(all. 1 - art. 1)
               Proposta di disciplinare di produzione
               dei vini della denominazione di origine
                   controllata "Bianco di Custoza"
                               Art. 1.
    La  denominazione  di  origine controllata "Bianco di Custoza" e'
riservata ai vini "Bianco di Custoza", "Bianco di Custoza" superiore,
"Bianco  di  Custoza"  passito  e  "Bianco  di Custoza" spumante, che
rispndono  alle  condizioni  ed  ai  requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
    Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  "Bianco  di
Custoza"  deve  essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi,
nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
      Trebbiano toscano: 20-45%;
      Garganega: 20-40%;
      Tocai friulano (localmente detto Trebbianello): 5-30%;
      Bianca Fernanda (clone locale del Cortese), Malvasia, Riesling,
Italico, Pinot bianco e Chardonnay, da soli o congiuntamente: 20-30%.
                               Art. 3.
    La  zona  di produzione del vino "Bianco di Custoza" comprende in
tutto o in parte i territori dei comuni di Sommacampagna, Villafranca
di   Verona,  Valeggio  sul  Mincio,  Peschiera  del  Garda,  Lazise,
Castelnuovo del Garda, Pastrengo, Bussolengo e Sona.
    Tale zona e' cosi' delimitata:
      partendo  a  sud  dell'abitato  di  Sommacampagna,  da contrada
Cesure,  (quota 89) la linea di delimitazione segue, verso sud-ovest,
il  canale  del  consorzio di bonifica dell'Alto Agro Veronese sino a
localita'  Boscone,  innestandosi  per  breve tratto sulla strada per
Villafranca  fino  a  incontrare  e  seguire  la  strada comunale che
passando  per  Pozzo Moretto e Colombara sbocca sulla strada comunale
presso Ca' Delia.
    Segue  detta strada, toccando C. Nova Pigno e le Grottarole, sino
all'incrocio  della  strada  provinciale  di  Villafranca-Valeggio  e
seguendo quest'ultima, arriva all'abitato di Valeggio sul Mincio.
    Segue  quindi  verso  sud  la strada comunale che porta a Pozzolo
sino  a  localita'  C.  Buse  per  innestarsi sulla carreggiabile che
incrocia il canale Seriola Prevaldesca.
       Segue  questo  canale  verso  nord,  fino  a  Ponte  Lungo,  e
attraversato  lo  stesso  si  innesta  nel  canale  Seriola Serenelli
seguendolo   verso   sud,   sino   a   incontrare   il   confine   di
provincia-regione Mantova-Lombardia (quota 63).
    Ritornando verso nord, la linea di delimitazione segue il confine
regionale    toccando   successivamente   le   localita'   Pignolada,
Staffalonero,  Prandina, Stazione di Salionze, Villa, Dolci e Pontara
dove  l'abbandona  per seguire, per brevissimo tratto verso nord-est,
la  strada  Broglie-Madonna  del  Frassino, sino in prossimita' della
localita'  Pignolini  e li', attraversa l'autostrada Serenissima, per
inserirsi  sulla carrareccia che passa a est di Ca' Gozzetto toccando
successivamente Ca' Serraglio e passando a ovest di quota 101 termina
a Ca' Berra Nuova (quota 91) sulla riva del laghetto del Frassino.
    Segue  la  riva  di  detto  laghetto per brevissimo tratto sino a
imboccare  la  carrareccia  che  passando  per  localita' Bertoletta,
arriva al casello ferroviario di quota 84.
    Segue  quindi la ferrovia, verso est, fino al contiguo casello di
quota  84  dove  l'abbandona per seguire la strada che toccando Villa
Montresor, prosegue fino ai Cappuccini, sulla riva del lago di Garda.
    Dalla  localita'  Cappuccini  la  linea di delimitazione segue la
sponda  orientale  del lago di Garda sino in prossimita' del porto di
Pacengo  per  inoltrarsi nell'entroterra seguendo la carrareccia che,
toccando  quota  93  e  quota 107, passa sotto l'abitato di Pacengo e
giunge  a  localita'  Ca'  Allegri, per seguire la strada comunale di
Pacengo sino a C. Fontana Fredda.
    Per  altra  carrareccia, sale toccando quota 122 sino a localita'
"Le  Tende",  e  da  qui, seguendo la strada Pacengo-Cola', sino a C.
alle Croci.
    Da  C.  alle Croci la linea di delimitazione scende verso sud-est
seguendo  la carrareccia che, toccando successivamente quota 118, 113
e  Sarnighe,  incrocia  il  confine  comunale di Lazise-Castelnuovo a
quota 112.
    Segue,  risalendo verso nord, questo confine e successivamente in
prossimita'   della   localita'   Mirandola,   il   confine  comunale
Lazise-Pastrengo   sino   all'incrocio   di   questo  con  la  strada
provinciale Veronalago; a ovest di localita' Osteria Vecchia.
    Le  linea  di delimitazione segue detta strada verso Verona (est)
sino in prossimita' dell'abitato di Bussolengo dove si inserisce, nei
pressi  di  quota  130,  sulla  comunale  del Cristo e prosegue sulla
strada  comunale  di  Palazzolo  sino  a  incontrare l'autostrada del
Brennero   nel   punto   in   cui   interseca   il  confine  comunale
Bussolengo-Sona.
      Segue  detto  confine verso sud, sino a localita' Civel dove si
inserisce sulla strada provinciale Bussolengo-Sommacampagna.
    Segue   detta   strada  sino  all'abitato  di  Sommacampagna  che
attraversa  per  inserirsi  sulla  viabile che porta a Custoza sino a
localita' Cesure punto di partenza.
    Ad ovest della localita' Broglie e' incluso un piccolo territorio
del  comune  di  Peschiera  del Garda comprendente il Monte Zecchino,
cosi' delimitato:
      dalla  carraleccia  a  sud di Broglie (adiacente alle ex scuole
elementari  di  Broglie)  la  linea  di  delimitazione prosegue verso
ovest,  per Ca' Boschetti e Ca' Rondinelli per poi seguire il confine
di  provincia-regione  toccando successivamente Ca' Boffei, Soregone,
Ca'  Nuova Bazzoli e la strada che porta all'abitato di Broglie, sino
a incrociare la carrareccia che ha costituito il punto di partenza.
                               Art. 4.
    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione   del  vino  "Bianco  di  Custoza"  devono  essere  quelle
tradizionali  della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al
vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
    Sono   pertanto  da  considerarsi  idonei  unicamente  i  vigneti
collinari e pedocollinari, esposti prevalentemente a sud, sud-ovest e
posti  in  terreni  di  origine  morenica  di  natura prevalentemente
calcarea, argillo-calcarea, ghiaioso-calcarea e ghiaioso-sabbiosa con
esclusione dei terreni umidi.
    I  sesti,  d'impianto,  le  forme  di allevamento ed i sistemi di
potatura  devono  essere quelli generalmente usati o comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
    Le  unita'  vitate  omogene  coltivate con le varieta' Garganega,
Tocai  friulano, Pinot bianco, Chardonnay e Cortese iscritte all'albo
dei  vini  "Bianco di Custoza" sono utilizzabili anche per produrre i
corrispondenti   vini  designati  con  la  denominazione  di  origine
controllata   "Garda"   alle   condizioni   previste   dal   relativo
disciplinare di produzione.
    E' vietata ogni pratica di forzatura, e' ammessa l'irrigazione di
soccorso.
    La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Bianco
di Custoza" non deve essere superiore a t. 15 per ettaro di vigneto a
coltura  specializzata  e  di  t. 12 per ettaro per la produzione del
vino "Bianco di Custoza" superiore.
    A  detti  limiti,  anche  in  annate eccezionalmente favorevoli i
quantitativi  di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a
denominazione  di  origine  controllata  "Bianco  di  Custoza" devono
essere  riportati  nei  limiti  di  cui  sopra  purche' la produzione
globale non superi del 20% il limite medesimo.
    Oltre  detto  limite  decade  il  diritto  alla  denominazione di
origine controllata per tutto il prodotto
    Fermi  restando  i  limiti sopaindicati la produzione massima per
ettaro   di  vigneto  in coltura  promiscua  deve  essere  calcolata,
rispetto   a   quella   specializzata,  in  rapporto  alla  effettiva
superficie coperta dalla vite.
    La  tipologia  "passito"  e'  ottenuta  dalla  cernita  delle uve
raccolte   nei   vigneti   iscritti  alla  denominazione  di  origine
controllata  "Bianco  di  Custoza"  ed  aventi le caratteristiche per
essere designate con detta denominazione.
    Il  quantitativo  massimo di uve da destinare alla produzione del
vino   "passito"   non   puo'  superare  le  5  t./ha;  il  rimanente
quantitativo di uva fino alle rese massime consentite, pari a t. 7/ha
per il "superiore" e 10 t./ha per il "Bianco di Custoza", puo' essere
destinato,  se  ne ha i requisiti, alla produzione dei vini di cui al
presente disciplinare di produzione.
    La  regione  Veneto con proprio decreto, su proposta del comitato
vitivinicolo  regionale  istituto  con  legge  regionale n. 55 dell'8
maggio  1985,  sentite le organizzazioni di categoria interessate, di
anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un limite massimo
di  utilizzazione  di  uve  per  ettaro  per la produzione del vino a
denominazione  di  origine contollata "Bianco di Custoza" inferiore a
quello  fissato  dal  presente  disciplinare,  dandone  comunicazione
immediata  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  -
Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini.
    Le  uve  destinate  alla  vinificazione devono assicurare ai Vini
"Bianco di Custoza" un titolo alcolometrico, volumico naturale minimo
di  9,5%  vol., ad esclusione delle uve destinate alla produzione del
vino  "Bianco  di  Custoza"  superiore  il  cui  titolo alcolometrico
volumico naturale minimo e' di 11% vol.
                               Art. 5.
    Le   operazioni   di   vinificazione   devono  essere  effettuate
all'interno  della  zona  di  produzione  delimitata nell'articolo 3.
Tuttavia,  tenuto  conto  delle situazioni tradizionali e' consentito
che  tali  operazioni  siano  effettuate nell'intero territorio della
provincia  di Verona nonche' nei comuni confinanti delle provincie di
Mantova e Brescia.
    Nella  vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali,  leali  e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
    Le   operazioni  di  conservazione  e,  vinificazione  delle  uve
destinate alla produzione del vino "Bianco di Custoza" passito devono
aver  luogo  unicamente  nell'ambito della delimitazione territoriale
della zona di produzione di cui all'art. 3.
    La  vinificazione delle uve destinate alla produzione del "Bianco
di Custoza" passito puo' avvenire solo dopo che le stesse siano state
sottoposte ad appassimento naturale, avvalendosi anche di sistemi e/o
tecnologie    che    comunque    non    aumentino    la   temperatura
dell'appassimento rispetto al processo naturale.
    Le  uve  destinate  alla produzione della tipologia "passito", al
termine  dell'appassimento, devono assicurare un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di 13% vol.
    La  resa  massima  delle uve in vino non deve essere superiore al
65%,  per  la tipologia spumante la resa non deve essere superiore al
68% al lordo della presa di spuma.
    Qualora  la resa sia compresa tra la percentuale precedente ed il
75%,  il prodotto non ha diritto alla denominazione di origine. Se la
resa,  infine,  supera  anche  quest'ultimo limite, decade il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
    La  resa  massima  delle uve in vino non deve essere superiore al
40% per il vino "Bianco di Custoza" passito.
    La  denominazione di origine controllata "Bianco di Custoza" puo'
essere utilizzata per designare il vino spumante nel tipo brut, extra
brut,  extra  dry,  ottenuto  con  mosti  o  vini che rispondono alle
condizioni previste dal presente disciplinare.
    La preparazione del "Bianco di Custoza" Spumante deve avvenire in
stabilimenti  siti  all'interno  della  zona  di vinificazione di cui
all'art.  3  e  nelle  province di Brescia Mantova, Trento, Treviso e
Vicenza.
    Il  vino  "Bianco di Custoza" superiore deve essere sottoposto ad
un  periodo  di  maturazione di almeno cinque mesi a decorrere dal 1o
novembre  dell'annata  di  produzione  delle  uve; l'affinamento deve
avere  luogo  all'interno  della  zona  di  vinificazione  di  cui al
presente  disciplinare.  Il  vino  "Bianco  di  Custoza" passito deve
essere  immesso  al  consumo  non prima del 1o settembre successivo a
quello della vendemmia.
                               Art. 6.
    I vini a denominazione di origine controllata "Bianco di Custoza"
all'atto  dell'immissione  al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
    "Bianco di Custoza":
      colore: giallo paglierino;
      odore: fruttato, profumato, leggermente aromatico;
      sapore:    sapido,   morbido,   delicato   di   giusto   corpo,
piacevolmente amarognolo;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
      acidita' totale: minima 4,5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 16,5 g/l;
      zuccheri riduttori residui: massimo 7 g/l;
    "Bianco di Custoza" superiore:
      colore:   paglierino   con   tendenza   al  giallo  dorato  con
l'invecchiamento;
      odore: gradevole, caratteristico, lievemente aromatico;
      sapore:   morbido,  armonico,  corposo  con  eventuale  leggera
percezione di legno;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
      acidita' totale minima: 4,5 gr/l;
      estratto secco netto minimo: 20 g/l;
      zuccheri riduttori residui massimo: 7 g/l;
    "Bianco di Custoza" spumante:
      spuma: fine e persistente;
      colore:  paglierino  piu' o meno intenso con eventuali riflessi
dorati;
      profumo:   fragrante   con   sentore  di  fruttato  leggermente
aromatico  quando  e' spumantizzato con il metodo Martinotti, profumo
fine  e  composto,  caratteristico  dalla  fermentazione in bottiglia
quando e' spumantizzato con il metodo classico;
      sapore: fresco, sapido, fine ed armonico;
      titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
      acidita' totale minima: 5,0 g/l;
      estratto secco netto minimo: 15 g/l;
      residuo  di  zuccheri: fino a 12 gr litro di residuo zuccherino
nel tipo brut; fino a 6 g/l di residuo zuccherino nel tipo extra brut
ed, infine, fino 20 g/l di residuo zuccherino nel tipo extra dry;
    "Bianco di Custoza" passito:
      colore: giallo dorato;
      odore: intenso e fruttato;
      sapore:   amabile  o  dolce,  vellutato,  armonico,  di  corpo,
leggermente aromatico, con eventuale leggera percezione di legno;
      titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo. 15% vol. di cui
almeno 12% vol. effettivo.
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 22 g/l.
    E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali
-  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, tipiche dei
vini,  modificare  con  proprio provvedimento i limiti sopra indicati
dell'acidita' totale e dell'estratto secco.
                               Art. 7.
    Alla  denominazione di origine controllata "Bianco di Custoza" e'
vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione,  ivi compresi gli
aggettivi "extra", "fino", "scelto" "selezionato" e simili.
    E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente:
    E'  consentito,  altresi',  l'uso  di  indicazioni  geografiche e
toponomastiche  che  facciano  riferimento  a comuni, frazioni, aree,
fattorie,  zone  e  localita',  comprese  nella  zona  delimitata nel
precedente  art.  3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da
cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
    E'  consentito  altresi'  l'uso  della  indicazione aggiuntiva di
"vigna"  seguita  immediatamente dal relativo toponimo purche' le uve
provengano  totalmente dai corrispondenti vigneti e siano rivendicate
annualmente ed iscritte nell'apposito albo dei vigneti previsto dalla
legge  10  febbraio  1992,  n.  164, tenuto rispettivamente presso la
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di Verona,
alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.
                               Art. 8.
    I  vini  "Bianco  di  Custoza"  Superiore  e  "Bianco di Custoza"
Passito  devono  essere immessi al consumo unicamente in bottiglie di
vetro  di capacita' fino a litri 1,5 e chiuse con tappo raso bocca in
sughero o materiali consentiti.
    Tuttavia  per tutte le bottiglie fino a litri 0,375 e' consentito
anche l'uso del tappo a vite.
    Sulle bottiglie contenenti i vini "Bianco di Custoza" Superiore e
passito deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione.