(all. 1 - art. 1)
                   REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE

                              TITOLO I
                   ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

                               Art. 1
                     Principi di organizzazione
1.  L'organizzazione  e  funzionamento  dell'Agenzia  del Demanio, di
seguito denominata "Agenzia", si ispirano ai seguenti principi:
a) efficacia, trasparenza ed efficienza dell'attivita';
b) funzionamento per processi di lavoro;
c) descrizione delle attribuzioni delle strutture organizzative sulla
base   delle   responsabilita'  di  erogazione  dei  prodotti/servizi
previsti  dal  processo  di  lavoro,  sia  verso  l'esterno che verso
l'interno dell'organizzazione;
d)  decentramento  delle  responsabilita' operative e semplificazione
dei rapporti con l'utenza;
e) sviluppo e valorizzazione delle risorse umane;
f)  sviluppo e semplificazione dei processi di lavoro e utilizzazione
di tecnologie informatiche avanzate per la gestione;
g)  gestione  per progetti a termine di eventi particolari per valore
istituzionale o economico.
2  L'Agenzia  si  conforma  ai principi della legge 7 agosto 1990, n.
241,  adottando  propri  regolamenti  in  materia  di  termini  e  di
responsabili   del  procedimento  e  di  disciplina  dell'accesso  ai
documenti amministrativi.
3.  Per  quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio ai
principi del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29.

                                Art.2
                       Struttura organizzativa
1.  Sono  organi dell'agenzia: il Direttore, il Comitato direttivo ed
il  Collegio  dei  revisori  dei conti che esercitano le attribuzioni
loro demandate dallo Statuto.
2.  L'Agenzia  si articola in uffici centrali con funzioni prevalenti
di  programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo ed in uffici
locali con funzioni operative, denominate filiali.
3.  Il  presente  regolamento  individua  le  strutture  di vertice a
livello  centrale  e  periferico e definisce il modello organizzativo
degli uffici locali.
4. L'organizzazione interna delle strutture di vertice e le posizioni
dirigenziali  sono  stabilite  con  atto  del Direttore dell'Agenzia,
previo parere del Comitato direttivo.

                               Art. 3
                    Strutture centrali di vertice
1.  A livello centrale costituiscono strutture di vertice con compiti
operativi dell'Agenzia:
a) l'ufficio per i servizi immobiliari, che assicura la definizione e
l'aggiornamento  delle  normative  relative  ai  beni  patrimoniali e
demaniali,   inclusi   quelli   confiscati;   svolge  l'attivita'  di
acquisizione di beni e di gestione patrimoniale e demaniale riservata
alle strutture centrali.
b)  L'ufficio  per  i  servizi tecnici, che assicura la gestione e lo
sviluppo di programmi centrali per le costruzioni, ristrutturazioni e
manutenzioni  del  patrimonio immobiliare dello Stato e, a richiesta,
di  altri  utenti;  svolge l'attivita' di consulenza tecnico-estimale
immobiliare per l'attivita' istituzionale.
c)  l'ufficio  per  il  coordinamento  delle  filiali che assicura la
programmazione  operativa  coerente  con la pianificazione aziendale,
assegnando  obiettivi  e  risorse;  assicura  il  coordinamento delle
filiali,   garantendo   l'omogeneita'   dei  processi  operativi  sul
territorio ed elaborando adeguati metodi e strumenti.
2. Sono, altresi', strutture di vertice a livello centrale i seguenti
uffici con funzioni di coordinamento gestionale e di supporto:
a)  l'ufficio  per  il  coordinamento  gestionale  ed  operativo  che
assicura  la funzione legale e di osservatorio normativo, di gestione
della contabilita', di predisposizione del bilancio e dei rendiconti,
di  sviluppo  del  sistema  informatico;  che  assicura, altresi', la
coerenza e l'integrazione funzionale tra le attivita' delle strutture
organizzative centrali e quelle operanti sul territorio, nonche' cura
i rapporti con la Corte dei Conti per i controlli di competenza;
b)  l'ufficio per la pianificazione ed il controllo, che definisce la
metodologia del processo di pianificazione e ne gestisce l'attuazione
ed il controllo; che definisce metodi e strumenti per il controllo di
gestione  e ne gestisce l'attuazione e le verifiche; assicura inoltre
le  funzioni di coordinamento delle attivita' per la definizione e la
gestione della Convenzione con il Ministero;
c) l'ufficio per le risorse umane e l'organizzazione, che assicura il
coordinamento, lo sviluppo, la formazione e la gestione delle risorse
umane,  l'organizzazione  e  la  qualita', le relazioni sindacali, la
logistica  e servizi generali, nonche' l'approvvigionamento di beni e
servizi,  assolvendo,  inoltre,  le  funzioni  di  rappresentanza  in
giudizio per la trattazione del contenzioso riguardante il personale;
d)  l'ufficio per il servizio ispettivo, che ha la responsabilita' di
provvedere  ai  controlli  di  regolarita' amministrativa e contabile
degli   uffici;   di  pianificare  le  relative  attivita'  ispettive
ordinarie  e  straordinarie e di riferire, anche attraverso relazioni
periodiche, al Direttore dell'Agenzia.

                               Art. 4
                  Strutture centrali non di vertice
1.  Operano  alle  dirette  dipendenze  del  Direttore  le  strutture
centrali non di vertice che assicurano le funzioni di comunicazione e
relazioni  esterne,  di  promozione  dell'attivita'  immobiliare  sul
mercato e di controllo strategico.

                               Art. 5
                       Uffici locali : filiali
1.  Le  funzioni  operative dell'Agenzia sono svolte da uffici locali
denominati  filiali. Esse hanno la responsabilita' della gestione dei
beni  patrimoniali  e  demaniali,  della  vigilanza sul loro corretto
utilizzo, della riscossione e della trattazione del contenzioso.
2.  Il  numero,  la  dimensione  e  la  competenza territoriale delle
filiali   sono   determinati,   prevalentemente,   sulla  base  della
localizzazione  quali-quantitativa  del  patrimonio immobiliare e del
demanio,  in  relazione  anche alla centralita' socio-economica delle
diverse  aree  territoriali;  e' prevista almeno una filiale per ogni
regione.
3.  Le  filiali  si  possono  articolare sul territorio, di norma per
Provincia,  in  sezioni staccate per necessita' di carattere locale e
nel rispetto dei criteri di economicita' e di razionale impiego delle
risorse;  le  sezioni  svolgono  attivita'  istituzionali nell'ambito
della competenza territoriale della filiale da cui dipendono.
4.  Le  filiali,  nell'ambito  delle  rispettive  Regioni o Province,
curano  i rapporti con gli enti pubblici locali secondo gli indirizzi
e gli obiettivi assegnati.
5.  L'organizzazione  interna degli uffici si basa sulle integrazioni
dell'attivita'  per  processi, sullo sviluppo di figure polivalenti e
sulla promozione del lavoro in "team", al duplice fine di favorire la
crescita  professionale degli addetti e di rendere piu' flessibile la
gestione  dei  servizi  grazie  all'intercambiabilita'  dei  ruoli  e
all'auto regolazione di gruppo nella suddivisione dei compiti e nella
ripartizione dei carichi di lavoro.
6.  L'individuazione  delle  filiali,  delle sezioni staccate e delle
eventuali strutture interne di livello dirigenziale e' effettuata con
atto del Direttore dell'Agenzia.

                               Art. 6
                  Strutture periferiche di vertice
1.  A  livello  periferico  costituiscono  strutture  di  vertice  le
principali   filiali  individuate  sulla  base  della  rilevanza  del
patrimonio    immobiliare   e   del   demanio   o   della   rilevanza
socio-economica dei beni.
2. Le strutture periferiche di vertice sono individuate dal Direttore
dell'Agenzia, sentito il Comitato Direttivo.

                               Art. 7
                  Disposizioni finali e transitorie
1.  I  poteri  e le competenze gia' attribuiti da norme di legge o di
regolamento  ai direttori centrali e compartimentali del Dipartimento
del  territorio  e  ai  direttori  degli  uffici  del territorio sono
rispettivamente devoluti ai direttori delle strutture di vertice e ai
direttori delle filiali.
2.   Gli  uffici  del  territorio  del  Dipartimento  del  territorio
continuano  ad  operare,  quali  uffici periferici dell'Agenzia, fino
alla data di attivazione delle filiali.
3.  Fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 2 dell'art. 1
si  applicano le disposizioni contenute nei regolamenti di attuazione
della  legge  7 agosto 1990, n. 241, in vigore per il Ministero delle
Finanze.

                              TITOLO II
                              PERSONALE

                               CAPO I
                      ORDINAMENTO DEL PERSONALE

                               Art. 8
                         Relazioni sindacali
1.  L'Agenzia,  conformemente allo Statuto, adotta, nell'ambito della
gestione  del  personale, relazioni sindacali improntate alla massima
collaborazione  con  le organizzazioni sindacali ai fini del rispetto
del sistema di relazioni delineato dal contratto di lavoro.
2. Preliminarmente alla stipula della Convenzione, le linee aziendali
di pianificazione sono oggetto di concertazione con le organizzazioni
sindacali, quanto alla ricaduta sull'organizzazione e sui rapporti di
lavoro.

                               Art. 9
                     Inquadramento professionale
1.   L'ordinamento   professionale  del  personale  non  dirigenziale
dell'Agenzia e' determinato dalle disposizioni previste dal contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto delle Agenzie fiscali.
2.  I  dirigenti  sono  inquadrati nel ruolo dell'Agenzia in un'unica
qualifica,  articolata,  ai fini retributivi, in due fasce, e secondo
le disposizioni del contratto collettivo nazionale.

                               Art. 10
                         Dotazioni organiche
1.  Le  dotazioni  organiche  complessive  del  personale  dipendente
dell'Agenzia sono cosi' determinate:
a) dirigenti 139
b) non dirigenti 1.727
2.   Per  la  ridefinizione  delle  dotazioni  organiche  si  procede
periodicamente  e  comunque con cadenza almeno triennale nel rispetto
della  programmazione  prevista  per legge previa consultazione delle
organizzazioni sindacali.
3.   La   ripartizione   delle  dotazioni  organiche  complessive  e'
determinata   dal   Direttore   dell'Agenzia,   sentito  il  Comitato
direttivo, previa concertazione con le organizzazioni sindacali.

                               CAPO II
                  SELEZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE

                               Art. 11
                              Dirigenza
1.  I  dirigenti  sono responsabili degli obiettivi loro assegnati ed
assicurano il rispetto degli indirizzi e l'attuazione delle direttive
dei  vertici  dell'Agenzia.  Sono preposti ad unita' organizzative di
livello  dirigenziale,  ovvero  incaricati  di funzioni ispettive, di
assistenza  e  consulenza all'alta direzione, di studio e ricerca, di
coordinamento di specifici progetti.
2. I dirigenti sono responsabili della gestione del personale e delle
risorse  finanziarie  e  materiali  finalizzate  al conseguimento dei
risultati  sulla  base degli obiettivi loro assegnati, disponendo dei
necessari poteri di coordinamento e di controllo.

                               Art. 12
                       Accesso alla dirigenza
1.  L'accesso al ruolo di dirigente dell'Agenzia avviene, per i posti
vacanti   e   disponibili,  con  procedure  selettive  pubbliche  sia
dall'esterno  che  dall'interno,  nel  rispetto  dei  principi di cui
all'art. 36 del decreto legislativo n. 29 del 1993.
2.  Alle  procedure  selettive  esterne  sono  ammessi  a partecipare
soggetti  in possesso dei requisiti di professionalita' ed esperienza
di  volta  in  volta  specificati  in  relazione  alle  posizioni  da
ricoprire.  Tali  procedure prevedono una prima fase, la cui gestione
puo'  essere  affidata  anche  ad  organismi  esterni  specializzati,
consistente  nello  svolgimento  di  prove  teorico-pratiche volte ad
accertare  la  preparazione  professionale  dei  candidati  e la loro
capacita'  di  applicare  le  proprie  conoscenze  alla  soluzione di
problemi    operativi    inerenti    all'esercizio   delle   funzioni
dirigenziali.  Coloro  che abbiano superato le prove partecipano, nei
limiti  e  secondo  le regole di cui al comma 4, ove non abbiano gia'
maturato  un'esperienza  dirigenziale,  a  un periodo di applicazione
presso  gli  uffici  dell'Agenzia,  della durata massima di sei mesi,
finalizzato  a  verificarne  le capacita' organizzative, gestionali e
relazionali.  Il periodo di applicazione termina con una prova finale
di idoneita' allo svolgimento delle funzioni dirigenziali.
3.  Alle  procedure  selettive  interne  sono ammessi a partecipare i
dipendenti  dell'Agenzia  che  abbiano  prestato servizio, per almeno
cinque  anni,  in  posizioni  funzionali  per l'accesso alle quali e'
richiesto  il  possesso del diploma di laurea. La selezione ha inizio
con la valutazione comparativa dei meriti, dell'esperienza lavorativa
e delle capacita' e conoscenze dimostrate nel corso dell'attivita' di
servizio.  In  base  all'esito  della  valutazione,  i candidati sono
ammessi ad un periodo di applicazione presso gli uffici dell'Agenzia,
che si svolge e si conclude con le medesime modalita' previste per la
procedura selettiva di cui al comma 2.
4.  I requisiti specifici e le procedure di selezione di cui ai commi
precedenti  sono stabiliti nei relativi avvisi o bandi con i quali si
stabilisce anche il trattamento giuridico ed economico del periodo di
applicazione.
5.  La  retribuzione  dei  dirigenti  di  cui al presente articolo e'
stabilita   con   contratto  individuale.  Il  trattamento  economico
fondamentale   e   quello   accessorio,   collegato   al  livello  di
responsabilita'  attribuito  con l'incarico di funzione, ai risultati
conseguiti  ed  alla professionalita' posseduta, sono calcolati sulla
base  dei  contratti  collettivi  per  l'area dirigenziale. Fino alla
stipulazione   del   contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  il
trattamento  economico  complessivo  dei dirigenti delle strutture di
vertice  di  cui  all'articolo  3  e' quello previsto per i dirigenti
preposti  ad uffici dirigenziali generali delle amministrazioni dello
Stato;  per  gli altri dirigenti il trattamento economico complessivo
continua ad essere regolato dal vigente contratto di lavoro.

                               Art. 13
             Dirigenti con contratto a tempo determinato
1.  Per  particolari  esigenze  e  per  la necessita' di copertura di
posizioni  dirigenziali  non preesistenti possono essere assunti come
dirigenti  con  contratto  a  tempo  determinato da due a sette anni,
entro  i  limiti  del  cinque  per  cento  della  dotazione  organica
dirigenziale   complessiva,   persone  di  particolare  e  comprovata
qualificazione   professionale,   che  abbiano  svolto  attivita'  in
organismi  ed  Enti  pubblici o privati o aziende pubbliche e private
con  l'esperienza  acquisita  per  almeno  un quinquennio in funzioni
dirigenziali,    o    che    abbiano   conseguito   una   particolare
specializzazione  professionale,  culturale  e scientifica desumibile
dalla  formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche  o  da  concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai
settori  della  ricerca universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato.
2.   Il   trattamento   economico   e'   commisurato  alla  specifica
qualificazione professionale, tenendo anche conto della temporaneita'
del  rapporto  e  dei  livelli  retributivi  correnti nel mercato del
lavoro per analoghe professionalita'.

                               Art. 14
                 Incarichi di funzioni dirigenziali
1.  Gli  incarichi  di  funzione  dirigenziale sono conferiti tenendo
conto delle caratteristiche della posizione dirigenziale da ricoprire
e dei programmi da realizzare. I soggetti in grado di soddisfare tali
esigenze  vengono  individuati  sulla  base  delle  conoscenze, delle
attitudini  e  delle  capacita'  professionali  possedute,  anche  in
relazione ai risultati conseguiti in precedenza.
2.  Gli incarichi medesimi sono conferiti a tempo determinato, da 2 a
7  anni,  con facolta' di rinnovo, ai dirigenti appartenenti al ruolo
dell'Agenzia  ovvero,  ricorrendone  i  presupposti,  a quelli di cui
all'art.13.
3.  Gli  incarichi  dei  dirigenti  responsabili  delle  strutture di
vertice a livello centrale sono sottoposte dal Direttore dell'Agenzia
alla preventiva valutazione del Comitato direttivo.
4.  Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti dal Direttore, su
proposta  del  dirigente  di  vertice della struttura interessata, ai
medesimi soggetti di cui al comma 2.
5.  I  risultati  negativi della gestione o il mancato raggiungimento
degli obiettivi, valutati secondo i principi ed i criteri del decreto
legislativo  n.  286  del  1999, o la grave inosservanza di direttive
comportano  la  destinazione  ad  altro incarico, ovvero, nei casi di
maggiore  gravita',  il  recesso  dal  rapporto di lavoro, secondo le
disposizioni del codice civile e del contratto collettivo.
6.  In  caso  di assenza fino ad un mese, il dirigente e', di regola,
sostituito  da  altro funzionario da lui preventivamente designato o,
in   mancanza,  da  quello  gerarchicamente  superiore;  per  periodi
superiori   al  mese,  i  poteri  e  la  responsabilita'  dell'unita'
organizzativa  sono provvisoriamente attribuiti ad un altro dirigente
ovvero mediante la procedura di cui all'art. 25.
7.  Continua  ad  applicarsi  in materia di conferimento di incarichi
l'art.  8  del  decreto  legge 8 agosto 1996, n.437, convertito dalla
legge 24 ottobre 1996, n. 556.

                              CAPO III
         SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

                               Art. 15
          Procedure di selezione per l'accesso dall'esterno
1. Il processo di selezione e inserimento dall'esterno dei funzionari
prevede  una  fase di tirocinio teorico-pratico retribuito, di regola
della  durata di un anno, cui si e' ammessi a seguito del superamento
di  procedure  selettive,  di  norma decentrate, conformi ai principi
dell'art. 36, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993.
2.  Il  tirocinio  sara' svolto, nei modi e nei termini stabiliti nei
bandi  di  selezione,  presso  strutture  dell'Agenzia,  con  fasi di
formazione  sul posto di lavoro od anche presso istituzioni pubbliche
o  private. Il numero di partecipanti ammessi al tirocinio e' fissato
nei  bandi in misura tale da consentire una adeguata selezione. Negli
stessi  bandi  e' stabilito il trattamento giuridico ed economico del
periodo di tirocinio.
3.  Alla fine del tirocinio si procede ad una valutazione complessiva
dei risultati conseguiti e delle capacita' espresse, integrata da una
prova,  finalizzata ad accertare il possesso delle attitudini e delle
professionalita' richieste per l'assunzione.
4.  Per  il  reclutamento  del  restante  personale  si provvede, nel
rispetto  dei  principi di cui all'art. 36 del decreto legislativo n.
29   del   1993,  con  procedure  di  norma  decentrate,  assicurando
trasparenza,  economicita' e celerita' di svolgimento. L'Agenzia puo'
avvalersi  delle  forme  contrattuali  flessibili  di assunzione e di
impiego  del  personale  previste  dal codice civile, dalle leggi sui
rapporti   di   lavoro   subordinato  nell'impresa  e  dai  contratti
collettivi di lavoro.
5.  Le regole delle procedure di selezione di cui ai commi precedenti
sono stabilite nei relativi avvisi o bandi.
6.   Le   determinazioni   relative   all'avvio  delle  procedure  di
reclutamento  sono adottate dall'Agenzia sulla base dei fabbisogni di
personale,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili, salvaguardando,
comunque,  le  procedure  di  selezione  del  personale  interno e le
riserve previste.

                               Art. 16
                       Incarichi professionali
1. L'Agenzia puo' stipulare, per periodi di tempo limitato, contratti
di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  o di consulenza e di
prestazione   professionale   per   specifiche  professionalita'  non
disponibili  nell'Agenzia. Il compenso e' commisurato alle condizioni
di mercato e alla professionalita' richiesta.
2.  Per  i  contratti  di  cui  al comma 1 si applica quanto disposto
dall'art. 36, comma 8, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

                               CAPO IV
           GESTIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE

                               Art. 17
                             Formazione
1. Le attivita' di formazione sono rivolte a:
a) valorizzare il patrimonio professionale dell'Agenzia;
b)  assicurare  la continuita' operativa dei servizi migliorandone la
qualita' e l'efficienza;
c) sostenere i processi di cambiamento organizzativo.
2.  L'Agenzia  promuove  ed  attua,  nel  rispetto delle disposizioni
contrattuali,  interventi  e  programmi di formazione permanente e di
aggiornamento  continuo  del  personale per migliorarne il livello di
prestazione  nelle  posizioni  attualmente ricoperte e accrescerne le
capacita'   potenziali  in  funzione  dell'affidamento  di  incarichi
diversi, anche ai fini dello sviluppo di professionalita' polivalenti
e della progressione di carriera.

                               Art. 18
                      Valutazione del personale
1. L'Agenzia adotta adeguate metodologie per la valutazione periodica
delle  prestazioni,  delle conoscenze professionali e delle capacita'
dei  dipendenti,  al  fine  di governare, in coerenza con i contratti
collettivi, lo sviluppo delle competenze, gli incentivi economici, le
progressioni di carriera e gli interventi formativi.
2.  A  tale  scopo  sono  individuati,  nel  rispetto  del sistema di
relazioni   sindacali,   metodi   e   tecniche   di  valutazione  che
garantiscano il massimo di efficienza, trasparenza ed oggettivita'.

                               Art. 19
                 Mobilita' e trasferimenti d'ufficio
1.  L'Agenzia assicura la mobilita' del personale in linea con quanto
stabilito  nell'art.  33 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e nei
contratti collettivi.
2.  Nei  trasferimenti  di  personale  per  esigenze di servizio sono
previste  adeguate  forme di incentivazione, sulla base degli accordi
con le organizzazioni sindacali.
3.  L'Agenzia  puo'  ricoprire  posti  vacanti  in  organico mediante
passaggio diretto del personale appartenente a livelli equivalenti in
servizio  presso  le  altre  Agenzie  fiscali  e  il  Ministero delle
Finanze, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

                               Art. 20
              Comando presso amministrazioni pubbliche
1.   Nell'interesse   dell'Agenzia,   o  su  richiesta  di  Pubbliche
Amministrazioni,    Enti    pubblici,    Istituzioni   ed   Organismi
internazionali,  il  personale  che  esprime  il proprio assenso puo'
essere comandato a prestare servizio per periodi determinati presso i
predetti  enti,  rimanendo,  nella prima ipotesi, il relativo onere a
carico dell'Agenzia.
2.  Nell'ambito  della convenzione e' fissata la disciplina economica
per l'utilizzazione del personale dell'Agenzia da parte del Ministero
delle Finanze.
3.  Il periodo trascorso in posizione di comando e' utile a tutti gli
effetti giuridici ed economici.

                               Art. 21
        Tutela del rischio professionale e patrocinio legale
                            del personale
1.  L'Agenzia,  nella  tutela dei propri diritti ed interessi, ove si
verifichi  l'apertura  di  un procedimento di responsabilita' civile,
penale  o  amministrativo-contabile nei confronti del dipendente, per
fatti    o   atti   compiuti   nell'espletamento   del   servizio   e
nell'adempimento dei compiti d'ufficio eroga al dipendente stesso, su
sua  richiesta e previo parere di congruita' dell'Avvocatura Generale
dello  Stato,  il  rimborso  e,  tenuto  conto  della  sua situazione
economica,  eventuali  anticipazioni  per  gli  oneri  di  difesa,  a
condizione che non sussista conflitto di interesse.
2.  In  caso  di  condanna  con  sentenza  passata  in giudicato o di
beneficio   dell'applicazione   della  pena  su  richiesta  ai  sensi
dell'art.  444  e  seguenti del codice di procedura penale, l'Agenzia
puo' chiedere al dipendente il rimborso delle eventuali anticipazioni
ricevute per gli oneri di difesa.
3. L'Agenzia provvede a tutelare il personale che svolge attivita' ad
alto  rischio  professionale  mediante  la  stipulazione  di appositi
contratti  assicurativi  per  la  responsabilita' civile derivante da
danni   patrimoniali   cagionati   involontariamente  a  terzi  nello
svolgimento  delle proprie funzioni, nonche' mediante la stipulazione
di  appositi  contratti  assicurativi per la copertura delle spese di
giudizio e di difesa per fatti non dolosi.

                               CAPO V
                     NORME FINALI E TRANSITORIE

                               Art. 22
                Inquadramento nei ruoli dell'agenzia
1.  In  applicazione del comma 5 dell'art. 74 del decreto legislativo
n.  300  del  1999,  il personale non dirigente proveniente dal ruolo
speciale  e distaccato presso l'Agenzia e' inquadrato definitivamente
nel  ruolo dell'Agenzia stessa, entro sei mesi dalla data fissata dal
decreto  ministeriale  di  cui  comma  4  dell'art.  73  del  decreto
legislativo  n.  300  del  1999,  secondo l'ordinamento professionale
stabilito  nel  contratto  collettivo  di  lavoro in vigore fino alla
stipulazione  dei  nuovi  contratti collettivi nazionali di lavoro di
cui al comma 1 dell'art.71 del decreto legislativo n. 300 del 1999.
2.  Per la dirigenza si provvede ai sensi del comma 3 dell'art.74 del
decreto legislativo n. 300 del 1999.

                               Art. 23
                              Missioni
1.  In attesa della definizione del contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto, l'Agenzia, in coordinamento con le altre Agenzie
fiscali,  previo  accordo  con le organizzazioni sindacali firmatarie
del  contratto  collettivo nazionale di lavoro, delibera le modalita'
ed il trattamento di missione del personale dipendente.

                               Art. 24
             Incarichi dirigenziali a personale esterno
1.  Nei  primi  due  anni di operativita' dell'Agenzia, il limite del
cinque  per cento previsto dall'articolo 13 comma 1, per l'assunzione
di  dirigenti  con  contratto a tempo determinato, e' calcolato sulla
dotazione  organica dirigenziale complessiva ed e' derogabile, previe
intese,  fino  al  massimo  del  dieci  per  cento,  nei limiti della
corrispondente  quota  di  posti, previsti sempre per l'assunzione di
dirigenti  a  tempo  determinato,  che  un'altra  Agenzia fiscale non
intenda  utilizzare  per  le  proprie esigenze. La quota inutilizzata
torna  nella  disponibilita'  dell'Agenzia che non ha inteso fruirne,
solo  una  volta  scaduti  i  contratti  stipulati da altra Agenzia a
valere sulla quota stessa. Per l'anno 2001 le assunzioni di dirigenti
di  prima  fascia  non  possono  superare il quindici per cento delle
relative dotazioni organiche complessivamente considerate.

                               Art. 25
           Copertura provvisoria di posizioni dirigenziali
1.  Fatta  salva  l'applicazione dell'art. 12, per la copertura delle
posizioni  dirigenziali vacanti all'atto del proprio avvio, l'Agenzia
puo'   stipulare,   previa  specifica  valutazione  dell'idoneita'  a
ricoprire   provvisoriamente  l'incarico,  contratti  individuali  di
lavoro  a  termine  con  propri  funzionari, con l'attribuzione dello
stesso  trattamento economico dei dirigenti, con l'obbligo di avviare
nei sei mesi successivi la procedura selettiva.
2.  Nei  primi  tre  anni  di funzionamento dell'Agenzia le eventuali
vacanze  sopravvenute  possono  comunque  essere coperte, fatta salva
l'applicazione dell'art. 11, previo interpello e salva l'urgenza, con
le stesse modalita' di cui al comma 1, sempreche' sia contestualmente
iniziata la procedura selettiva.

                               Art. 26
                   Contratti individuali di lavoro
                  per particolari professionalita'
1.  Al  fine  di  facilitare  l'avvio dell'Agenzia, quest'ultima puo'
sottoscrivere,  per  specifiche  professionalita'  non  presenti  nel
proprio  ambito,  contratti  individuali di lavoro non dirigenziali a
tempo  indeterminato,  nella  misura  massima  di  venti  unita', con
persone esterne all'Agenzia, che abbiano svolto funzioni di direzione
di  strutture  complesse o che abbiano assunto responsabilita' per il
raggiungimento dei risultati.

                               Art. 27
             Accordo sul sistema di relazioni sindacali
1.  Nella  fase  transitoria  e  fino  all'entrata  in  vigore del 1o
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  delle Agenzie fiscali -
compresa  l'area  della  dirigenza  -  le  previsioni  del  contratto
collettivo  nazionale di lavoro del comparto Ministeri, del contratto
collettivo  nazionale  del  Ministero  delle  Finanze ed il contratto
collettivo  nazionale di lavoro dell'area dirigenziale, che rimangono
in vigore, vengono integrate con uno specifico accordo, da stipularsi
entro  un  mese  dalla  data  fissata dal decreto ministeriale di cui
all'articolo  73,  comma  4, del decreto legislativo n. 300 del 1999.
L'accordo  definira'  soggetti, procedure, garanzie e materie oggetto
delle relazioni sindacali tra le parti.
2.  Entro  un  anno  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
regolamento,  gli  effetti  derivanti  dalla sua applicazione saranno
esaminati congiuntamente con le organizzazioni sindacali.