.000,  oppure  della
riduzione  dell'imposta  fino  alla  meta',  a  seguito dell'apposita
deliberazione adottata dal Comune;
   -l'applicazione  della  detrazione  o riduzione di imposta per gli
alloggi regolarmente assegnati in locazione dagli IACP;
   -  l'aumento,  rispetto  al  1996,  del  5  per  cento  del valore
catastale  dei  fabbricati  e  del 25 per cento di quello dei terreni
agricoli;
   -l'aumento  del  valore  contabile, per effetto dell'aggiornamento
dei  coefficienti  di  attualizzazione (v.decreto Direttoriale del 21
marzo  2000,  sulla  G.U.  n.94  del 21 aprile 2000) , dei fabbricati
interamente   posseduti  da  imprese,  distintamente  contabilizzati,
classificabili   nel   gruppo  catastale  D  e  sforniti  di  rendita
catastale;
   -  la  stipulazione  di  un contratto di locazione finanziaria nel
corso  dell'anno  2000,  riguardante  fabbricati  il  cui valore deve
essere  calcolato  sulla  base delle scritture contabili ai sensi del
comma  3  dell'art.5  del  D.Lgs.n.  504/1992,  poiche'  in  tal caso
soltanto dal 2001 si avra' la variazione della soggettivita' passiva.

   3
   CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

   I  mutamenti  di  soggettivita'  passiva nel corso dell'anno 2000,
qualunque  ne  sia  la  causa  (ad  esempio,  a  seguito  di vendita,
locazione    finanziaria,    donazione,    successione    ereditaria,
costituzione  od  estinzione  dei cennati diritti reali di godimento)
devono  essere  dichiarati,  separatamente,  sia da chi ha cessato di
essere  soggetto  passivo  e  sia  da  chi  ha iniziato ad esserlo.Le
modificazioni    strutturali    o   di   destinazione   dell'immobile
determinanti  un  diverso  debito  di  imposta, intervenute nel corso
dell'anno  2000,  devono  essere  dichiarate  dal  soggetto  passivo,
ovverosia  dal  titolare  del  diritto  di  proprieta'  piena oppure,
qualora  l'immobile  sia  gravato da diritto reale di godimento o sia
oggetto  di  locazione  finanziaria,  dall'usufruttuario,  enfiteuta,
superficiario, locatario finanziario.
   Nota bene:
   -  Il  diritto  di  abitazione  che  fa  scattare  l'obbligo della
presentazione   della  dichiarazione  ICI  e'  un  diritto  reale  di
godimento  che  non  va confuso col diritto di servirsi dell'immobile
per  effetto  di  un  contratto  di locazione, affitto o comodato. Il
locatario, l'affittuario o il comodatario non hanno alcun obbligo per
quanto riguarda l'ICI;
   -  Nel  caso  che  piu'  persone  siano  titolari di diritti reali
sull'immobile  (es.: piu' proprietari; proprieta' piena per una quota
e  usufrutto  per  la restante quota) ciascun contitolare e' tenuto a
dichiarare la quota ad esso spettante.
   Tuttavia,   e'   consentito  ad  uno  qualsiasi  dei  titolari  di
presentare  dichiarazione  congiunta,  purche' comprensiva di tutti i
contitolari;
   -  La  dichiarazione  deve  essere presentata an-che dai residenti
all'estero che posseggono immobili in Italia.

   4
   COME SI DICHIARANO LE PARTI CONDOMINIALI

   Per  le parti comuni dell'edificio indicate nell'art.1117, n.2 del
codice  civile accatastate in via autonoma (o di cui e' stato chiesto
l'accatastamento  in  via  autonoma)  la  dichiarazione  deve  essere
presentata  dall'amministratore  del  condominio per conto di tutti i
condo'mini.Qualora  l'amministrazione  riguardi  piu' condomi'ni, per
ciascuno di essi va presentata una distinta dichiarazione, escludendo
in ogni caso gli immobili appartenenti all'amministratore.

   5
   A CHI VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE

   La  dichiarazione ICI deve essere presentata, con le modalita' che
saranno  di  seguito  specificate,  al Comune nel cui territorio sono
ubicati  gli immobili denunciati.Se gli immobili sono ubicati in piu'
Comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i
Comuni  (in  ciascuna di esse, naturalmente, verranno indicati i soli
immobili  situati nel territorio del Comune al quale la dichiarazione
viene inviata) .
   Se  l'immobile  e'  situato  nel  territorio di piu' Comuni, lo si
considera  interamente  situato  nel  Comune  nel  quale  si trova la
maggior parte della sua superficie.

   6
   PAGAMENTO DELL'ICI

   A  differenza  dell'Irpef, l'ICI viene pagata nello stesso anno in
cui si realizza il presupposto impositivo e, pertanto, nell'anno 2000
doveva  essere  effettuato  il pagamento dell'imposta relativa a tale
anno.
   La   dichiarazione,   invece,  deve  essere  presentata  nell'anno
successivo a quello in cui il pagamento e' stato effettuato.

                      MODALITA' DI COMPILAZIONE

   7
   GENERALITA'

   La   prima   delle  due  facciate  del  modello  ICI  e'  dedicata
all'indicazione del Comune destinatario e dei dati identificativi del
contribuente  (e  dei  contitolari,  laddove venga resa dichiarazione
congiunta) nonche' dell'eventuale "denunciante ", qualora diverso dal
contribuente; la seconda e' destinata alla descrizione degli immobili
per  i quali sussiste l'obbligo della denuncia (e cioe' non tutti gli
immobili  posseduti,  ma solo quelli che hanno subi'to variazioni nel
corso del 2000) .
   Se  il modello non e' sufficiente ne vanno utilizzati altri avendo
cura,  in  questo  caso,  di  indicare, nell'apposito spazio posto in
calce  alla  seconda facciata di ciascun modello adoperato, il numero
totale dei modelli compilati.
   Il  modello  di dichiarazione e' composto di tre esemplari, di cui
uno   per   il  Comune,  un  secondo  necessario  per  l'elaborazione
meccanografica e un terzo riservato al contribuente.
   La compilazione va effettuata con la massima chiarezza (a macchina
o  a mano a carattere stampatello) e ciascun esemplare deve contenere
i  medesimi  dati;  se viene utilizzata la carta carbone, deve essere
assicurata  la  leggibilita'  nonche'  l'esatto allineamento dei dati
alle singole voci.
   Si consiglia, inoltre, di conservare la "copia per il contribuente
",  che risultera' necessaria, oltre che per motivi di documentazione
personale,   per   la  compilazione  di  eventuali  dichiarazioni  di
variazione per gli anni successivi. I modelli possono essere ritirati
gratuitamente presso gli uffici comunali.

   8
   FRONTESPIZIO

   Sul frontespizio deve essere indicato il Comune destinatario della
dichiarazione   (e,   cioe',   quello   sul  cui  territorio  insiste
interamente   o   prevalentemente   la   superficie   degli  immobili
dichiarati) .
   Nel quadro dedicato al "contribuente "(da compilare sempre) devono
essere  riportati i dati identificativi di chi ha posseduto (a titolo
di  proprieta'  piena  oppure a titolo di usufrutto, uso, abitazione,
superficie,  enfiteusi,  locazione  finanziaria)  nel corso dell'anno
2000, gli immobili denunciati.
   Il  quadro  e' unico e serve sia per le persone fisiche che per le
societa',  gli enti pubblici o privati, le associazioni o fondazioni,
i condomini, ecc.
   Le  persone  non residenti in Italia devono indicare, nello spazio
riservato  al  domicilio fiscale, lo Stato estero di residenza con la
specificazione della relativa localita' ed indirizzo.
   In   caso   di   presentazione   della   dichiarazione   da  parte
dell'amministratore  del condominio per le parti comuni dell'edificio
va  indicato  il codice fiscale del condominio e la sua denominazione
nonche',  in  luogo del domicilio fiscale, l'indirizzo del condominio
stesso.
   Il  quadro  intestato  al "denunciante "(diverso dal contribuente)
deve  essere  compilato  nel  caso  che  il contribuente sia deceduto
ovvero  sia  stato  privato  della  disponibilita'  dei suoi beni; in
particolare  il  quadro  va  compilato:  dall'erede  (in caso di piu'
eredi,  saranno  indicati  i  dati  di  uno  soltanto  di essi) ; dal
curatore   fallimentare;  dal  commissario  liquidatore  in  caso  di
liquidazione coatta amministrativa.
   Questo  quadro  deve  essere  compilato  anche  nei casi in cui il
contribuente  sia rappresentato o in forza della legge o a seguito di
titolo  negoziale;  in  particolare, va compilato: dal rappresentante
legale   o  negoziale;  dal  socio  amministratore;  dal  commissario
giudiziale;  dal  liquidatore  in  caso  di  liquidazione volontaria;
dall'amministratore del condominio.La natura della carica deve essere
indicata nell'apposito rigo.
   Anche  nell'ipotesi  di  compilazione di questo secondo quadro va,
comunque, sempre compilato il quadro intestato al "contribuente ".
   Il  quadro  dei  "contitolari  "deve essere compilato solo per gli
immobili per i quali viene presentata dichiarazione congiunta.
   Per  l'indicazione  dei  dati  relativi  a ciascun contitolare, si
vedano  le  corrispondenti  istruzioni fornite nel quadro dedicato al
"contribuente ".
   Regole  analoghe  a quelle sopraindicate per la compilazione della
dichiarazione  presentata  dall'erede di persona fisica per conto del
"de cuius " valgono nel caso di presenta-zione della dichiarazione in
presenza  di fusione o scissione. In particolare, in caso di fusione,
la   societa'   incorporante   (o  risultante)  dovra'  provvedere  a
presentare  la  propria  dichiarazione  per  denunciare  l'inizio del
possesso degli immobili ricevuti a far data dal momento di decorrenza
degli  effetti  dell'atto  di  fusione ai sensi dell'art.2504-bis del
codice   civile   e   dovra'   inoltre  provvedere  a  presentare  la
dichiarazione  per  conto  delle  societa'  incorporate  (o fuse) per
denunciare  la  cessazione  del possesso.A questi ultimi effetti, nel
quadro  relativo  al denunciante andranno indicati i dati relativi al
rappresentante  della  stessa  societa' incorporante (o risultante) ;
nel  quadro  relativo  al contribuente andranno indicati i dati della
societa'   incorporata   (o  fusa)  e  nello  spazio  riservato  alle
annotazioni  dovranno  essere  fornite  le ulteriori informazioni per
l'individuazione della societa' incorporante (o risultante) .
   Nel caso di scissione totale, ciascuna delle societa' beneficiarie
procedera'  alla  presentazione  della  propria dichiarazione per gli
immobili  ricevuti a far data dal momento di decorrenza degli effetti
dell'atto  di  scissione  ai  sensi  dell'art.2504-decies  del codice
civile.
   Una  delle societa' beneficiarie dovra' provvedere a presentare la
dichiarazione per conto della societa' scissa con le stesse regole di
compilazione  sopraindicate  per  il  caso  di dichiarazione da parte
della  societa'  incorporante (o risultante) per conto della societa'
incorporata (o fusa) .

   9
   COMPILAZIONE DEI QUADRI DESCRITTIVI DEGLI IMMOBILI

   Ogni  quadro  descrittivo  del  singolo immobile si compone di tre
settori.  Il  primo  (che  comprende  i  campi  da  1 a 19) serve per
indicare  come  si e' andata modificando la titolarita' di possesso e
la  tipologia dell'immobile nel corso dell'anno 2000; il secondo (che
comprende  i  campi  da  20  a  23)  serve per indicare la situazione
esistente alla data del 31 dicembre 2000; il terzo serve per indicare
gli estremi del titolo di acquisto o di cessione.
   La  compilazione del secondo settore (intitolato "situazione al 31
dicembre  2000  ") , pur non essendo necessaria per la determinazione
dell'imposta  relativa  all'anno  2000,  e'  essenziale  in quanto la
sussistenza  o  meno  di  variazioni  nel  corso  dell'anno 2001, con
eventuale  obbligo  di presentazione della relativa dichiarazione nel
2002,   va  verificata  con  riferimento  alla  situazione  esistente
nell'ultimo giorno dell'anno 2000.
   Si  faccia,  ad esempio, l'ipotesi di un fabbricato, venduto il 20
aprile  2000  ad  una  persona  che  lo  ha  adibito a sua abitazione
principale  per  la restante parte dell'anno. Il venditore, nel primo
settore, indichera' 4 mesi di possesso, nel secondo specifichera' che
il fabbricato non e' piu' in suo possesso al 31 dicembre 2000.
   Il  compratore,  nella  sua  dichiarazione,  indichera', nel primo
settore, 8 mesi di possesso, mentre nel secondo settore specifichera'
che il fabbricato e' destinato ad abitazione principale alla data del
31 dicembre 2000.
   In  Appendice,  alla voce "Quadri descrittivi (compilazione) "sono
riportati  altri  esempi che chiariscono le modalita' di compilazione
di questi settori.
   9.1. Casi di compilazione di piu' quadri per lo stesso immobile.
   Possono  verificarsi  casi in cui il contribuente debba utilizzare
piu' quadri descrittivi relativamente allo stesso immobile.
   Si considerino, fra le piu' frequenti, le seguenti ipotesi:
   a) terreno agricolo al 1 ogennaio 2000, diventato area edificabile
dal 20 settembre 2000.
   Il  contribuente  compilera'  due quadri; nel primo descrivera' il
terreno  agricolo, indicando come periodo di suo possesso 9 mesi; nel
secondo  descrivera' l'area edificabile, indicandone il possesso in 3
mesi.  Il settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 2000 "deve
essere  compilato limitatamente all'area fabbricabile, essendo questa
l'ultima  caratteristica  assunta dall'immobile (va lasciato, quindi,
in  bianco il settore corrispondente a quello descrittivo del terreno
agricolo)  .Per  evidenziare che si tratta dello stesso immobile deve
essere  dato ai due quadri lo stesso numero d 'ordine, con l'aggiunta
di  una  sottonumerazione  progressiva  (ad  esempio: il primo quadro
sara'  contraddistinto  con il numero d'ordine 1/1; il secondo con il
numero d'ordine 1/2) ;
   b)  area edificabile al 1 gennaio 2000, diventata terreno agricolo
dal 10 giugno 2000.
   Il  contribuente  seguira'  gli  stessi  criteri  innanzi esposti,
descrivendo  nel  primo  quadro l'area edificabile, con un periodo di
possesso  di 5 mesi; nel secondo, il terreno agricolo, con un periodo
di  possesso  di 7 mesi, e compilando il settore della "situazione al
31 dicembre 2000 " solo corrispondentemente al terreno agricolo;
   c)  area  edificabile  al  1 ogennaio 1999, sulla quale sono stati
ultimati i lavori di costruzione il 25 ottobre 2000. Il contribuente,
analogamente,  compilera'  due  o  piu' quadri; nel primo descrivera'
l'area  edificabile,  indicandone  in 10 mesi il periodo di possesso;
negli  altri  descrivera'  i  singoli  fabbricati  con  un periodo di
possesso di 2 mesi.I settori relativi alla "situazione al 31 dicembre
2000  "vanno  compilati  limitatamente  ai  fabbricati.  Il  numero d
'ordine  che  contraddistingue  l'immobile, che ha cambiato tipologia
nel tempo, sara' lo stesso e sara' seguito da sottonumeri progressivi
(ad  esempio:  3/1,  3/2,  3/3,  3/4,  ecc.)  .Ovviamente,  se l'area
interessata  alla  costruzione  e'  stata  precedentemente dichiarata
insieme ad altre aree contigue, con l'indicazione di unico valore, le
aree  edificabili  residue  devono  ora essere dichiarate in separati
quadri con la specificazione del relativo valore;
   d) edificio relativamente al quale sono stati iniziati i lavori di
demolizione il 18 dicembre 2000.
   Saranno  compilati  due  o  piu'  quadri;  i  primi  dedicati alla
descrizione  dei fabbricati, costituenti l'edificio sul quale saranno
successivamente  iniziati  i  lavori  di  demolizione, indicandone il
periodo  di  possesso  in 12 mesi; l'ultimo dedicato alla descrizione
dell'area  fabbricabile,  con  un  periodo  di possesso di 0 mesi. Il
settore  relativo  alla "situazione al 31 dicembre 2000 "va compilato
limitatamente a quest 'ultimo quadro descrittivo dell'area;
   e)  fabbricato  la  cui quota di proprieta' del 100 per cento al 1
ogennaio  2000  e' diventata del 50 per cento a decorrere dal 5 marzo
2000.
   Il  contribuente  compilera'  due quadri; nel primo descrivera' il
fabbricato, indicando 2 mesi di possesso ed in 100 per cento la quota
di  possesso; nel secondo descrivera' lo stesso fabbricato, indicando
10  mesi  di  possesso  ed  in  50 per cento la quota di possesso. Il
settore  relativo  alla  "situazione al 31 dicembre 2000 "deve essere
compilato   soltanto  relativamente  al  secondo  quadro  descrittivo
dell'ultima posizione di titolarita'.
   9.2. Come compilare i singoli campi
   Nel  campo  1  relativo  alle  caratteristiche  dell'immobile,  va
indicato 1, se si tratta di un terreno agricolo; va indicato 2, se si
tratta  di  un  'area fabbricabile; va indicato 3, se si tratta di un
fabbricato  il  cui valore e' determinato, come sara' chiarito meglio
in  seguito,  moltiplicando  la rendita catastale per 100, oppure per
50,   oppure   per   34,  a  seconda  della  categoria  catastale  di
appartenenza del fabbricato;
   va indicato 4, se si tratta di fabbricato interamente appartenente
ad  impresa e distintamente contabilizzato, classificabile nel gruppo
catastale D e sfornito di rendita catastale oppure al quale sia stata
attribuita  la  rendita, effettiva o "proposta ", nel corso dell'anno
1999.
   Chiaramente  non  puo'  che  essere indicato un solo numero; se si
presenta  l'esigenza di indicare piu' numeri, in considerazione delle
mutate  caratteristiche  dell'immobile nel tempo, vuol dire che ci si
trova  in  uno  dei  casi  per  i quali e' necessario utilizzare piu'
quadri (si vedano, in proposito, i casi illustrati al punto 9.1) .
   Nel   campo  2  (indirizzo)  ,  va  indicata  l'esatta  ubicazione
dell'immobile  descritto  (localita',  via  o  piazza, numero civico,
ecc.)  .Si raccomanda, in caso di fabbricato, di indicare, oltre alla
via   ed  al  numero  civico,  la  scala  (se  ve  ne  sono  piu')  e
l'interno.Non  deve  essere indicato il comune ove e' sito l'immobile
non  potendo  esso essere diverso da quello indicato sul frontespizio
ed al quale e' destinata la dichiarazione.
   Nel   campo   3   deve   essere  indicata  la  partita  catastale,
limitatamente ai terreni, siano essi agricoli od aree fabbricabili.
   Nei  campi  da  4  a  7  vanno  indicati gli estremi catastali dei
fabbricati   consistenti,   rispettivamente,   nella   sezione   (ove
esistente)  , foglio, numero e subalterno.Questi dati sono ricavabili
dai certificati catastali.
   Nei  campi  8  e  9 , in mancanza degli estremi catastali, occorre
indicare  il  numero  di  protocollo  e l'anno di presentazione della
domanda  di  accatastamento.Ove  il  contribuente non sia in possesso
degli estremi catastali ne' del numero di protocollo della domanda di
accatastamento, detti campi devono essere lasciati in bianco.

   ATTENZIONE

   Per  i  comuni  nei  quali  e'  in  vigore il catasto tavolare gli
estremi  catastali  vanno  indicati  secondo  le modalita' di seguito
specificate:
   a) Nel campo SEZIONE va riportato il codice catastale del comune;
   b)  Nel  campo  FOGLIO va riportato il numeratore della particella
edificiale qualora frazionata;
   c)  Nel campo NUMERO va riportato il denominatore della particella
frazionata  ovvero il numero che identifica la particella qualora non
frazionata;
   d)  Nel  campo  SUBALTERNO  va  riportato  l'eventuale  numero del
"subalterno " della particella.
   I  campi da 4 a 7 non vanno, ovviamente, compilati se si tratta di
fabbricati   sforniti  di  rendita  catastale  o  per  i  quali  sono
intervenute  variazioni  strutturali  o  di  destinazione permanenti,
anche  se  dovute  ad  accorpamento  di  piu' unita' immobiliari, che
influiscono  sull'ammontare  della  rendita  catastale  a  suo  tempo
attribuita.
   Nei  campi  10 e 11 va indicata la categoria catastale e la classe
dei fabbricati, anch 'esse desumibili dai certificati catastali.Per i
fabbricati   sforniti   di   rendita   o   per  i  quali  la  rendita
originariamente  attribuita  non  e'  piu'  adeguata  per effetto dei
cennati cambiamenti intervenuti, va indicata la categoria e la classe
attribuite a fabbricati similari iscritti in catasto.
   Si  ricorda,  in  proposito,  che i fabbricati sono collocati in 5
gruppi   catastali   (A,   B,   C,   D,   E)  a  seconda  della  loro
tipologia.Nell'ambito   dello   stesso   gruppo,  i  fabbricati  sono
suddivisi, poi, in varie categorie.

   NOTA

   I  campi  da 4 a 11 non vanno compilati se si tratta di fabbricato
interamente  posseduto  da  impresa  e  distintamente contabilizzato,
classificabile  nel  gruppo  catastale  D,  il cui valore deve essere
determinato sulla base delle scritture contabili.
   Nel  campo  12  deve  essere  barrata  la  casella se si tratta di
immobile  di interesse storico o artistico ai sensi dell'art.6, comma
1, del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490.
   Nel   campo  13  deve  essere  indicato  il  valore  dell'immobile
descritto  nel  quadro.  Il  valore deve essere indicato per intero ,
indipendentemente  dalla  quota  e  dal periodo di possesso nel corso
dell'anno.E'  sull'intero  valore, infatti, che deve essere calcolata
l'imposta  la  quale,  poi, sara' dovuta in rapporto alla quota ed ai
mesi di possesso nell'anno.
   Il valore deve essere indicato per intero anche qualora l'immobile
sia  gravato da diritto reale di godimento o sia oggetto di locazione
finanziaria.  In  tal caso, infatti, soggetto passivo ICI su tutto il
valore  dell'immobile  e'  esclusivamente  il titolare del diritto di
usufrutto,   uso,   abitazione,   superficie,  enfiteusi,  oppure  il
locatario  finanziario,  restando il nudo proprietario ed il locatore
finanziario completamente estranei al rapporto di imposta. Si avverte
che il valore deve continuare ad essere espresso in lire (e non puo',
quindi  essere  indicato  in  euro)  , come precisato nella circolare
ministeriale  n.291/E  del 23 dicembre 1998 (su supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n.4 del 7 gennaio 1999) .
   Nel  campo  sono  stati  gia'  stampati  3 zeri finali, per cui il
contribuente  dovra'  esprimere  il  valore  in  migliaia di lire (ad
esempio: se il valore e' di 250 milioni, scrivera' 250.000) .
   Per  i  criteri  di  determinazione  del valore si rinvia a quanto
precisato in Appendice, alla voce "Valore degli immobili agli effetti
dell'ICI ".
   Nel  campo  14 va barrata la casella se, trattandosi di fabbricato
sfornito  di  rendita  catastale  o con rendita non piu' adeguata, il
valore  e'  stato  determinato  sulla base della rendita attribuita a
fabbricati similari gia' iscritti in catasto.
   Va ugualmente barrata la casella se trattasi di "rendita catastale
proposta " non ancora dive-nuta definitiva.
   Nel  campo  15  va  indicata  la quota di possesso esprimendola in
percentuale.
   In  caso  di dichiarazione congiunta va, ugualmente, indicata, nel
quadro  descrittivo dell'immobile in contitolarita', la sola quota di
possesso  spettante  al  contribuente  dichiarante.Poiche' l'immobile
puo'  essere dichiarato congiuntamente, purche' interamente, la somma
delle quote del dichiarante e dei contitolari deve essere pari a 100.
Per    le   parti   comuni   dell'edificio,   che   deve   dichiarare
l'amministratore  del  condominio, va indicata come quota di possesso
100 e non va compilato il quadro dei contitolari.
   Nel campo 16 vanno indicati i mesi di possesso nel corso dell'anno
2000.  Il mese nel quale la titolarita' si e' protratta solo in parte
e' computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto per piu'
di  14  giorni,  mentre  non  e' computato in capo al soggetto che ha
posseduto per meno di 15 giorni.

   ATTENZIONE

   I  mesi di possesso possono anche essere 12 oppure 0.Si consideri,
ad  esempio,  un immobile posseduto dal 1 ogennaio 2000 che sia stato
venduto  il 20 dicembre 2000. In tal caso il venditore dichiarera' 12
mesi  di  possesso,  mentre  il  compratore,  anch  'egli obbligato a
dichiarare l'immobile, indichera' 0 mesi di possesso.
   Nei  campi 17 e 18 vanno, rispettivamente, indicati i mesi durante
i  quali  per  l'immobile  descritto si sono eventualmente verificate
condizioni  di esclusione od esenzione dall'imposta oppure condizioni
per  l'applicazione  di  riduzioni.Per le condizioni di esclusione od
esenzione  vedasi  quanto  detto in Appendice alle voci "Esenzioni "e
"Terreni  agricoli  ".Per le riduzioni di imposta si tratta di quelle
previste  nel  comma  1  dell'art.8  del  D.Lgs.  n.504/1992,  e  nel
successivo   art.9   concernenti,   rispettivamente,   i   fabbricati
dichiarati  inagibili  o  inabitabili  e di fatto non utilizzati ed i
terreni  agricoli  posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori
agricoli  a  titolo  principale  e dai medesimi condotti. Si richiama
l'attenzione  sul  fatto  che per l'applicabilita' della riduzione di
imposta  per i fabbricati e' necessario che sussistano congiuntamente
l'inagibilita' o l'inabitabilita' e l'assenza di utilizzo.
   Si  precisa,  infine,  che  l'inagibilita'  od inabitabilita' deve
consistere  in  un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato,
pericolante,   fatiscente)   non   superabile   con   interventi   di
manutenzione ordinaria o straordinaria.
   Nel  campo 19 va indicato l'importo della detrazione spettante per
l'abitazione principale descritta nel quadro.
   Il   campo  va  utilizzato  anche  dalla  cooperativa  edilizia  a
proprieta'  indivisa per gli alloggi adibiti ad abitazione principale
dei soci assegnatari, nonche' dagli IACP per gli alloggi regolarmente
assegnati in locazione.
   Per  chiarire  come  compilare  questo  campo  puo'  essere  utile
considerare  il  seguente  esempio,  ipotizzando  la detrazione nella
misura annua, di lire 200.000:
   -  abitazione  di  proprieta',  ,  per  l'intero  anno  2000, di 3
fratelli  (il  fratello  A e' proprietario per il 50%; il fratello B,
per  il 30%; il fratello C, per il 20%) dei quali soltanto i fratelli
B  e  C  vi  hanno dimorato dal 10 gennaio 2000 fino al successivo 20
giugno.
   Il  fratello  A  non  dichiarera'  l'immobile in quanto per la sua
quota,  in  assenza  di  altri tipi di modificazioni, non c 'e' stata
alcuna variazione nell'anno 2000.I fratelli B e C dovranno dichiarare
l'immobile   essendo  per  le  loro  quote  di  possesso  variata  la
situazione;  il  fratello B nella propria dichiarazione indichera' 12
mesi di possesso, 30%di quota di possesso e 50.000 lire di detrazione
per  abitazione  principale;  il  fratello  C nella sua dichiarazione
indichera' 12 mesi di possesso, 20%di quota di possesso e 50.000 lire
di detrazione per abitazione principale.
   Se  il  fratello B vuole dichiarare l'immobile anche per gli altri
fratelli indichera', nel quadro che lo descrive, 12 mesi di possesso,
30%di  quota  di  possesso e 50.000 lire di detrazione per abitazione
principale.Compilera', quindi, il quadro dei contitolari, premettendo
il   numero   d   'ordine   utilizzato   per  il  quadro  descrittivo
dell'immobile   in   questione  ed  indicando  il  codice  fiscale  e
l'indirizzo  non  solo del fratello C ma altresi' del fratello A, pur
non  essendosi  verificata  per  la  quota  di  quest  'ultimo alcuna
variazione  nell'anno  2000.Per il fratello C dovra' essere indicato,
oltre  a  12  mesi  di  possesso,  la  quota  del 20%e 50.000 lire di
detrazione per abitazione principale; per il fratello A dovra' essere
indicato,  oltre  a  12 mesi di possesso, la quota del 50%e 0 lire di
detrazione per abitazione principale.
   Settore  della  SITUAZIONE  AL  31  DICEMBRE  2000: nel richiamare
quanto  gia'  detto  in  precedenza,  si  aggiunge:  nel  campo 20 va
indicato  [SI  ]o  [NO  ]a seconda che l'immobile sia posseduto o non
alla data del 31 dicembre 2000.Se non e' posseduto, vanno lasciati in
bianco  i successivi campi.Se e' posseduto, va indicato, nel campo 21
,  [SI ]o [NO ]a seconda che l'immobile, sempre alla suindicata data,
sia escluso o esente dall'imposta, oppure no.Se l'immobile e' escluso
o  esente,  vanno  lasciati  in  bianco  i successivi campi.Se non e'
escluso ne' esente, va indicato, nel campo 22 , [SI ]o [NO ]a seconda
che  competa  o non la riduzione di imposta prevista per i fabbricati
dichiarati  inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, ovvero
per  i  terreni  agricoli  posseduti  da  coltivatori  diretti  o  da
imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti.
   Nel  campo  23 , va indicato [SI ]o [NO ]a seconda che si tratti o
non di abitazione principale.
   Settore degli estremi del titolo: in questo settore e' sufficiente
indicare  soltanto  l'Ufficio  delle entrate presso il quale e' stato
registrato o dichiarato il trasferimento o la costituzione di diritti
generanti l'acquisto o la perdita della soggettivita' passiva ICI nel
corso dell'anno 2000.
   In  mancanza,  vanno  indicati  gli estremi dell'atto, contratto o
concessione.
   Va  barrata  la  casella  24  se il contribuente ha acquistato.Va,
invece,  barrata la casella 25 se il contribuente ha ceduto, anche se
per causa di morte.
   9.3. Modelli aggiuntivi
   Se  i  quadri descrittivi degli immobili non sono sufficienti, per
cui  devono  essere  utilizzati  piu'  modelli,  essi  vanno numerati
progressivamente.
   Negli  appositi  spazi  posti  in  calce  alla seconda facciata di
ciascun modello va indicato il numero attribuito al singolo modello e
il numero totale dei modelli utilizzati.
   Sul   frontespizio   dei   modelli   aggiuntivi   e'   sufficiente
l'indicazione  del  comune  destinatario  della  dichiarazione  ed il
codice fiscale del contribuente.
   9.4. Firma
   La dichiarazione deve essere firmata, utilizzando l'apposito rigo,
dalla  persona  indicata  come  "contribuente "sul frontespizio della
dichiarazione   stessa   oppure   dal   "denunciante  "  diverso  dal
contribuente  se  e'  stato  compi-lato  l'apposito  quadro (in quest
'ultimo  caso,  se  e'  stato  indicato  come denunciante un soggetto
diverso  dalla persona fisica, la denuncia sara' firmata dal relativo
rappresentante) .
   Analogamente vanno firmati gli eventuali modelli aggiuntivi.
   Nel quadro dei contitolari, accanto ad ognuno di essi, deve essere
apposta la firma del contitolare o del suo rappresentante.

   MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

   La  dichiarazione,  unitamente  agli eventuali modelli aggiuntivi,
deve   essere   consegnata   direttamente   al  Comune  indicato  sul
frontespizio, il quale, deve rilasciare ricevuta.
   La  dichiarazione  puo'  anche  essere  spedita in busta chiusa, a
mezzo   posta,  mediante  raccomandata  senza  ricevuta  di  ritorno,
all'Ufficio  tributi  del  Comune,  riportando  sulla busta stessa la
dicitura  "Dichiarazione ICI 2000 "; in tal caso, la dichiarazione si
considera  presentata  nel  giorno  in  cui e' consegnata all'ufficio
postale.
   La  spedizione  puo'  essere effettuata anche dall'estero, a mezzo
lettera  raccomandata  o  altro  equivalente,  dal  quale risulti con
certezza la data di spedizione.
   Si  raccomanda di presentare insieme sia l'originale per il comune
che la copia per l'elaborazione meccanografica. La dichiarazione deve
essere  presentata  entro  il  termine  per  la  presentazione  della
dichiarazione dei redditi.
   Per  i  soggetti all'IRPEG, con periodo di imposta coincidente con
l'anno  solare,  la  dichiarazione  va presentata entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2000,
con conseguente estensione delle disposizioni contenute nei commi 2 e
3 dell'art.2 del D.P.R.22 luglio 1998, n.322.
   Per  le  societa'  di capitali e per gli enti il cui esercizio non
coincide  con  l'anno solare, la dichiarazione va presentata entro il
termine  di  presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi per il
periodo di imposta che comprende il 31 dicembre 2000.

                              APPENDICE

   Area fabbricabile, fabbricato e terreno agricolo (definizione)
   Agli effetti dell'ICI, si intende:
   -per  area fabbricabile , l'area utilizzabile a scopo edificatorio
in  base  agli  strumenti  urbanistici generali o attuativi ovvero in
base  alle possibilita' effettive di edificazione determinate secondo
i criteri previsti agli effetti dell'indennita' di espropriazione per
pubblica utilita'.Si considerano tuttavia non fabbricabili i terreni,
di  proprieta'  di  coltivatori  diretti o di imprenditori agricoli a
titolo  principale, i quali siano condotti dagli stessi proprietari e
sui  quali  persista  l'utilizzazione  agro-silvo-pastorale  mediante
l'esercizio  di  attivita'  dirette alla coltivazione del fondo, alla
silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
   -Per   coltivatori  diretti  od  imprenditori  agricoli  a  titolo
principale  devono  intendersi,  ai  sensi dell'art. 58, comma 2, del
D.Lgs.15  dicembre  1997,  n.446,  le  persone fisiche iscritte negli
appositi  elenchi comunali previsti dall'art.11 della legge 9 gennaio
1963,  n.9,  e  soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione
per invalidita', vecchiaia e malattia (la cancellazione dagli elenchi
ha  effetto  a  decorrere  dal 1 gennaio dell'anno successivo) .Detta
definizione  normativa  ha  carattere  interpretativo,  con efficacia
quindi  anche  per  il  passato,  e  vale  non  soltanto agli effetti
dell'applicazione    delle   agevolazioni   recate   dall'art.9   del
D.Lgs.n.504/1992,  ma  altresi' agli effetti della non edificabilita'
dei suoli, di cui e' sopra detto;
   -per  fabbricato  ,  la  singola unita' immobiliare iscritta o che
deve  essere  iscritta  nel  catasto edilizio urbano (e quindi anche,
distintamente,  l'"abitazione "; la "cantina "; il "garage ") cui sia
stata attribuita o sia attribuibile un 'autonoma rendita catastale;
   -per   terreno   agricolo   ,   il   terreno,   diverso  dall'area
fabbricabile,  utilizzato  per  l'esercizio  delle attivita' agricole
(vedasi  in  proposito anche le voci "Esenzioni " e "Terreni agricoli
") .
   Aree   fabbricabili   (tassazione   in   caso   di   utilizzazione
edificatoria)
   In  caso  di  edificazione  su  un  'area dalla data di inizio dei
lavori  di  costruzione  fino  al momento di ultimazione degli stessi
(ovvero  fino al momento in cui il fabbricato e' comunque utilizzato,
qualora  siffatto  momento di utilizzo sia antecedente a quello della
ultimazione dei lavori di costruzione) la base imponibile ICI e' data
solo  dal  valore  dell'area,  da qualificare agli effetti impositivi
comunque  come  fabbricabile,  indipendentemente  dalla sussistenza o
meno  del  requisito dell'edificabilita', senza computare, quindi, il
valore  del  fabbricato  in  corso  d  'opera; similmente, in caso di
demolizione di fabbricato e ricostruzione sull'area di risulta oppure
in  caso  di recupero edilizio ai sensi dell'art.31, comma 1, lettere
c,  d,  e, della legge 5 agosto 1978, n.457, dalla data di inizio dei
lavori   di  demolizione  oppure  di  recupero  fino  al  momento  di
ultimazione  dei  lavori di ricostruzione oppure di recupero (ovvero,
se antecedente, fino al momento dell'utilizzo) la base imponibile ICI
e'  data  solo  dal valore dell'area senza computare quindi il valore
del   fabbricato   che   si   sta  demolendo  e  ricostruendo  oppure
recuperando.Ovviamente,  a  partire  dalla  data  di  ultimazione dei
lavori   di   costruzione,   ricostruzione  o  recupero  (ovvero,  se
antecedente, dalla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o
recuperato e' comunque utilizzato) la base imponibile ICI e' data dal
valore del fabbricato.
   Assegnatari
   Per  gli  alloggi  di  edilizia  residenziale pubblica concessi in
locazione  con  patto  di futura vendita e riscatto, soggetto passivo
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  e'  l'assegnatario. Soggetto
passivo  dell'ICI  e'  anche  l'assegnatario  delle  abitazioni per i
lavoratori  agricoli dipendenti costruite ai sensi della Legge n.1676
del 30 dicembre 1960 ed assegnate con patto di riscatto.
   Diversa  e'  l'ipotesi  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale
pubblica  concessi  in  locazione,  essendo  in tal caso il locatario
completamente estraneo al rapporto ICI.
   Esenzioni
   Sono esenti dall'ICI, a norma dell'art.7 del D.L.gs n.504/1992 per
il  periodo  dell'anno  durante  il  quale  sussistono  le condizioni
prescritte dalla legge:
   a)  gli  immobili  posseduti  dallo  Stato,  dalle  regioni, dalle
province,   nonche'   dai  comuni,  se  diversi  da  quelli  indicati
nell'ultimo  periodo del comma 1 dell'art.4, dalle comunita' montane,
dai  consorzi  fra  detti  enti, dalle unita' sanitarie locali, dalle
istituzioni  sanitarie  pubbliche  autonome  di  cui all'art.41 della
Legge  23 dicembre 1978, n.833, dalle camere di commercio, industria,
artigianato  ed  agricoltura,  destinati  esclusivamente  ai  compiti
istituzionali;
   b)  i  fabbricati  classificati  o  classificabili nelle categorie
catastali da E/1 a E/9;
   c)   i  fabbricati  con  destinazione  ad  usi  culturali  di  cui
all'art.5-bis   del   Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n.601, e successive modificazioni;
   d)  i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto,
purche'  compatibile  con  le  disposizioni  degli  artt.8 e 19 della
Costituzione, e le loro pertinenze;
   e)  i  fabbricati  di  proprieta'  della Santa Sede indicati negli
artt.13,  14,  15  e  16  del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11
febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n.810;
   f)   i   fabbricati   appartenenti   agli   Stati  esteri  e  alle
organizzazioni  internazionali  per  i  quali e' prevista l'esenzione
dall'imposta  locale  sul  reddito  dei fabbricati in base ad accordi
internazionali resi esecutivi in Italia;
   g)  i  fabbricati  che,  dichiarati  inagibili o inabitabili, sono
stati   recuperati   al  fine  di  essere  destinati  alle  attivita'
assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n.104, limitatamente
al  periodo  in  cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle
attivita' predette;
   h)  i  terreni  agricoli  ricadenti  in  aree montane o di collina
delimitate  ai sensi dell'art.15 della Legge 27 dicembre 1977, n.984.
(Per  informazioni  particolari  riguardanti  l'esenzione dei terreni
agricoli,  vedasi  la  voce  "Terreni  agricoli  ") ; i) gli immobili
utilizzati  dai soggetti di cui all'art.87, comma 1, lettera c) , del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con Decreto del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n.917, e successive
modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita'
assistenziali,   previdenziali,   sanitarie,  didattiche,  ricettive,
culturali,  ricreative  e  sportive,  nonche'  delle attivita' di cui
all'art.16, lettera a) , della Legge 20 maggio 1985, n.222.
   Piccoli appezzamenti o "orticelli "
   Detti  terreni  se  non  sono  aree fabbricabili, sono esclusi dal
campo  di  applicazione  dell'ICI  (vedasi  la voce "Terreni agricoli
(casi  di  esenzione) ") , in quanto su di essi le attivita' agricole
vengono esercitate occasionalmente in forma non imprenditoriale.
   Quadri  descrittivi  (compilazione) Per la compilazione dei quadri
descrittivi  degli immobili possono essere di orientamento i seguenti
esempi.
   Esempio 1
   Fabbricato  che  il  10  ottobre  2000 ha perso le caratteristiche
richieste dalla legge per essere escluso od esentato dall'imposta.
   Il  proprietario,  che  lo  ha  posseduto  per l'intero anno 2000,
indichera',  nel  primo  settore,  12  mesi  di  possesso e 9 mesi di
esclusione  od  esenzione  mentre, nel secondo settore, specifichera'
che  l'immobile,  ancora  in suo possesso al 31 dicembre 2000, non e'
escluso  od  esente  da  tassazione  alla  data  medesima per cui, in
assenza  di variazioni nel corso dell'anno 2001, non sara' dichiarato
nel 2002 pur continuando ad essere dovuto il versamento dell'imposta.
   Esempio 2
   Abitazione principale data in locazione il 10 aprile 2000.
   Il proprietario indichera', nel primo settore, 12 mesi di possesso
e   la   detrazione   di   lire  50.000  (o  la  maggiore  detrazione
eventualmente  deliberata  dal  comune)  mentre, nel secondo settore,
specifichera'  che il fabbricato non e' piu' abitazione principale al
31  dicembre  2000  per  cui,  in  assenza  di successive variazioni,
nell'anno  2001 sara' versata l'imposta senza detrazione e non verra'
presentata, per il fabbricato medesimo, la dichiarazione nel 2002.
   Esempio 3
   Fabbricato   dichiarato   inagibile   o  inabitabile  e  di  fatto
utilizzato a decorrere dal 10 novembre 2000.
   Il proprietario indichera', nel primo settore, 12 mesi di possesso
e  10  mesi  di riduzione, mentre, nel secondo settore, specifichera'
che  il  fabbricato  non  ha,  alla  data  del  31  dicembre 2000, le
caratteristiche  per  godere della riduzione per cui, permanendo tale
situazione,  nel  corso  dell'anno  2001  sara' versata l'imposta per
intero ed il fabbricato non sara' dichiarato nel 2002.
   Altre ipotesi possono verificarsi in relazione alle variazioni che
influiscono  sull'ammontare  dell'imposta  dovuta  solo a partire dal
2001.Cosi',  ad  esempio,  per  l'immobile  per  il  quale soltanto a
partire  dal  23  dicembre  2000  si sono verificate le condizioni di
esclusione  od  esenzione  da ICI, il proprietario che l'ha posseduto
per l'intero anno indichera', nel primo settore, 0 mesi di esclusione
od   esenzione,   mentre,  nel  secondo  settore,  specifichera'  che
l'immobile e' escluso, od esente al 31 dicembre 2000, evidenziando in
tal  modo  che,  permanendo tale situazione nell'anno 2001, non sara'
presentata la dichiarazione nel 2002.
   Inversamente,  per l'immobile che soltanto dal 22 dicembre 2000 ha
perso   le   caratteristiche  di  esclusione  od  esenzione,  il  suo
proprietario  indichera', nel primo settore, 12 mesi di esclusione od
esenzione  mentre, nel secondo, specifichera' che l'immobile non gode
di alcuna esclusione od esenzione al 31 dicembre 2000, preannunciando
cosi',  in  mancanza  di  variazioni,  il  pagamento dell'imposta per
l'anno 2001 e l'assenza dell'obbligo della dichiarazione nel 2002.
   Terreni agricoli (casi di esenzione)
   Nell'elenco  allegato  alla  circolare del Ministero delle Finanze
n.9  del  14 giugno 1993, (pubblicata sul S.O.n.53 alla G.U.n.141 del
18 giugno 1993) predisposto sulla base dei dati forniti dal Ministero
dell'agricoltura  e  delle foreste, sono indicati i comuni, suddivisi
per  provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli
sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili ai sensi dell'art.7,
comma 1, lettera h) , del D.Lgs.n.504/1992.
   Se  accanto  all'indicazione  del  comune  non e' riportata alcuna
annotazione,  significa  che l'esenzione opera sull'intero territorio
comunale.
   Se,  invece,  e'  riportata l'annotazione parzialmente delimitato,
sintetizzata  con  la  sigla  "PD  ", significa che l'esenzione opera
limitatamente  ad  una parte del territorio comunale; in questi casi,
per  l'esatta  individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi
agli uffici locali competenti.
   Per  i  comuni  compresi nei territori delle provincie autonome di
Trento  e  Bolzano  e  della regione Friuli-Venezia Giulia sono fatte
salve  eventuali  leggi di dette province o regione che delimitino le
zone  agricole  svantaggiate  in  modo  diverso  da quello risultante
dall'elenco allegato alla circolare citata.
   All'elenco  non  sono  interessati  i  terreni  che  possiedono le
caratteristiche   di   area  fabbricabile  in  quanto  tali  terreni,
indipendentemente  dal  loro  utilizzo  e  dalle modalita' con cui e'
effettuato,  devono  essere  assoggettati  a tributo non come terreni
agricoli  bensi'  come aree edificabili.L'unica eccezione e' data dai
terreni  di  proprieta'  di  coltivatori  diretti  o  di imprenditori
agricoli   a  titolo  principale  che  siano  condotti  dagli  stessi
proprietari e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale
mediante  l'esercizio  di  attivita'  dirette  alla  coltivazione del
fondo,  alla  silvicoltura,  alla funghicoltura ed all'allevamento di
animali.Questi   terreni,   non   potendo   essere  considerati  aree
fabbricabili   per   definizione  legislativa,  conservano  comunque,
sussistendo  le condizioni indicate, il carattere di terreno agricolo
e,  quindi,  per  essi  puo' operare l'esenzione originata dalla loro
ubicazione in Comuni compresi nell'elenco allegato.
   Non  sono,  altresi',  interessati  all'elenco  i terreni, diversi
dalle   aree  fabbricabili,  sui  quali  non  vengano  esercitate  le
attivita'  agricole intese nel senso civilistico (art.2135 del Codice
Civile)  di  attivita'  dirette  alla  coltivazione  del  fondo, alla
silvicoltura,   all'allevamento   del   bestiame   ed  alle  connesse
operazioni  di  trasformazione  o  alienazione  dei prodotti agricoli
rientranti  nell'esercizio  normale  dell'agricoltura: appartengono a
questo  primo  gruppo  i terreni normalmente inutilizzati (cosiddetti
terreni  "incolti  ")  e  quelli,  non  pertinenziali  di fabbricati,
utilizzati per attivita' diverse da quelle agricole.
   Non  sono  egualmente  interessati  all'elenco  i terreni, diversi
dalle  aree  fabbricabili,  sui  quali  le  attivita'  agricole  sono
esercitate  in  forma  non  imprenditoriale:  appartengono  a  questo
secondo  gruppo  i  piccoli  appezzamenti  (cosiddetti  "orticelli ")
coltivati occasionalmente senza struttura organizzativa.
   I  terreni del primo e del secondo gruppo, non avendo il carattere
di  area  fabbricabile  ne'  quello  di  terreno  agricolo secondo la
definizione  di  legge,  restano  oggettivamente esclusi dal campo di
applicazione dell'ICI.
   N.B.Per  la  nozione  di  coltivatori  diretti  e  di imprenditori
agricoli a titolo principale vedasi la voce in questa Appendice "Area
fabbricabile, fabbricato e terreno agricolo (definizione) ".

   Terreni incolti
   Se   non  sono  aree  fabbricabili,  sono  esclusi  dal  campo  di
applicazione  dell'ICI:  vedasi  la  voce  "Terreni agricoli (casi di
esenzione) ".
   Valore   degli   immobili   agli  effetti  dell'ICI  1.Valore  dei
fabbricati
   Per  i  fabbricati  il  valore  e'  costituito dall'intera rendita
catastale moltiplicata:
   -per  100,  se  si  tratta  di  fabbricati classificati nei gruppi
catastali  A (abitazioni) B (collegi, convitti, ecc.) e C (magazzini,
depositi,  laboratori,  ecc.) , con esclusione delle categorie A/10 e
C/1;
   -  per  50,  se  si  tratta  di fabbricati classificati nel gruppo
catastale  D (opifici, alberghi, teatri, ecc.) e nella categoria A/10
(uffici e studi privati) ;
   -per  34,  se si tratta di fabbricati classificati nella categoria
C/1 (negozi e botteghe) .
   Se il fabbricato e' sfornito di rendita oppure se la rendita a suo
tempo  attribuita  non  e'  piu'  adeguata in quanto sono intervenute
variazioni  strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute
ad  accorpamenti  di  piu' unita' immobiliari, il contribuente dovra'
far   riferimento   alla  categoria  ed  alla  rendita  attribuite  a
fabbricati  similari.  Le  rendite  da  assumere per l'anno 2000 sono
quelle  risultanti  in catasto al 1 gennaio 2000, aumentate del 5 per
cento.Si   tenga  presente  che  tali  rendite  annotate  negli  atti
catastali,   anche   se  di  recente  attribuzione,  non  comprendono
l'aumento del 5 per cento.
   Nella  stragrande maggioranza dei casi (ovverosia, laddove non sia
stata  annotata  negli  atti catastali, nel corso dell'anno 1999, una
modificazione  della rendita) il valore dell'immobile per l'anno 2000
sara' pari al valore del 1999.

   NOTA

   Le operazioni di moltiplicazione sopra illustrate vanno effettuate
sulla  rendita  catastale e non sul reddito, per cui non hanno alcuna
rilevanza  ne'  gli  aumenti  o  riduzioni  di  rendita previsti agli
effetti   dell'applicazione  dell'imposizione  sul  reddito,  ne'  il
reddito  effettivo.Cosi',  ad esempio, se la rendita catastale di una
abitazione,  aumentata  del  5  per cento, e' di 2.100.000, il valore
sara' sempre di 210.000.000, sia che si tratti di dimora abituale del
contribuente,  sia  che  si  tratti  di  unita'  immobiliare tenuta a
disposizione,  sia  che  si  tratti  di abitazione sfitta, sia che si
tratti  di  abitazione  locata  (si  ricorda  che  i  fabbricati sono
soggetti   ad   ICI  indipendentemente  dalla  loro  destinazione  ed
indipendentemente dal fatto che siano utilizzati o meno) .
   1.1  Fabbricati  di interesse storico o artistico Per i fabbricati
di  interesse  storico  o artistico ai sensi dell'art.6, comma 1, del
D.Lgs.29  ottobre  1999,  n.490,  si  assume  la rendita (ovviamente,
aumentata  del  5  per  cento)  , determinata mediante l'applicazione
della  tariffa  d 'estimo di minore ammontare tra quelle previste per
le abitazioni della zona censuaria nella quale e' sito il fabbricato.
   Tale  rendita,  per  poter quantificare il valore, va moltiplicata
per  100,  anche se il fabbricato catastalmente e' classificato nella
categoria  A/10  o  C/1  oppure  nel gruppo D.Cio', in quanto, con il
sistema  suddetto  di  determinazione della rendita, il fabbricato e'
stato  assimilato  ad una abitazione; ove poi si tratti di fabbricati
appartenenti  al gruppo D sforniti di rendita catastale, il valore e'
determinato  in base alle modalita' indicate nel successivo paragrafo
1.2.
   1.2  Fabbricati  delle  imprese  Fanno  eccezione  agli illustrati
criteri  di  determinazione  del  valore  sulla  base  della  rendita
catastale,   i   fabbricati   interamente   posseduti  da  impresa  e
distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e
sforniti di rendita catastale oppure ai quali sia stata attribuita la
rendita, effettiva o "proposta ", nel corso dell'anno 2000.
   Per  tali fabbricati il valore e' determinato sulla base dei costi
di   acquisizione   ed  incrementativi  contabilizzati,  attualizzati
mediante l'applicazione di determinati coefficienti.
   Si ricorda che il criterio di determinazione del valore sulla base
dei  costi  contabilizzati  si  applica  anche  nel caso in cui detti
fabbricati   siano   di   interesse  storico  o  artistico  ai  sensi
dell'art.6, comma 1, del D.Lgs.29 ottobre 1999, n.490.
   2.  Valore  delle  aree  fabbricabili  Per le aree fabbricabili il
valore e' costituito da quello venale in comune commercio determinato
avendo  riguardo  alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di
edificabilita',  alla  destinazione d 'uso consentita, agli oneri per
eventuali   lavori  di  adattamento  del  terreno  necessari  per  la
costruzione,  ai  prezzi  medi  rilevati sul mercato dalla vendita di
aree aventi analoghe caratteristiche.
   3. Valore dei terreni agricoli Per i terreni agricoli il valore e'
costituito dal reddito dominicale moltiplicato per 75.
   Il  reddito  dominicale  da  assumere  per  l'anno  2000 e' quello
risultante  in  catasto  al  1  gennaio  2000,  aumentato  del 25 per
cento.Si  tenga  presente  che  anche i redditi dominicali negli atti
catastali non comprendono detto aumento.
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