Allegato
(Criteri guida per l'applicazione del Decreto del Ministro dei
lavori pubblici ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334, relativo all'Attuazione della direttiva 96/82/CE
relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi
con determinate sostanze pericolose (d'intesa con i Ministri
dell'interno, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e con la Conferenza Stato - Regioni)
Sommario
1. Premessa
2. Pianificazione territoriale
3. Pianificazione urbanistica
3.1. Elaborato tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti" RIR
4. Programmi integrati
5. Fasi del processo di adeguamento degli strumenti urbanistici
6. Individuazione e disciplina delle aree da sottoporre a specifica
regolamentazione
6.1. Individuazione degli elementi territoriali e ambientali
vulnerabili
6.1.1. Elementi territoriali vulnerabili
6.1.2. Elementi ambientali vulnerabili
6.2. Determinazione delle aree di danno
6.2.1. Valori di soglia
6.2.2. Aree di danno
6.3. Criteri per la valutazione della compatibilità territoriale
e ambientale
6.3.1. Compatibilità territoriale
6.3.2. Depositi di GPL e depositi di liquidi infiammabili
e/o tossici
6.3.3. Compatibilità con gli elementi ambientali
7. Informazioni relative al controllo dell'urbanizzazione
7.1. Informazioni fornite dal gestore
7.2. Valutazioni fornite dall'autorità di cui all'articolo 21
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
1. Premessa
La finalita' generale del decreto del Ministro dei lavori
pubblici, d'intesa con i Ministri dell'interno, dell'ambiente,
dell'industria, commercio e artigianato e con la Conferenza Stato -
Regioni, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334 e' quella di definire i requisiti minimi in materia di
pianificazione territoriale e urbanistica con riferimento alla
destinazione ed utilizzazione dei suoli, correlati alla necessita' di
mantenere le opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali,
al fine di prevenire gli incidenti rilevanti e di limitarne le
conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. La novita' del decreto
interministeriale consiste, quindi, nel regolamentare un processo di
integrazione tra le scelte della pianificazione territoriale e
urbanistica e la normativa attinente gli stabilimenti soggetti
all'applicazione della direttiva 96/82/CE e del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334. Il Legislatore indica, pertanto, la
necessita' di implementare la strumentazione urbanistica e
territoriale con le condizioni di compatibilita' delle scelte
economico-produttive di forte impatto territoriale e ambientale.
Risaltano, in tale processo, alcuni aspetti:
- il ruolo della Regione, la quale, oltre ad avere attribuzioni
specifiche nei settori ambientali e produttivo, ancora maggiormente
dettagliate nel D.lgs n. 112/98, con particolare riguardo al tema
delle attivita' a rischio di incidente rilevante (art.72), e'
competente nella materia urbanistica ai sensi dell'art. 117 Cost. e
dei successivi decreti del Presidente della repubblica;
- il ruolo della Provincia, e delle citta' metropolitane, alle
quali, nell'ambito delle attribuzioni del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, spettano le funzioni di pianificazione di area
vasta, per indicare gli indirizzi generali di assetto del territorio.
Si evidenzia quindi l'opportunita' che il territorio provinciale,
ovvero l'area metropolitana, debba costituire - rispetto al tema
trattato - l'unita' di base per il coordinamento tra la politica di
gestione del rischio ambientale e la pianificazione di area vasta,
con la specifica missione di ricomporre le scelte locali rispetto ad
un quadro coerente di livello territoriale piu' ampio.
- la funzione di base delle Amministrazioni comunali, le quali -
sia tramite l'applicazione del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, sia
attraverso le competenze istituzionali di governo del territorio,
derivanti dalla Legge Urbanistica e dalle leggi regionali, devono
adottare gli opportuni adeguamenti ai propri strumenti urbanistici,
in un processo di verifica iterativa e continua, generato dalla
variazione del rapporto tra attivita' produttiva a rischio e le
modificazioni della struttura insediativa del comune stesso.
Infine, e' il caso di mettere in evidenza il difficile rapporto -
temporale e processuale - tra le procedure di matrice urbanistica con
la maggiore dinamicita' di trasformazione dei processi e degli
impianti produttivi e delle potenzialita' di rischio rilevante, che
deve trovare soluzione in una attenta e continua "lettura" del
territorio, in relazione agli obiettivi di governo dello stesso.
Le valutazioni e le metodologie indicate nel presente Allegato
hanno, pertanto, lo scopo di fornire, nell'ambito della procedura
individuata dalle regioni, requisiti minimi di sicurezza in materia
di pianificazione territoriale per le zone interessate da
stabilimenti a rischio di incidente rilevante, ed elementi tecnici
utili alle Autorita' competenti sul controllo dell'urbanizzazione,
per i compiti previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334. I contenuti del presente allegato potranno
essere integrati dalla disciplina regionale attuativa di cui all'art.
2 del decreto (1).
2. Pianificazione territoriale
La pianificazione territoriale, nei termini previsti dal decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presenza di
stabilimenti a rischio d'incidente rilevante, ha come obiettivo la
verifica e la ricerca della compatibilita' tra l'urbanizzazione e la
presenza degli stabilimenti stessi. A tal fine, sulla base dei
criteri esposti nel presente allegato, nell'ambito della
determinazione degli indirizzi generali di assetto del territorio e'
possibile individuare gli interventi e le misure di prevenzione del
rischio e di mitigazione degli impatti con riferimento alle diverse
destinazioni del territorio stesso, in relazione alla prevalente
vocazione residenziale, industriale, infrastrutturale, ecc.
Il Piano territoriale di coordinamento deve tendere a riportare a
coerenza, in termini di pianificazione sovracomunale, le interazioni
tra stabilimenti, destinazioni del territorio e localizzazione di
massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di
comunicazione.
In sede di pianificazione di area vasta occorre, di conseguenza,
individuare e definire i rapporti tra localizzazione degli
stabilimenti e limiti amministrativi di competenza comunale, in
particolare nelle situazioni in cui gli stabilimenti sono collocati
in prossimita' dei confini amministrativi comunali e comportano,
ovviamente, un allargamento dei fattori di rischio sui comuni
limitrofi. Si evidenzia, in questi casi, l'opportunita' di promuovere
procedure di co-pianificazione e di concertazione, gia' presenti in
alcune normative regionali.
Gli strumenti di pianificazione territoriale recepiscono infine le
indicazioni derivanti dai piani di emergenza esterna, di cui all'art.
20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, nonche'
l'individuazione delle aree ecologicamente attrezzate di cui all'art.
26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, eventualmente
utilizzabili per la localizzazione degli stabilimenti.
A seconda dei casi specifici, delle diverse normative regionali e
delle attribuzioni di competenze derivate dai processi di delega in
corso, si possono prefigurare varie modalita' di attivazione delle
procedure di variazione della pianificazione territoriale, in
rapporto anche alle modifiche relative alla pianificazione
urbanistica.
Si puo' ipotizzare un tradizionale processo sequenziale, che parte
dalla determinazione degli indirizzi generali a livello provinciale,
da parte del piano territoriale di coordinamento, per arrivare ad una
individuazione e disciplina specifica delle aree sottoposte a
regolamentazione da parte dello strumento urbanistico comunale. Ma si
possono anche ipotizzare processi che, almeno in parte, seguono la
direzione opposta, dal Comune alla Provincia. Si possono infine
ipotizzare processi e strumenti di copianificazione e concertazione
che contestualmente definiscono criteri di indirizzo generale di
assetto del territorio e attivano le procedure di riconformazione
della pianificazione territoriale e della pianificazione urbanistica.
Quest'ultima ipotesi e' auspicabile, anche in relazione alla
necessita' di apportare le varianti necessarie all'adeguamento al
presente decreto in tempi molto brevi sia per i piani territoriali di
coordinamento che per gli strumenti urbanistici, come previsto
dall'art. 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. E' di
tutta evidenza quindi l'opportunita' di rendere contestuali, il piu'
possibile, le analisi, le valutazioni ed elaborazioni tecniche,
nonche' le decisioni degli enti territoriali competenti e dei
soggetti comunque interessati.
3. Pianificazione urbanistica
L'art. 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 individua
tre ipotesi:
a) insediamenti di stabilimenti nuovi;
b) modifiche degli stabilimenti di cui all'articolo 10, comma 1, del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti
esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazione, luoghi
frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l'ubicazione
o l'insediamento o l'infrastruttura possano aggravare il rischio o
le conseguenze di un incidente rilevante.
Le prime due fattispecie (a, b) hanno origine da una proposta o
comunque da un intervento posto in essere dal gestore. In tal caso,
l'Amministrazione comunale deve:
- verificare, attraverso i metodi e i criteri esposti nel presente
allegato e con l'apporto dei soggetti coinvolti, la compatibilita'
territoriale e ambientale del nuovo stabilimento o della modifica
dello stabilimento esistente rispetto alla strumentazione urbanistica
vigente;
- promuovere la variante urbanistica, qualora tale compatibilita'
non sia verificata, nel rispetto dei criteri minimi di sicurezza per
il controllo dell'urbanizzazione.
La terza fattispecie (c), viceversa, presuppone un processo
inverso. In tal caso, infatti, l'Amministrazione comunale deve:
- conoscere preventivamente, attraverso i metodi e i criteri
esposti nel presente allegato e con l'apporto dei soggetti coinvolti,
la situazione di rischio dello stabilimento esistente;
- considerare, nelle ipotesi di sviluppo e di localizzazione delle
infrastrutture e delle attivita' rubricate al punto c) del comma 1
dell'art. 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, la
situazione di rischio presente e la possibilita' o meno di rendere
compatibile la predetta iniziativa.
Per quanto riguarda le fattispecie a) e b), e' applicabile il
procedimento di approvazione della variante allo strumento
urbanistico di cui all'articolo 2 del D.P.R. 447/98, mentre nel caso
della fattispecie c), previa valutazione delle previsioni vigenti
dello strumento urbanistico, il procedimento di approvazione della
eventuale variazione al medesimo, ricade nella situazione generale,
variamente normata dalle leggi regionali.
Nel caso di modifiche comportanti aggravio di rischio, ai sensi
del decreto 9 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, S.G.,
n. 196 del 23 agosto 2000, il gestore deve verificare e dichiarare
alle autorita' competenti se le aree di danno in relazione alle
diverse classi di probabilita' conseguenti alla realizzazione della
modifica non siano superiori a quelle preesistenti. In tale ultimo
caso, si deve intendere l'effetto della modifica non rilevante ai
fini dell'attivazione delle procedure di cui al presente decreto. In
ogni caso non e' necessario attivare la variante urbanistica qualora
le ipotesi incidentali, attestate dal gestore o dall'autorita'
competente ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334, prevedano scenari di danno esclusivamente all'interno
del perimetro dello stabilimento stesso.
Sono esclusi dall'applicazione diretta del presente decreto gli
stabilimenti esistenti che non ricadono in una delle fattispecie
previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334, nonche' gli stabilimenti per i quali e' in corso di definizione
l'istruttoria prevista dalla normativa vigente, fino alla conclusione
della medesima. E' comunque possibile in sede di revisione della
pianificazione territoriale e urbanistica assumere i criteri e le
metodologie del presente decreto, con una opportuna analisi e
documentazione degli elementi tecnici e delle decisioni assunte.
La valutazione della compatibilita' territoriale e ambientale, per
quanto attiene gli strumenti urbanistici, deve necessariamente
condurre alla predisposizione di opportune prescrizioni normative e
cartografiche riguardanti le aree da sottoporre a specifica
regolamentazione.
L'individuazione e la disciplina di tali aree si fonda su una
valutazione di compatibilita' tra stabilimenti ed elementi
territoriali e ambientali vulnerabili. L'individuazione di una
specifica regolamentazione non determina vincoli all'edificabilita'
dei suoli, ma distanze di sicurezza.
Pertanto i suoli interessati dalla regolamentazione da parte del
piano urbanistico, non perdono la possibilita' di generare diritti
edificatori, in analogia con altre fattispecie dell'ordinamento come,
ad esempio, le distanze di rispetto cimiteriali. In altri termini,
l'edificazione potra' essere trasferita oltre la distanza minima
prescritta dal piano, su aree adiacenti, oppure, ove lo consentano le
normative di piano, su altre aree del territorio comunale.
Gli strumenti di pianificazione urbanistica recepiscono, inoltre,
le indicazioni contenute nei piani territoriali e quelle derivanti
dai piani di emergenza esterna di cui all'art. 20 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (e in particolare le previsioni di
localizzazione dei presidi di sicurezza all'interno della
strumentazione urbanistica, come, ad esempio, le caserme dei VV.F),
nonche' l'individuazione delle aree ecologicamente attrezzate di cui
all'art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
eventualmente utilizzabili per la localizzazione degli stabilimenti.
Il riferimento all'obbligo di parere preventivo da parte
dell'Autorita' competente ai sensi dell'articolo 21 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, nel caso di rilascio di
concessioni e autorizzazioni edilizie in assenza di variante
urbanistica, si deve intendere esteso anche alle denuncie d'inizio
attivita', nel caso in cui le leggi regionali prevedano
l'applicabilita' di tale ultimo istituto.
3.1. Elaborato Tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti" - RIR
L'Elaborato Tecnico consente una maggiore leggibilita' e una piu'
chiara definizione dei problemi, delle valutazioni, delle
prescrizioni cartografiche, utili sia nelle fasi di formazione e
approvazione sia in quelle di attuazione. La presenza di una serie
di' elaborati "autosufficienti" - sia pure, evidentemente, in stretto
rapporto con i piu' generali contenuti del piano - potra' inoltre
favorire il rapporto tra autorita' a vario titolo competenti, nel
corso dell'iter di formazione del piano. L'allegato tecnico potra'
infine essere utilizzato nell'ambito delle procedure di consultazione
della popolazione previste dall'articolo 23 del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334.
L' Elaborato Tecnico, che costituisce parte integrante e
sostanziale dello strumento urbanistico, dovra' contenere, di norma:
- le informazioni fornite dal gestore, di cui al punto 7
- l'individuazione e la rappresentazione su base cartografica
tecnica e catastale aggiornate degli elementi territoriali e
ambientali vulnerabili;
- la rappresentazione su base cartografica tecnica e catastale
aggiornate dell'inviluppo geometrico delle aree di danno per
ciascuna delle categorie di effetti e, per i casi previsti, per
ciascuna classe di probabilità;
- individuazione e disciplina delle aree sottoposte a specifica
regolamentazione risultanti dalla sovrapposizione cartografica
degli inviluppi e degli elementi territoriali e ambientali
vulnerabili di cui sopra;
- gli eventuali pareri delle autorità competenti ed in particolare
quello dell'autorità di cui all'art. 21, comma 1, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
- le eventuali ulteriori misure che possono essere adottate sul
territorio, tra cui gli specifici criteri di pianificazione
territoriale, la creazione di infrastrutture e opere di
protezione, la pianificazione della viabilità, i criteri
progettuali per opere specifiche, nonché, ove necessario, gli
elementi di correlazione con gli strumenti di pianificazione
dell'emergenza e di protezione civile.
4. Programmi integrati
Per l'eventuale promozione di un programma integrato di
intervento, o di altro strumento equivalente, l'Allegato Tecnico deve
contenere, oltre a quanto specificato nel punto 3.1, una analisi
socio - economica e finanziaria, nonche' di fattibilita' tecnica ed
amministrativa degli interventi previsti. L'eventuale proposta di
programma integrato d'interventi, da parte di soggetti pubblici e
privati, singolarmente o riuniti in consorzio tra loro, potra'
definire, di norma, ogni azione o intervento utile per risolvere le
situazioni di particolare complessita', per le quali si possano
ipotizzare modifiche all'assetto insediativo residenziale,
industriale o infrastrutturale, anche considerando gli interventi del
gestore per la riduzione delle aree di danno, con particolare
riguardo all'applicazione del comma 6 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334. A tali fini il programma
integrato potra' prevedere, tra l'altro, modalita' di trasferimento
dei diritti edificatori in aree contigue ovvero ubicate in altre aree
del territorio comunale.
Nella formazione della proposta di programma integrato e' inoltre
possibile il coinvolgimento di altri soggetti ed istituzioni, nonche'
l'inserimento di immobili esterni alle aree da sottoporre a specifica
regolamentazione in ambito comunale e sovra - comunale, ove ne sia
verificata la convenienza economica e sociale.
5. Fasi del processo di adeguamento degli strumenti urbanistici.
In relazione a quanto si espone dettagliatamente in seguito circa
gli elementi di valutazione della interazione degli stabilimenti di
cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 con la
pianificazione esistente, si riporta la sintesi delle fasi logiche
del processo di aggiornamento della strumentazione urbanistica.
Fase 1: identificazione degli elementi territoriali ed ambientali
vulnerabili (vedi punto 6.1) in una area di osservazione coerente con
lo strumento urbanistico da aggiornare. Questa fase e' il risultato
della integrazione delle informazioni fornite dal gestore
nell'allegato V, sezione III, al decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 334, con i dati gia' in possesso dell'Amministrazione comunale,
ovvero reperiti in sede della analisi preventiva del territorio che,
di norma, viene effettuata per la predisposizione di uno strumento
urbanistico. In particolare, l'analisi preventiva dovra' tenere conto
dello stato di fatto e di diritto delle costruzioni esistenti,
nonche' delle previsioni di modificazione del territorio. E'
opportuno che le suddette informazioni siano rese disponibili al
gestore.
Fase 2: determinazione delle aree di danno (vedi punto 6.2).
Questa fase e' il prodotto della attivita' di rappresentazione
cartografica, su base tecnica e catastale aggiornate, delle aree di
danno, come identificate in base alle informazioni fornite dal
gestore e le valutazioni dell'autorita' di cui all'articolo 21 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e la sovrapposizione
delle medesime sulla stessa cartografia, sulla quale sono
rappresentati gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili.
Fase 3: valutazione della compatibilita' territoriale e ambientale
(punto 6.3). Questa fase consente di determinare le destinazioni
d'uso compatibili con la presenza dello stabilimento ed in funzione
delle quali viene predisposta la specifica regolamentazione.
Esaurito il processo su esposto, e' possibile procedere alla
adozione dello strumento urbanistico in base alla procedure previste
dalla Legge Urbanistica e dalle diverse Leggi Regionali.
6. Individuazione e disciplina delle aree da sottoporre a
specifica regolamentazione
6.1. Individuazione degli elementi territoriali e ambientali
vulnerabili
Gli elementi tecnici utili ai fini di' una valutazione di
compatibilita' territoriale e ambientale sono espressi in relazione
all'esigenza di assicurare sia i requisiti minimi di sicurezza per la
popolazione e le infrastrutture, sia un'adeguata protezione per gli
elementi sensibili al danno ambientale.
6.1.1. Elementi territoriali vulnerabili
La valutazione della vulnerabilita' del territorio attorno ad uno
stabilimento va effettuata mediante una categorizzazione delle aree
circostanti in base al valore dell'indice di edificazione e
all'individuazione degli specifici elementi vulnerabili di natura
puntuale in esse presenti, secondo quanto indicato nella successiva
tabella I.
Occorre inoltre tenere conto delle infrastrutture di trasporto e
tecnologiche lineari e puntuali. Qualora tali infrastrutture
rientrino nelle aree di danno individuate, dovranno essere
predisposti idonei interventi, da stabilire puntualmente, sia di
protezione che gestionali, atti a ridurre l'entita' delle conseguenze
(ad esempio: elevazione del muro di cinta prospiciente
l'infrastruttura, efficace coordinamento tra lo stabilimento e l'ente
gestore dell'infrastruttura finalizzato alla rapida intercettazione
del traffico, ecc.). Un analogo approccio va adottato nei confronti
dei beni culturali individuati in base alla normativa nazionale
(decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490) e regionale o in base
alle disposizioni di tutela e salvaguardia contenute nella
pianificazione territoriale, urbanistica e di settore.
TABELLA 1 - Categorie territoriali.
====================================================================
CATEGORIA A
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali
l'indice fondiario di edificazione sia superiore a 4,5 m3/m2.
2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di
mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili,
scuole inferiori, ecc. (oltre 25 posti letto o 100 persone
presenti).
3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio
mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (oltre 500
persone presenti).
--------------------------------------------------------------------
CATEGORIA B
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali
l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 4,5 e
1,5 m3/m2.
2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di
mobilità ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole
inferiori, ecc. (fino a 25 posti letto o 100 persone presenti).
3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio
mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (fino a
500 persone presenti).
4. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio
centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi,
strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (oltre
500 persone presenti).
5. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di
esposizione al rischio - ad esempio luoghi di pubblico
spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali,
religiose, ecc. (oltre 100 persone presenti se si tratta di luogo
all'aperto, oltre 1000 al chiuso).
6. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento
passeggeri superiore a 1000 persone/giorno).
--------------------------------------------------------------------
CATEGORIA C
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali
l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1,5 e
1 m3/m2.
2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio
centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi,
strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (fino a
500 persone presenti).
3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di
esposizione al rischio ad esempio luoghi di pubblico spettacolo,
destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose,
ecc. (fino a 100 persone presenti se si tratta di luogo
all'aperto, fino a 1000 al chiuso; di qualunque dimensione se la
frequentazione è al massimo settimanale).
4. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento
passeggeri fino a 1000 persone/giorno).
--------------------------------------------------------------------
CATEGORIA D
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali
l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1 e 0,5 m3/m2.
2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al
massimo mensile - ad esempio fiere, mercatini o altri eventi
periodici, cimiteri, ecc.
--------------------------------------------------------------------
CATEGORIA E
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali
l'indice fondiario di edificazione sia inferiore a 0,5 m3/m2.
2. Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici.
--------------------------------------------------------------------
CATEGORIA F
1. Area entro i confini dello stabilimento.
2. Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono
presenti manufatti o strutture in cui sia prevista l'ordinaria
presenza di gruppi di persone.
--------------------------------------------------------------------
La categorizzazione del territorio esposta nella tabella 1 tiene
conto di alcune valutazione dei possibili scenari incidentali, e in
particolare dei seguenti criteri:
- la difficolta' di evacuare soggetti deboli e bisognosi di aiuto,
quali bambini, anziani e malati, e il personale che li assiste;
- la difficolta' di evacuare i soggetti residenti in edifici a piu'
di cinque piani e grandi aggregazioni di persone in luoghi
pubblici; per tali soggetti, anche se abili di muoversi
autonomamente, la fuga sarebbe condizionata dalla minore facilita'
di accesso alle uscite di emergenza o agli idonei rifugi;
- la minore difficolta' di evacuare i soggetti residenti in edifici
bassi o isolati, con vie di fuga accessibili e una migliore
autogestione dei dispositivi di sicurezza;
- la minore vulnerabilita' delle attivita' caratterizzate da una
bassa permanenza temporale di persone, cioe' di una minore
esposizione al rischio, rispetto alle analoghe attivita' piu'
frequentate;
- la generale maggiore vulnerabilita' delle attivita' all'aperto
rispetto a quelle al chiuso.
Sulla base di questi stessi criteri, integrati dalle valutazioni
che riguardano i singoli casi specifici, sara' necessario ricondurre
alle categorie della tabella tutti gli elementi territoriali
eventualmente presenti e non esplicitamente citati dalla tabella
stessa.
Le Regioni, nell'ambito della definizione della disciplina
regionale attuativa del presente decreto, potranno integrare i
contenuti della tabella 1, in rapporto alle specifiche normative
regionali in materia urbanistica e ambientale.
Per le categorie E ed F si deve tenere conto di quanto previsto
dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334, ove applicabili.
6.1.2. Elementi ambientali vulnerabili
Con particolare riferimento al pericolo per l'ambiente che puo'
essere causato dal rilascio incidentale di sostanze pericolose, si
considerano gli elementi ambientali secondo la seguente suddivisione
tematica delle diverse matrici ambientali vulnerabili potenzialmente
interessate dal rilascio incidentale di sostanze pericolose per
l'ambiente:
- Beni paesaggistici e ambientali (decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490);
- Aree naturali protette (es. parchi e altre aree definite in base a
disposizioni normative);
- Risorse idriche superficiali (es. acquifero superficiale;
idrografia primaria e secondaria; corpi d'acqua estesi in relazione
al tempo di ricambio ed al volume del bacino);
- Risorse idriche profonde (es. pozzi di captazione ad uso potabile o
irriguo; acquifero profondo non protetto o protetto; zona di
ricarica della falda acquifera),
- Uso del suolo (es. aree coltivate di pregio, aree boscate)
La vulnerabilita' di ognuno degli elementi considerati va valutata
in relazione alla fenomenologia incidentale cui ci si riferisce. Su
tale base, in via generale e a solo titolo di esempio, si potra'
considerare trascurabile l'effetto prodotto da fenomeni energetici
come l'esplosione e l'incendio nei confronti dell'acqua e del
sottosuolo. In tutti gli altri casi, la valutazione della
vulnerabilita' dovra' tenere conto del danno specifico che puo'
essere arrecato all'elemento ambientale, della rilevanza sociale ed
ambientale della risorsa considerata, della possibilita' di mettere
in atto interventi di ripristino susseguentemente ad un eventuale
rilascio.
In sede di pianificazione territoriale e urbanistica, verra'
effettuata una ricognizione della presenza degli elementi ambientali
vulnerabili, come individuabili in base a specifiche declaratorie di
tutela, ove esistenti, ovvero in base alla tutelabilita' di legge,
oppure, infine, in base alla individuazione e disciplina di specifici
elementi ambientali da parte di piani territoriali, urbanistici e di
settore.
6.2. Determinazione delle aree di danno
6.2.1. Valori di soglia
Il danno a persone o strutture e' correlabile all'effetto fisico
di un evento incidentale mediante modelli di vulnerabilita' piu' o
meno complessi. Ai fini del controllo dell'urbanizzazione, e' da
ritenere sufficientemente accurata una trattazione semplificata,
basata sul superamento di un valore di soglia, al di sotto del quale
si ritiene convenzionalmente che il danno non accada, al di sopra del
quale viceversa si ritiene che il danno possa accadere. In
particolare, per le valutazioni in oggetto, la possibilita' di danni
a persone o a strutture e' definita sulla base del superamento dei
valori di soglia espressi nella seguente Tabella 2 (2).
Tabella 2 - Valori di soglia
===================================================================
Scenario Elevata Inizio Lesioni Lesioni Danni alle
incidentale letalità letalità irreversibili reversibili strutture/
Effetti
domino
===================================================================
Incendio 12,5 kW/mq 7 kW/mq 5 kW/mq 3 kW/mq 12,5 kW/mq
(radiazione
termica
stazionaria)
-------------------------------------------------------------------
BLEVE/ Raggio 350 kJ/mq 200 kJ/mq 125 kJ/mq 200-800 m
Fireball fireball (*)
(radiazione
termica
variabile)
-------------------------------------------------------------------
Flash-fire LFL 1/2 LFL
(radiazione
termica
istantanea)
-------------------------------------------------------------------
VCE 0,3 bar 0,14 0,07 bar 0,03 bar 0,3 bar
(sovra- (0,6 spazi
pressione aperti)
di picco)
-------------------------------------------------------------------
Rilascio LC50 IDHL
tossico (30min,hmn)
(dose
assorbita)
-------------------------------------------------------------------
(*) secondo la tipologia del serbatoio
Per la corretta applicazione dei criteri di valutazione della
compatibilita' territoriale, il gestore esprime le aree di danno con
riferimento ai valori di soglia di Tabella 2. In generale, gli
effetti fisici derivati dagli scenari incidentali ipotizzabili
possono determinare danni a persone o strutture, in funzione della
specifica tipologia, della loro intensita' e della durata (3).
Il danno ambientale, con riferimento agli elementi vulnerabili
indicati al punto 6.1.2 e' invece correlato alla dispersione di
sostanze pericolose i cui effetti sull'ambiente sono difficilmente
determinabili a priori mediante l'uso di modelli di vulnerabilita'.
L'attuale stato dell'arte in merito alla valutazione dei rischi per
l'ambiente derivanti da incidenti rilevanti non permette infatti
l'adozione di un approccio analitico efficace che conduca a risultati
esenti da cospicue incertezze. Si procede pertanto secondo le
indicazioni qualitative di cui al punto 6.3.3.
6.2.2, Aree di danno
La determinazione delle aree di danno deve essere eseguita dal
gestore nella considerazione delle specificita' della propria
situazione, corrispondentemente alle tipologie di danno e secondo i
livelli di soglia indicate in Tabella 2.
Per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del Rapporto di
sicurezza, la determinazione delle aree di danno deve essere condotta
dal gestore nei termini analitici richiesti per la stesura di questo
ed eventualmente rivalutata a seguito delle conclusioni
dell'istruttoria per la valutazione del Rapporto di sicurezza.
Per gli altri stabilimenti, il gestore deve effettuare le
necessarie valutazioni e analisi di sicurezza nell'ambito
dell'attuazione del proprio sistema di gestione di sicurezza, come
previsto dall'allegato III al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334 e dall'articolo 7 del decreto ministeriale 09/08/2000,
concernente disposizioni sui sistemi di gestione della sicurezza,
fornendo le informazioni e gli elementi tecnici conformemente alle
definizioni ed alle soglie di cui alla tabella 2.
Il gestore deve indicare, per ognuna delle ipotesi incidentali
significative individuate, la classe di probabilita' degli eventi
secondo la suddivisione indicata nelle tabelle 3a e 3b.
6.3. Criteri per la valutazione della compatibilita' territoriale
e ambientale
La valutazione della compatibilita' da parte delle autorita'
competenti, in sede di pianificazione territoriale e urbanistica,
deve essere formulata sulla base delle informazioni acquisite dal
gestore e, ove previsto, sulla base delle valutazioni dell'autorita'
competente di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334, opportunamente rielaborate ed integrate con altre
informazioni pertinenti.
Gli elementi tecnici, cosi' determinati, non vanno interpretati in
termini rigidi e compiuti, bensi' utilizzati nell'ambito del processo
di valutazione, che deve necessariamente essere articolato, prendendo
in considerazione anche i possibili impatti diretti o indiretti
connessi all'esercizio dello stabilimento industriale o allo
specifico uso del territorio.
Il processo di valutazione tiene conto dell'eventuale impegno del
gestore ad adottare misure tecniche complementari, ai sensi
dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334.
Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica
potranno prevedere opportuni accorgimenti ambientali o edilizi che,
in base allo specifico scenario incidentale ipotizzato, riducano la
vulnerabilita' delle costruzioni ammesse nelle diverse aree di
pianificazione interessate dalle aree di danno.
In base alle definizioni date, la compatibilita' dello
stabilimento con il territorio circostante va valutata in relazione
alla sovrapposizione delle tipologie di insediamento, categorizzate
in termini di vulnerabilita' in tabella 1, con l'inviluppo delle aree
di danno, come evidenziato dalle successive tabelle 3a e 3b. Le aree
di danno corrispondenti alle categorie di effetti considerate
individuano quindi le distanze misurate dal centro di pericolo
interno allo stabilimento, entro le quali sono ammessi gli elementi
territoriali vulnerabili appartenenti alle categorie risultanti
dall'incrocio delle righe e delle colonne rispettivamente
considerate.
6.3.1. Compatibilita' territoriale
Tabella 3a- Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti
===================================================================
Classe di Categoria di effetti
probabilità
degli eventi Elevata Inizio Lesioni Lesioni
letalità letalità irreversibili reversibili
-------------------------------------------------------------------
< 10-6 DEF CDEF BCDEF ABCDEF
-------------------------------------------------------------------
10-4 - 10-6 EF DEF CDEF BCDEF
-------------------------------------------------------------------
10-3 - 10-4 F EF DEF CDEF
-------------------------------------------------------------------
> 10-3 F F EF DEF
-------------------------------------------------------------------
Tabella 3b- Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti
(per il rilascio di concessioni e autorizzazioni edilizie in assenza
di variante urbanistica)
===================================================================
Classe di Categoria di effetti
probabilità
degli eventi Elevata Inizio Lesioni Lesioni
letalità letalità irreversibili reversibili
===================================================================
< 10-6 EF DEF CDEF BCDEF
-------------------------------------------------------------------
10-4 - 10-6 F EF DEF CDEF
-------------------------------------------------------------------
10-3 - 10-4 F F EF DEF
-------------------------------------------------------------------
> 10-3 F F F EF
-------------------------------------------------------------------
Le lettere indicate nelle caselle delle tabelle 3a e 3b fanno
riferimento alle categorie territoriali descritte al punto 6.1.,
mentre le categorie di effetti sono quelle valutate in base a quanto
descritto al punto 6.2.
Per la predisposizione degli strumenti di pianificazione
urbanistica, le categorie territoriali compatibili con gli
stabilimenti sono definite dalla tabella 3a.
Per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie in
assenza della variante urbanistica si utilizza la tabella 3b.
Ad integrazione dei criteri sopra evidenziati, le autorita'
preposte alla pianificazione territoriale e urbanistica, nell'ambito
delle rispettive attribuzioni, tengono conto della presenza o della
previsione di elementi aventi particolare rilevanza sotto il profilo
sociale, economico, culturale e storico tra cui, a titolo di esempio,
reti tecnologiche, infrastrutture di trasporto, beni culturali
storico - architettonici. Anche in questo caso, sulla base delle
informazioni fornite dal gestore, e' possibile stabilire se
l'elemento considerato sia interessato dall'evento incidentale
ipotizzato. La tabella 2 alla quinta colonna, definisce infatti le
tipologie di scenario ed i valori di soglia relativi, per i quali ci
si deve attendere un danno grave alle strutture. Nelle aree di danno
individuate dal gestore sulla base di tali valori di soglia, ove in
tali aree siano presenti i suddetti elementi, si introducono negli
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica prescrizioni
per la realizzazione dell'opera ovvero per la protezione
dell'elemento.
6.3.2. Depositi di GPL e depositi di liquidi infiammabili e/o
tossici
Nel caso di depositi di GPL e depositi di liquidi infiammabili e/o
tossici soggetti all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334 ci si avvale dei criteri di valutazione della
compatibilita' territoriale definiti nell'ambito della normativa
vigente e delle eventuali successive modifiche(4).
6.3.3. Compatibilita' con gli elementi ambientali
Nei casi di nuovi stabilimenti o di modifiche agli stabilimenti
che possano aggravare il rischio di incidenti rilevanti, le autorita'
preposte alla pianificazione territoriale e urbanistica, ciascuna
nell'ambito delle proprie attribuzioni, dovranno tenere conto della
specifica situazione del contesto ambientale. Al fine di valutare la
compatibilita', dovranno essere presi in esame, secondo principi
precauzionali, anche i fattori che possono influire negativamente
sugli scenari incidentali, ad esempio la presenza di zone sismiche o
di aree a rischio idrogeologico individuate in base alla normativa
nazionale e regionale o da parte di strumenti di pianificazione
territoriale, urbanistica e di settore. In sede di pianificazione
territoriale ed urbanistica, le autorita' preposte, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni, tengono conto degli elementi e delle
situazioni che possono aggravare le conseguenze sulle persone e sul
territorio del rilascio dell'inquinante per l'ambiente.
Nei casi di particolare complessita', le analisi della
vulnerabilita' e le valutazioni di compatibilita' sotto il profilo
ambientale potranno richiedere l'apporto di autorita' a vario titolo
competenti in tale materia. Si tenga presente inoltre che, ai sensi
dell'art. 18 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, le
regioni disciplinano il raccordo tra istruttoria tecnica e
procedimenti di valutazione di impatto ambientale.
Per definire una categoria di danno ambientale, si tiene conto dei
possibili rilasci incidentali di sostanze pericolose. La definizione
della categoria di danno avviene, per gli elementi ambientali
vulnerabili di cui al punto 6.1.2, a seguito di valutazione,
effettuata dal gestore, sulla base delle quantita' e delle
caratteristiche delle sostanze, nonche' delle specifiche misure
tecniche adottate per ridurre o mitigare gli impatti ambientali dello
scenario incidentale.
Le categorie di danno ambientale sono cosi' definite:
- Danno significativo: danno per il quale gli interventi di bonifica
e di ripristino ambientale (5) dei siti inquinati, a seguito
dell'evento incidentale, possono essere portati a conclusione
presumibilmente nell'arco di due anni dall'inizio degli interventi
stessi;
- Danno grave: danno per il quale gli interventi di bonifica e di
ripristino ambientale dei siti inquinati, a seguito dell'evento
incidentale, possono essere portati a conclusione presumibilmente
in un periodo superiore a due anni dall'inizio degli interventi
stessi;
Al fine di valutare la compatibilita' ambientale, nei casi
previsti dal presente decreto, e' da ritenere non compatibile
l'ipotesi di danno grave.
Nei casi di incompatibilita' ambientale (danno grave) con gli
elementi vulnerabili indicati al punto 6.1.2., come sopra definita,
di stabilimenti esistenti, il Comune puo' procedere ai sensi
dell'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334, invitando il gestore a trasmettere all'autorita' competente di
cui all'articolo 21, comma 1 dello stesso decreto legislativo le
misure complementari atte a ridurre il rischio di danno ambientale.
Nel caso di potenziali impatti sugli elementi ambientali
vulnerabili (danno significativo) devono essere introdotte nello
strumento urbanistico prescrizioni edilizie e urbanistiche ovvero
misure di prevenzione e di mitigazione con particolari accorgimenti e
interventi di tipo territoriale, infrastrutturale e gestionale, per
la protezione dell'ambiente circostante, definite in funzione delle
fattibilita' e delle caratteristiche dei siti e degli impianti e
finalizzate alla riduzione della categoria di danno.
7. Informazioni relative al controllo dell'urbanizzazione
7.1. Informazioni fornite dal gestore
Il gestore degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334
trasmette, su richiesta del Comune o delle Autorita' competenti le
seguenti informazioni:
- Inviluppo delle aree di danno per ciascuna delle quattro categorie
di effetti e secondo i valori di soglia di cui al paragrafo 6.2.1.,
ognuna misurata dall'effettiva localizzazione della relativa fonte
di pericolo, su base cartografica tecnica e catastale aggiornate;
- per i depositi di GPL e per i depositi di liquidi infiammabili e/o
tossici, la categoria di deposito ricavata dall'applicazione del
metodo indicizzato di cui ai rispettivi decreti ministeriali 15
maggio 1996 e 20 ottobre 1998;
- per tutti gli stabilimenti, la classe di probabilita' di ogni
singolo evento, espressa secondo le classi indicate al punto 6.3.1;
- per il pericolo di danno ambientale, le categorie di danno attese
in relazione agli eventi incidentali che possono interessare gli
elementi ambientali vulnerabili.
Per gli stabilimenti esistenti soggetti ai soli obblighi di cui
all'art. 6 e 7 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, il
gestore trasmette alle stesse autorita' le suddette informazioni,
ricavate dalle valutazioni effettuate come indicato dall'allegato III
del predetto decreto legislativo e dall'art. 7 del decreto
ministeriale 9 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, S.G.
n. 195 del 22 agosto 2000, nell'ambito del proprio sistema di
gestione della sicurezza, nel solo caso in cui siano individuate aree
di danno esterne all'area dello stabilimento.
Le stesse informazioni sono trasmesse alle medesime autorita' dal
gestore di nuovi stabilimenti all'atto della presentazione del
rapporto preliminare di sicurezza all'autorita' competente per il
rilascio del nulla osta di fattibilita' di cui all'articolo 9 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 o, per gli stabilimenti
soggetti agli obblighi dei soli articoli 6 e 7 dello stesso decreto,
all'atto della richiesta di concessioni e autorizzazioni edilizie.
7.2. Valutazioni fornite dall'autorita' all'articolo 21 del
decreto del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334
Contestualmente all'atto che conclude l'istruttoria tecnica,
l'autorita' di cui all'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334 trasmette alle autorita' competenti per la
pianificazione territoriale e urbanistica e per il rilascio delle
concessioni e autorizzazioni edilizie:
- per gli stabilimenti sottoposti agli obblighi di cui all'art. 8 del
decreto suddetto, le informazioni che il gestore e' tenuto a
riportare nel rapporto di sicurezza o nel rapporto preliminare ai
sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 334; il gestore assicura che tali informazioni siano raccolte ed
evidenziate nel rapporto in modo organico e sistematico all'interno
di un apposito allegato concernente elementi per la pianificazione
del territorio;
- le eventuali variazioni intervenute in relazione alla stima delle
aree di danno, alla classe di appartenenza dei depositi, alla
categoria di frequenza degli eventi ipotizzati, rispetto alle
informazioni trasmesse inizialmente dal gestore;
- gli elementi che debbono essere presi in considerazione per un piu'
completo e corretto giudizio di compatibilita' territoriale e
ambientale, valutati, tra l'altro, sulla base di: presenza di
specifiche misure di carattere gestionale; adozione di particolari
ed efficaci tecnologie o sistemi innovativi; disponibilita' di
strutture di pronto intervento e soccorso nell'area; adozione di
particolari misure di allertamento e protezione per gli
insediamenti civili; adozione da parte del gestore delle misure
tecniche complementari ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
Note
(1)La formulazione del presente allegato tiene conto dei
due diversi approcci tecnico-scientifici invalsi nell'uso
internazionale:
- basato su parametri deterministici, nel quale, sulla base
di distanze di danno tipiche e generiche, vengono fissate
delle distanze di separazione tra stabilimenti e zone
urbanizzate;
- basato sulla valutazione del rischio, nel quale vengono
effettuate delle valutazioni di compatibilita' tra lo
stabilimento e gli elementi territoriali effettivamente
presenti, sulla base del rischio associato agli scenari
incidentali specifici dello stabilimento in esame.
Il grado di semplificazione insito nell'approccio
deterministico e la significativa rigidita' di applicazione
indicano l'opportunita' della scelta di un approccio del
secondo tipo.
Nell'ambito di tale scelta, tuttavia, non si ritiene
opportuno praticare la via estrema dell'utilizzo esplicito
e diretto a valutazioni probabilistiche quantitative (tipo
QRA), esprimibili in termini di rischio individuale e
rischio sociale, date le incertezze insite e le difficolta'
applicative, che ne renderebbero oneroso e aleatorio l'uso.
Si preferisce, sempre nell'ambito di un approccio basato
sulla valutazione del rischio, ricondursi ad una
metodologia che, pur semplificata e parametrizzata,
conduce, con un impegno non eccessivamente oneroso, ad una
rappresentazione sufficientemente precisa e ripetibile del
livello di rischio rappresentato dalla specifica realta'
stabilimento/territorio.
Tale approccio, del resto, trova un ampio riscontro
nell'applicazione dei decreti applicativi del DPR 175/88 e,
in particolare:
- decreto ministeriale 15 maggio 1996 "Criteri di analisi e
valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi
di gas di petrolio liquefatto (GPL)";
- decreto ministeriale 20 ottobre 1998 "Criteri di analisi
e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai
depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici".
Solo nelle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti,
di cui all'articolo 13 decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 334, stante la estensiva significativita' delle
interazioni tra stabilimenti diversi e tra questi e certi
elementi territoriali, si rendera' necessario, per la
compiutezza delle valutazioni, fare riferimento anche agli
esiti dello studio integrato dell'area, necessariamente
basato sulla ricomposizione dei rischi ingenerati dai vari
soggetti e, quindi, su di un approccio piu' estesamente
probabilistico.
Ai fini dell'applicazione dei criteri e delle metodologie
indicate nel presente allegato si riporta, di seguito, un
glossario dei termini utilizzati, ferme restando comunque
le definizioni contenute e rubricate dal 13 decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334:
ELEMENTI TERRITORIALI E AMBIENTALI VULNERABILI: Elementi
del territorio che - per la presenza di popolazione e
infrastrutture oppure in termini di tutela dell'ambiente -
sono individuati come specificamente vulnerabili in
condizioni di rischio di incidente rilevante.
AREE DI DANNO: Aree generate dalle possibili tipologie
incidentali tipiche dello stabilimento. Le aree di danno
sono individuate sulla base di valori di soglia oltre i
quali si manifestano letalita', lesioni o danni.
AREE DA SOTTOPORRE A SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE: Aree
individuate e normate dai piani territoriali e urbanistici,
con il fine di governare l'urbanizzazione e in particolare
di garantire il rispetto di distanze minime di sicurezza
tra stabilimenti ed elementi territoriali e ambientali
vulnerabili. Le aree da sottoporre a specifica
regolamentazione coincidono, di norma, con le aree di
danno.
COMPATIBILITA' TERRITORIALE E AMBIENTALE: Situazione in cui
si ritiene che, sulla base dei criteri e dei metodi
tecnicamente disponibili, la distanza tra stabilimenti ed
elementi territoriali e ambientali vulnerabili garantisca
condizioni di sicurezza.
(2) Tali valori sono congruenti con quelli definiti nelle
linee guida di pianificazione di emergenza esterna del
Dipartimento della Protezione Civile e con quelli definiti
nel decreto ministeriale 15 maggio 1996 "Criteri di analisi
e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai
depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL)" e decreto
ministeriale 20 ottobre 1998 "Criteri di analisi e
valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi
di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici".
La necessita' di utilizzo dei valori di soglia definiti
deriva non solo dall'esigenza di assicurare la necessaria
uniformita' di trattamento per i diversi stabilimenti, ma
anche per rendere congruenti i termini di sorgente
utilizzati nel controllo dell'urbanizzazione con quelli per
la pianificazione di emergenza esterna e per l'informazione
alla popolazione.
(3) Le tipologie di effetti fisici da considerare sono le
seguenti:
Radiazione termica stazionaria (POOL FIRE, JET FIRE)
I valori di soglia sono in questo caso espressi come
potenza termica incidente per unita' di superficie esposta
(kW/mq). I valori numerici si riferiscono alla possibilita'
di danno a persone prive di specifica protezione
individuale, inizialmente situate all'aperto, in zona
visibile alle fiamme, e tengono conto della possibilita'
dell'individuo, in circostanze non sfavorevoli, di
allontanarsi spontaneamente dal campo di irraggiamento.
Il valore di soglia indicato per i possibili danni alle
strutture rappresenta un limite minimo, applicabile ad
obiettivi particolarmente vulnerabili, quali serbatoi
atmosferici, pannellature in laminato plastico, ecc. e per
esposizioni di lunga durata. Per obiettivi meno vulnerabili
potra' essere necessario riferirsi a valori piu'
appropriati alla situazione specifica, tenendo conto anche
della effettiva possibile durata dell'esposizione.
Radiazione termica variabile (BLEVE/Fireball) Il fenomeno,
tipico dei recipienti e serbatoi di materiale infiammabile
pressurizzato, e' caratterizzato da una radiazione termica
variabile nel tempo e della durata dell'ordine di 10-40
secondi, dipendentemente dalla quantita' coinvolta. Poiche'
in questo caso la durata, a parita' di intensita' di
irraggiamento, ha un'influenza notevole sul danno atteso,
e' necessario esprimere l'effetto fisico in termini di dose
termica assorbita (kJ/m2)3.
Ai fini del possibile effetto domino, vengono considerate
le distanze massime per la proiezione di frammenti di
dimensioni significative, riscontrate nel caso tipico del
GPL.
Radiazione termica istantanea (FLASH-FIRE)
Considerata la breve durata dell'esposizione ad un
irraggiamento significativo (1-3 secondi, corrispondente al
passaggio su di un obiettivo predeterminato del fronte
fiamma che transita all'interno della nube), si considera
che effetti letali possano presentarsi solo entro i limiti
di infiammabilita' della nube (LFL).
Eventi occasionali di letalita' possono presentarsi in
concomitanza con eventuali sacche isolate e locali di
fiamma, eventualmente presenti anche oltre il limite
inferiore di infiammabilita', a causa di possibili
disuniformita' della nube; a tal fine si puo' ritenere
cautelativamente che la zona di inizio letalita' si possa
estendere fino al limite rappresentato da 1/2 LFL.
Onda di pressione (VCE)
Il valore di soglia preso a riferimento per i possibili
effetti letali estesi si riferisce, in particolare, alla
letalita' indiretta causata da cadute, proiezioni del corpo
su ostacoli, impatti di frammenti e, specialmente, crollo
di edifici (0,3 bar); mentre, in spazi aperti e privi di
edifici o altri manufatti vulnerabili, potrebbe essere piu'
appropriata la considerazione della sola letalita' diretta,
dovuta all'onda d'urto in quanto tale (0,6 bar).
I limiti per lesioni irreversibili e reversibili sono stati
correlati essenzialmente alle distanze a cui sono da
attendersi rotture di vetri e proiezione di un numero
significativo di frammenti, anche leggeri, generati
dall'onda d'urto. Per quanto riguarda gli effetti domino,
il valore di soglia (0,3 bar) e' stato fissato per tenere
conto della distanza media di proiezione di frammenti od
oggetti che possano provocare danneggiamento di serbatoi,
apparecchiature, tubazioni, ecc.
Proiezione di frammenti (VCE)
La proiezione del singolo frammento, eventualmente di
grosse dimensioni, viene considerata essenzialmente per i
possibili effetti domino causati dal danneggiamento di
strutture di sostegno o dallo sfondamento di serbatoi ed
apparecchiature.
Data l'estrema ristrettezza dell'area interessata
dall'impatto e quindi la bassa probabilita' che in
quell'area si trovi in quel preciso momento un determinato
individuo, si ritiene che la proiezione del singolo
frammento di grosse dimensioni rappresenti un contribuente
minore al rischio globale rappresentato dallo stabilimento
per il singolo individuo (in assenza di effetti domino).
Rilascio tossico
Ai fini della valutazione dell'estensione delle aree di
danno relative alla dispersione di gas o vapori tossici,
sono stati presi a riferimento i seguenti parametri tipici:
- IDLH ("Immediately Dangerous to Life and Health": fonte
NIOSH/OSHA): concentrazione di sostanza tossica fino alla
quale l'individuo sano, in seguito ad esposizione di 30
minuti, non subisce per inalazione danni irreversibili alla
salute e sintomi tali da impedire l'esecuzione delle
appropriate azioni protettive.
- LC5O (30min,hmn): concentrazione di sostanza tossica,
letale per inalazione nel 50% dei soggetti umani esposti
per 30 minuti.
Nel caso in cui siano disponibili solo valori di LC5O per
specie non umana e/o per tempi di esposizione diversi da 30
minuti, deve essere effettuata una trasposizione ai detti
termini di riferimento mediante il metodo TNO.
Si rileva che il tempo di esposizione di 30 minuti viene
fissato cautelativamente sulla base della massima durata
presumibile di rilascio, evaporazione da pozza e/o
passaggio della nube. In condizioni impiantistiche
favorevoli (ad esempio, sistema di rilevamento di fluidi
pericolosi con operazioni presidiate in continuo, allarme e
pulsanti di emergenza per chiusura valvole, ecc.) e a
seguito dell'adozione di appropriati sistemi di gestione
della sicurezza, come definiti nella normativa vigente, il
gestore dello stabilimento puo' responsabilmente assumere,
nelle proprie valutazioni, tempi di esposizione
significativamente diversi; ne consegue la possibilita' di
adottare valori di soglia corrispondentemente diversi da
quelli di Tabella 2.
(4) Decreto Ministero dell'Ambiente 15 maggio 1996,
"Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza
relativi ai depositi di gas e petrolio liquefatto G.P.L.),
pubblicato nel S.O. n. 113 alla Gazzetta Ufficiale n. 159
del 9 luglio 1996.
Decreto Ministero dell'Ambiente 20 ottobre 1998, "Criteri
di analisi e valutazione dei rapporti sicurezza relativi ai
depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici),
pubblicato nel S.O. n. 188 alla Gazzetta Ufficiale n. 262
del 9 novembre 1998.
(5) Per valutare gli interventi di bonifica e ripristino
ambientale dei siti inquinati, a seguito dell'evento
incidentale, si deve fare riferimento, attualmente, al
decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, "Regolamento
recante criteri, procedure e modalita' per la messa in
sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti
inquinati, ai sensi dell'art. 17 del d.Lgs 5 febbraio 1997,
n. 22, e successive modificazioni e integrazioni", nonche'
del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152
"Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da
fonte agricola".